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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 604 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Fevola, elettivamente domiciliato nel suo studio in Latina, Piazza della Libertà n. 21; opponente
E
n persona del curatore fallimentare p.t., con sede in Controparte_1
Sonnino (LT), Via Cornarolo n. 4, codice fiscale e P. Iva , rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Gianfranco Arpea, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Roma, Viale XX Settembre n. 1; opposto
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 15.05.2025, sostituita l'udienza del 14.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., depositate le note di trattazione scritta e gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinqiues c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “L'adito Giudice voglia, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notificazione al sig. dell'atto di precetto Parte_1 avvenuta in luogo diverso dall'abitazione/residenza di sita in Sezze, Via Ponte Parte_1
Ferraioli s.n.c. e nelle mani di che è persona non convivente con lo stesso, come si Persona_1
evince dai certificati di Stato di Famiglia rilasciati il 7.3.2023 dal Comune di Sezze e prodotti in atti. La notificazione del suddetto atto di precetto è avvenuta in Sezze, Via Ponte Ferraioli n. 45, presso l'abitazione/residenza dei genitori di ( e ), ove Parte_1 Persona_1 Persona_2
non risiede il quale invece è residente nella stessa Via Ponte Ferraioli, in Sezze, Parte_1
ma in un diverso immobile, nel quale non è indicato il numero civico.
Si chiede altresì di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento e comunque la sua inefficacia non essendo stato preceduto da una rituale notificazione dell'atto di precetto e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 136/2022 R.G.E. iscritta al ruolo in assenza della notificazione dell'atto di precetto, non avvenuta presso la residenza del destinatario, bensì presso la residenza di familiari non conviventi con lo stesso, nonché per la nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento, notificato in data 26.5.2022 nelle mani di , sorella non convivente di residente nel Comune di Persona_3 Parte_1
Sonnino, che si trovava occasionalmente nel Comune di Sezze, a far visita ai propri genitori, quando è giunto l'Ufficiale Giudiziario, il quale omettendo le formalità previste dall'art. 139
c.p.c., non si recava presso la residenza di bensì presso la residenza dei suoi Parte_1 genitori e ivi consegnava nelle mani di l'atto di pignoramento destinato a Persona_3
Parte_1
In subordine, accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la mancata menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di intimazione per effetto del combinato disposto degli artt. 479, 480 e 654 c.p.c. (ex multis, Cass., sent. n. 24226/2019 e Cass., 30.05.2007, n. 12731) e per l'effetto dichiarare
l'estinzione della presente procedura esecutiva, con tutti i provvedimenti consequenziali.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come pe legge, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario delle stesse.”.
Conclusioni di parte opposta: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale per i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e rigettata:
a. in via principale: rigettare le domande avversarie, poiché inammissibili e tardive, nonché infondate in fatto e diritto per le ragioni sopra esposte;
b. in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. del sig. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al CP_2
pagamento della somma di Euro 5.559,24 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
inoltre, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del grado di giudizio, oltre
a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con aggravio ex art. 46, comma 5 disp. att.
c.p.c. per violazione dei criteri di cui al DM 110/2023;
c. in via istruttoria: ove occorra, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie integrative depositate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da esso proposta nell'ambito della procedura esecutiva
R.G.E. n. 136/2022 intrapresa dal Controparte_1
Nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12.12.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed è stato concesso il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione spiegata ha eccepito: Parte_1
- la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza/abitazione dell'esecutato e nelle mani di familiari non conviventi;
- la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione del provvedimento di esecutorietà del titolo azionato (ordinanza n. 7282/2021 emessa dalla Corte di Cassazione);
- la tempestività dell'opposizione proposta, considerato che il termine di venti giorni fissato dall'art. 617 c.p.c. decorre non già dall'avvenuta consegna al debitore esecutato del provvedimento di nomina del custode giudiziario bensì dall'effettiva conoscenza degli atti di precetto e pignoramento opposti, conoscenza avuto da esso opponente in data 10.10.202, all'atto della costituzione nella procedura esecutiva.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 23.04.2024, si è costituito il Fallimento opposto deducendo:
- la tardività dell'opposizione spiegata dal momento che l'opponente è venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva già dal 23.05.2023, giorno in cui è stato eseguito l'accesso presso l'immobile pignorato;
- che in detta circostanza, all'interno del bene è stato rinvenuto l'esecutato al quale il Custode giudiziario ha consegnato l'ordinanza di nomina, sicché è a partire da tale data, e non già dalla data di costituzione in giudizio, che decorrono i termini di cui all'art. 617 c.p.c.;
- la piena validità dell'atto di precetto atteso che l'ordinanza azionata, munita della formula esecutiva, è stata precedentemente notificata all'opponente in data 19.10.2021;
- in ogni caso, la sanatoria delle nullità lamentate per raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° comma c.p.c.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con provvedimento del 18.07.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.7.2024, ritenuta la tardività delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. depositate dall'opponente, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.05.2025 per l'assunzione in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le parti hanno provveduto nei termini di legge al deposito degli scritti conclusivi.
