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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2090/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/03/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata il [...] a [...] e Parte_1
residente in Laureana di Borrello (RC) via Fusara, elettivamente domiciliata in Rizziconi (RC) alla via Giovanni dalle Bande Nere, n°
30, presso lo studio dell'Avv. Domenico Mamone - legale convenzionato con il Patronato ENASC sede zonale di TE
(RC)giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, via Ciro il Grande, 21, Roma;
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, via D. Romeo, 15, Reggio
Calabria (RC);
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, via Santa Marina, 137/B,
TE (RC);
Resistente
(contumace)
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo
e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “la gravità delle patologie riscontrate: patologie che legittimano la pretesa dell'istante alla concessione dei benefici della legge richiesti”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.
118/71.
Non si costituiva l' la quale rimaneva pertanto contumace. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella Persona_1
relazione scritta depositata in data il 22.05.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Per la ansioso-depressiva reattiva si utilizza il codice 2207 (15%). Applicando la formula scalare di Balthazard otteniamo un punteggio pari al 67%, equivalente al giudizio emesso dalla Commissione medica ” CP_1
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della
Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di CP_1
euro 280,00 a favore del dott. ). Persona_1
Palmi, 05/03/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/03/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata il [...] a [...] e Parte_1
residente in Laureana di Borrello (RC) via Fusara, elettivamente domiciliata in Rizziconi (RC) alla via Giovanni dalle Bande Nere, n°
30, presso lo studio dell'Avv. Domenico Mamone - legale convenzionato con il Patronato ENASC sede zonale di TE
(RC)giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, via Ciro il Grande, 21, Roma;
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, via D. Romeo, 15, Reggio
Calabria (RC);
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, via Santa Marina, 137/B,
TE (RC);
Resistente
(contumace)
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo
e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “la gravità delle patologie riscontrate: patologie che legittimano la pretesa dell'istante alla concessione dei benefici della legge richiesti”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.
118/71.
Non si costituiva l' la quale rimaneva pertanto contumace. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella Persona_1
relazione scritta depositata in data il 22.05.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Per la ansioso-depressiva reattiva si utilizza il codice 2207 (15%). Applicando la formula scalare di Balthazard otteniamo un punteggio pari al 67%, equivalente al giudizio emesso dalla Commissione medica ” CP_1
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della
Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di CP_1
euro 280,00 a favore del dott. ). Persona_1
Palmi, 05/03/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti