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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 395/2024 promossa da:
(p.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e , rappresentate e difese dall'Avv. Ugo Faenza, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore in Eboli (SA) Via Caduti in Russia n. 12
- Appellanti -
(C.F. / P.I. ) in persona del legale rappresentante pt, CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Maria Dones, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cesena (FC) Corte Don G. Botticelli n. 58
- Appellata–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna n.136 del 6/2/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art 127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione proposta da
[...]
e da avverso il decreto ingiuntivo con cui Parte_2 Parte_1 veniva ingiunto alla società e ai soci illimitatamente responsabili ( e Parte_3 Parte_4 ), ad istanza di il pagamento della somma di €22.314,40 a titolo di
[...] CP_1 corrispettivo di una fornitura di merce effettuata in favore della società.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
.
[...]
Le appellanti censurano la pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc deducendo di avere contestato integralmente le pretese creditorie azionate da CP_1 disconoscendo ogni rapporto commerciale.
Censurano, inoltre, la pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc rilevando che le fatture non hanno valore probatorio nella fase del giudizio a cognizione piena e deducono che l'opposta non aveva offerto elementi di prova per supportare le proprie ragioni oltre quelli depositati nella fase monitoria.
Deducono, in particolare, che non vi era prova del rapporto commerciale, non esistendo un contratto di fornitura tra le parti né un ordine di merce, e non vi era prova neppure dell'avvenuta consegna della merce in quanto le bolle di consegna prodotte recavano un segno indecifrabile, senza alcuna identificazione dell'operatore che aveva ritirato la merce e senza un timbro della società appellante.
Si è costituita in giudizio la società appellata e ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure non sono fondate.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo le odierne appellanti, dopo avere sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, nel merito hanno contestato in termini astratti il valore delle fatture ai fini della prova del credito nella fase di cognizione piena ed hanno contestato in termini generici ( oltre che in modo poco chiaro) la ricezione della merce deducendo che “ parte opponente dall'analisi degli acquisti effettuati presso il deposito di parte opposta, ha potuto verificare, e rivedere , le proprie posizioni, dichiarando che la merce indicata come ritirata presso il deposito di Campagna (SA), non è la quantità che, in passato, è stata fornita all'opponente. Infatti, parte opponente ha deciso, da tempo, di non rifornirsi dalla parte opposta, essendo andato scemando l'interesse per il settore commerciale specifico. Onde per cui le pretese creditorie formulate risultano essere prive di pregio, nonché non provate, infondate in fatto ed in diritto. ( pag 4 atto di opposizione) .
Il Tribunale si è correttamente attenuto al principio per il quale l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cpc, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano allegati dall'attore (sia pure per relationem per effetto del rinvio alle fatture prodotte), per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente.
Nel caso in esame le opponenti in primo grado non hanno preso posizione specifica sui fatti, limitandosi ad una contestazione solo in termini astratti delle fatture sotto il profilo probatorio e hanno contestato in modo generico la ricezione della fornitura senza però che vi sia stato espresso disconoscimento o contestazione della riconducibilià all'opponente delle sottoscrizioni apposte alle bolle di consegna prodotte da sin dal ricorso per d.i. CP_1
Soltanto nella memoria conclusiva del primo grado le opponenti hanno dedotto che “le bolle di accompagnamento NON recano un timbro o una identificazione del destinatario della merce”, svolgendo con ciò una contestazione tardiva ma anche inidonea ad escludere l'effettiva ricezione della merce.
La valutazione compiuta dal Tribunale risulta pertanto esente da censure in ragione della genericità delle contestazioni svolte dalle odierne appellanti e della idoneità della documentazione posta a fondamento del credito azionato in via monitoria.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
-- Rigetta l'appello;
-Condanna le appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado che liquida ai sensi del DM 147/22 in €4.500,00 per compensi oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 12/8/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 395/2024 promossa da:
(p.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e , rappresentate e difese dall'Avv. Ugo Faenza, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore in Eboli (SA) Via Caduti in Russia n. 12
- Appellanti -
(C.F. / P.I. ) in persona del legale rappresentante pt, CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Maria Dones, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cesena (FC) Corte Don G. Botticelli n. 58
- Appellata–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna n.136 del 6/2/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art 127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione proposta da
[...]
e da avverso il decreto ingiuntivo con cui Parte_2 Parte_1 veniva ingiunto alla società e ai soci illimitatamente responsabili ( e Parte_3 Parte_4 ), ad istanza di il pagamento della somma di €22.314,40 a titolo di
[...] CP_1 corrispettivo di una fornitura di merce effettuata in favore della società.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
.
[...]
Le appellanti censurano la pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc deducendo di avere contestato integralmente le pretese creditorie azionate da CP_1 disconoscendo ogni rapporto commerciale.
Censurano, inoltre, la pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc rilevando che le fatture non hanno valore probatorio nella fase del giudizio a cognizione piena e deducono che l'opposta non aveva offerto elementi di prova per supportare le proprie ragioni oltre quelli depositati nella fase monitoria.
Deducono, in particolare, che non vi era prova del rapporto commerciale, non esistendo un contratto di fornitura tra le parti né un ordine di merce, e non vi era prova neppure dell'avvenuta consegna della merce in quanto le bolle di consegna prodotte recavano un segno indecifrabile, senza alcuna identificazione dell'operatore che aveva ritirato la merce e senza un timbro della società appellante.
Si è costituita in giudizio la società appellata e ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure non sono fondate.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo le odierne appellanti, dopo avere sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, nel merito hanno contestato in termini astratti il valore delle fatture ai fini della prova del credito nella fase di cognizione piena ed hanno contestato in termini generici ( oltre che in modo poco chiaro) la ricezione della merce deducendo che “ parte opponente dall'analisi degli acquisti effettuati presso il deposito di parte opposta, ha potuto verificare, e rivedere , le proprie posizioni, dichiarando che la merce indicata come ritirata presso il deposito di Campagna (SA), non è la quantità che, in passato, è stata fornita all'opponente. Infatti, parte opponente ha deciso, da tempo, di non rifornirsi dalla parte opposta, essendo andato scemando l'interesse per il settore commerciale specifico. Onde per cui le pretese creditorie formulate risultano essere prive di pregio, nonché non provate, infondate in fatto ed in diritto. ( pag 4 atto di opposizione) .
Il Tribunale si è correttamente attenuto al principio per il quale l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cpc, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano allegati dall'attore (sia pure per relationem per effetto del rinvio alle fatture prodotte), per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente.
Nel caso in esame le opponenti in primo grado non hanno preso posizione specifica sui fatti, limitandosi ad una contestazione solo in termini astratti delle fatture sotto il profilo probatorio e hanno contestato in modo generico la ricezione della fornitura senza però che vi sia stato espresso disconoscimento o contestazione della riconducibilià all'opponente delle sottoscrizioni apposte alle bolle di consegna prodotte da sin dal ricorso per d.i. CP_1
Soltanto nella memoria conclusiva del primo grado le opponenti hanno dedotto che “le bolle di accompagnamento NON recano un timbro o una identificazione del destinatario della merce”, svolgendo con ciò una contestazione tardiva ma anche inidonea ad escludere l'effettiva ricezione della merce.
La valutazione compiuta dal Tribunale risulta pertanto esente da censure in ragione della genericità delle contestazioni svolte dalle odierne appellanti e della idoneità della documentazione posta a fondamento del credito azionato in via monitoria.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
-- Rigetta l'appello;
-Condanna le appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado che liquida ai sensi del DM 147/22 in €4.500,00 per compensi oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 12/8/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano