Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2357/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Flavio Tovani Giudice
Dott. ssa Myriam Mulonia Giudice rel,
ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2357 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 17.9.2024 , vertente tra
( , n. a Reggio Calabria il 03.02.1972 , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Carla Buffon elettivamente domiciliata nel suo studio alla via Cardinale Portanova Dir. Rausei n. 120 – Reggio Calabria, giusta procura in atti;
-ricorrente-
e
Unito, il 12.5.1965 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Quattrone e domiciliato nel suo studio alla Via Lemos 14, Reggio Calabria, giusta procura in atti;
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
- Interveniente-
OGGETTO: separazione giudiziale
* * * * *
Conclusioni delle parti.
All'udienza del 17 settembre 2024, tenuta in trattazione scritta, le parti con note tempestivamente depositate hanno depositato le loro conclusioni chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc;
il pm debitamente notiziato non ha formulato conclusioni, apponendo il visto in data 25 luglio 2019.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2019, la ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione dal coniuge
[...]
, deducendo in particolare che: Controparte_1
- il matrimonio tra le parti erra stato celebrato con rito concordatario presso la
Chiesa Cattedrale di Gerace il 30.10.2004;
- che dall'unione sono nati due figli, n. a Reggio Calabria il 31.03.2006 Per_1
e n. a Reggio Calabria il 30.09.2011; Per_2 - che non ravvedendo alcun plausibile motivo che potesse giustificare il repentino abbandono del domicilio coniugale del marito, la ricorrente ha ritenuto necessario svolgere accurate indagini. E' così venuta a conoscenza che egli intratteneva (ed intrattiene ancora oggi) una relazione sentimentale extraconiugale con altra donna;
- che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa: il quale impiegato con CP_1 contratto a tempo indeterminato, presso la ditta “Simonetta Viaggi SaS” corrente in
Reggio Calabria alla via Corso Garibaldi 521; la , quale collaboratrice ANPAL Pt_2
SERVIZI, con contratto CO.CO.CO.
Alla luce delle deduzioni riportate la ricorrente ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Controparte_1 addebitandone la colpa a quest'ultimo, di affidare i figli minori ad entrambi i genitori con allocazione permanente presso la madre, statuendo le modalità di esercizio della facoltà di incontro e permanenza dei figli con il padre, di assegnare, in via definitiva la casa coniugale alla ricorrente che ne è proprietaria esclusiva, di porre Parte_3
a carico di un assegno mensile di euro 700,00 a titolo Controparte_1 di concorso al mantenimento dei figli disponendo il pagamento diretto ad opera del datore di lavoro “Simonetta Viaggi S.a.S” con bonifico da effettuare su cc della ricorrente, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale si è costituito in giudizio il resistente, concordando sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, opponendosi alla ricostruzione fattuale fornita dalla controparte
,contestando la richiesta di addebito ed il quantum individuato per il mantenimento dei figlio. In particolare, ha specificato che la ricostruzione del patrimonio fornita dalla ricorrente non teneva conto delle somme accantonate dalla e che quindi dove Pt_2 disporsi la divisione dei beni mobili presenti nell'abitazione coniugale, condannare la ricorrente, al versamento della somma che sarà accertata in corso di causa afferente gli accantonamenti mensilmente effettuati a titolo di risparmio della famiglia, pari (per la quota spettante) a circa € 25.000, oltre alla condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA, come per legge. All'udienza presidenziale del 12.11.2019, il Presidente del Tribunale falliva il tentativo di conciliazione ed in data 19.11.2019 veniva emessa ordinanza ex art. 708 c.p.c. con cui venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposta la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione in punto di status con emissione di sentenza parziale n. 995\2020 e disposto la prosecuzione dell'istruttoria, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc.
Durante il corso del processo il GI ha disposto il monitoraggio del nucleo familiare a carico del Servizio Sociale, con attivazione del percorso di sostegno della genitorialità e dell'educativa domiciliare. Il ha interrotto il sostegno alla genitorialità offerto CP_1 dai Servizi come da relazione del 5 aprile 2022 , ed egli ha , in effetti intrattenuto con i figli una relazione altalenante , sebbene migliorata rispetto all'inizio della separazione dei coniugi, ove i rapporti risultavano diradati ed incostanti.
All'udienza del 18.10.2022 la parte ricorrente ha accettato anche la proposta conciliativa1 formulata dal Giudice istruttore e il resistente a seguito di chiesto rinvio ha rifiutato la proposta di accordo ed il procedimento è proseguito per il tramite delle prove orali.
