Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 588/2024 n.RG
Avente ad OGGETTO: spettanze vertente
TRA
, rapp.ta e dif. dagli avv.ti RICCARDI VINCENZO E RICCARDI Parte_1
FRANCESCO e dall'avv. stabilito ROBERTA RICCARDI;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. OLIVA ANNA;
CP_1
RESISTENTE NONCHE'
Controparte_2
CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE) ALLA VIA FOSSE ARDEATINE
[...]
N. 1, IN PERSONA DEL SOGGETTO LIQUIDATORE P.T., DOTT. FRANCESCOPAOLO
VENTRIGLIA NOMINATO CON DECRETO DEI PRESIDENTI DI CP_2 NAPOLI E CASERTA, AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L. N.26 DEL 26.02.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE, RAPP.TO E DIFESO GIUSTA PROCURA IN ALLEGATO DALL'AVV. VERONICA PERRONE, VV. PASQUALE GALASSI E CP_3 DALL'AVV.TO FRANCESCO GOGLIA RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2024 la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio premettendo di aver lavorato per il delle province di e dal Controparte_2 CP_2 CP_2
27.03.1997 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 05.07.2019; di essere stata assunta da SAPNA S.p.A. e di non aver percepito il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto dal C.U.B né dall' ; CP_1
Rilevava che il suddetto ente veniva posto in liquidazione ex legge n. 26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dell'enorme debitoria creatasi dal 2010 all'attualità.
Evidenziava quindi che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. trasmetteva CP_ all' territorialmente competente il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione.
59.747,36. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che era stata posta in CP_1 pagamento la somma lorda di € 43.414,73 (cfr. mandato Nr. 9000105783 del 30/09/2024 comprensivo di interessi per ritardato pagamento euro 3.062,58) e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere
Ritualmente evocato in giudizio, infine, si costituiva il Controparte_2
, richiamando la normativa relativa alla natura giuridica del stesso
[...] CP_2 e quella in tema di pagamento del TFR, ritenendo sussistente la legittimazione dell' in CP_1 ordine al versamento del TFR ai dipendenti del C.U.B. Deduceva, inoltre, la piena operatività del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c. richiamando giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi. Concludeva chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell' al pagamento del TFR/TFS e con vittoria delle spese di lite. CP_1
In sede di note di trattazione scritta ex at. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 18/02/2025 parte ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, CP_4 essendo stato il pagamento effettuato in data 30.09.2024, quindi ben dopo la notifica del ricorso
(16.04.2024). All'udienza del 18-2-25, il GL decideva con sentenza a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
Va in limine dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in data 30/09/2024 il pagamento dell'importo lordo di € 43.414,73 comprensivo di interessi per il ritardato pagamento ed avendo, a fronte di ciò, parte ricorrente invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere (come anche CP_ richiesto dall' . Va rilevato che pur essendo l'importo corrisposto dall' inferiore a quello richiesto dalla CP_4 parte in ricorso, la richiesta da parte della stessa di dichiararsi la cessazione della materia del contendere reca in sé la rinuncia all'eccedenza, ritenendosi evidentemente satisfattivo tale minore importo.
Considerato che il pagamento della prestazione rivendicata è intervenuto nel corso del giudizio (30/09/2024 ) le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' sono compensate per metà con CP_1 CP_ condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma residua liquidata in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 con applicazione dei parametri minimi e senza liquidazione della fase istruttoria.
Si compensano invece integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il CUB per la mancanza di res controversa in ordine alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
PQM
A) Dichiara cessata la materia del contendere
CP_
B) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte delle stesse nei confronti del ricorrente liquidandola in i euro 1645,00 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
C) Compensa integralmente tra la parte ricorrente ed il le spese di lite. CP_2
Si comunichi. Così' deciso in Nola il 18/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Fucci