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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3301/2021 avente ad oggetto “Responsabilità professionale” tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Carino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Vincenzo (LI), Corso Italia, n. 67, come da mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
- ATTRICE
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Marcuccetti e Sara Marcuccetti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pisa, Via Savona, n. 6 e presso i recapiti PEC di entrambi i difensori, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio CP_2 C.F._2
Gangale, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Strongoli (KR), Via Pianette, n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Controparte_3 C.F._3
Mattei, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa, Via Marina Vecchia, n. 4, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e
(iscritta al n. Registro Controparte_4 P.IVA_2 delle Imprese di Verona), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfonso Mazzantini e Jacopo Mazzantini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce sull'Arno (PI), Via A. Gramsci, n. 12, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuliano Terme (PI), Via L. Alamanni, n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia il Tribunale: -preliminarmente: prendere atto della rinuncia agli atti, depositata il 7.2.2022 nei confronti di e e disporne Controparte_6 CP_5
l'estromissione dal giudizio;
-vista la notificazione della rinuncia agli atti nei confronti di
in difetto di accordo quanto alle spese, liquidare le spese di lite in suo favore alla CP_5 data del 7.2.2022; -dichiarare che la rinuncia agli atti nei confronti di
[...]
è intervenuta prima della sua costituzione in giudizio e che pertanto Controparte_6 nulla è dovuto alla stessa a titolo di spese processuali;
-dichiarare inoltre che per CP_5 non vi è stata chiamata in giudizio da parte del TT. e disporne pertanto CP_3
l'estromissione ; -nel merito : accertare e dichiarare tenuta a rimborsare Controparte_1 alla sig.ra la somma di € 10.120,00 , o quella diversa che risulterà di giustizia, Parte_1 per le cure non prestate, somma indicata nella CTU dep. il 4.6.2021 nel proc. n.
R.G.3911/2019, e per l'effetto condannare a rimborsare la predetta Controparte_1 somma di €10.120,00 (o quella diversa che risulterà di giustizia) alla sig.ra oltre gli Pt_1 interessi legali al saldo;
-accertare e dichiarare solidalmente Controparte_1 responsabile con il TT. ed il TT. (quest'ultimo CP_2 Controparte_3 limitatamente alla cura canalare dente 12) dei danni causati alla sig.ra dai Parte_1 trattamenti eseguiti presso la , così come accertati nella CTU depositata Controparte_1 in data 4.6.2021 nel proc. n. R.G.3911/2019, e per l'effetto condannare in via solidale ,
[...]
ed i dottori e (quest'ultimo limitatamente alla CP_1 CP_2 Controparte_3 terapia canalare dente 12) , al pagamento delle seguenti somme, o quelle diverse che risulteranno di giustizia, oltre gli interessi legali al saldo, per le seguenti causali: ● € 1.225,00 conseguenti alla invalidità temporanea parziale al 25 % per 40 gg. per essere la IO rimasta senza provvisori per il periodo dal 23.3.2018 al 2.5.2018; ● € 500,00 per il rifacimento della cura canalare del dente 12 , terapia non correttamente eseguita dal TT. ; ● € CP_3
1.102,50 conseguenti al danno biologico causato dai numerosi ribasamenti e rifinimenti della protesi provvisoria, valutato nella misura del 10 % per il periodo dal 3.5.2018 al 2.8.2018; ● €
700/800 per rifacimento provvisorio superiore;
-in via istruttoria: -chiede la rinnovazione della perizia in punto di (errato) approccio terapeutico quanto alle problematiche temporo- mandibolari per i motivi esposti in atto di ricorso e nelle successive memorie ex art.183 cpc, e per l'effetto condannare la , solidalmente con il dott. al Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, conseguito alla mancata valutazione dei disordini temporo-mandibolari e al non corretto iter terapeutico seguito in relazione alle
Raccomandazioni Ministeriali;
-il tutto oltre interessi legali al saldo;
-con vittoria delle spese di lite per la fase relativa al procedimento ex art.696 bis cpc (R.G. 3911/2019 Tribunale Pisa), oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP del predetto procedimento, come da parcelle e pagamenti allegati dal n. 31 al n.36; -con vittoria delle spese tutte di lite per il presente procedimento”.
Controparte_1 “- respingere ogni domanda della sig.ra - in denegata e non creduta ipotesi di Pt_1 accoglimento, anche parziale delle richieste della ricorrente, condannare il dott. CP_3
ed il dott. secondo le rispettive responsabilità a tenere indenne
[...] CP_2 [...]
da ogni conseguenza negativa e comunque a risarcire la stessa CP_1 Controparte_1
[...
per inadempimento contrattuale - ove si ravvisi un grave inadempimento degli odontoiatri dichiarare altresì la risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione dei compensi percepiti. - In ogni caso ridurre gli importi eventualmente dovuti a qualsivoglia titolo alla sig.ra sia per i trattamenti fuori preventivo da lei comunque ricevuti, sia per non Pt_1 essersi adoperata per contenere i propri eventuali danni e disagi, ed aver concorso alla loro causazione, sia infine per i danni direttamente ed indirettamente provocati alla Controparte_1 non essendosi ella presentata agli appuntamenti previsti, ed avendo costretto la società ad un gran numero di visite ed interventi In tutti i casi con vittoria di spese, anche per la precedente fase ex art.696 bis cpc”.
: CP_2
“Voglia il Tribunale : - nel merito, rigettare la domanda della Sig.ra perché Parte_1 priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e nello specifico non ha dato prova della responsabilità a carico del dott. ; - nel merito, in via subordinata, nella denegata CP_2 ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, tenuto a Controparte_7 risarcire tutti i danni patiti dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannare quest'ultimo Parte_1
a tale risarcimento al fine di essere da questa manlevato, garantito e tenuto indenne da una eventuale condanna;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi al costituito Avv.to antistatario”.
: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale, respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, condannare la compagnia assicurativa - con sede legale CP_5 ed operativa in Piazza Tre Torri n. 3, 20145 -Milano (MI) C.F. - in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare il TT. per Controparte_3 quanto lo stesso fosse tenuto a pagare, a qualunque titolo, a seguito dell'accoglimento delle domande ex adverso formulate. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.
n.3911/2019)”.
Controparte_8
“Piaccia al Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in atti: – in via principale, rigettare le domande formulate da parte ricorrente nei confronti del Dr. – in via CP_2 subordinata, ridurre l'entità del risarcimento nella misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di lite oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge”. Compagnia CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, contrariis reiectis: In via preliminare: A) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente nei confronti della Compagnia dichiarando quindi l'estromissione della stessa CP_5 resistente dal giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
B)
Disporre per i motivi esposti in narrativa il mutamento di rito del presente procedimento in rito ordinario, con assegnazione dei termini di cui all'Art. 183, comma VI, c.p.c.; Nel merito: A)
Rigettare la domanda del ricorrente così come formulata nei confronti della Compagnia CP_5
[...] [...]
per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali del
[...] giudizio;
B) In ipotesi subordinata di accoglimento solo parziale della domanda dichiarare la
Compagnia Allianz a garantire e manlevare il dott. nei limiti del contratto CP_1 CP_3 assicurativo pol. n. RC pol. n. 74593890”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 31.08.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e le compagnie di assicurazione Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio Controparte_8 CP_5 diritto ad ottenere il rimborso, da parte di della somma di € 10.120,00 Controparte_1 per cure non ricevute e sentirla condannare, in solido con e , previo CP_2 CP_3 accertamento delle relative responsabilità, al risarcimento dei danni causati alla ricorrente a seguito dei trattamenti eseguiti presso la struttura, come accertati nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 3911/2019, rispettivamente a titolo di invalidità temporanea parziale e per terapie ed interventi non correttamente eseguiti. Ha chiesto, inoltre, previa parziale rinnovazione della perizia, la condanna dei resistenti al risarcimento del danno, in via equitativa, patito a causa della mancata valutazione di disordini temporo-mandibolari e al non corretto iter terapeutico seguito in relazione alle Raccomandazioni Ministeriali.
A sostegno delle domande ha allegato:
- che, agli inizi dell'anno 2018, soffrendo di dolori cervico-facciali in corrispondenza dell'articolazione temporo-mandibolare, ha preso contatto con la al Controparte_1 fine di sottoporsi a visita gnatologica;
- che si era già sottoposta a cure odontoiatriche per le quali le erano stati estratti alcuni denti sull'emiarcata superiore destra e su quella inferiore sinistra;
- che, a seguito del primo appuntamento, è stata indirizzata dalla struttura al dott. CP_2
- che le sono stati sottoposti due preventivi relativi a due diversi progetti terapeutici che prevedevano la realizzazione di protesi fissa su impianti al quadrante sinistro nell'arcata inferiore e la possibilità o meno di mantenere alcuni denti naturali nell'arcata superiore;
- che la ricorrente ha accettato un preventivo per complessivi € 23.400,00, versando un primo acconto di € 6.000,00 in data 06.03.2018 e un secondo di € 6.500,00 in data 23.03.2018;
- che nelle successive sedute, il dott. ha proceduto all'estrazione di sei denti e alla CP_2
rimozione di un impianto osteointegrato;
- che il dott. ha, invece, eseguito una terapia canalare a carico solo di un canino CP_3 superiore (dente 12);
- che la protesi provvisoria è risultata sin da subito insoddisfacente, procurando dolore e sensibilità termica sui denti naturali, senza che il problema sia stato risolto dalla struttura, nonostante i plurimi interventi di ribasamento e/o sostituzione eseguiti da diversi professionisti;
- che, a causa della mancata risoluzione dei problemi lamentati e in mancanza di un professionista di riferimento in grado di garantire la necessaria continuità terapeutica, si è rifiutata di proseguire con l'intervento di inserimento degli impianti definitivi;
- che, in data 14.09.2018, il direttore sanitario ha consigliato l'ennesimo ribasamento della protesi provvisoria;
- che, a seguito dell'incontro, la ricorrente non è stata più ricontattata dalla struttura;
- che i successivi tentativi di contattare telefonicamente la struttura non hanno avuto successo;
- che con raccomandata del 12.10.2018 ha comunicato alla struttura la propria decisione di interrompere le cure, essendo venuto meno il necessario rapporto fiduciario, chiedendo il conteggio finale del dovuto;
- che nessuna risposta è pervenuta dalla struttura;
- che il 02.04.2019, è stata richiesta la cartella clinica, recuperata, con difficoltà, solo in data
07.05.2019;
- che, a seguito dei trattamenti eseguiti, la ricorrente è rimasta edentula dal 23.03.2018, con notevoli difficoltà di masticazione e con peggioramento della sintomatologia dolorosa;
- che la CTU espletata nel procedimento per ATP ha evidenziato carenze nella tenuta della cartella clinica e nell'approccio terapeutico da parte della struttura, mentre non è stato formulato alcun giudizio sull'operato del TT. CP_2
- che è stato valutato un danno di € 10.120,00 per cure non prestate, di € 500,00 per il rifacimento della cura canalare del dente 12, di € 7/800 per rifacimento provvisorio superiore, oltre a danni per invalidità temporanea parziale al 25 % per 40 gg e danno biologico causato dai numerosi ribasamenti e rifinimenti della protesi provvisoria, valutato nella misura del 10% per il periodo dal 3.5.2018 al 2.8.2018;
- che la ricorrente ha accettato le conclusioni assunte dalla CTU come sopra riportate, reputando, invece, necessario un approfondimento con riferimento al giudizio sull'errato approccio terapeutico da parte del TT. discordante rispetto alle Raccomandazioni CP_2 ministeriali, che ha compromesso il buon esito del trattamento;
- che, in assenza di una protesi inferiore, la protesi superiore (prevista nel preventivo ed applicata) ha assunto un valore quasi soltanto estetico piuttosto che una reale finalità terapeutica, limitandosi a mascherare l'edentulia e a consentire un minimo di masticazione;
- che, nei casi di disordini temporo-mandibolari, le Raccomandazioni prevedono un approccio che deve essere il più possibile “conservativo, reversibile, non invasivo, non chirurgico”;
- che l'aver proceduto con le estrazioni dentarie e l'aver omesso l'uso di protesi ha determinato il mancato rispetto delle linee guida in materia, aggravato dalla mancata annotazione delle ragioni per le quali il sanitario ha ritenuto di discostarsi dalle stesse;
Si è costituita in giudizio contestando le domande di parte ricorrente, Controparte_1 chiedendo, in via preliminare il mutamento del rito, nel merito, il rigetto delle domande e, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle stesse, di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa da parte di , per inadempimento Parte_2 contrattuale.
In particolare, ha dedotto:
- che la ricorrente è stata paziente della struttura e curata dai dottori e;
CP_2 CP_3
- che la stessa non ha chiesto di essere visitata da uno gnatologo, né ha manifestato e riferito al personale medico di specifici problemi temporo-mandibolari;
- che la paziente ha soltanto chiesto di risolvere i suoi evidenti problemi di edentulia, non riferendo alcunché in ordine a presunti disturbi pregressi;
- che la stessa ha deciso di accettare la proposta di piano di trattamento sottoposta, sottoscrivendo le dichiarazioni di consenso informato ed eseguendo le prime sedute;
- che il lavoro è stato correttamente programmato ed è, poi, stato improvvisamente interrotto dalla paziente, che ha manifestato una serie di dubbi e ripensamenti;
- che per ben due volte non si è presentata a visite programmate, costringendo la Pt_1 struttura a sostenere costi per aver tenuto inutilmente a disposizione sala e personale;
- che l'ammontare dei trattamenti somministrati alla paziente dovrà essere considerato a tariffe di listino, senza sconto, non avendo voluto la ricorrente completare il piano di trattamento;
- che il valore complessivo delle prestazioni ricevute dalla ricorrente ammonta ad € 6.810,00;
- che al suddetto importo andrebbe aggiunta la somma di € 4.000,00, pari agli importi richiesti dal TT. per le occasioni in cui è rimasto, invano, in attesa della paziente e CP_2 per i costi fissi sostenuti dalla struttura;
- che, per quanto concerne i danni lamentati dalla paziente, la protesi provvisoria, per sua natura, è destinata ad essere sostituita dal posizionamento degli impianti definitivi, presentando, inevitabilmente, un minor confort;
- che, in ogni caso, sono stati svolti trattamenti aggiuntivi, estranei al preventivo originario a seguito delle richieste della paziente, che è stata più volte rassicurata dal personale della struttura, pur non ravvisando alcun fondamento clinico nelle richieste formulate;
- che il professionista di riferimento della paziente è stato il TT. e la stessa è stata CP_2 successivamente visitata da altri professionisti, per essersi presentata a più riprese presso la struttura, che ha sempre fatto il possibile per soddisfare le richieste, ricorrendo ai primi medici reperibili;
- che ha continuato a contattare la paziente per fissare gli appuntamenti, pur avendo quest'ultima manifestato ripensamenti rispetto al trattamento concordato;
- che ogni problema lamentato dalla paziente è da ascriversi esclusivamente alle sue scelte e alla sua decisione di abbandonare il percorso di cura;
- che nessun danno è stato concretamente provocato alla ricorrente dai dentisti che la hanno avuta in cura.
Si è costituito in giudizio , eccependo e contestando tutto quanto riportato nel CP_2 ricorso introduttivo perché infondato, in fatto e in diritto e dichiarando, in via preliminare, di voler chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione Controparte_7
[...]
In particolare, ha rilevato:
- che la ricorrente si è presentata alla con un quadro clinico già compromesso Controparte_1 da una serie di problematiche derivanti da precedenti cure odontoiatriche;
- che, a seguito di visita programmata, la prestazione professionale è stata ridotta ad una sola valutazione di tipo “impianto-chirurgico”;
- che il caso specifico è stato valutato ed esaminato accuratamente dal professionista, individuando le alternative, i relativi rischi e i benefici derivanti dagli interventi;
- che le valutazioni sono state effettuate con il consenso della paziente e senza alcuna valutazione di tipo protesico-gnatologico;
- che, dall'esame clinico, la paziente presentava già estese zone edentule con monconi isolati, preparati protesicamente, senza protesi soprastanti e dolenti;
- che, a causa del grave stato di salute parodontale ed endodontico, si è resa necessaria una rapida pianificazione estrattiva, inevitabile in quanto la presenza di denti in necrosi o altrimenti irrecuperabili avrebbe peggiorato ulteriormente la condizione algica e di supporto osseo e pregiudicato la corretta protesizzazione;
- che la ricorrente, dopo la rimozione dei punti, ha riferito un miglioramento a livello algico;
- che la paziente non ha, pertanto, subito alcun danno dalla condotta del professionista.
Si è costituito in giudizio , contestando in ricorso poiché infondato in fatto e in Controparte_3 diritto, evidenziando l'erronea ricostruzione dei fatti di causa.
In particolare, ha eccepito:
- che svolge la professione di odontoiatra e, come libero professionista, collabora con la struttura sanitaria odontoiatrica Controparte_1
- che alla ricorrente, rivoltasi alla struttura, è stato consigliato un piano di trattamento per la riabilitazione di entrambe le arcate dentarie;
- che ha eseguito la terapia canalare sull'elemento 12 ed in data 02.05.2018 ha applicato alla paziente alcuni elementi provvisori, mentre gli altri trattamenti sono stati eseguiti da diversi professionisti;
- che dopo tali trattamenti non ha più visto la paziente;
- che nessuna responsabilità professionale può essergli imputata avendo sempre operato correttamente secondo le linee guida;
- che l'intervento è stato svolto su una situazione già compromessa da criticità pregresse;
- che nella relazione di CTU depositata in fase di ATP non si riscontrano profili di responsabilità professionale a carico del TT. , essendo stata rilevata una mera CP_3 imprecisione nell'esecuzione della terapia canalare sull'elemento 12;
- che, in ogni caso, il trattamento non avrebbe cagionato alcun danno biologico alla paziente, trattandosi di situazione “emendabile” tramite semplice apicectomia e terapia retrograda;
- che non sussiste alcun danno biologico temporaneo imputabile al TT. , che non è CP_3 mai stato incaricato di consulenza in gnatologia;
- che la paziente avrebbe potuto risolvere i problemi lamentati rivolgendosi anche ad altri professionisti, essendo stata la stessa ricorrente a rifiutare gli interventi di implantoprotesi consigliati e ad interrompere i trattamenti concordati.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione Controparte_8 contestando integralmente le deduzioni di parte ricorrente, avendo la CTU depositata nel
[...] procedimento di ATP escluso ogni responsabilità in capo all'assicurato per gli CP_2 asseriti danni lamentati. In particolare, non essendo provato che la paziente abbia riferito della sintomatologia algica asseritamente occorsale al momento della prima visita e la domanda risarcitoria risulta del tutto generica e indeterminata.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, il Controparte_5 difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad agire giudizialmente nei confronti dell'assicurazione per i fatti di causa, non godendo di azione diretta e chiedendo, in ogni caso, il mutamento del rito non sussistendo i presupposti il procedimento sommario.
