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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3687/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3687/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRAVINA SERGIO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ZUCCARELLO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO e ZUCCARELLO LUCIANO
CONVENUTO
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 9.20 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. GRAVINA SERGIO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv.GRIMALDI MASSIMO
Per 'avv. ZUCCARELLO FRANCESCO e l'avv. ZUCCARELLO Controparte_1
LUCIANO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa. Il procuratore di parte opponente specifica che in corso di causa è intervenuta nei confronti della società la misura di prevenzione, sicchè la competenza spetta al Giudice del Tribunale di Reggio
Calabria. Sez. Misure di prevenzione in luogo della sezione GIP/GUP del medesimo Tribunale come documentato nella memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.
I procuratori di parte opposta deducono l'inammissibilità di siffatta nuova eccezione giacchè tardiva.
Il procuratore di parte opponente rileva sul punto che la suddetta misura di prevenzione è intervenuta in corso di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Vera Marletta pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3687/2024 promossa da:
, (C.F. ), in Amministrazione giudiziaria;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRAVINA SERGIO giusta procura in atti e elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Emilio Cuzzocrea n.27 presso lo studio dell'avv. GRAVINA SERGIO
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Catania, viale Vittorio Veneto Controparte_1 P.IVA_2
n.161/A; rappresentato e difeso dagli avv. ZUCCARELLO FRANCESCO e ZUCCARELLO
LUCIANO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 5 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Part Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 9.04.2024, la Parte_2
in persona degli Amministratori giudiziari, conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, la
[...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo Controparte_1
R.G. 1426/2024 n. 477/2024 del 22.02.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla CP_1
la somma di € 341.600,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento
[...]
monitorio in virtù e a saldo della fattura n. 88/2023 del 31/12/2023 concernente il corrispettivo dei lavori in esecuzione del contratto di subappalto con la avente ad oggetto i Controparte_1
lavori e le forniture relativi agli impianti elettrico, di condizionamento, idrosanitario, antincendio ed estrazione cappa, da eseguirsi nel cantiere in Siderno (RC) S.S. 106, per la realizzazione ex novo di un nuovo punto vendita della EUROSPIN autorizzato dalla committente principale CP_2
Controparte_3
A sostegno della propria opposizione, la società opponente deduceva che:
- con provvedimento n. 52/21 R.O.C.C. del 20.7.2022, emesso nell'ambito del proc. n. 4670/19
R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stato disposto il sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale e del patrimonio aziendale della successivamente convalidato con ordinanza n. 28/2022 Parte_1
del 28.7.2022, emessa nell'ambito del procedimento n. 4670/19 R.G.N.R. D.D.A. e n. 3266/20
R.GIP, dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria;
- tale circostanza costituirebbe un ostacolo all'accertamento da parte del Giudice civile del credito sorto in seguito all'insorgenza del procedimento di sequestro preventivo penale, atteso che, nel caso di sequestro preventivo ex art. 321, commi 1 e 2, c.p.p., va pacificamente applicato il D.Lgs. n.159/2011 (c.d. “Codice Antimafia”) in ordine alle regole che sovrintendono alla gestione dei beni ed alla soddisfazione dei crediti vantati dai terzi;
pagina 3 di 9 - il debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato contratto dall'Amministrazione
Giudiziaria della Leg con la conseguenza che il relativo credito va qualificato come Pt_1
prededucibile ai sensi dell'art. 61, comma 3, Cod. antimafia, in base al quale sono prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme
anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 42”;
- in ogni caso, nel merito, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del contratto di subappalto stipulato inter
partes i pagamenti da parte della subappaltante in favore della subappaltatrice Parte_1
“sono subordinati all'avvenuto pagamento della Committente Controparte_1 [...]
, in assenza del quale, come nel caso di specie, sarebbe inesigibile il credito CP_3
azionato con il monitorio opposto.
L'opponente eccepiva, quindi, l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo,
essendo competente il Giudice Delegato del procedimento penale, in applicazione degli artt. 52 e ss. del
Cod. antimafia, con conseguente revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) in via preliminare e principale, accertare e
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'incompetenza funzionale del Tribunale Civile di
Catania ad accertare il credito azionato in giudizio dalla con il monitorio Controparte_1
opposto essendo la competenza da attribuire al Tribunale Penale di Reggio Calabria – Sez. GIP/GUP
e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2024 del 22.2.2024; 2) in
via meramente subordinata e per scrupolo difensivo, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto,
revocare e/o annullare il monitorio opposto n.477/2024 del 22.2.2024 ed accertare la non esigibilità
nonché la non tenutezza della al pagamento delle somme chieste dalla 3) Pt_1 Controparte_1
condannare la società opposta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.”.
