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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di NO Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3774/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
RU De NI, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NN AP, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NO Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile consensualizzato in corso di causa.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 21.10.2024 volto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, dato atto: di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 CP_1 il 5.01.2004 nel Comune di NO Superiore, (atto trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004); che dal matrimonio non sono nati figli;
che nel corso del tempo il rapporto coniugale è andato progressivamente deteriorandosi, ragion per cui hanno deciso di separarsi consensualmente, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di
NO Inferiore il 15.09.2015; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in NO Superiore (SA) il giorno 05/01/2004 , regolarmente trascritto atto N. 1, Parte I,; Serie A nei registri dello stato civile di NO Superiore anno 2004, tra il Sig. e la Sig.ra , ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, senza diritti di mantenimento. Fin da ora si intende chiedere che l'On.le Tribunale adito voglia accogliere definitivamente le richieste e conclusioni innanzi espresse con riserva di produrre documenti ed articolare mezzi istruttori, nonché di ampliare e/o modificare le conclusioni innanzi rassegnate. Con vittoria delle spese del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2025 si è costituita la resistente la quale ha dato atto dell'impossibilitata personale a svolgere attività lavorativa a causa delle problematiche di salute da cui risulta affetta;
che il ricorrente, nonostante percepisca un reddito annuo di euro 30.501,51 non provvede più al suo mantenimento;
in particolare, a far data dal mese di
Marzo del 2025, corrisponde la minor somma di euro 200,00, in luogo di quella di euro 500,00; ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “La conferma del mantenimento previsto in sede di separazione e pertanto nella misura di euro 500,00 e di quella maggior o minor somma che il giudice le voglia riconoscere, nonché l'accredito dell'importo di euro
2,400,00, non ancora versato dal ricorrente.”.
Fissata l'udienza di comparizione del 6.03.2025 innanzi al Giudice rel., alla quale presenziava il solo ricorrente, riassegnato il termine per la rinotifica del ricorso e del decreto alla resistente, alla nuova udienza di comparizione del 6.11.2025, alla presenza della resistente, i difensori delle rispettive parti costituite hanno dato atto della volontà delle stesse di definire consensualmente la vertenza;
pertanto, il giudizio è stato rinviato all'udienza cartolare del 17.12.2025 per la verifica del deposito telematico dell'accordo congiunto di divorzio, alle condizioni espressamente concordate dalle parti, quindi rimesso al Collegio per la decisione, giusta ordinanza emessa in parti data.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuto il decreto di omologa di separazione consensuale n. cron. 6460/2015 emesso dal Tribunale di NO Inferiore il 15.09.2015 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di scioglimento del matrimonio, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nell'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente l'1.12.2025, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. , sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 il 5.01.2004 nel Comune di NO Superiore, (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004), alle condizioni di cui all'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, e depositato telematicamente l'1.12.2025, non in contrasto con le norme imperative;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in NO Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di NO Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3774/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
RU De NI, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NN AP, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NO Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile consensualizzato in corso di causa.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 21.10.2024 volto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, dato atto: di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 CP_1 il 5.01.2004 nel Comune di NO Superiore, (atto trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004); che dal matrimonio non sono nati figli;
che nel corso del tempo il rapporto coniugale è andato progressivamente deteriorandosi, ragion per cui hanno deciso di separarsi consensualmente, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di
NO Inferiore il 15.09.2015; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in NO Superiore (SA) il giorno 05/01/2004 , regolarmente trascritto atto N. 1, Parte I,; Serie A nei registri dello stato civile di NO Superiore anno 2004, tra il Sig. e la Sig.ra , ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, senza diritti di mantenimento. Fin da ora si intende chiedere che l'On.le Tribunale adito voglia accogliere definitivamente le richieste e conclusioni innanzi espresse con riserva di produrre documenti ed articolare mezzi istruttori, nonché di ampliare e/o modificare le conclusioni innanzi rassegnate. Con vittoria delle spese del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2025 si è costituita la resistente la quale ha dato atto dell'impossibilitata personale a svolgere attività lavorativa a causa delle problematiche di salute da cui risulta affetta;
che il ricorrente, nonostante percepisca un reddito annuo di euro 30.501,51 non provvede più al suo mantenimento;
in particolare, a far data dal mese di
Marzo del 2025, corrisponde la minor somma di euro 200,00, in luogo di quella di euro 500,00; ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “La conferma del mantenimento previsto in sede di separazione e pertanto nella misura di euro 500,00 e di quella maggior o minor somma che il giudice le voglia riconoscere, nonché l'accredito dell'importo di euro
2,400,00, non ancora versato dal ricorrente.”.
Fissata l'udienza di comparizione del 6.03.2025 innanzi al Giudice rel., alla quale presenziava il solo ricorrente, riassegnato il termine per la rinotifica del ricorso e del decreto alla resistente, alla nuova udienza di comparizione del 6.11.2025, alla presenza della resistente, i difensori delle rispettive parti costituite hanno dato atto della volontà delle stesse di definire consensualmente la vertenza;
pertanto, il giudizio è stato rinviato all'udienza cartolare del 17.12.2025 per la verifica del deposito telematico dell'accordo congiunto di divorzio, alle condizioni espressamente concordate dalle parti, quindi rimesso al Collegio per la decisione, giusta ordinanza emessa in parti data.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuto il decreto di omologa di separazione consensuale n. cron. 6460/2015 emesso dal Tribunale di NO Inferiore il 15.09.2015 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di scioglimento del matrimonio, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nell'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente l'1.12.2025, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. , sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 il 5.01.2004 nel Comune di NO Superiore, (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004), alle condizioni di cui all'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, e depositato telematicamente l'1.12.2025, non in contrasto con le norme imperative;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in NO Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire