Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
į Aula A 00400 /0 1 OCCETTO: Arbitrato - Ordinanza REPUBBLICA ITALIANA d o dazion el compenso agli ar IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 16628/98. Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Ugo Cron.VITRONE Cons. Relatore 974 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 138 Ud. 20.10.00. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A CORTE SUPREMA DICASSAZIONE VFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LOFORESE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato per diritti L.3000 54/a, presso l'avv. Ro- in Roma, Via C. Baronio, n.
1-2 GEN 2001.. IL CANCELLIERE berto Barberio unitamente all'avv. Amedeo Barberio del foro di Taranto, che lo rappresenta e difende LIRE 1500 CANCELLER per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro 0660177 ARCIDIACONO SALVATORE, elettivamente domicilia 0660178 to in Roma, Via Marziale, n. 36, presso l'avv. Con- cetta Trovato unitamente all'avv. EP Testa, che lo rappresenta e difende per procura a margine 2000 del controricorso;
1902 controricorrente PU LE e LA PE PA;
intimati avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Taranto n. 705 pubblicata il 6 aprile 1998; Rilasciata copia legale al Sig. IROVATO udita la relazione della causa svolta nella per din 200013 N 2/6 MAR. 2001 pubblica udienza del 20 ottobre 2000 dal Relatore IL CANCELLIERE Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Amedeo BARBERIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Dario CAFIERO, che ha conclu- LIRE 2000 CANCELLERIA so per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 dicembre 1997 l'ing. Salva- BB101895 tore IA chiedeva la Presidente del Tribu- nale di Taranto la liquidazione del compenso spet- AS612261 tantegli per l'opera prestata in qualità di arbitro unico incaricato della risoluzione della controver- sia insorta tra MA TI e ES EP CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in dipendenza dell'interpretazione della scrittura Richiesta copia esecutiva in data 31 marzo 1991, contenente il disciplinare dal Sig. TESTA per diritti L11000 € 3 di appalto stipulato in previsione dei lavori da e- 11 6 APR 2001- IL CANCELLIERE seguirsi su un lotto di terreno edificabile che a- vrebbe dovuto formare oggetto di trasferimento fra 2 il ES e i coniugi MA TI e PA ND PE. Esponeva l'istante che in forza del lodo da lui sottoscritto aveva intimato precetto al ES il quale aveva proposto opposizione per as serita inesistenza del titolo esecutivo. Il presidente adito, con ordinanza del 1°-6 a prile 1998, liquidava al ricorrente le somme di £. 500.000 per esborsi e di £. 19.000.000 per onora- rio. Premesso che nella specie l'arbitrato affida- to all'ing. IA doveva ritenersi come arbi- trato rituale secondo la formulazione della clauso- la n. 6 della scrittura privata, ed esclusa ogni li tispendenza o pregiudizialità tra la causa promossa determinazione dell'onorario e il giudizioper la di opposizione a precetto promosso dal ES, af fermava la inammissibilità di qualsiasi accertamen- to, anche solo incidentale, in ordine alla validità del compromesso nonché della nomina dell'arbitro e della sua pronuncia e liquidava in favore dell'i- stante le somme anzidette facendo riferimento ai criteri dettati dalla tariffa professionale forense in materia di prestazioni stragiudiziali. Contro la sentenza ricorre per cassazione Giu- seppe ES con tre motivi. 3 Resiste RE IA con controricor- so illustrato da memoria. Non hanno presentato difese MA TI e PA ND PE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo viene denunciata la viola- zione degli artt. 814 e seguenti cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso co- dice e, premesso che il procedimento di liquidazio- ne del compenso spettante agli arbitri può trovare applicazione solo in relazione all'arbitrato ritua- le, si sostiene che erroneamente l'ordinanza impu- gnata avrebbe definito rituale l'arbitrato in que stione poiché nessun potere decisionale sarebbe sta to conferito all'IA con il disciplinare di appalto, essendogli stato affidato unicamente il compito di decidere 'come amichevole compositore" nell'ambito della mera discrezionalità tecnica e nella sua qualità di direttore dei lavori in ordine alla concreta realizzazione delle opere da eseguir- si per conto dei coniugi TI-Lassando PE, dei quali era parente;