Con comparsa responsiva del 3.6.2024, si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la contestuale conferma pagina 4 di 9 del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutività del
D.I. opposto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12.06.2024 questo Giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti al 9.10.2024 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 21.10.2024, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. e,
profilandosi questioni in ordine all'incompetenza funzionale del Tribunale di Catania e alla luce dell'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la decisione,
ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 marzo 2025
Indi all'udienza del 5.03.2025, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Questione preliminare e assorbente concerne l'incompetenza funzionale – per materia e territorio – di questo Tribunale adito ad accertare il credito azionato in giudizio dalla essendo Controparte_1
invece competente il Tribunale Penale di Reggio Calabria, avendo questi disposto, con provvedimento n. 52/21 del 20.07.2022, il sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale e del patrimonio aziendale della successivamente convalidato con ordinanza n. Parte_1
28/2022 del 28.7.2022, emessa nell'ambito del procedimento n. 4670/19 R.G.N.R. D.D.A. e n.3266/20
R.GIP, dal G.I.P. del Tribunale reggino.
Orbene, al sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria ex artt. 321 co. 1 e 2 e segg.
c.p.p., 416 bis co. 7 c.p. e 104 D.lgs. 271/89, trovano diretta ed espressa applicazione le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Codice
Antimafia, in forza delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 190, L. 24 dicembre 2012 n. 228, che ha esteso la citata normativa ai casi di sequestro e confisca previsti dai co. da 1 a 4 dell'art. 12- sexies, co.
pagina 5 di 9 4-bis, DL 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif., nella L. 7 agosto 1992, n. 356, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis,
c.p.p.
Per tali motivi, l'accertamento dei crediti vantati dai terzi, sorti anteriormente al provvedimento che ha disposto il sequestro deve avvenire dinanzi al Giudice Delegato nel procedimento in sede penale,
secondo la procedura prevista da titolo IV del D.lgs. 159/2011 artt. 52 e 57-59 e ss., in materia di tutela dei crediti vantati dai terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca per reati di stampo mafioso.
Infatti, l'art. 52, libro I, titolo IV ("La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”), capo I,
del c.d. Codice Antimafia dispone, chiaramente, che: "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei
terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia
costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del
restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i
crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia
strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il
creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;". Il secondo comma dispone poi che "i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute
negli articoli 57, 58 e 59".
Occorre, altresì, osservare che il terreno legislativo è stato arricchito dall'ulteriore previsione dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., che ha espressamente prescritto che colui il quale intenda far valere il proprio credito deve necessariamente partecipare al procedimento disciplinato dal Codice Antimafia,
assoggettandosi a regole assolutamente peculiari e differenti rispetto a quelle dell'accertamento e dell'esecuzione civile.
Non risulta contestato che il debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato contratto pagina 6 di 9 dall'Amministrazione Giudiziaria della Leg s.r.l., con la conseguenza che il relativo credito va qualificato come “prededucibile” ai sensi dell'art. 61, comma 3, Cod. antimafia, in base al quale sono prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le
somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 42”.
La società opposta asserisce che proprio la natura prededucibile del credito in questione consentirebbe,
infatti, alla società di potersi rivolgere al Giudice ordinario per l'accertamento Controparte_1
dello stesso nei confronti della sottoposta ad Amministrazione giudiziaria. Parte_1
In realtà, l'art. 54 del Codice Antimafia, rubricato “Pagamento di crediti prededucibili”, espressamente recita, al primo comma, che: “I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione
che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste
dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di
riparto, previa autorizzazione del giudice delegato [...]”.