Conclusa l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in trattazione scritta del 17 settembre 2024.
Precisate le conclusioni, il giudice istruttore ha riservato la decisione al collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
******
1. Domande inammissibili. Il Collegio evidenzia innanzitutto che la sentenza parziale già emessa ha dato seguito alla richiesta di separazione personale tra le parti( del 3.11.2020) e che in materia di separazione e divorzio, il Giudice non può che occuparsi delle problematiche strettamente connesse al thema decidendum ,non potendo esaminare ogni altra doglianza afferente alle posizioni giuridiche dei coniugi che esulano dal contenuto dei giudizi di famiglia e che si attestano su pretese variamente restitutorie, rivendicative, reali , possessorie ecc.
In Iure si richiama l'orientamento condiviso della Corte di Cassazione secondo il quale l'art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione e divorzio, soggette al rito della camera di consiglio, con domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o divorzio (Cass., n. 6660/2001; n. 20638/2004; n.11828/2009;
n.18870/2, cfr. Tribunale di Ancona, Sentenza n. 751/2022 del 10-06-2022).
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata, infatti, nel senso della specialità del rito dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio anche perché in appello trova applicazione il rito camerale che costituisce una significativa deviazione rispetto al rito ordinario, elemento da solo sufficiente ad attrarre i procedimenti di separazione e divorzio nell'alveo dei procedimenti soggetti a rito speciale. Non può dubitarsi , di conseguenza , che a tali procedimenti debba applicarsi il rito speciale non solo in appello, ma anche in primo grado ritenendo per l'effetto inammissibile la proposizione di domande soggette a rito ordinario al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata, ben potendo, sia chiaro, la parte proporre tali domande una volta passata in giudicato la sentenza di separazione o divorzio (Cass. 17 maggio 2005 n. 10356).
Pertanto, attenendo le questioni proposte dalle parti relative a domande non strettamente connesse alla pronuncia di separazione (domande restitutorie\rivendicative), le stesse sono da dichiararsi inammissibili.
2. Addebito della separazione. Richiamata la sentenza sullo status che ha già evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti, occorre occuparsi della domanda di addebito formulata dalla ricorrente per violazione del dovere coniugale di infedeltà. De iure giova rammentare, in proposito, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (cfr. ex multis Cass.
n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass.
n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti. Infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti, prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio ( cfr. di recente Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 13/02/2023, n. 570, Tribunale sez. I
- Benevento, 10/01/2023, n. 59 , Tribunale sez. I - Bari, 31/10/2022, n. 3975 ) e ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. più di recente Cass. n.
16691/2020; Cass. n. 11130/2022; nonché ex multis Cass. n.7817/1997, Cass.
n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass.
n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che i fatti posti a sostegno della domanda di addebito formulata dalla siano da ritenersi utili a fondare la Pt_2 pronuncia di accoglimento della domanda di addebito. Sul punto, occorre rimarcare che non sono emersi, nel corso del procedimento, elementi che possano fare dedurre che i coniugi versassero in un momento di crisi coniugale precedente alla infedeltà del
Egli, infatti, si è limitato a negare la relazione con la ed ad addurre CP_1 Pt_4 una generica frattura matrimoniale precedente , senza descriverne i particolare e senza richiedere specifica prova di avvenimenti precedenti. Giova altresì precisare che il resistente , sentito in interrogatorio formale, ha negato di avere intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio (come ha negato finanche di conoscere ) , al contrario i testimoni ascoltati hanno Persona_3 confermato di avere notizia della relazione del con certa sia prima che CP_1 Per_3 dopo il suo ricovero presso Villa Caminiti ove aveva subito un intervento al ginocchio e ove era stato sorpreso dalla moglie in compagnia dell'altra donna;
di particolare rilievo sono le dichiarazioni rese a verbale del 26 settembre 2023 dal teste , Testimone_1 sorella della ricorrente , secondo la quale, in riferimento all'episodio dell'intervento chirurgico ha riferito :in quella occasione mio cognato stesso ha ammesso di avere una relazione con la signora che è ancora la sua compagna;
mio cognato lo ha Per_3 confidato direttamente a me proprio in quella occasione poiché io lo avevo invitato a stare qualche giorno da me in modo tale da poter riflettere sulle sorti della famiglia. Ed ancora, la testimone ha aggiunto: specifico che quando mia sorella vide la signora al capezzale di mio cognato ebbero una lite perché la rivendicava il Per_3 Per_3 diritto di assistere il subendo mia sorella una mortificazione perché in quel CP_1 momento mia sorella ha scoperto la relazione”.