il provvedimento impugnato a- vrebbe inoltre erroneamente proceduto all'interpre- tazione estensiva della clausola compromissoria fi- a comprendere nel suo oggetto anche la risoluziono 4 ne delle controversie nascenti dal successivo con- tratto di vendita con contestuale appalto stipulato con atto per notar Leogrande del 1° aprile 1995, il quale non conteneva alcuna clausola compromissoria. Premesso che le parti non contestano l'affer- mazione posta a fondamento del provvedimento impu- gnato secondo cui la specifica procedura disciplina ta dal'art. 814 cod. proc. civ. è applicabile solo alla liquidazione del compenso spettante per l'atti vità prestata in un arbitrato rituale (in tal sen- so, del resto, vedi: Cass. 16 maggio 1997, n. 4347) e, quindi, la necessità dell'accertamento inciden- tale rimesso al presidente del tribunale in ordine alla natura del lodo, va rilevato che tale indagine rientra esclusivamente nei poteri del giudice di me rito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed immune da errori di diritto (Cass. 21 maggio 1999, n. 4954). Nella specie il ricorrente, pur denunziando la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, non ha illustrato in quale violazione sia incorsa l'ordinanza impugnata, ma si duole unicamente della erronea estensione della portata della clausola com promissoria anche alle pattuizioni nascenti da una diversa scrittura successivamente stipulata dalle parti per atto pubblico. Tale censura è del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione della natura dell'arbitrato in contestazione, essendo preclusa al presidente del tribunale ogni indagine in ordine ai vizi del lodo, i quali possono essere denunciati solo con l'impu- gnazione per nullità. Con il secondo motivo viene dedotta la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 1350 e se guenti cod. civ., nonché 414 e 808 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto il presidente del tribunale avrebbe dovuto già ritenere incidentalmente l'insussistenza del lodo emesso anche nei confronti di PA Las sandro PE, che non ha mai sottoscritto la clauso- la compromissoria. La censura non ha fondamento poiché, com'è già stato rilevato nell'esame della censura che prece- de, in sede di determinazione del compenso spettan- te agli arbitri il presidente del tribunale non può valutare in alcun modo i vizi del lodo, ma deve so- lo liquidare il compenso spettante agli arbitri e porlo a carico di tutti i soggetti nei cui confron- ti il lodo è stato pronunciato, salvo restando il 6 recupero delle spese poste a carico della parte che risulti vittoriosa all'esito del giudizio di impu- gnazione per nullità. Con il terzo motivo viene denunciata la viola- zione la falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. in relazione all'art. 3360, nn. e 5, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ne- gata la sospensione necessaria del giudizio di li- quidazione in attesa della definizione del giudizio di opposizione al precetto nel quale si discuteva dell'esistenza e della validità del lodo, fatto va- lere come titolo esecutivo. La censura, ancor prima che infondata, dev'es- sere ritenuta del tutto inammissibile in quanto me- ra riproposizione della questione già dedotta in se de di merito, con un'eccezione che è stata corretta mente e motivatamente disattesa sulla base della considerazione che il credito dell'arbitro sorge unicamente per effetto dell'espletamento dell'inca- rico ricevuto dalle parti e può essere disconosciu- to solo nell'ipotesi in cui il lodo venga annullato per causa ad esso imputabile;
che conseguentemente non può incidere sulla determinazione delle somme spettanti a titolo di onorario la questione relati- va alla validità del lodo come titolo esecutivo e, 7 quindi, alla sussistenza del diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata contro le parti, debitori solidali nei suoi confronti. In conclusione, perciò, il ricorso non può tro vare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che 40000 liquida in complessive £. 85.000, oltre £. 2.000.000 280000 per onorario. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE lonas lawende Mq. Vitrom Heat D UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 egipto in da 9 FEB 2004 4. 7023 ca's ala. p. D es ML (D Il Responsabile (Dr A 8