Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Mazzoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO-Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso il 6 aprile 2022 dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, inoltrata ai sensi dell’art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, in favore del ricorrente dal proprio datore di lavoro;
di ogni atto prodromico, successivo o comunque collegato allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. ST EL CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 8 luglio 2020, il sig. -OMISSIS- ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020, in favore del sig. -OMISSIS-.
Con provvedimento in data 6 aprile 2022, il dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto l’istanza.
Contro questo provvedimento è diretto il ricorso in esame.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con ordinanza n. 870 del 29 luglio 2022, ha respinto l’istanza cautelare.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 20 novembre 2025.
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione. Aggiunge la parte che il sig. -OMISSIS- si sarebbe reso irreperibile e che, quindi, egli si troverebbe, senza colpa, nell’impossibilità di dimostrare la sussistenza del requisito reddituale, ritenuto mancante dallo stesso provvedimento impugnato. L’interessato sostiene infine che l’Amministrazione, invece di limitarsi a respingere l’istanza di emersione, avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, e ciò anche considerando che egli sarebbe persona ormai perfettamente integrata nel contesto sociale italiano.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, la titolarità in capo al datore di lavoro del reddito nella misura indicata dall'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura di emersione, dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l'effettività e/o la sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale. Per questa regione, la mancanza del requisito in parola determina anche l’impossibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, posto che, in caso contrario, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 8007; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 24 marzo 2025, n. 5934).
La stessa giurisprudenza ha altresì precisato che la decisione assunta in proposito dall'Amministrazione deve basarsi su dati oggettivi e coerenti con quanto richiesto dal disposto normativo, e che quindi, qualora la sussistenza del requisito reddituale non sia stata provata, l’istanza di emersione deve essere senz’altro respinta, indipendentemente dalla insussistenza dello stato soggettivo di colpa in capo al lavoratore.
Ciò chiarito va ora osservato che il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza di emersione presentata in favore del ricorrente in quanto non è stato dimostrato che il datore di lavoro possegga un reddito non inferiore a 20.000.
Come illustrato sopra questo elemento risulta decisivo ai fini qui interessano, senza che possa rilevare lo stato soggettivo del ricorrente, né il suo livello di integrazione nel contesto sociale italiano.
Neppure si può ritenere che l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione posto che, come detto, la mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro impedisce anche il rilascio di tale tipologia di titolo di soggiorno.
Va dunque ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Ragioni di equità giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST EL CO, Presidente, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST EL CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.