TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7003/2025 R.G., chiamata all'udienza del 6/10/2025
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Falco e M. Falco Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: liquidazione indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/5/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1 – dichiarare il diritto dello stesso a percepire la prestazione della indennità di accompagnamento in ragione della sussistenza di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente a decorrere dal 14.11.2022, e del requisito sanitario accertato con il decreto di omologa ex art. 445 bis 5° comma c.p.c. R.G.N. 5764/2023, emesso il 17/06/2024 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari;
2 – condannare
l' in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, nella sua qualità ut supra precisata, a corrispondere: - in favore della parte ricorrente gli arretrati della indennità di accompagnamento a decorrere dal 14/11/2022 e sino al 31/12/2024, oltre gli interessi legali da computarsi dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
A sostegno del ricorso, deduceva di aver provveduto a notificare, a mezzo pec, il decreto di omologa emesso in data 17/6/2024 dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, alla sede territorialmente competente in data 18/6/2024 e che, decorsi 120 giorni CP_1 dalla notifica, la prestazione non risultava ancora integralmente liquidata;
in particolare, allegava che, con comunicazione pec dell'11/12/2024, l' aveva comunicato di aver CP_1 posto in liquidazione la prestazione dovuta in suo favore, sebbene avesse eseguito il pagamento delle mensilità dovute a partire dal mese di gennaio 2024 e sino alla data del ricorso, omettendo di versare gli arretrati dovuti dalla data del 14/11/2022 sino al
31/12/2024.
Si costituiva in giudizio l' , invocando la declaratoria di cessazione della materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione nelle more della fissazione della prima udienza di trattazione.
All'udienza odierna, il ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , insistendo, tuttavia, nella condanna della CP_1 parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, essendo stata la liquidazione eseguita in data successiva alla notifica del ricorso;
la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, in conseguenza dell'avvenuta liquidazione dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta in favore del ricorrente unitamente alla rata di pensione del mese di giugno 2025.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
Pag. 2 di 4 sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della propria domanda attraverso la liquidazione delle somme dovute solamente in data 3/6/2025, come affermato all'odierna udienza dal difensore della parte ricorrente (cfr. verbale d'udienza), vale a dire in epoca successiva tanto alla introduzione del giudizio
(15/5/2025) quanto a quella della notifica del ricorso (26/5/2025, cfr. all. ricorso), ditalchè, in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse devono essere poste a carico di e liquidate come da dispositivo, con CP_1 distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 -condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7003/2025 R.G., chiamata all'udienza del 6/10/2025
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Falco e M. Falco Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: liquidazione indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/5/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1 – dichiarare il diritto dello stesso a percepire la prestazione della indennità di accompagnamento in ragione della sussistenza di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente a decorrere dal 14.11.2022, e del requisito sanitario accertato con il decreto di omologa ex art. 445 bis 5° comma c.p.c. R.G.N. 5764/2023, emesso il 17/06/2024 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari;
2 – condannare
l' in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, nella sua qualità ut supra precisata, a corrispondere: - in favore della parte ricorrente gli arretrati della indennità di accompagnamento a decorrere dal 14/11/2022 e sino al 31/12/2024, oltre gli interessi legali da computarsi dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
A sostegno del ricorso, deduceva di aver provveduto a notificare, a mezzo pec, il decreto di omologa emesso in data 17/6/2024 dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, alla sede territorialmente competente in data 18/6/2024 e che, decorsi 120 giorni CP_1 dalla notifica, la prestazione non risultava ancora integralmente liquidata;
in particolare, allegava che, con comunicazione pec dell'11/12/2024, l' aveva comunicato di aver CP_1 posto in liquidazione la prestazione dovuta in suo favore, sebbene avesse eseguito il pagamento delle mensilità dovute a partire dal mese di gennaio 2024 e sino alla data del ricorso, omettendo di versare gli arretrati dovuti dalla data del 14/11/2022 sino al
31/12/2024.
Si costituiva in giudizio l' , invocando la declaratoria di cessazione della materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione nelle more della fissazione della prima udienza di trattazione.
All'udienza odierna, il ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , insistendo, tuttavia, nella condanna della CP_1 parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, essendo stata la liquidazione eseguita in data successiva alla notifica del ricorso;
la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, in conseguenza dell'avvenuta liquidazione dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta in favore del ricorrente unitamente alla rata di pensione del mese di giugno 2025.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
Pag. 2 di 4 sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della propria domanda attraverso la liquidazione delle somme dovute solamente in data 3/6/2025, come affermato all'odierna udienza dal difensore della parte ricorrente (cfr. verbale d'udienza), vale a dire in epoca successiva tanto alla introduzione del giudizio
(15/5/2025) quanto a quella della notifica del ricorso (26/5/2025, cfr. all. ricorso), ditalchè, in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse devono essere poste a carico di e liquidate come da dispositivo, con CP_1 distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 -condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4