Nel merito, ha rilevato che l'espletata CTU ha escluso profili di responsabilità ascrivibili al
TT. , essendo stata contestata una mera imprecisione nell'esecuzione della terapia CP_3 endodotica, emendabile e non suscettibile di incidere sulle lesioni lamentate. Ha, infine, ribadito che, in ipotesi subordinata di accoglimento anche solo parziale delle domande, potrà essere tenuta a garantire e manlevare il proprio assicurato nei limiti del contratto assicurativo.
All'udienza del 24.02.2022, parte attrice ha dato atto di aver formalizzato la rinuncia agli atti nei confronti di e di CP_5 Controparte_9
All'udienza del 05.05.2022, è stato disposto il mutamento a rito ordinario e sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ordinanza del 26.10.2022 è stata ammessa prova per interrogatorio formale.
All'udienza del 01.03.2023, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la proposta. All'udienza del 24.05.2023, parte attrice ha dichiarato di non accettare la proposta del G.I., formulando una controproposta volta alla definizione della controversia, non accettata dalle controparti.
Con successiva ordinanza del 07.09.2023 è stata disposta anche l'assunzione di prova per testi.
Con ordinanza del 25.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 19.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Inquadramento della fattispecie. La posizione di e di . Controparte_10 CP_2
L'attrice si duole dei danni subiti a seguito dei trattamenti odontoiatrici resi dai professionisti della struttura privata siccome in tesi non preceduti da un corretto Controparte_10 inquadramento clinico a fronte della lamentata problematica temporo-mandibolare della paziente e in ogni caso inidonei a risolvere la malocclusione.
Incontestati i presupposti fattuali di operatività della fattispecie di responsabilità, da contratto, e documentata, in larga parte, l'attività terapeutica svolta nell'ambito della clinica, sono controversi il compimento di alcune delle attività terapeutiche indicate in preventivo (provvisori arcata inferiore), e la fornitura di un byte terapeutico. Siffatti elementi, oggetto anche della prova orale ammessa, saranno trattati in uno con il profilo della responsabilità, i relativi profili fattuali e giuridici risultando intimamente connessi.
È invece oggetto di contestazione la responsabilità della clinica, e per essa dei professionisti chiamati in causa da quest'ultima, sia in relazione all'an sia in relazione al quantum. La questione attiene ai due profili, concettualmente autonomi, di individuazione di condotte colpose in capo al personale odontoiatrico intervenuto nella sequela di accadimenti indicati, e della relazione di (con)causalità delle suddette condotte rispetto al danno lamentato dalla sub specie di restituzione degli importi versati e di risarcimento del danno biologico Pt_1 temporaneo consequenziale.
Quanto al regime dell'onere della prova, si rammenta che in tema di responsabilità sanitaria il danneggiato deve fornire la prova del rapporto e dell'aggravamento della situazione patologica
(o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le altre, Cass. n. 18392/2017; Cass. n.
21177/2015; Cass. n. 17143/2012).
Ciò rammentato, le contestazioni di imperizia mosse dall'attrice nei confronti degli odontoiatri hanno trovato riscontro negli esiti dell'istruttoria, nei termini di cui appresso.
Risulta, innanzitutto, fondata la censura relativa alla inadeguatezza della diagnosi effettuata dal personale medico presso la clinica.
Sul punto, la consulenza svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. n. 3911/2019) – immune da censure e conseguentemente fatta propria negli esiti dal Tribunale, salvo quanto si dirà – non conclude nel senso dell'accertamento della violazione delle linee guida vigenti in materia, sul presupposto di non poter dare per scontata la circostanza – affermata dall'attrice, negata dalla clinica privata e dai medici e – che la paziente abbia riferito, in CP_2 CP_3 sede di prima visita, della propria sintomatologia. Tuttavia, nel corpo della consulenza, si dà atto che “Dalla visita peritale emerge comunque una persistente problematica dolorosa che in linea teorica potrebbe effettivamente essere riferibile ad un disordine temporomandibolare
(DTM) di tipo muscolare, presumibilmente già presente al momento dell'accesso alla
[...]
, con dolenzia dei muscoli (massetere e temporale) soprattutto sul lato destro, senza un CP_1 chiaro coinvolgimento della articolazione temporo-mandibolare (ATM). Presenza contratture muscolari che determinano sintomatologia algica cronica diffusa al viso e al collo. Sarebbe stato comunque compito dell'odontoiatra 'accettante' (in pratica lo specialista che per la prima volta vedeva la paziente), inquadrare i sintomi, accertarsi dell'eventuale dolore orale o facciale, individuare un piano di trattamento che avrebbe potuto coinvolgere altri specialisti
(nello specifico lo gnatologo)” (pag. 25-26 CTU). Ora, siffatta chiosa, messa in relazione con gli altri elementi processualmente acquisiti, conduce a ritenere insoddisfacente l'inquadramento del caso clinico da parte della clinica e per essa da parte dell'odontoiatra.
È stato appurato dalla CTU, in particolare, che la cartella clinica è deficitaria quanto all'esame obbiettivo e diagnostico e di fatto non emerge un inquadramento clinico-anamnestico odontoiatrico della paziente, e che dalla stessa non emergono né conferme né smentite relativamente ai problemi temporo-mandibolari (cfr. CTU pagg. 21 e 24).
Inoltre, è significativo che il dott. si sia sul punto difeso affermando che la prima visita, CP_2 da lui effettuata, era stata programmata come valutazione implantochirurgica, non precisando tuttavia da chi era stata effettuata tale valutazione, prima del suo coinvolgimento, e in base a quali elementi ha ritenuto di non estendere l'anamnesi agli aspetti gnatologici e di prendere in considerazione, eventualmente, un approccio conservativo, come suggerito dalle linee guida.
In altri termini, è rimproverabile al professionista il mancato approfondimento della sintomatologia, in particolare l'assenza della valutazione dell'eventuale dolore orale o facciale, ciò che avrebbe consentivo di individuare un piano di trattamento alternativo che avrebbe ragionevolmente dovuto coinvolgere anche altri specialisti.
Tali rilievi valgono a prescindere dalla prova che la abbia dichiarato la propria Pt_1 sintomatologia in sede di visita, sul punto rilevandosi, in ogni caso, che le carenze documentali
(irrilevante essendo in questa sede il tema dell'obbligatorietà delle annotazioni) gravano sul professionista, che per converso non ha dato prova che l'intervento richiesto era quello proposto o in ogni caso di carattere principalmente estetico.
Tra l'altro, elemento non secondario a corroborazione della superficialità con cui è stato gestito il caso clinico è rappresentato dalla insanabile contraddizione nella difesa della CP_10
che da un lato nega che gli specialisti che si sono susseguiti nella cura dell'attrice abbiano
[...] mai effettuato o richiesto una visita gnatologica, dall'altro mette in conto, tra le prestazioni rese in favore dell'attrice, la realizzazione e la consegna (quest'ultima in data 3.8.2018) di un bite terapeutico. Sul punto, come affermato, senza tema di smentita, dal consulente del Giudice, “se fosse stato consegnato un “bite terapeutico” la paziente sarebbe stata inquadrata dal punto di vista dei disordini temporomandibolari (DTM) dai dottori che l'avevano visitata da
[...]
avendo chiaramente espresso la sua sintomatologia algica, con la conseguente CP_1 impostazione di un piano di trattamento indirizzato alla risoluzione di tali disordini (cfr. CTU pag. 42). Ciò a tacersi del fatto che, come inferito ancora nella consulenza, la consegna di un bite prevede che in precedenza siano prese le impronte, superiore e inferiore, e la registrazione del morso di costruzione. Questo bite dove sarebbe stato posizionato? Superiore o inferiore?
Nella cartella clinica di non c'è nessuna informazione a tal proposito.” Controparte_1
In definitiva, l'approccio diagnostico è stato deficitario, anche se la terapia concretamente effettuata, sulla base della documentazione radiografica, era indicata e, data la grave situazione dentaria della paziente – tenuto conto anche della carenza di allegazione, da parte della Pt_1 di una diversa opzione terapeutica – gli interventi preventivati sarebbero stati, quantomeno in parte, idonei ed opportuni.
Meritano, al riguardo, condivisione le valutazioni espresse dal CTU – cui si rimanda – con riferimento agli interventi effettivamente resi dagli odontoiatri presso la Controparte_10 anche in replica alle osservazioni pervenute da parte del CTP di quest'ultima.