Orbene, dalla normativa in esame, si può pacificamente evincere che chi vanta un credito prededucibile che , come nel caso in esame, è contestato, lo stesso dovrà essere accertato secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59 (art. 54, primo comma, Cod.). Dunque, i pagamenti in prededuzione potranno essere effettuati solo se l'attivo è sufficiente ed il pagamento non compromette la gestione dell'azienda sotto sequestro (art.54, 2 comma, primo periodo, Cod.), autorizzata del Giudice penale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Il Codice prosegue evidenziando come l'unica Autorità Giudiziaria che, al di fuori del piano di riparto,
può soddisfare i crediti prededucibili prelevando “le somme disponibili secondo criteri di graduazione
e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnatogli dalla legge” (v. art. 54, comma 2, Cod.
antimafia) sia il Giudice del procedimento penale, che “con il decreto di autorizzazione di cui al
comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile” (v. art. 54, comma 3,
Cod.).
pagina 7 di 9 Pertanto, i crediti prededucibili (in mancanza di liquidità, esigibilità o in presenza di contestazione)
devono, pertanto, essere accertati secondo il procedimento di verifica e composizione del passivo di cui agli artt. 57 e ss., per il quale è funzionalmente competente il Giudice delegato dal Tribunale di prevenzione, in ragione dell'autonomia dell'accertamento endo-prevenzionale del credito.
Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, citata dalle difese della società opponente,
l'art. 54 Cod. antimafia, "prevede una mera possibilità del soddisfacimento, totale ovvero parziale, dei
crediti prededucibili al di fuori del piano di riparto, sicché ove tale discrezionalità non sia esercitata
ovvero, a fortiori, ove il credito asseritamente prededucibile difetti di uno o più dei requisiti indicati
dall'art. 54 citato , la relativa richiesta di pagamento confluisce - senza necessità di nuova istanza da
parte del creditore - nel piano di riparto disciplinato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 57 e ss . Di tanto
è conferma il disposto del successivo art. 61, concernente il progetto e il piano di pagamento dei
crediti, che - tra l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo indica anche i crediti prededucibili
(cfr. Cass. Penale, sez. I, 31 marzo 2022, n. 29634).
Pertanto, risulta essere pacifico che debba applicarsi la normativa settoriale e che da ciò discenda che le ragioni creditorie azionate dalla nei confronti della società opponente sottoposta Controparte_1
alla misura del sequestro, non possano trovare ragione dinanzi a quest'organo giudicante, ma debbano essere rimesse al Tribunale che ha disposto la misura cautelare.
In definitiva, l'opposizione deve esser accolta per le suesposte motivazioni, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della complessità della normativa applicabile nel caso di specie e della novità della questione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1766/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 - ACCOGLIE l'opposizione avanzata da Parte_1
477/2024 del 22.02.2024.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Catania, il 5 marzo 2025
e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
IL GIUDICE
dott.ssa Vera Marletta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3687/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRAVINA SERGIO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ZUCCARELLO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO e ZUCCARELLO LUCIANO
CONVENUTO
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 9.20 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. GRAVINA SERGIO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv.GRIMALDI MASSIMO
Per 'avv. ZUCCARELLO FRANCESCO e l'avv. ZUCCARELLO Controparte_1
LUCIANO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa. Il procuratore di parte opponente specifica che in corso di causa è intervenuta nei confronti della società la misura di prevenzione, sicchè la competenza spetta al Giudice del Tribunale di Reggio
Calabria. Sez. Misure di prevenzione in luogo della sezione GIP/GUP del medesimo Tribunale come documentato nella memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.
I procuratori di parte opposta deducono l'inammissibilità di siffatta nuova eccezione giacchè tardiva.
Il procuratore di parte opponente rileva sul punto che la suddetta misura di prevenzione è intervenuta in corso di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Vera Marletta pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3687/2024 promossa da:
, (C.F. ), in Amministrazione giudiziaria;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRAVINA SERGIO giusta procura in atti e elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Emilio Cuzzocrea n.27 presso lo studio dell'avv. GRAVINA SERGIO
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Catania, viale Vittorio Veneto Controparte_1 P.IVA_2
n.161/A; rappresentato e difeso dagli avv. ZUCCARELLO FRANCESCO e ZUCCARELLO
LUCIANO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 5 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Part Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 9.04.2024, la Parte_2
in persona degli Amministratori giudiziari, conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, la
[...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo Controparte_1
R.G. 1426/2024 n. 477/2024 del 22.02.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla CP_1
la somma di € 341.600,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento
[...]
monitorio in virtù e a saldo della fattura n. 88/2023 del 31/12/2023 concernente il corrispettivo dei lavori in esecuzione del contratto di subappalto con la avente ad oggetto i Controparte_1
lavori e le forniture relativi agli impianti elettrico, di condizionamento, idrosanitario, antincendio ed estrazione cappa, da eseguirsi nel cantiere in Siderno (RC) S.S. 106, per la realizzazione ex novo di un nuovo punto vendita della EUROSPIN autorizzato dalla committente principale CP_2
Controparte_3
A sostegno della propria opposizione, la società opponente deduceva che:
- con provvedimento n. 52/21 R.O.C.C. del 20.7.2022, emesso nell'ambito del proc. n. 4670/19
R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stato disposto il sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale e del patrimonio aziendale della successivamente convalidato con ordinanza n. 28/2022 Parte_1
del 28.7.2022, emessa nell'ambito del procedimento n. 4670/19 R.G.N.R. D.D.A. e n. 3266/20
R.GIP, dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria;
- tale circostanza costituirebbe un ostacolo all'accertamento da parte del Giudice civile del credito sorto in seguito all'insorgenza del procedimento di sequestro preventivo penale, atteso che, nel caso di sequestro preventivo ex art. 321, commi 1 e 2, c.p.p., va pacificamente applicato il D.Lgs. n.159/2011 (c.d. “Codice Antimafia”) in ordine alle regole che sovrintendono alla gestione dei beni ed alla soddisfazione dei crediti vantati dai terzi;
pagina 3 di 9 - il debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato contratto dall'Amministrazione
Giudiziaria della Leg con la conseguenza che il relativo credito va qualificato come Pt_1
prededucibile ai sensi dell'art. 61, comma 3, Cod. antimafia, in base al quale sono prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme
anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 42”;
- in ogni caso, nel merito, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del contratto di subappalto stipulato inter
partes i pagamenti da parte della subappaltante in favore della subappaltatrice Parte_1
“sono subordinati all'avvenuto pagamento della Committente Controparte_1 [...]
, in assenza del quale, come nel caso di specie, sarebbe inesigibile il credito CP_3
azionato con il monitorio opposto.
L'opponente eccepiva, quindi, l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo,
essendo competente il Giudice Delegato del procedimento penale, in applicazione degli artt. 52 e ss. del
Cod. antimafia, con conseguente revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) in via preliminare e principale, accertare e
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'incompetenza funzionale del Tribunale Civile di
Catania ad accertare il credito azionato in giudizio dalla con il monitorio Controparte_1
opposto essendo la competenza da attribuire al Tribunale Penale di Reggio Calabria – Sez. GIP/GUP
e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2024 del 22.2.2024; 2) in
via meramente subordinata e per scrupolo difensivo, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto,
revocare e/o annullare il monitorio opposto n.477/2024 del 22.2.2024 ed accertare la non esigibilità
nonché la non tenutezza della al pagamento delle somme chieste dalla 3) Pt_1 Controparte_1
condannare la società opposta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.”.
Con comparsa responsiva del 3.6.2024, si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la contestuale conferma pagina 4 di 9 del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutività del
D.I. opposto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12.06.2024 questo Giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti al 9.10.2024 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 21.10.2024, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. e,
profilandosi questioni in ordine all'incompetenza funzionale del Tribunale di Catania e alla luce dell'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la decisione,
ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 marzo 2025
Indi all'udienza del 5.03.2025, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Questione preliminare e assorbente concerne l'incompetenza funzionale – per materia e territorio – di questo Tribunale adito ad accertare il credito azionato in giudizio dalla essendo Controparte_1
invece competente il Tribunale Penale di Reggio Calabria, avendo questi disposto, con provvedimento n. 52/21 del 20.07.2022, il sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale e del patrimonio aziendale della successivamente convalidato con ordinanza n. Parte_1
28/2022 del 28.7.2022, emessa nell'ambito del procedimento n. 4670/19 R.G.N.R. D.D.A. e n.3266/20
R.GIP, dal G.I.P. del Tribunale reggino.
Orbene, al sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria ex artt. 321 co. 1 e 2 e segg.
c.p.p., 416 bis co. 7 c.p. e 104 D.lgs. 271/89, trovano diretta ed espressa applicazione le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Codice
Antimafia, in forza delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 190, L. 24 dicembre 2012 n. 228, che ha esteso la citata normativa ai casi di sequestro e confisca previsti dai co. da 1 a 4 dell'art. 12- sexies, co.
pagina 5 di 9 4-bis, DL 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif., nella L. 7 agosto 1992, n. 356, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis,
c.p.p.
Per tali motivi, l'accertamento dei crediti vantati dai terzi, sorti anteriormente al provvedimento che ha disposto il sequestro deve avvenire dinanzi al Giudice Delegato nel procedimento in sede penale,
secondo la procedura prevista da titolo IV del D.lgs. 159/2011 artt. 52 e 57-59 e ss., in materia di tutela dei crediti vantati dai terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca per reati di stampo mafioso.
