Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1375
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Sentenza 5 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott.ssa Vera Marletta del Tribunale di Catania, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo. L'attore, in amministrazione giudiziaria, ha chiesto la dichiarazione di nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo che lo obbligava a pagare una somma significativa per lavori di subappalto. Le questioni giuridiche sollevate dall'attore riguardavano l'incompetenza del Tribunale di Catania, sostenendo che la competenza fosse del Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a causa di un sequestro preventivo in corso. La controparte, invece, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità del decreto ingiuntivo.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, evidenziando che la competenza a decidere sulla questione era del Giudice Delegato nel procedimento penale, in virtù delle disposizioni del Codice Antimafia. Ha argomentato che, in presenza di un sequestro preventivo, l'accertamento dei crediti vantati da terzi deve avvenire secondo le procedure previste dal Codice Antimafia, escludendo la possibilità di un accertamento dinanzi al Giudice civile. Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato revocato e le spese di lite compensate, riconoscendo la complessità della normativa applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1375
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 1375
    Data del deposito : 5 marzo 2025

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