Rispetto al preventivo dell'arcata superiore (doc. 3) del 2/3/2018 le cure pertinenti e da ritenersi congrue sono, pertanto: estrazione del 16, 22, 24,25,26, per 700 euro;
protesi in resina di 5 elementi, per 650 euro;
terapia endodontica del 12, per 160 euro;
ricostruzione in perno fibra del
12, di 280 euro. Rispetto al preventivo sulla arcata inferiore (doc. 2) del 2/3/2018, invece, sono riconosciuti i compensi per la rimozione dell'impianto 32 per 400,00 euro;
estrazione del 36, per 160 euro.
Ciò conduce al riconoscimento di un compenso per cure adeguatamente eseguite per complessivi euro 2.380,00.
Deve altresì essere riconosciuto l'importo per la realizzazione e collocazione dei denti provvisori. A dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, deve ritenersi appurato che gli stessi vennero tempestivamente collocati. Ed invero, dall'agenda di trattamento si evince che il
23.3.2018 il dott. dopo l'estrazione dei denti aveva applicato dei denti provvisori, CP_2 circostanza che trova conferma negli esami precedenti (cfr. docc. 1 e 4), e nelle dichiarazioni della teste a verbale di udienza del 20.3.2024. Ne consegue che deve riconoscersi Tes_1
l'ulteriore importo di € 650,00. A fronte dei pagamenti effettuati, spetta pertanto in restituzione all'attrice la cifra pari ad euro 9.470,00, oltre interessi legali fino al saldo.
Quanto al bite, il difetto degli accertamenti propedeutici alla sua realizzazione impediscono che sia riconosciuto alcunché per lo stesso – ad onta delle dichiarazioni, generiche del teste a verbale di udienza del 20.3.2024 – ciò assorbendo la questione della consegna Tes_1 dello stesso.
Non può essere considerata la TAC Cone beam, siccome non inclusa nel preventivo di spesa, né gli ulteriori costi per rimodellazione ossea e per il riposizionamento dei provvisori, richiamandosi nuovamente sul punto le persuasive e condivise risposte della CTU alle osservazioni del CTP.
Ancora, non possono essere riconosciute le ulteriori voci di spesa per messa a disposizione della struttura e del dott. relative alle giornate di luglio 2018 nelle quali l'attrice non si CP_2 sarebbe presentata: difetta di evidenza, prima che un giustificativo di spesa, una forma di previsione di addebito convenzionalmente pattuita, tale da far ricadere a carico del paziente siffatti costi.
Non trova accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno biologico da invalidità temporanea, siccome fondata sull'assunto, risultato processualmente smentito, che l'attrice sia rimasta edentula, con ogni conseguenza sul piano funzionale ed estetico, dal
23.3.2018 al 2.5.2018. Anche la seconda voce di danno da invalidità temporanea non è riconosciuta, siccome il disagio estetico e masticatorio, stimato in CTU nella misura del 10%, deriverebbe da una non ottimale tecnica di ribasatura dei provvisori che, tuttavia, da un lato sconta il fatto delle intolleranze soggettive della paziente, come affermato dalla stessa consulente, e dall'altro non considera l'incidenza ex art. 1227 c.c. della paziente, che a fronte della documentata (cfr. audio prodotti e testimonianza assunta) disponibilità della CP_10
a intervenire nuovamente sulla protesi non si è presentata all'appuntamento né ha
[...] provveduto altrimenti.
Non può, infine, essere condivisa la stima dei CTU con riferimento al rifacimento del provvisorio per € 700/800, atteso che lo stesso già alla data dell'accertamento aveva 3 anni e aveva pertanto svolto la sua funzione, l'aspetto estetico risultando del tutto secondario e non oggetto di idonea allegazione e prova.
2. La posizione di . Controparte_3
Per quanto concerne l'operato del dott. , la consulenza espletata, anche sul punto CP_3 condivisa dal Tribunale, rileva criticità tecniche nell'esecuzione dell'unico intervento di terapia canalare del dente 13, in posizione 12, che non risulta essere andata a buon fine “per imperfetta chiusura dell'apice”.
I consulenti tecnici hanno escluso la sussistenza di esiti permanenti con riferimento a tale intervento, individuando la possibilità di emendarlo tramite apicectomia e terapia retrograda,
volte a mantenere il dente naturale e a riutilizzarlo a fini protesici, con una spesa pari a €
500,00.
Deve, inoltre, escludersi che tale trattamento abbia contribuito alla causazione di un danno biologico anche temporaneo della paziente, neanche ipotizzato nell'ambito della consulenza.
In conclusione, la terapia canalare del 12 eseguita da , contestualmente all'attività di CP_3 estrazione dei denti e rimozione dell'impianto, ha determinato “una temporanea sintomatologia dolorosa diffusa ai tre quadranti del viso, riconducibile agli abituali esiti di tali interventi di chirurgia ed endodonzia” (CTU, p. 32).
È, pertanto, dovuta dal dott. in favore di parte attrice la somma di € 500,00. CP_3
3. Le spese del procedimento ex 696 c.p.c. n. r.g. 3911/2019 Tribunale di Pisa.
L'accoglimento della domanda determina la spettanza del rimborso delle documentate spese di consulenza di parte e dei consulenti d'ufficio in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. (docc.
31-38 attrice), per complessivi € 4.711,28, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, e delle spese legali del predetto procedimento, liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta. Esse sono poste a carico di di Controparte_1
e di in solido tra loro. CP_2 Controparte_3
4. Le domande riconvenzionali di Controparte_10
Merita accoglimento solo in relazione agli esborsi per spese legali e di consulenza del procedimento ex art. 696 c.p.c., come sopra indicate, la domanda riconvenzionale di
[...] nei confronti di , tenuto conto che gli ulteriori importi da versare in CP_10 CP_2 favore dell'attrice sono riconosciuti a titolo di restituzione a fronte di mancati interventi rispetto al preventivo, e non di risarcimento del danno. Non è oggetto di domanda, invece, il diverso risarcimento a titolo di lucro cessante per la condotta colposa del professionista.
Merita accoglimento in relazione alla relativa porzione di responsabilità accertata di € 500,00, la domanda riconvenzionale nei confronti di , la cui marginale posizione in Controparte_3 relazione alle doglianze dell'attrice e al valore degli importi giustifica per converso un contributo interno al rimborso delle spese relative al procedimento ex art. 696 c.p.c. pari al 20%.
È invece rigettata, siccome attestata sul piano meramente declamatorio, la domanda di risoluzione dei contratti con i professionisti. Rileva il G.I., in via assorbente, il difetto di produzione del contratto di collaborazione con i medici che hanno effettuato i trattamenti, rispetto al quale parametro andrebbe commisurata la gravità dell'inadempimento, che in ogni caso con riferimento all'operato di è senz'altro di non scarsa importanza. CP_3
5. Le domande di manleva dei professionisti.
In accoglimento della domanda trasversale di manleva svolta da nei confronti Controparte_3 di vista l'assenza di contestazioni in ordine all'operatività della polizza stipulata, il CP_5 professionista deve essere manlevato da quanto questi sarà tenuto a pagare in esecuzione della sentenza.
Analogamente per la domanda svolta da nei confronti di CP_2 Controparte_8
in difetto di contestazioni.
[...]
6. Le spese di lite.
Devono innanzitutto essere liquidate le spese legali in favore delle assicurazioni a fronte della rinuncia agli atti nei loro confronti da parte dell'attrice: queste sono poste a carico della Pt_1 ex art. 306 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alle sole fasi studio e introduttiva, irrilevante la circostanza che la pronuncia sia intervenuta in sede di sentenza, e tenuto conto delle difese svolte anche in relazione alle altre parti del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra e unica Pt_1 Controparte_1 destinataria della domanda restitutoria, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase, e poste in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra Controparte_1
e i professionisti e .
[...] CP_2 CP_3
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 favore di di € 9.470,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo Parte_1 restitutorio, e di € 500,00 oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
2. condanna di e di in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rimborso in favore di di € 4.711,28, oltre interessi di legge dalla domanda al Parte_1 saldo, per spese anticipate nel procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 3911/2019 e delle spese legali del predetto procedimento, liquidate in € 1.900,00 per compensi, oltre spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
3. condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, e oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
4. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna Controparte_1
e, fino al 20% dell'importo, , in solido tra loro, a rimborsare CP_2 Controparte_3 in favore di quanto questa dovrà pagare in esecuzione della Controparte_1 statuizione di cui al punto 2 che precede;
5. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna Controparte_1
al rimborso di quanto la prima dovrà pagare in esecuzione della Controparte_3 statuizione di cui al punto 1, limitatamente ad € 500,00 oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo a titolo di risarcimento del danno;
6. condanna a tenere indenne da Controparte_8 CP_2 quanto questa dovrà pagare per effetto della presente sentenza;
7. condanna a tenere indenne da quanto questa dovrà pagare CP_5 Controparte_3 per effetto della presente sentenza;
8. vista la rinuncia agli atti, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese processuali, liquidate in € Controparte_8 CP_5
1.100,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3301/2021 avente ad oggetto “Responsabilità professionale” tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Carino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Vincenzo (LI), Corso Italia, n. 67, come da mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
- ATTRICE
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Marcuccetti e Sara Marcuccetti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pisa, Via Savona, n. 6 e presso i recapiti PEC di entrambi i difensori, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio CP_2 C.F._2
Gangale, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Strongoli (KR), Via Pianette, n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Controparte_3 C.F._3
Mattei, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa, Via Marina Vecchia, n. 4, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e
(iscritta al n. Registro Controparte_4 P.IVA_2 delle Imprese di Verona), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfonso Mazzantini e Jacopo Mazzantini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce sull'Arno (PI), Via A. Gramsci, n. 12, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuliano Terme (PI), Via L. Alamanni, n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia il Tribunale: -preliminarmente: prendere atto della rinuncia agli atti, depositata il 7.2.2022 nei confronti di e e disporne Controparte_6 CP_5
l'estromissione dal giudizio;
-vista la notificazione della rinuncia agli atti nei confronti di
in difetto di accordo quanto alle spese, liquidare le spese di lite in suo favore alla CP_5 data del 7.2.2022; -dichiarare che la rinuncia agli atti nei confronti di
[...]