****
In punto di qualificazione, la domanda integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2°, c.p.c. essendo contestato non già il diritto del creditore a procedere esecutivamente in virtù del titolo azionato, bensì la regolarità degli atti del processo, nella specie della notificazione dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento e, dunque, il quomodo dell'esecuzione.
L'opposizione è tardiva.
L'opponente si duole del fatto che l'atto di precetto e il successivo atto di pignoramento siano stati ad esso notificati presso un luogo diverso dalla propria residenza/abitazione, nelle mani di familiari non conviventi. Contesta, altresì, la regolarità dell'atto di precetto, il quale non contiene il richiamo al provvedimento di esecutorietà del titolo (ordinanza n. 7282/2021 emessa dalla Corte di Cassazione). Di dette circostanze assume di aver avuto contezza soltanto in data
10.10.2023, all'atto della sua costituzione nel processo di esecuzione.
Ebbene, le deduzioni attoree risultano smentite dalle sue stesse allegazioni.
Invero, è lo stesso opponente a riconoscere di essere stato informato della pendenza della procedura esecutiva in data 23.05.2023, allorquando, in sede di accesso presso l'immobile pignorato, il custode giudiziario, Avv. Cinzia De Santis, gli ha consegnato l'ordinanza di nomina e comunicato che l'11.10.2023 si sarebbe tenuta l'udienza ex art. 569 c.p.c. Dette circostanze sono evincibili dal verbale di accesso redatto dal custode giudiziario e prodotto dallo stesso opponente (cfr. doc. 7).
L'opponente, dunque, sin dal 23.05.2023 era a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva incardinata ai suoi danni, sicché è da tale data che egli avrebbe potuto e dovuto attivarsi per verificare la regolarità degli atti, sia dell'atto di precetto che del pignoramento.
Nel verbale di accesso, infatti, era chiaramente indicato il numero della procedura esecutiva incardinata contro l'opponente (R.G.E. N. 136/2022), il quale, dunque, è stato posto nella condizione di conoscere, utilizzando l'ordinaria diligenza, il contenuto degli atti dell'esecuzione.
Deve osservarsi, sul punto, che in tema di decorrenza del termine perentorio, previsto dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, la giurisprudenza di legittimità
e di merito è ferma nell'affermare che il termine per impugnare decorre dalla data in cui gli interessati hanno avuto conoscenza legale e/o di fatto dell'atto che intendono impugnare, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento (cfr. Cass.
17 marzo 2010 n. 6487, Cass. 13 novembre 2014 n. 24189, Cass. 20 aprile 2017, n. 9962).
Si veda, al riguardo, come con provvedimento n. 10841 del 6 agosto 2001 la Corte di
Cassazione abbia statuito che “il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto ed il pignoramento invalidamente notificati decorre dalla regolare comunicazione di un'istanza di sostituzione del custode, poiché la presentazione di quest'ultima presuppone con certezza la pendenza dell'esecuzione ed il compimento del primo atto esecutivo. In una ipotesi siffatta è, dunque, onere del soggetto nei cui confronti viene condotta l'espropriazione compiere indagini sulla pendenza del processo onde verificare la legittimità degli atti sino a quel momento compiuti”.
