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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1542/2025
Il Giudice RE CE OR, all'udienza del 15/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MOTTA Parte_1 C.F._1
ES e dell'avv. LIGUORI LUCIO ALFONSO.
ricorrente contro
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SAVONA EUGENIA.
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e eccezione, Nel merito - accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste per l'intervento del Fondo di garanzia e, per l'effetto, annullare i provvedimenti di mancato accoglimento delle domande di intervento al Fondo di garanzia per la liquidazione del CP_1
TFR e dei crediti di lavoro adottati nell'ambito della pratica oggetto del presente giudizio e condannare parte resistente a erogare all'odierna ricorrente il pagamento relativo alle incidenze sul TFR e ai crediti di lavoro nella misura sopra precisata. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori intestatari. In via istruttoria: si chiede, ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, da intendersi qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione
"vero che" nonché a prova contraria sui capitoli di prova avversari”.
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto Spese ed onorari di causa rifusi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di volta ad Parte_1
CP_ ottenere l'accesso al Fondo di garanzia presso l' per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro.
1.1. È stato documentato:
- che la ricorrente ha lavorato presso la dal 6/6/2016 al Controparte_2
14/10/2019 allorquando è stata licenziata per motivi inerenti all'attività produttiva (cfr. docc. nn. 1, 2 e 3 fascicolo parte ricorrente);
- che la ricorrente ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della propria datrice di lavoro per la somma lorda di euro 15.184.21 per le retribuzioni dovuta per gli ultimi mesi di lavoro e per il tfr, che è divenuto definitivo in quanto non oggetto di opposizione (cfr. docc. nn. 5a e 5b fascicolo parte ricorrente);
- che la ricorrente ha presentato in data 18/3/2022 una domanda di accesso al Fondo di garanzia che però non è stata accolta per la mancata esecuzione di attività di recupero del credito (cfr. docc. nn. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente);
- che la con decreto del 21 giugno 2022 emesso dal Ministero Controparte_2 dell'Economia e delle Finanze è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente);
- che la ricorrente ha depositato in data 25 marzo 2023 istanza di ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente);
- che con sentenza n. 114/2024 pubblicata il 26.02.2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della succursale italiana in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di investimento di diritto cipriota (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte Controparte_2 ricorrente);
- che la lavoratrice ha fatto nuovamente domanda di accesso al fondo con domanda del
21/5/2024 (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente);
- che la suddetta domanda è stata rigettata in data 19 luglio 2024 per la verificazione della decadenza di cui all'art. 47 comma 3 del D.P.R. n. 639 del 1970 (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente);
- che è stato rigettato anche il ricorso promosso in via amministrativa poiché la liquidazione coatta amministrativa della società datrice di lavoro risulta ancora aperta senza che sia stato accertato uno stato passivo, né risulta emesso un provvedimento di chiusura della procedura senza accertamento del passivo come previsto dal punto 6.1. della circolare n. 70 del 2023.
Pag. 2 di 6 1.2. Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
2. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 stabilisce che: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove
l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del
Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Come si evince dal testo normativo, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, la domanda di ammissione al fondo in oggetto è ammesso dopo il deposito dello stato passivo
Pag. 3 di 6 o dopo il deposito della sentenza che decide sulla opposizione avverso lo stesso anche nell'ipotesi della liquidazione coatta amministrativa.
Al contempo, per i datori di lavori non sottoposti a procedura concorsuale il lavoratore deve provvedere a munirsi di un titolo esecutivo e a tentare l'esecuzione forzata.
Nel caso di specie vi è stata la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 58 del 1998 secondo il quale “Quando a una impresa di investimento
UE, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno
Stato membro dell'UE diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili”.
L'art. 57 stabilisce che “La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88,
89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario”.
L'art. 86 comma 9 bis del D.lgs. n. 353 del 1993 stabilisce a sua volta che “I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura”.
Nel caso di specie è in parte documentato (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente) e comunque incontestato che non si sia provveduto all'accertamento dello stato passivo per mancanza di beni da liquidare.
Per tali ipotesi la circolare n. 70 del 26/7/2023 stabilisce al punto 6.1. che il Fondo di garanzia possa intervenire con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale e che il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato in un titolo esecutivo (cfr. doc. n. 21 fascicolo parte ricorrente).
La domanda di parte ricorrente deve quindi essere valutata secondo le modalità specificate nella circolare in ultimo menzionata.
2.1. Parte resistente ha eccepito la decadenza ex art. 47 terzo comma del D.lgs. 639 del
1970; in particolare, la parte resistente ha allegato che la circolare n. 70/2023 al CP_1
Pag. 4 di 6 paragrafo 14.1, indica un termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di Fondo di garanzia, decorrente, nel caso di specie, dal 301° giorno successivo dalla data di presentazione della domanda nel caso in cui l'assicurato non abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione. Una volta intervenuta la decadenza non è possibile riproporre la medesima domanda.
Invero le domande promosse dall'odierno ricorrente non possono ritenersi sovrapponibili.
La domanda presentata in data 18 marzo 2022 si fondava su di un tentativo di esecuzione individuale rigettata anche sul presupposto della mancata verifica circa la assoggettabilità del datore di lavoro ad una procedura concorsuale (cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente); la domanda del 21 maggio 2024, rispetto alla quale nessuna decadenza può dirsi verificata (301 giorni sono scaduti il 18 marzo 2025 data dalla quale decorre un anno), è stata presentata sul presupposto di fatto della intervenuta dichiarazione di insolvenza della società e della sua messa in liquidazione.
Orbene la circostanza che, in concreto le due ipotesi trovino allo stato attuale la medesima soluzione pratica non è dipendente dalla condotta della ricorrente ma dalla duplice circostanza rappresentata, da un lato, dal vuoto normativo corrispondente alla mancata previsione della procedura di ammissione al fondo in caso di mancato accertamento dello stato passivo e, dall'altro, dalla verificazione in concreto di una situazione di mancanza di beni da liquidare di modo che l'accertamento del passivo risulta superfluo.
Nessuna delle due ipotesi può essere imputata alla ricorrente di modo che non può sostenersi che la stessa abbia presentato la medesima domanda in elusione dei termini decadenziali.
Pertanto, l'eccezione di parte resistente deve essere rigettata.
Quanto all'entità del credito azionato in giudizio alcuna contestazione è stata mossa dalla resistente.
In definitiva, parte resistente deve essere condanna al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 15.184,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
21 maggio 2024.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro, 5.200 e 26.000, rito lavoro.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 15.184,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21 maggio 2024;
2. condanna, altresì, la parte resistente al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.216 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 16/12/2025
Il Giudice
RE CE OR
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1542/2025
Il Giudice RE CE OR, all'udienza del 15/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MOTTA Parte_1 C.F._1
ES e dell'avv. LIGUORI LUCIO ALFONSO.
ricorrente contro
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SAVONA EUGENIA.
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e eccezione, Nel merito - accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste per l'intervento del Fondo di garanzia e, per l'effetto, annullare i provvedimenti di mancato accoglimento delle domande di intervento al Fondo di garanzia per la liquidazione del CP_1
TFR e dei crediti di lavoro adottati nell'ambito della pratica oggetto del presente giudizio e condannare parte resistente a erogare all'odierna ricorrente il pagamento relativo alle incidenze sul TFR e ai crediti di lavoro nella misura sopra precisata. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori intestatari. In via istruttoria: si chiede, ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, da intendersi qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione
"vero che" nonché a prova contraria sui capitoli di prova avversari”.
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto Spese ed onorari di causa rifusi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di volta ad Parte_1
CP_ ottenere l'accesso al Fondo di garanzia presso l' per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro.
1.1. È stato documentato:
- che la ricorrente ha lavorato presso la dal 6/6/2016 al Controparte_2
14/10/2019 allorquando è stata licenziata per motivi inerenti all'attività produttiva (cfr. docc. nn. 1, 2 e 3 fascicolo parte ricorrente);
- che la ricorrente ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della propria datrice di lavoro per la somma lorda di euro 15.184.21 per le retribuzioni dovuta per gli ultimi mesi di lavoro e per il tfr, che è divenuto definitivo in quanto non oggetto di opposizione (cfr. docc. nn. 5a e 5b fascicolo parte ricorrente);
- che la ricorrente ha presentato in data 18/3/2022 una domanda di accesso al Fondo di garanzia che però non è stata accolta per la mancata esecuzione di attività di recupero del credito (cfr. docc. nn. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente);
- che la con decreto del 21 giugno 2022 emesso dal Ministero Controparte_2 dell'Economia e delle Finanze è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente);
- che la ricorrente ha depositato in data 25 marzo 2023 istanza di ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente);
- che con sentenza n. 114/2024 pubblicata il 26.02.2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della succursale italiana in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di investimento di diritto cipriota (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte Controparte_2 ricorrente);
- che la lavoratrice ha fatto nuovamente domanda di accesso al fondo con domanda del
21/5/2024 (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente);
- che la suddetta domanda è stata rigettata in data 19 luglio 2024 per la verificazione della decadenza di cui all'art. 47 comma 3 del D.P.R. n. 639 del 1970 (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente);
- che è stato rigettato anche il ricorso promosso in via amministrativa poiché la liquidazione coatta amministrativa della società datrice di lavoro risulta ancora aperta senza che sia stato accertato uno stato passivo, né risulta emesso un provvedimento di chiusura della procedura senza accertamento del passivo come previsto dal punto 6.1. della circolare n. 70 del 2023.
Pag. 2 di 6 1.2. Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
2. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 stabilisce che: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove
l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del
Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Come si evince dal testo normativo, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, la domanda di ammissione al fondo in oggetto è ammesso dopo il deposito dello stato passivo
Pag. 3 di 6 o dopo il deposito della sentenza che decide sulla opposizione avverso lo stesso anche nell'ipotesi della liquidazione coatta amministrativa.
Al contempo, per i datori di lavori non sottoposti a procedura concorsuale il lavoratore deve provvedere a munirsi di un titolo esecutivo e a tentare l'esecuzione forzata.
Nel caso di specie vi è stata la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 58 del 1998 secondo il quale “Quando a una impresa di investimento
UE, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno
Stato membro dell'UE diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili”.
L'art. 57 stabilisce che “La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88,
89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario”.
L'art. 86 comma 9 bis del D.lgs. n. 353 del 1993 stabilisce a sua volta che “I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura”.
Nel caso di specie è in parte documentato (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente) e comunque incontestato che non si sia provveduto all'accertamento dello stato passivo per mancanza di beni da liquidare.
Per tali ipotesi la circolare n. 70 del 26/7/2023 stabilisce al punto 6.1. che il Fondo di garanzia possa intervenire con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale e che il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato in un titolo esecutivo (cfr. doc. n. 21 fascicolo parte ricorrente).
La domanda di parte ricorrente deve quindi essere valutata secondo le modalità specificate nella circolare in ultimo menzionata.
2.1. Parte resistente ha eccepito la decadenza ex art. 47 terzo comma del D.lgs. 639 del
1970; in particolare, la parte resistente ha allegato che la circolare n. 70/2023 al CP_1
Pag. 4 di 6 paragrafo 14.1, indica un termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di Fondo di garanzia, decorrente, nel caso di specie, dal 301° giorno successivo dalla data di presentazione della domanda nel caso in cui l'assicurato non abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione. Una volta intervenuta la decadenza non è possibile riproporre la medesima domanda.
Invero le domande promosse dall'odierno ricorrente non possono ritenersi sovrapponibili.
La domanda presentata in data 18 marzo 2022 si fondava su di un tentativo di esecuzione individuale rigettata anche sul presupposto della mancata verifica circa la assoggettabilità del datore di lavoro ad una procedura concorsuale (cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente); la domanda del 21 maggio 2024, rispetto alla quale nessuna decadenza può dirsi verificata (301 giorni sono scaduti il 18 marzo 2025 data dalla quale decorre un anno), è stata presentata sul presupposto di fatto della intervenuta dichiarazione di insolvenza della società e della sua messa in liquidazione.
Orbene la circostanza che, in concreto le due ipotesi trovino allo stato attuale la medesima soluzione pratica non è dipendente dalla condotta della ricorrente ma dalla duplice circostanza rappresentata, da un lato, dal vuoto normativo corrispondente alla mancata previsione della procedura di ammissione al fondo in caso di mancato accertamento dello stato passivo e, dall'altro, dalla verificazione in concreto di una situazione di mancanza di beni da liquidare di modo che l'accertamento del passivo risulta superfluo.
Nessuna delle due ipotesi può essere imputata alla ricorrente di modo che non può sostenersi che la stessa abbia presentato la medesima domanda in elusione dei termini decadenziali.
Pertanto, l'eccezione di parte resistente deve essere rigettata.
Quanto all'entità del credito azionato in giudizio alcuna contestazione è stata mossa dalla resistente.
In definitiva, parte resistente deve essere condanna al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 15.184,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
21 maggio 2024.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro, 5.200 e 26.000, rito lavoro.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 15.184,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21 maggio 2024;
2. condanna, altresì, la parte resistente al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.216 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 16/12/2025
Il Giudice
RE CE OR
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