è intervenuta prima della sua costituzione in giudizio e che pertanto Controparte_6 nulla è dovuto alla stessa a titolo di spese processuali;
-dichiarare inoltre che per CP_5 non vi è stata chiamata in giudizio da parte del TT. e disporne pertanto CP_3
l'estromissione ; -nel merito : accertare e dichiarare tenuta a rimborsare Controparte_1 alla sig.ra la somma di € 10.120,00 , o quella diversa che risulterà di giustizia, Parte_1 per le cure non prestate, somma indicata nella CTU dep. il 4.6.2021 nel proc. n.
R.G.3911/2019, e per l'effetto condannare a rimborsare la predetta Controparte_1 somma di €10.120,00 (o quella diversa che risulterà di giustizia) alla sig.ra oltre gli Pt_1 interessi legali al saldo;
-accertare e dichiarare solidalmente Controparte_1 responsabile con il TT. ed il TT. (quest'ultimo CP_2 Controparte_3 limitatamente alla cura canalare dente 12) dei danni causati alla sig.ra dai Parte_1 trattamenti eseguiti presso la , così come accertati nella CTU depositata Controparte_1 in data 4.6.2021 nel proc. n. R.G.3911/2019, e per l'effetto condannare in via solidale ,
[...]
ed i dottori e (quest'ultimo limitatamente alla CP_1 CP_2 Controparte_3 terapia canalare dente 12) , al pagamento delle seguenti somme, o quelle diverse che risulteranno di giustizia, oltre gli interessi legali al saldo, per le seguenti causali: ● € 1.225,00 conseguenti alla invalidità temporanea parziale al 25 % per 40 gg. per essere la IO rimasta senza provvisori per il periodo dal 23.3.2018 al 2.5.2018; ● € 500,00 per il rifacimento della cura canalare del dente 12 , terapia non correttamente eseguita dal TT. ; ● € CP_3
1.102,50 conseguenti al danno biologico causato dai numerosi ribasamenti e rifinimenti della protesi provvisoria, valutato nella misura del 10 % per il periodo dal 3.5.2018 al 2.8.2018; ● €
700/800 per rifacimento provvisorio superiore;
-in via istruttoria: -chiede la rinnovazione della perizia in punto di (errato) approccio terapeutico quanto alle problematiche temporo- mandibolari per i motivi esposti in atto di ricorso e nelle successive memorie ex art.183 cpc, e per l'effetto condannare la , solidalmente con il dott. al Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, conseguito alla mancata valutazione dei disordini temporo-mandibolari e al non corretto iter terapeutico seguito in relazione alle
Raccomandazioni Ministeriali;
-il tutto oltre interessi legali al saldo;
-con vittoria delle spese di lite per la fase relativa al procedimento ex art.696 bis cpc (R.G. 3911/2019 Tribunale Pisa), oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP del predetto procedimento, come da parcelle e pagamenti allegati dal n. 31 al n.36; -con vittoria delle spese tutte di lite per il presente procedimento”.
Controparte_1 “- respingere ogni domanda della sig.ra - in denegata e non creduta ipotesi di Pt_1 accoglimento, anche parziale delle richieste della ricorrente, condannare il dott. CP_3
ed il dott. secondo le rispettive responsabilità a tenere indenne
[...] CP_2 [...]
da ogni conseguenza negativa e comunque a risarcire la stessa CP_1 Controparte_1
[...
per inadempimento contrattuale - ove si ravvisi un grave inadempimento degli odontoiatri dichiarare altresì la risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione dei compensi percepiti. - In ogni caso ridurre gli importi eventualmente dovuti a qualsivoglia titolo alla sig.ra sia per i trattamenti fuori preventivo da lei comunque ricevuti, sia per non Pt_1 essersi adoperata per contenere i propri eventuali danni e disagi, ed aver concorso alla loro causazione, sia infine per i danni direttamente ed indirettamente provocati alla Controparte_1 non essendosi ella presentata agli appuntamenti previsti, ed avendo costretto la società ad un gran numero di visite ed interventi In tutti i casi con vittoria di spese, anche per la precedente fase ex art.696 bis cpc”.
: CP_2
“Voglia il Tribunale : - nel merito, rigettare la domanda della Sig.ra perché Parte_1 priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e nello specifico non ha dato prova della responsabilità a carico del dott. ; - nel merito, in via subordinata, nella denegata CP_2 ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, tenuto a Controparte_7 risarcire tutti i danni patiti dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannare quest'ultimo Parte_1
a tale risarcimento al fine di essere da questa manlevato, garantito e tenuto indenne da una eventuale condanna;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi al costituito Avv.to antistatario”.
: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale, respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, condannare la compagnia assicurativa - con sede legale CP_5 ed operativa in Piazza Tre Torri n. 3, 20145 -Milano (MI) C.F. - in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare il TT. per Controparte_3 quanto lo stesso fosse tenuto a pagare, a qualunque titolo, a seguito dell'accoglimento delle domande ex adverso formulate. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.
n.3911/2019)”.
Controparte_8
“Piaccia al Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in atti: – in via principale, rigettare le domande formulate da parte ricorrente nei confronti del Dr. – in via CP_2 subordinata, ridurre l'entità del risarcimento nella misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di lite oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge”. Compagnia CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, contrariis reiectis: In via preliminare: A) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente nei confronti della Compagnia dichiarando quindi l'estromissione della stessa CP_5 resistente dal giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
B)
Disporre per i motivi esposti in narrativa il mutamento di rito del presente procedimento in rito ordinario, con assegnazione dei termini di cui all'Art. 183, comma VI, c.p.c.; Nel merito: A)
Rigettare la domanda del ricorrente così come formulata nei confronti della Compagnia CP_5
[...] [...]
per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali del
[...] giudizio;
B) In ipotesi subordinata di accoglimento solo parziale della domanda dichiarare la
Compagnia Allianz a garantire e manlevare il dott. nei limiti del contratto CP_1 CP_3 assicurativo pol. n. RC pol. n. 74593890”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 31.08.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e le compagnie di assicurazione Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio Controparte_8 CP_5 diritto ad ottenere il rimborso, da parte di della somma di € 10.120,00 Controparte_1 per cure non ricevute e sentirla condannare, in solido con e , previo CP_2 CP_3 accertamento delle relative responsabilità, al risarcimento dei danni causati alla ricorrente a seguito dei trattamenti eseguiti presso la struttura, come accertati nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 3911/2019, rispettivamente a titolo di invalidità temporanea parziale e per terapie ed interventi non correttamente eseguiti. Ha chiesto, inoltre, previa parziale rinnovazione della perizia, la condanna dei resistenti al risarcimento del danno, in via equitativa, patito a causa della mancata valutazione di disordini temporo-mandibolari e al non corretto iter terapeutico seguito in relazione alle Raccomandazioni Ministeriali.
A sostegno delle domande ha allegato:
- che, agli inizi dell'anno 2018, soffrendo di dolori cervico-facciali in corrispondenza dell'articolazione temporo-mandibolare, ha preso contatto con la al Controparte_1 fine di sottoporsi a visita gnatologica;
- che si era già sottoposta a cure odontoiatriche per le quali le erano stati estratti alcuni denti sull'emiarcata superiore destra e su quella inferiore sinistra;
- che, a seguito del primo appuntamento, è stata indirizzata dalla struttura al dott. CP_2
- che le sono stati sottoposti due preventivi relativi a due diversi progetti terapeutici che prevedevano la realizzazione di protesi fissa su impianti al quadrante sinistro nell'arcata inferiore e la possibilità o meno di mantenere alcuni denti naturali nell'arcata superiore;
- che la ricorrente ha accettato un preventivo per complessivi € 23.400,00, versando un primo acconto di € 6.000,00 in data 06.03.2018 e un secondo di € 6.500,00 in data 23.03.2018;
- che nelle successive sedute, il dott. ha proceduto all'estrazione di sei denti e alla CP_2
rimozione di un impianto osteointegrato;
- che il dott. ha, invece, eseguito una terapia canalare a carico solo di un canino CP_3 superiore (dente 12);
- che la protesi provvisoria è risultata sin da subito insoddisfacente, procurando dolore e sensibilità termica sui denti naturali, senza che il problema sia stato risolto dalla struttura, nonostante i plurimi interventi di ribasamento e/o sostituzione eseguiti da diversi professionisti;
- che, a causa della mancata risoluzione dei problemi lamentati e in mancanza di un professionista di riferimento in grado di garantire la necessaria continuità terapeutica, si è rifiutata di proseguire con l'intervento di inserimento degli impianti definitivi;
- che, in data 14.09.2018, il direttore sanitario ha consigliato l'ennesimo ribasamento della protesi provvisoria;
- che, a seguito dell'incontro, la ricorrente non è stata più ricontattata dalla struttura;
- che i successivi tentativi di contattare telefonicamente la struttura non hanno avuto successo;
- che con raccomandata del 12.10.2018 ha comunicato alla struttura la propria decisione di interrompere le cure, essendo venuto meno il necessario rapporto fiduciario, chiedendo il conteggio finale del dovuto;
- che nessuna risposta è pervenuta dalla struttura;
- che il 02.04.2019, è stata richiesta la cartella clinica, recuperata, con difficoltà, solo in data
07.05.2019;
- che, a seguito dei trattamenti eseguiti, la ricorrente è rimasta edentula dal 23.03.2018, con notevoli difficoltà di masticazione e con peggioramento della sintomatologia dolorosa;
- che la CTU espletata nel procedimento per ATP ha evidenziato carenze nella tenuta della cartella clinica e nell'approccio terapeutico da parte della struttura, mentre non è stato formulato alcun giudizio sull'operato del TT. CP_2
- che è stato valutato un danno di € 10.120,00 per cure non prestate, di € 500,00 per il rifacimento della cura canalare del dente 12, di € 7/800 per rifacimento provvisorio superiore, oltre a danni per invalidità temporanea parziale al 25 % per 40 gg e danno biologico causato dai numerosi ribasamenti e rifinimenti della protesi provvisoria, valutato nella misura del 10% per il periodo dal 3.5.2018 al 2.8.2018;
- che la ricorrente ha accettato le conclusioni assunte dalla CTU come sopra riportate, reputando, invece, necessario un approfondimento con riferimento al giudizio sull'errato approccio terapeutico da parte del TT. discordante rispetto alle Raccomandazioni CP_2 ministeriali, che ha compromesso il buon esito del trattamento;
- che, in assenza di una protesi inferiore, la protesi superiore (prevista nel preventivo ed applicata) ha assunto un valore quasi soltanto estetico piuttosto che una reale finalità terapeutica, limitandosi a mascherare l'edentulia e a consentire un minimo di masticazione;
- che, nei casi di disordini temporo-mandibolari, le Raccomandazioni prevedono un approccio che deve essere il più possibile “conservativo, reversibile, non invasivo, non chirurgico”;
- che l'aver proceduto con le estrazioni dentarie e l'aver omesso l'uso di protesi ha determinato il mancato rispetto delle linee guida in materia, aggravato dalla mancata annotazione delle ragioni per le quali il sanitario ha ritenuto di discostarsi dalle stesse;
Si è costituita in giudizio contestando le domande di parte ricorrente, Controparte_1 chiedendo, in via preliminare il mutamento del rito, nel merito, il rigetto delle domande e, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle stesse, di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa da parte di , per inadempimento Parte_2 contrattuale.
In particolare, ha dedotto:
- che la ricorrente è stata paziente della struttura e curata dai dottori e;
CP_2 CP_3
- che la stessa non ha chiesto di essere visitata da uno gnatologo, né ha manifestato e riferito al personale medico di specifici problemi temporo-mandibolari;
- che la paziente ha soltanto chiesto di risolvere i suoi evidenti problemi di edentulia, non riferendo alcunché in ordine a presunti disturbi pregressi;
- che la stessa ha deciso di accettare la proposta di piano di trattamento sottoposta, sottoscrivendo le dichiarazioni di consenso informato ed eseguendo le prime sedute;
- che il lavoro è stato correttamente programmato ed è, poi, stato improvvisamente interrotto dalla paziente, che ha manifestato una serie di dubbi e ripensamenti;
- che per ben due volte non si è presentata a visite programmate, costringendo la Pt_1 struttura a sostenere costi per aver tenuto inutilmente a disposizione sala e personale;
- che l'ammontare dei trattamenti somministrati alla paziente dovrà essere considerato a tariffe di listino, senza sconto, non avendo voluto la ricorrente completare il piano di trattamento;
- che il valore complessivo delle prestazioni ricevute dalla ricorrente ammonta ad € 6.810,00;
- che al suddetto importo andrebbe aggiunta la somma di € 4.000,00, pari agli importi richiesti dal TT. per le occasioni in cui è rimasto, invano, in attesa della paziente e CP_2 per i costi fissi sostenuti dalla struttura;
- che, per quanto concerne i danni lamentati dalla paziente, la protesi provvisoria, per sua natura, è destinata ad essere sostituita dal posizionamento degli impianti definitivi, presentando, inevitabilmente, un minor confort;
- che, in ogni caso, sono stati svolti trattamenti aggiuntivi, estranei al preventivo originario a seguito delle richieste della paziente, che è stata più volte rassicurata dal personale della struttura, pur non ravvisando alcun fondamento clinico nelle richieste formulate;
- che il professionista di riferimento della paziente è stato il TT. e la stessa è stata CP_2 successivamente visitata da altri professionisti, per essersi presentata a più riprese presso la struttura, che ha sempre fatto il possibile per soddisfare le richieste, ricorrendo ai primi medici reperibili;
- che ha continuato a contattare la paziente per fissare gli appuntamenti, pur avendo quest'ultima manifestato ripensamenti rispetto al trattamento concordato;
- che ogni problema lamentato dalla paziente è da ascriversi esclusivamente alle sue scelte e alla sua decisione di abbandonare il percorso di cura;
- che nessun danno è stato concretamente provocato alla ricorrente dai dentisti che la hanno avuta in cura.
Si è costituito in giudizio , eccependo e contestando tutto quanto riportato nel CP_2 ricorso introduttivo perché infondato, in fatto e in diritto e dichiarando, in via preliminare, di voler chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione Controparte_7
[...]
In particolare, ha rilevato:
- che la ricorrente si è presentata alla con un quadro clinico già compromesso Controparte_1 da una serie di problematiche derivanti da precedenti cure odontoiatriche;
- che, a seguito di visita programmata, la prestazione professionale è stata ridotta ad una sola valutazione di tipo “impianto-chirurgico”;
- che il caso specifico è stato valutato ed esaminato accuratamente dal professionista, individuando le alternative, i relativi rischi e i benefici derivanti dagli interventi;
- che le valutazioni sono state effettuate con il consenso della paziente e senza alcuna valutazione di tipo protesico-gnatologico;
- che, dall'esame clinico, la paziente presentava già estese zone edentule con monconi isolati, preparati protesicamente, senza protesi soprastanti e dolenti;
- che, a causa del grave stato di salute parodontale ed endodontico, si è resa necessaria una rapida pianificazione estrattiva, inevitabile in quanto la presenza di denti in necrosi o altrimenti irrecuperabili avrebbe peggiorato ulteriormente la condizione algica e di supporto osseo e pregiudicato la corretta protesizzazione;
- che la ricorrente, dopo la rimozione dei punti, ha riferito un miglioramento a livello algico;
- che la paziente non ha, pertanto, subito alcun danno dalla condotta del professionista.
Si è costituito in giudizio , contestando in ricorso poiché infondato in fatto e in Controparte_3 diritto, evidenziando l'erronea ricostruzione dei fatti di causa.
In particolare, ha eccepito:
- che svolge la professione di odontoiatra e, come libero professionista, collabora con la struttura sanitaria odontoiatrica Controparte_1
- che alla ricorrente, rivoltasi alla struttura, è stato consigliato un piano di trattamento per la riabilitazione di entrambe le arcate dentarie;
- che ha eseguito la terapia canalare sull'elemento 12 ed in data 02.05.2018 ha applicato alla paziente alcuni elementi provvisori, mentre gli altri trattamenti sono stati eseguiti da diversi professionisti;
- che dopo tali trattamenti non ha più visto la paziente;
- che nessuna responsabilità professionale può essergli imputata avendo sempre operato correttamente secondo le linee guida;
- che l'intervento è stato svolto su una situazione già compromessa da criticità pregresse;
- che nella relazione di CTU depositata in fase di ATP non si riscontrano profili di responsabilità professionale a carico del TT. , essendo stata rilevata una mera CP_3 imprecisione nell'esecuzione della terapia canalare sull'elemento 12;
- che, in ogni caso, il trattamento non avrebbe cagionato alcun danno biologico alla paziente, trattandosi di situazione “emendabile” tramite semplice apicectomia e terapia retrograda;
- che non sussiste alcun danno biologico temporaneo imputabile al TT. , che non è CP_3 mai stato incaricato di consulenza in gnatologia;
- che la paziente avrebbe potuto risolvere i problemi lamentati rivolgendosi anche ad altri professionisti, essendo stata la stessa ricorrente a rifiutare gli interventi di implantoprotesi consigliati e ad interrompere i trattamenti concordati.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione Controparte_8 contestando integralmente le deduzioni di parte ricorrente, avendo la CTU depositata nel
[...] procedimento di ATP escluso ogni responsabilità in capo all'assicurato per gli CP_2 asseriti danni lamentati. In particolare, non essendo provato che la paziente abbia riferito della sintomatologia algica asseritamente occorsale al momento della prima visita e la domanda risarcitoria risulta del tutto generica e indeterminata.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, il Controparte_5 difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad agire giudizialmente nei confronti dell'assicurazione per i fatti di causa, non godendo di azione diretta e chiedendo, in ogni caso, il mutamento del rito non sussistendo i presupposti il procedimento sommario.