Tutte le testimonianze sono apparse, inoltre, precise e coerenti nel ricostruire l'evento della scoperta dell'infedeltà della ricorrente ricollegandolo alla vicenda dell'intervento al ginocchio del ove era presente al suo capezzale un'altra donna, che secondo il CP_1 racconto della , confermato dalle testimonianze, avrebbe inteso legittimare la sua Pt_2 vicinanza all'uomo in quanto compagna dello stesso.
L'incidenza della circostanza di scoperta della relazione del con la sul CP_1 Per_3 matrimonio può dirsi direttamente ricollegabile alla disgregazione del nucleo familiare, poiché di li a poco il marito avrebbe abbandonato la casa coniugale (finite le cure) e la ricorrente si sarebbe attivata per la richiesta di separazione.
Ritiene ,dunque , il Collegio che siano provati i fatti a sostegno della domanda di responsabilità del per il naufragio del rapporto di coniugio, nonché il nesso CP_1 cronologico e causale , in accordo con la giurisprudenza di legittimità richiamata.
3. Affidamento prole minorenne.
Preliminarmente, giova rammentare, che la novella introdotta dal d.lgs n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse, ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte
EDU). Questa mutata prospettiva, in seno all'ordinamento, solidamente indirizza la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità, ed è proprio in ossequio a tale ratio, che il legislatore ha previsto la derogabilità del modello dell'affido condiviso nei soli casi in cui esso risulti pregiudizievole per il minore (ex art.337 ter c.c.). La stessa Corte
Costituzionale ha più volte sottolineato l'importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” (Corte Cost. 23/02/2012, n. 31).
De iure, non intervenendo ostacoli al sano e sereno sviluppo psico-fisico del minore non vi è ragione per limitare siffatto diritto nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, la cui posizione giuridica afferente alla genitorialità si declina sia come un diritto sia come un dovere: la responsabilità genitoriale non può non realizzarsi se non attraverso il necessario privilegio degli interessi del figlio, soprattutto nella fase patologica della relazione di coppia, ove le pretese personali dei genitori assumono carattere recessivo rispetto all'interesse preminente dei minori (cfr. Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass.
04/11/2013 n. 24683).
Di conseguenza nel giudizio de quo, il Collegio rileva come la responsabilità della salvaguardia del sano sviluppo psico-fisico dei figli si manifesti anche attraverso un maturo sforzo di collaborazione tra i genitori , plasticamente manifestandosi attraverso l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
L'affidamento condiviso del figlio minore della coppia è anche suggerito dal migliorato della relazione dello stesso, con entrambi i genitori , per come suggerito dalle relazioni dei servizi sociali in atti, investiti del monitoraggio del nucleo familiare anche per il tramite dell'educativa domiciliare, con il permanere della collocazione presso la madre ove svolge una serena quotidianità. Le difficoltà comunicative dei genitori che permangono non sono sufficienti ad impedire l'accoglimento della misura condivisa dell'affidamento, non incidendo la conflittualità, allo stato, sul sereno sviluppo psico-fisico del minore.
Quanto al regime di incontri , risulta opportuno stabilire un calendario di massima al fine di garantire il diritto-dovere alla bi-genitorialità e la continuità dei rapporti del minore con il padre, salvo accordi tra le parti per cui il padre avrà la facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli liberamente ogni qualvolta lo desideri previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze prioritarie dei minori ed, in mancanza di accordo tra i genitori, tre volte alla settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 ed alternativamente un fine settimana dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva compatibilmente con gli impegni scolastici e non dei minori;
per il periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori alternativamente la vigilia ed il giorno delle ricorrenze principali ( Natale, Capodanno,
Epifania) salvo diversi accordi concordati tra le parti;
analogamente si provvederà per il periodo pasquale;
durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, ovvero, in mancanza, dal 15 luglio al 30 luglio o dal 10 agosto al 25 agosto i minori trascorreranno
15 giorni con il padre, tutti incontri da concordare sempre con la madre ed in via preventiva, avuto anche riguardo alle esigenze di varia natura del minore.
4. assegnazione casa coniugale.
In tema di assegnazione della casa coniugale è utile rimarcare che, anche prima dell'introduzione dell'art. 337 sexies c.c., il disposto dell'art.155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante per il “Giudice della separazione”, non potendo adottare alcuna pronuncia in tal senso all'interno del procedimento separatizio (cfr. Cass. n. 16398 del 2007).