Infatti, l'art. 52, libro I, titolo IV ("La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”), capo I,
del c.d. Codice Antimafia dispone, chiaramente, che: "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei
terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia
costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del
restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i
crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia
strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il
creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;". Il secondo comma dispone poi che "i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute
negli articoli 57, 58 e 59".
Occorre, altresì, osservare che il terreno legislativo è stato arricchito dall'ulteriore previsione dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., che ha espressamente prescritto che colui il quale intenda far valere il proprio credito deve necessariamente partecipare al procedimento disciplinato dal Codice Antimafia,
assoggettandosi a regole assolutamente peculiari e differenti rispetto a quelle dell'accertamento e dell'esecuzione civile.
Non risulta contestato che il debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato contratto pagina 6 di 9 dall'Amministrazione Giudiziaria della Leg s.r.l., con la conseguenza che il relativo credito va qualificato come “prededucibile” ai sensi dell'art. 61, comma 3, Cod. antimafia, in base al quale sono prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le
somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 42”.
La società opposta asserisce che proprio la natura prededucibile del credito in questione consentirebbe,
infatti, alla società di potersi rivolgere al Giudice ordinario per l'accertamento Controparte_1
dello stesso nei confronti della sottoposta ad Amministrazione giudiziaria. Parte_1
In realtà, l'art. 54 del Codice Antimafia, rubricato “Pagamento di crediti prededucibili”, espressamente recita, al primo comma, che: “I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione
che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste
dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di
riparto, previa autorizzazione del giudice delegato [...]”.
Orbene, dalla normativa in esame, si può pacificamente evincere che chi vanta un credito prededucibile che , come nel caso in esame, è contestato, lo stesso dovrà essere accertato secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59 (art. 54, primo comma, Cod.). Dunque, i pagamenti in prededuzione potranno essere effettuati solo se l'attivo è sufficiente ed il pagamento non compromette la gestione dell'azienda sotto sequestro (art.54, 2 comma, primo periodo, Cod.), autorizzata del Giudice penale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Il Codice prosegue evidenziando come l'unica Autorità Giudiziaria che, al di fuori del piano di riparto,
può soddisfare i crediti prededucibili prelevando “le somme disponibili secondo criteri di graduazione
e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnatogli dalla legge” (v. art. 54, comma 2, Cod.
antimafia) sia il Giudice del procedimento penale, che “con il decreto di autorizzazione di cui al
comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile” (v. art. 54, comma 3,
Cod.).
pagina 7 di 9 Pertanto, i crediti prededucibili (in mancanza di liquidità, esigibilità o in presenza di contestazione)
devono, pertanto, essere accertati secondo il procedimento di verifica e composizione del passivo di cui agli artt. 57 e ss., per il quale è funzionalmente competente il Giudice delegato dal Tribunale di prevenzione, in ragione dell'autonomia dell'accertamento endo-prevenzionale del credito.
Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, citata dalle difese della società opponente,
l'art. 54 Cod. antimafia, "prevede una mera possibilità del soddisfacimento, totale ovvero parziale, dei
crediti prededucibili al di fuori del piano di riparto, sicché ove tale discrezionalità non sia esercitata
ovvero, a fortiori, ove il credito asseritamente prededucibile difetti di uno o più dei requisiti indicati
dall'art. 54 citato , la relativa richiesta di pagamento confluisce - senza necessità di nuova istanza da
parte del creditore - nel piano di riparto disciplinato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 57 e ss . Di tanto
è conferma il disposto del successivo art. 61, concernente il progetto e il piano di pagamento dei
crediti, che - tra l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo indica anche i crediti prededucibili
(cfr. Cass. Penale, sez. I, 31 marzo 2022, n. 29634).
Pertanto, risulta essere pacifico che debba applicarsi la normativa settoriale e che da ciò discenda che le ragioni creditorie azionate dalla nei confronti della società opponente sottoposta Controparte_1
alla misura del sequestro, non possano trovare ragione dinanzi a quest'organo giudicante, ma debbano essere rimesse al Tribunale che ha disposto la misura cautelare.
In definitiva, l'opposizione deve esser accolta per le suesposte motivazioni, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della complessità della normativa applicabile nel caso di specie e della novità della questione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1766/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 - ACCOGLIE l'opposizione avanzata da Parte_1
477/2024 del 22.02.2024.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Catania, il 5 marzo 2025
e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
IL GIUDICE
dott.ssa Vera Marletta
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