Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 2976/2024, trattenuto in decisione all'udienza del 08/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/12/2024 da e da Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. FERRARA TIZIANA, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Maria A Vico (CE) in data 26/05/2021; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia (02/04/2020); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) con domicilio privilegiato presso la madre Per_2 con la quale attualmente convive in Santa Maria a Vico (CE) alla via Appia, 617, convenendo che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
- Le parti si impegnano, altresì, a favorire la continuità dei rapporti con entrambi i rami familiari, in particolare con i nonni. Le parti, fin d'ora, si autorizzano solo ed esclusivamente in caso di impedimento personale e non in modo abituale a delegare i nonni per prendere e consegnare la minore dai luoghi indicati dagli stessi – tranne per il diritto di visita è tenuto a prendere e riaccompagnare la piccola solo il padre;
- I genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni maggiormente rappresentative nell'interesse della piccola tenendo conto della sua capacità, delle sue aspirazioni e Per_2 delle sue attitudini con l'unica eccezione che, per le questioni di minuta ordinaria amministrazione, il sig. Parte_1 delega la sig.ra ad esercitare la responsabilità in maniera disgiunta, così come per legge;
[...] Parte_2
- La casa familiare, sita in Santa Maria a Vico (Na) alla via Appia,617, (di esclusiva proprietà della sig.ra. Pt_2
, sarà assegnata alla sig.ra (unitamente all'intero mobilio che arreda la casa coniugale), che vi continuerà
[...] Pt_2 ad abitare insieme alla figlia;
- Le parti si dichiarano autonomi economicamente e riconoscono e dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di assegno alimentare e/o di mantenimento. Alla data della sottoscrizione dei presenti atti, i beni personali risultano nella intestazione formale ovvero nella disponibilità materiale di ciascun di essi;
- Il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma Parte_1 complessiva di euro 350,00 (trecentocinquantaeuro/00) mensili da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 5 dello stesso mese, a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate IBAN: IT 92A 36 0 810513 82 25 80 70 25
856 (la somma sarà rivalutata annualmente secondo variazione degli indici Istat con decorrenza gennaio CP_1
2026) parimenti si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
corrisponderà al 50% delle spese per visite mediche mutuabili eventualmente sostenute per la piccola (senza concordarle preventivamente) nonché al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per visite mediche non mutuabile, l'attività scolastica, viaggi d'istruzione e attività sportive (non prima di anni 5 della bimba) secondo le esigenze della minore attualmente le parti dichiarano che la minore frequenta una scuola privata ed entrambi si onerano fin d'ora al pagamento della retta al 50%. Tali spese dovranno essere preventivamente comunicate e documentate. Per tutto quanto non descritto ci si rifà al protocollo intercorso tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'afferente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che qui è da intendersi integralmente riportato;
- Il sig. concede in favore della coniuge, così rinunciando espressamente alla metà ad esso Parte_1 spettante dell'assegno unico statale destinato alla figlia minore;
- Il sig. si onera dal mese di Gennaio al pagamento del contributo a titolo di mantenimento Parte_1 della minore e delle eventuali spese straordinarie sostenute dalla sig.ra Parte_2
- Circa il diritto di permanenza del padre con la figlia: - il padre terrà con sé nel rispetto delle sue primarie
Per_2 esigenze e della sua tenere età: fino al compimento del 5° anno di vita, due giorni a settimana e il lunedì e mercoledì dalle ore 16.30/19.00, estensibile, previo accordo, fino alle ore 20.00 durante il periodo estivo (da giugno ad agosto), inoltre il padre terrà con se la piccola il primo e terzo sabato del mese dalle ore 16.30/20.00 e due domeniche al mese
Per_2 seconda e quarta settimana dalle ore 10.00 alle ore 19.00 estensibile durante l'estate alle ore 20.00; - dal 6° anno di vita, tre giorni infrasettimanali, e precisamente il padre terrà con se la piccola il giorno lunedì – mercoledì e venerdì
Per_2 dalle ore 16.30/19.30 in inverno e dalle ore 16.30 /20.30 in estate. Poi terrà con sé il primo e terzo sabato del mese dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e due domeniche al mese – seconda e quarta dalle ore 10.00 alle ore 19.00 estensibile nel periodo estivo alle ore 20.00; - dal compimento del 7° anno di vita, tre giorni infrasettimanale, e precisamente il padre terrà con se la piccola il giorno lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 16.30/20.30 in inverno – (con cena presso il
Per_2 padre) – dalle ore 16.30/21.30 in estate. Poi terrà con sé due fine settimana al mese con pernottamento e precisamente il primo e terzo fine settimana. Prenderà la piccola alle ore 10.30 (o dall'uscita scolastica) del sabato e la riaccompagnerà di domenica alle ore 19.00. 3
- In tutti i predetti giorni in cui sarà a lui affidata, il padre preleverà la minore presso l'abitazione della madre o nel luogo dalla stessa indicato, agli orari sopra indicati e v'è la riaccompagnerà ai predetti orari di rientro;
nel caso in cui il
[...] non potesse tenere con sé la figlia nei previsti giorni ed orari, lo stesso dovrà avvertire – tramite Parte_1 messaggi whatsapp o sms -la sig.ra di tale suo impedimento almeno un'ora prima, diversamente e decorsi Parte_2
30 minuti dall'orario fissato, la sig.ra riterrà che il sig. non abbia inteso Parte_2 Parte_1 esercitare per quel giorno il suo diritto/dovere di visita e potrà quindi comportarsi di conseguenza;
- Resta inteso tra i coniugi che le modalità di visita suindicate sono solo indicative e potranno subire variazioni ed ampliamenti in considerazione delle esigenze della minore e le esigenze dei genitori, previ altri accordi anche bonari. Il coniuge che ha il momentaneo affido dovrà sempre consentire i contatti telefonici dell'altro coniuge con la figlia in orari compresi tra le ore 10.00/12.00 (quando non va a scuola) e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e non più di due chiamate al giorno, nonché l'accesso e la permanenza domiciliare (escluso il pernottamento) in caso di necessità o eventi straordinari
(malattia della minore) delle quali dovrà essere sempre tempestivamente informato;
- Il giorno di Natale, di capodanno e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con il padre o la madre.