L'art. 337 sexies c.c. prevede, infatti, espressamente che la pronuncia sulla casa familiare tiene prioritariamente conto dell'interesse dei figli, dalla norma emerge la ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (cfr. Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n. 21334 del
2013; Cass. n. 18603 del 2021). La Cassazione ha sempre evidenziato che scopo dell'assegnazione è quello- e solo quello -di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la necessità di reperire una casa di abitazione (Cass. n. 28818 del 2008; Cass. n. 3015 del 2018).
La scelta alla quale è chiamato il Giudice, quindi, non può essere condizionata dalla ponderazione di altri interessi, se non relativi alle esigenze della permanenza dei figli nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi. Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione – con sentenza n.13603 del 2004- avevano affermato che «l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza».
Orbene, sulla base di dette coordinate normative ed ermeneutiche, la casa coniugale non può che essere assegnata alla ricorrente a fronte della incontestata convivenza della stessa con i figli, coabitanti della casa coniugale, focolare domestico e centro dei propri interessi quotidiani.
5. Contributo al mantenimento figli.
L'onere del contributo al mantenimento dei figli minori- o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2
e co. 4 , 337 septies c.c.)in particolare: l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5.1. Non solo, nel 2013, il legislatore ha dedicato peculiare attenzione allo specifico tema del mantenimento del figlio maggiorenne, introducendo l'art. 337 septies c.c., il quale, al comma 1, sancisce che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». La non indipendenza economica deve essere valutata secondo elementi del caso concreto e su insegnamento della Corte di Cassazione : “ con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” ( Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio
2004, n. 12477); a tale scopo , anche di recente, gli hanno posto l'accento sul Parte_5 nuovo modo di intendere il rapporto tra genitori e figli, il cui filo conduttore è il richiamo del figlio al dovere di autoresponsabilità che si contrappone ad un assistenzialismo incondizionato (Cass. Ord. n. 17183 del 14 agosto 2020).
Ed ancora, sul contributo al mantenimento al figlio maggiorenne, Cass. Ordinanza 2 luglio 2021, n. 18785, afferma: “….la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto”.
All'interno di siffatti binari interpretativi corre l'odierna decisione del Collegio che ritiene che il figlio della coppia, ormai maggiorenne, non economicamente autosufficiente , risulti meritevole del sostegno genitoriale ai sensi dell'art. 337 septies c.c. : dagli atti del giudizio e per assunto non contestato da entrambe le parti, egli non ha concluso il proprio percorso di formazione ne ha intrapreso un percorso professionale con accesso al mercato del lavoro. Per quanto riguarda, infine ,il quantum dovuto per il mantenimento dei figli deve tenersi in considerazione :il divario minimo reddituale tra le due parti, il godimento della casa coniugale da parte della ricorrente, le crescenti esigenze dei figli della coppia nonché il tempo effettivamente trascorso dagli stessi con i genitori determinandolo pertanto- a carico del genitore non collocatario- nella misura euro 500,00 mensili
(250,00 ciascuno) oltre al 50 % delle spese straordinarie ed al godimento del 100% dell'assegno unico a favore della ricorrente. Il decorrere degli effetti della statuizione deve individuarsi nella data di introduzione del giudizio di separazione sino alla data di deposito del ricorso di divorzio tra le stesse parti.
6. spese di lite.
Alla luce delle ragioni della decisione e dell'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 91 cpc non può che condannarsi il soccombente al pagamento delle spese processuali , liquidate come da CP_1 dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza di separazione personale n. 995\2020 emessa dall'intestato Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di Parte_3 Controparte_2
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
- Accoglie la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il minore , con Per_2 collocazione presso la madre e diritto di visita del padre ad incontrarlo liberamente e comunque secondo lo schema formulato in parte motiva;
- onera il al versamento a favore della del contributo di CP_1 Pt_2 mantenimento per i figli nella misura di euro 500,00 (250,00 per ciascun figlio) oltre al 50 % delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale di
Reggio Calabria;
AUU a favore della ricorrente;
- dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte;
- condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_2 del presente giudizio nella misura di complessivi euro 3000,00 oltre iva Cpa e rimborso spese generali come per legge;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 7.2.2024
Il Giudice est. dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Affido condiviso dei minori e collocazione preso la madre con obbligo del padre di versare mensilmente la somma di euro 500,00 (250,00 cada uno) oltre il 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo di questo Tribunale.