Nel merito, ha rilevato che l'espletata CTU ha escluso profili di responsabilità ascrivibili al
TT. , essendo stata contestata una mera imprecisione nell'esecuzione della terapia CP_3 endodotica, emendabile e non suscettibile di incidere sulle lesioni lamentate. Ha, infine, ribadito che, in ipotesi subordinata di accoglimento anche solo parziale delle domande, potrà essere tenuta a garantire e manlevare il proprio assicurato nei limiti del contratto assicurativo.
All'udienza del 24.02.2022, parte attrice ha dato atto di aver formalizzato la rinuncia agli atti nei confronti di e di CP_5 Controparte_9
All'udienza del 05.05.2022, è stato disposto il mutamento a rito ordinario e sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ordinanza del 26.10.2022 è stata ammessa prova per interrogatorio formale.
All'udienza del 01.03.2023, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la proposta. All'udienza del 24.05.2023, parte attrice ha dichiarato di non accettare la proposta del G.I., formulando una controproposta volta alla definizione della controversia, non accettata dalle controparti.
Con successiva ordinanza del 07.09.2023 è stata disposta anche l'assunzione di prova per testi.
Con ordinanza del 25.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 19.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Inquadramento della fattispecie. La posizione di e di . Controparte_10 CP_2
L'attrice si duole dei danni subiti a seguito dei trattamenti odontoiatrici resi dai professionisti della struttura privata siccome in tesi non preceduti da un corretto Controparte_10 inquadramento clinico a fronte della lamentata problematica temporo-mandibolare della paziente e in ogni caso inidonei a risolvere la malocclusione.
Incontestati i presupposti fattuali di operatività della fattispecie di responsabilità, da contratto, e documentata, in larga parte, l'attività terapeutica svolta nell'ambito della clinica, sono controversi il compimento di alcune delle attività terapeutiche indicate in preventivo (provvisori arcata inferiore), e la fornitura di un byte terapeutico. Siffatti elementi, oggetto anche della prova orale ammessa, saranno trattati in uno con il profilo della responsabilità, i relativi profili fattuali e giuridici risultando intimamente connessi.
È invece oggetto di contestazione la responsabilità della clinica, e per essa dei professionisti chiamati in causa da quest'ultima, sia in relazione all'an sia in relazione al quantum. La questione attiene ai due profili, concettualmente autonomi, di individuazione di condotte colpose in capo al personale odontoiatrico intervenuto nella sequela di accadimenti indicati, e della relazione di (con)causalità delle suddette condotte rispetto al danno lamentato dalla sub specie di restituzione degli importi versati e di risarcimento del danno biologico Pt_1 temporaneo consequenziale.
Quanto al regime dell'onere della prova, si rammenta che in tema di responsabilità sanitaria il danneggiato deve fornire la prova del rapporto e dell'aggravamento della situazione patologica
(o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le altre, Cass. n. 18392/2017; Cass. n.
21177/2015; Cass. n. 17143/2012).
Ciò rammentato, le contestazioni di imperizia mosse dall'attrice nei confronti degli odontoiatri hanno trovato riscontro negli esiti dell'istruttoria, nei termini di cui appresso.
Risulta, innanzitutto, fondata la censura relativa alla inadeguatezza della diagnosi effettuata dal personale medico presso la clinica.
Sul punto, la consulenza svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. n. 3911/2019) – immune da censure e conseguentemente fatta propria negli esiti dal Tribunale, salvo quanto si dirà – non conclude nel senso dell'accertamento della violazione delle linee guida vigenti in materia, sul presupposto di non poter dare per scontata la circostanza – affermata dall'attrice, negata dalla clinica privata e dai medici e – che la paziente abbia riferito, in CP_2 CP_3 sede di prima visita, della propria sintomatologia. Tuttavia, nel corpo della consulenza, si dà atto che “Dalla visita peritale emerge comunque una persistente problematica dolorosa che in linea teorica potrebbe effettivamente essere riferibile ad un disordine temporomandibolare
(DTM) di tipo muscolare, presumibilmente già presente al momento dell'accesso alla
[...]
, con dolenzia dei muscoli (massetere e temporale) soprattutto sul lato destro, senza un CP_1 chiaro coinvolgimento della articolazione temporo-mandibolare (ATM). Presenza contratture muscolari che determinano sintomatologia algica cronica diffusa al viso e al collo. Sarebbe stato comunque compito dell'odontoiatra 'accettante' (in pratica lo specialista che per la prima volta vedeva la paziente), inquadrare i sintomi, accertarsi dell'eventuale dolore orale o facciale, individuare un piano di trattamento che avrebbe potuto coinvolgere altri specialisti
(nello specifico lo gnatologo)” (pag. 25-26 CTU). Ora, siffatta chiosa, messa in relazione con gli altri elementi processualmente acquisiti, conduce a ritenere insoddisfacente l'inquadramento del caso clinico da parte della clinica e per essa da parte dell'odontoiatra.
È stato appurato dalla CTU, in particolare, che la cartella clinica è deficitaria quanto all'esame obbiettivo e diagnostico e di fatto non emerge un inquadramento clinico-anamnestico odontoiatrico della paziente, e che dalla stessa non emergono né conferme né smentite relativamente ai problemi temporo-mandibolari (cfr. CTU pagg. 21 e 24).
Inoltre, è significativo che il dott. si sia sul punto difeso affermando che la prima visita, CP_2 da lui effettuata, era stata programmata come valutazione implantochirurgica, non precisando tuttavia da chi era stata effettuata tale valutazione, prima del suo coinvolgimento, e in base a quali elementi ha ritenuto di non estendere l'anamnesi agli aspetti gnatologici e di prendere in considerazione, eventualmente, un approccio conservativo, come suggerito dalle linee guida.
In altri termini, è rimproverabile al professionista il mancato approfondimento della sintomatologia, in particolare l'assenza della valutazione dell'eventuale dolore orale o facciale, ciò che avrebbe consentivo di individuare un piano di trattamento alternativo che avrebbe ragionevolmente dovuto coinvolgere anche altri specialisti.
Tali rilievi valgono a prescindere dalla prova che la abbia dichiarato la propria Pt_1 sintomatologia in sede di visita, sul punto rilevandosi, in ogni caso, che le carenze documentali
(irrilevante essendo in questa sede il tema dell'obbligatorietà delle annotazioni) gravano sul professionista, che per converso non ha dato prova che l'intervento richiesto era quello proposto o in ogni caso di carattere principalmente estetico.
Tra l'altro, elemento non secondario a corroborazione della superficialità con cui è stato gestito il caso clinico è rappresentato dalla insanabile contraddizione nella difesa della CP_10
che da un lato nega che gli specialisti che si sono susseguiti nella cura dell'attrice abbiano
[...] mai effettuato o richiesto una visita gnatologica, dall'altro mette in conto, tra le prestazioni rese in favore dell'attrice, la realizzazione e la consegna (quest'ultima in data 3.8.2018) di un bite terapeutico. Sul punto, come affermato, senza tema di smentita, dal consulente del Giudice, “se fosse stato consegnato un “bite terapeutico” la paziente sarebbe stata inquadrata dal punto di vista dei disordini temporomandibolari (DTM) dai dottori che l'avevano visitata da
[...]
avendo chiaramente espresso la sua sintomatologia algica, con la conseguente CP_1 impostazione di un piano di trattamento indirizzato alla risoluzione di tali disordini (cfr. CTU pag. 42). Ciò a tacersi del fatto che, come inferito ancora nella consulenza, la consegna di un bite prevede che in precedenza siano prese le impronte, superiore e inferiore, e la registrazione del morso di costruzione. Questo bite dove sarebbe stato posizionato? Superiore o inferiore?
Nella cartella clinica di non c'è nessuna informazione a tal proposito.” Controparte_1
In definitiva, l'approccio diagnostico è stato deficitario, anche se la terapia concretamente effettuata, sulla base della documentazione radiografica, era indicata e, data la grave situazione dentaria della paziente – tenuto conto anche della carenza di allegazione, da parte della Pt_1 di una diversa opzione terapeutica – gli interventi preventivati sarebbero stati, quantomeno in parte, idonei ed opportuni.
Meritano, al riguardo, condivisione le valutazioni espresse dal CTU – cui si rimanda – con riferimento agli interventi effettivamente resi dagli odontoiatri presso la Controparte_10 anche in replica alle osservazioni pervenute da parte del CTP di quest'ultima.
