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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2358/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Patella Raffaella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Grignasco (NO) rappresentata e difesa dall'Avv. Patella Raffaella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il
25/04/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II -
Serie A, Anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli , FR e oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 208 del 29/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
24/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Borgosesia (VC) il 25/04/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] CP_1 di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 1998, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli , FR e sono maggiorenni, seppur non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
pertanto, nulla andrà disposto nei loro confronti in punto ad affidamento;
essi conservano residenza anagrafica presso la madre e, quando non in trasferta per ragioni di studio e/o lavoro, risiederanno con la madre;
2. nulla deve essere disposto in punto ad assegnazione della casa coniugale posto che entrambi i coniugi hanno lasciato l'abitazione ex coniugale e hanno autonome sistemazioni abitative;
3. data l'età i figli potranno frequentare il padre secondo la loro volontà, previo accordo con il medesimo;
4. il sig. quale contributo al mantenimento per il figlio corrisponderà alla Parte_1 Per_2 sig.ra mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di Euro CP_1
300,00, mentre verserà direttamente ai figli FR e identica somma (ovvero Per_1
Euro 300,00 ciascuno) su conto intestato ai medesimi;
il contributo mensile sarà rivalutato pagina 2 di 3 annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge. Tutte le spese straordinarie per i figli saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa stipulato tra magistrati e avvocati presso il Tribunale di Vercelli. Il sig. si farà carico integralmente della spesa necessaria all'affitto dell'alloggio in Parte_1 uso a FR presso la sede universitaria per tre anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, poi l'importo sarà diviso al 50% tra i coniugi così come tutte le altre spese necessarie a garantire alla prole alloggio e vitto presso la sede universitaria, patente e autovetture comprensive degli oneri di assicurazione, bollo, manutenzione e carburante;
5. si dà atto che i figli saranno fiscalmente a carico della sig.ra che scaricherà nella CP_1 misura del 100% le spese sostenute per i medesimi;
6. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni rapporto economico tra loro pendente;
7. si dà atto che i coniugi si autorizzano sin d'ora al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2358/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Patella Raffaella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Grignasco (NO) rappresentata e difesa dall'Avv. Patella Raffaella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il
25/04/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II -
Serie A, Anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli , FR e oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 208 del 29/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
24/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Borgosesia (VC) il 25/04/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] CP_1 di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 1998, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli , FR e sono maggiorenni, seppur non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
pertanto, nulla andrà disposto nei loro confronti in punto ad affidamento;
essi conservano residenza anagrafica presso la madre e, quando non in trasferta per ragioni di studio e/o lavoro, risiederanno con la madre;
2. nulla deve essere disposto in punto ad assegnazione della casa coniugale posto che entrambi i coniugi hanno lasciato l'abitazione ex coniugale e hanno autonome sistemazioni abitative;
3. data l'età i figli potranno frequentare il padre secondo la loro volontà, previo accordo con il medesimo;
4. il sig. quale contributo al mantenimento per il figlio corrisponderà alla Parte_1 Per_2 sig.ra mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di Euro CP_1
300,00, mentre verserà direttamente ai figli FR e identica somma (ovvero Per_1
Euro 300,00 ciascuno) su conto intestato ai medesimi;
il contributo mensile sarà rivalutato pagina 2 di 3 annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge. Tutte le spese straordinarie per i figli saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa stipulato tra magistrati e avvocati presso il Tribunale di Vercelli. Il sig. si farà carico integralmente della spesa necessaria all'affitto dell'alloggio in Parte_1 uso a FR presso la sede universitaria per tre anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, poi l'importo sarà diviso al 50% tra i coniugi così come tutte le altre spese necessarie a garantire alla prole alloggio e vitto presso la sede universitaria, patente e autovetture comprensive degli oneri di assicurazione, bollo, manutenzione e carburante;
5. si dà atto che i figli saranno fiscalmente a carico della sig.ra che scaricherà nella CP_1 misura del 100% le spese sostenute per i medesimi;
6. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni rapporto economico tra loro pendente;
7. si dà atto che i coniugi si autorizzano sin d'ora al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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