Per il primo Natale (anno 2024), le parti concorderanno che lo trascorrerà con il padre il 25 Dicembre dalle ore Per_2
11.00 alle ore 20.00 e il 1° gennaio dalle ore 11.00 alle ore 20.00 mentre trascorrerà con la madre il 24 dicembre e il
31 dicembre (nel rispetto delle esigenze della minore). Mentre per il sei gennaio – la befana – il papà la terrà con se dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Tale calendario verrà applicato finché il minore non avrà 8 anni. Per gli anni a venire, le parti s'impegnano a concordare i tempi di permanenza della piccola presso il padre alternativamente durante le festività di
Natale e quelle del Capodanno. Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata Per_2
(dalle ore 10.00 alle ore 20.00) di Pasqua o di Lunedì in Albis, per il primo anno trascorrerà la Pasqua con il padre
(dalle ore 10.00/20.00) ed il lunedì in Albis con la madre. Le parti concordano che durante le festività di Natale –
Capodanno e Pasqua – se eventualmente il padre o la madre decidono di allontanarsi dalla residenza abituale, potranno farlo su espressa richiesta concordando le modalità e i tempi, e comunicando i recapiti telefonici e l'indirizzo dove la minore viene portata ed è totalmente vietato portare la minore all'estero se non con espressa autorizzazione;
- Il sig. terrà la figlia con sé durante le vacanze estive per l'anno 2026 per 4 giorni Parte_1 frazionati in due periodi con pernottamento, per l'estate 2027 terrà con sé la minore per 8 giorni frazionati in due periodi,
e per l'estate 2028 15 giorni frazionati in tre periodi con pernottamento, periodi da predeterminare con la madre entro il
31 aprile;
- Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sé la figlia;
- Le parti fin d'ora si autorizzano ad una semplice comunicazione per gli eventuali spostamenti della minore per viaggi fuori regione per un periodo superiore a due giorni, tale comunicazione deve non intendersi come richiesta di permesso ma semplicemente come comunicazione, mentre è vietato portare la figlia fuori dall'Italia e fare viaggi all'estero se non espressamente autorizzati e se non ha compiuto i 15 anni per i paesi extracomunitari;
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- Ad ogni effetto di legge, i coniugi non si rilasciano il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si riservano di valutare per il futuro gli eventuali spostamenti della minore all'estero con espressa valutazione negli interessi della piccola Per_2
- La figlia trascorrerà la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lui, la Festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre con lei, le proprie feste di compleanno ed onomastico insieme ad entrambi i genitori in caso di disaccordo resterà con la madre per la festa con gli amici della piccola nel pomeriggio mentre con il padre, Per_2 dalle ore 10.00 (uscita dalla scuola) alle ore 16.00;
- La piccola alternativamente trascorrerà, con ciascun genitore la giornata delle festività civili di calendario (1 Per_2 maggio, XXV aprile ecc. ecc.);
- Il sig. si impegna a donare alla propria figlia la somma di euro 5.000,00 acquistando Parte_1 presso l'Ufficio postale un Buono Fruttifero per minore e lo terrà con se conservato altrettanto farà la sig.ra Pt_2
previa abilitazione e apertura di un libretto per Minori. Le parti dichiarano di farlo in autonomia nei tempi e nei
[...] modi che riterranno più opportuno negli interessi della figlia;
- I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione ed ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza, al fine di tutelare la serena crescita di evitando di coinvolgere la minore in dinamiche lesive, Per_2 pregiudizievoli e dannose per i medesimi.
All'udienza del 08/04/2025 le parti personalmente comparse hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo a modifica delle condizioni del ricorso:
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: martedì e giovedì dalle 17:00 alle 21:00 e a weekend alternati dal sabato dopo scuola alla domenica sera ore 21:00.; per due settimane nel periodo estivo, una a luglio e una ad agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé la minore o il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per la minore;
- Assegno unico al 100% alla madre pari a circa € 210,00. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza in presenza del 08/04/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 5
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata Parte_1 Parte_2
l'08/12/1992 in MADDALONI (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VICO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 8, parte I, anno 2021);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese