Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21043 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12862/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12862 del 2022, proposto dalla Associazione Promocultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della ditta Amel S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto direttoriale prot. mise.AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.Int.0107138.10-08-2022 del 5-10 agosto 2022, con cui è stata approvato il sesto elenco degli indennizzi spettanti ad operatori di rete locale ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lett. b), della legge n. 205/2017, nella parte in cui liquida l'indennizzo spettante alla ricorrente in relazione alla popolazione asseritamente servita;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione;
e per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. TO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Promocultura agisce per l’annullamento del decreto direttoriale, prot. mise.AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.Int.0107138.10-08-2022 in data 5-10 agosto 2022, con cui il Ministero per lo Sviluppo Economico ha provveduto all’approvazione del sesto elenco degli indennizzi spettanti agli operatori di rete locale ai sensi dell’art. 1, comma 1039, lett. b), della legge n. 205/2017, nella parte in cui determina l’indennizzo spettante alla ricorrente in relazione alla popolazione asseritamente servita.
Espone la ricorrente di aver gestito due emittenti televisive locali, già operanti in tecnica analogica su frequenze autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico e denominate “ Promovideo Gerace ”, operante nella provincia di Reggio Calabria, e “ Tua Channel ”, operante nelle provincie di Reggio Calabria e Cosenza, cessate a far data dal 01.07.2022 in ragione della riorganizzazione del sistema televisivo digitale terrestre.
In relazione alla disposta cessazione, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1026 e seguenti della legge n. 205/2017 hanno previsto un indennizzo in favore dei gestori delle emittenti, commisurato al numero di abitanti serviti e degli impianti esercitati.
I criteri generali per l’attribuzione e la quantificazione di tali indennizzi sono stati dettati con il decreto interministeriale 27 novembre 2020, riconoscendo ai gestori un importo di euro 0,34 per abitante servito e di euro 3.800,00 per impianto esercitato.
Con il decreto impugnato la ricorrente ha conseguito un indennizzo complessivamente pari a 58.781,00 euro, la cui quantificazione contesta in questa sede in quanto asseritamente erronea.
2. Il ricorso, notificato il 28 ottobre 2022 e depositato il 3 novembre successivo, è affidato ad un’unica articolata doglianza con cui parte ricorrente lamenta:
“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21 e 97 cost.; dell’art. 1, co. 1039, legge n. 205/2017; del D.I. 20 novembre 2020; della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, sviamento dal fine, ingiustizia, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione”.
Denunzia in sintesi la ricorrente, per un verso, che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente accorpato le emittenti da essa gestita come se si trattasse di una sola rete televisiva e, per altro verso, che avrebbe erroneamente determinato il numero degli abitanti serviti dalle emittenti in questione, quantificando così per difetto l’indennizzo dovuto e cagionandole un danno ingiusto di cui si chiede la refusione.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, che con memoria del 3 dicembre 2022 ne ha chiesto il rigetto.
In data 4 dicembre 2022, parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda cautelare presentata in uno con il ricorso introduttivo, riservandosi la presentazione di motivi aggiunti, di fatto però mai proposti.
In vista della discussione parte ricorrente, con memoria del 25 agosto 2025, ha evidenziato il venir meno del proprio interesse alla decisione della causa insistendo per la compensazione delle spese di lite.
La resistente Amministrazione non ha versato in atti nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
5. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della ricorrente, il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
6. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla dev’essere disposto nei confronti della controinteressata intimata che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese della controinteressata intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
OS ON, Presidente FF
TO IA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO IA | OS ON |
IL SEGRETARIO