Rispetto al preventivo dell'arcata superiore (doc. 3) del 2/3/2018 le cure pertinenti e da ritenersi congrue sono, pertanto: estrazione del 16, 22, 24,25,26, per 700 euro;
protesi in resina di 5 elementi, per 650 euro;
terapia endodontica del 12, per 160 euro;
ricostruzione in perno fibra del
12, di 280 euro. Rispetto al preventivo sulla arcata inferiore (doc. 2) del 2/3/2018, invece, sono riconosciuti i compensi per la rimozione dell'impianto 32 per 400,00 euro;
estrazione del 36, per 160 euro.
Ciò conduce al riconoscimento di un compenso per cure adeguatamente eseguite per complessivi euro 2.380,00.
Deve altresì essere riconosciuto l'importo per la realizzazione e collocazione dei denti provvisori. A dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, deve ritenersi appurato che gli stessi vennero tempestivamente collocati. Ed invero, dall'agenda di trattamento si evince che il
23.3.2018 il dott. dopo l'estrazione dei denti aveva applicato dei denti provvisori, CP_2 circostanza che trova conferma negli esami precedenti (cfr. docc. 1 e 4), e nelle dichiarazioni della teste a verbale di udienza del 20.3.2024. Ne consegue che deve riconoscersi Tes_1
l'ulteriore importo di € 650,00. A fronte dei pagamenti effettuati, spetta pertanto in restituzione all'attrice la cifra pari ad euro 9.470,00, oltre interessi legali fino al saldo.
Quanto al bite, il difetto degli accertamenti propedeutici alla sua realizzazione impediscono che sia riconosciuto alcunché per lo stesso – ad onta delle dichiarazioni, generiche del teste a verbale di udienza del 20.3.2024 – ciò assorbendo la questione della consegna Tes_1 dello stesso.
Non può essere considerata la TAC Cone beam, siccome non inclusa nel preventivo di spesa, né gli ulteriori costi per rimodellazione ossea e per il riposizionamento dei provvisori, richiamandosi nuovamente sul punto le persuasive e condivise risposte della CTU alle osservazioni del CTP.
Ancora, non possono essere riconosciute le ulteriori voci di spesa per messa a disposizione della struttura e del dott. relative alle giornate di luglio 2018 nelle quali l'attrice non si CP_2 sarebbe presentata: difetta di evidenza, prima che un giustificativo di spesa, una forma di previsione di addebito convenzionalmente pattuita, tale da far ricadere a carico del paziente siffatti costi.
Non trova accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno biologico da invalidità temporanea, siccome fondata sull'assunto, risultato processualmente smentito, che l'attrice sia rimasta edentula, con ogni conseguenza sul piano funzionale ed estetico, dal
23.3.2018 al 2.5.2018. Anche la seconda voce di danno da invalidità temporanea non è riconosciuta, siccome il disagio estetico e masticatorio, stimato in CTU nella misura del 10%, deriverebbe da una non ottimale tecnica di ribasatura dei provvisori che, tuttavia, da un lato sconta il fatto delle intolleranze soggettive della paziente, come affermato dalla stessa consulente, e dall'altro non considera l'incidenza ex art. 1227 c.c. della paziente, che a fronte della documentata (cfr. audio prodotti e testimonianza assunta) disponibilità della CP_10
a intervenire nuovamente sulla protesi non si è presentata all'appuntamento né ha
[...] provveduto altrimenti.
Non può, infine, essere condivisa la stima dei CTU con riferimento al rifacimento del provvisorio per € 700/800, atteso che lo stesso già alla data dell'accertamento aveva 3 anni e aveva pertanto svolto la sua funzione, l'aspetto estetico risultando del tutto secondario e non oggetto di idonea allegazione e prova.
2. La posizione di . Controparte_3
Per quanto concerne l'operato del dott. , la consulenza espletata, anche sul punto CP_3 condivisa dal Tribunale, rileva criticità tecniche nell'esecuzione dell'unico intervento di terapia canalare del dente 13, in posizione 12, che non risulta essere andata a buon fine “per imperfetta chiusura dell'apice”.
I consulenti tecnici hanno escluso la sussistenza di esiti permanenti con riferimento a tale intervento, individuando la possibilità di emendarlo tramite apicectomia e terapia retrograda,
volte a mantenere il dente naturale e a riutilizzarlo a fini protesici, con una spesa pari a €
500,00.
Deve, inoltre, escludersi che tale trattamento abbia contribuito alla causazione di un danno biologico anche temporaneo della paziente, neanche ipotizzato nell'ambito della consulenza.
In conclusione, la terapia canalare del 12 eseguita da , contestualmente all'attività di CP_3 estrazione dei denti e rimozione dell'impianto, ha determinato “una temporanea sintomatologia dolorosa diffusa ai tre quadranti del viso, riconducibile agli abituali esiti di tali interventi di chirurgia ed endodonzia” (CTU, p. 32).
È, pertanto, dovuta dal dott. in favore di parte attrice la somma di € 500,00. CP_3
3. Le spese del procedimento ex 696 c.p.c. n. r.g. 3911/2019 Tribunale di Pisa.
L'accoglimento della domanda determina la spettanza del rimborso delle documentate spese di consulenza di parte e dei consulenti d'ufficio in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. (docc.
31-38 attrice), per complessivi € 4.711,28, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, e delle spese legali del predetto procedimento, liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta. Esse sono poste a carico di di Controparte_1
e di in solido tra loro. CP_2 Controparte_3
4. Le domande riconvenzionali di Controparte_10
Merita accoglimento solo in relazione agli esborsi per spese legali e di consulenza del procedimento ex art. 696 c.p.c., come sopra indicate, la domanda riconvenzionale di
[...] nei confronti di , tenuto conto che gli ulteriori importi da versare in CP_10 CP_2 favore dell'attrice sono riconosciuti a titolo di restituzione a fronte di mancati interventi rispetto al preventivo, e non di risarcimento del danno. Non è oggetto di domanda, invece, il diverso risarcimento a titolo di lucro cessante per la condotta colposa del professionista.
Merita accoglimento in relazione alla relativa porzione di responsabilità accertata di € 500,00, la domanda riconvenzionale nei confronti di , la cui marginale posizione in Controparte_3 relazione alle doglianze dell'attrice e al valore degli importi giustifica per converso un contributo interno al rimborso delle spese relative al procedimento ex art. 696 c.p.c. pari al 20%.
È invece rigettata, siccome attestata sul piano meramente declamatorio, la domanda di risoluzione dei contratti con i professionisti. Rileva il G.I., in via assorbente, il difetto di produzione del contratto di collaborazione con i medici che hanno effettuato i trattamenti, rispetto al quale parametro andrebbe commisurata la gravità dell'inadempimento, che in ogni caso con riferimento all'operato di è senz'altro di non scarsa importanza. CP_3
5. Le domande di manleva dei professionisti.
In accoglimento della domanda trasversale di manleva svolta da nei confronti Controparte_3 di vista l'assenza di contestazioni in ordine all'operatività della polizza stipulata, il CP_5 professionista deve essere manlevato da quanto questi sarà tenuto a pagare in esecuzione della sentenza.
Analogamente per la domanda svolta da nei confronti di CP_2 Controparte_8
in difetto di contestazioni.
[...]
6. Le spese di lite.
Devono innanzitutto essere liquidate le spese legali in favore delle assicurazioni a fronte della rinuncia agli atti nei loro confronti da parte dell'attrice: queste sono poste a carico della Pt_1 ex art. 306 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alle sole fasi studio e introduttiva, irrilevante la circostanza che la pronuncia sia intervenuta in sede di sentenza, e tenuto conto delle difese svolte anche in relazione alle altre parti del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra e unica Pt_1 Controparte_1 destinataria della domanda restitutoria, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase, e poste in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra Controparte_1
e i professionisti e .
[...] CP_2 CP_3
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 favore di di € 9.470,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo Parte_1 restitutorio, e di € 500,00 oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
2. condanna di e di in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rimborso in favore di di € 4.711,28, oltre interessi di legge dalla domanda al Parte_1 saldo, per spese anticipate nel procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 3911/2019 e delle spese legali del predetto procedimento, liquidate in € 1.900,00 per compensi, oltre spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
3. condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, e oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
4. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna Controparte_1
e, fino al 20% dell'importo, , in solido tra loro, a rimborsare CP_2 Controparte_3 in favore di quanto questa dovrà pagare in esecuzione della Controparte_1 statuizione di cui al punto 2 che precede;
5. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna Controparte_1
al rimborso di quanto la prima dovrà pagare in esecuzione della Controparte_3 statuizione di cui al punto 1, limitatamente ad € 500,00 oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo a titolo di risarcimento del danno;
6. condanna a tenere indenne da Controparte_8 CP_2 quanto questa dovrà pagare per effetto della presente sentenza;
7. condanna a tenere indenne da quanto questa dovrà pagare CP_5 Controparte_3 per effetto della presente sentenza;
8. vista la rinuncia agli atti, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese processuali, liquidate in € Controparte_8 CP_5
1.100,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.