Ed ancora, “a fronte della partecipazione ad un'attività (come l'accesso dell'esperto per la stima del bene pignorato) univocamente idonea a determinare la conoscenza della pendenza del procedimento esecutivo, sarebbe stato onere dell'esecutato (gravato della prova della tempestività dell'opposizione) allegare e dimostrare che tale partecipazione non era stata idonea a consentirgli di avere contezza del procedimento.” (Cass. n. 8442/2018).
Prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Nel caso di specie, infatti, l'opponente non mette in dubbio che la partecipazione alle operazioni di sopralluogo, eseguite presso l'immobile pignorato in data 23.05.2023, gli ha consentito di avere contezza dell'esistenza della procedura esecutiva incardinata nei suoi confronti, circostanza che, ad ogni modo, sarebbe difficile da sostenere, atteso che nell'ordinanza di vendita, consegnatagli dal custode giudiziario, è chiaramente indicato il numero di R.G.E., così come nell'intestazione del verbale di accesso redatto dal custode e firmato anche dall'opponente
è esplicitamente indicato “TRIBUNALE DI LATINA – ESECUZIONI IMMOBILIARI – R.G.E.
136/2022 G.E. DOTT.SSA SAVIANO” . Ciò che viene contestato è piuttosto il fatto che dai suddetti documenti non fosse evincibile il nome del creditore procedente, il titolo posto in esecuzione e gli altri elementi essenziali degli atti presupposti. Informazioni che esso opponente ha appreso soltanto in data 10.10.2023, con la costituzione nella procedura esecutiva. Dunque, secondo la prospettazione dell'opponente il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. ha iniziato a decorrere da detta data.
Trattasi di argomento non condivisibile. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra citato, è a partire dal 23.05.2023 che l'esecutato ha avuto contezza dell'esistenza della procedura esecutiva incardinata contro di lui. Da tale data, dunque, l'odierno opponente avrebbe dovuto attivarsi, prendendo conoscenza degli atti esecutivi e proponendo, nei venti giorni le contestazioni del caso. Ne consegue la tardività dell'opposizione, la quale avrebbe dovuto essere proposta entro il
12.06.2023.
Comunque, si osserva che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, la notifica eseguita presso un luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce sempre un'ipotesi di notificazione inesistente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14916 del 20.07.2016, hanno, infatti, stabilito i criteri per determinare quando una notifica debba essere considerata inesistente e quando invece affetta da nullità sanabile, statuendo che una notifica è inesistente solamente
“in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Essendo la notificazione un procedimento articolato in più fasi, avente la finalità di rendere un atto conoscibile al destinatario, le Sezioni Unite hanno ravvisato quali elementi essenziali costitutivi di tale procedimento: “a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) la fase di consegna, intensa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi “ex lege” eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
La presenza dei suddetti requisiti strutturali è perciò sufficiente ad integrare la fattispecie della notificazione, dovendo così escludersi che il requisito del collegamento tra il luogo della notifica e la residenza del destinatario costituisca elemento fondamentale ai fini della sua esistenza.
Ebbene, poiché i vizi lamentati dall'opponente - notifica eseguita in un luogo diverso dalla residenza e/o abitazione del destinatario nelle mani di familiari non conviventi - non rientrano tra le ipotesi di inesistenza su menzionate, ricadendo piuttosto tra quelle della nullità, (cfr. Cass.
24681/2018), gli stessi avrebbero dovuti essere eccepiti nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dal 23.05.2023.
Analogo discorso vale con riferimento alla mancata indicazione nell'atto di precetto del provvedimento di esecutorietà del titolo azionato, precedentemente notificato, trattandosi di irregolarità che avrebbe dovuto essere sollevata nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal 23.05.2023.
Orbene, poiché la presente opposizione è stata proposta in data 10.10.2023, risulta decorso il termine di decadenza, con la conseguenza che di essa va dichiarata l'inammissibilità.
Infine, quanto alla richiesta risarcitoria ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. formulata dall'opposto
, la stessa non può essere accolta, non ricorrendone i presupposti. Infatti, da una CP_1
parte, l'opposta non ha neppure allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato e, dall'altro, la condanna alle spese di lite risulta già satisfattiva del suo interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 c.p.c. da
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 [...]
nella misura di euro 5.000,00 (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro Controparte_1
1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al
15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda proposta dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
Così deciso in Latina il 30.05.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli