Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25433/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11/07/2024 da ata a NAPOLI (NA) il 22/03/1976 Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 11 20121 MILANO ITALIA con l'avv. MELE FRANCESCA e ALOISIO GIULIA GELSOMINA
nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 36 20154 MILANO ITALIA con l'avv. ROSSI MASSIMO e BARONCHELLI DANIELA
'in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Parte 2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24.7.20224
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI D DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio il 24 giugno 2006 a Napoli: da matrimonio sono nati nato a [...] il [...] e Per 2 , nato a [...] il [...]Persona_1
Milano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti recependo l'accordo tra le medesime raggiunto
Con ricorso ex art. 473bis.15 e 39 c.p.c. iscritto a ruolo in data 11/07/2024
[...]
lamentando inottemperanze da parte del convenuto rispetto agli accordi di cui alla Parte 1
sentenza di divorzio, ha chiesto che il Tribunale- assumere i provvedimenti indifferibili ex art. 473.bis.15 c.p.c. e, stante il rischio di pregiudizio imminente e irreparabile, ordinare in via provvisoria la reintegrazione immediata nel rapporto di collaborazione domesticaall'avvocato Controparte 1
Parte 3della signora a far data dalla notifica del presente ricorso e in ogni caso, dato atto delle inadempienze, anche di natura economica, poste in essere dal padre a danno dei figli minori e tali da ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento in violazione di quanto previsto ai punti 3., 4. e 6. della sentenza di divorzio n. 3368/2020 del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 473.bis.39 c.p.c. così disponesse:
1) ammonire l'avvocato Controparte_1
2) ordinare in via definitiva all'avvocato Controparte_1 la sottoscrizione di un nuovo contratto di alle medesime condizioni già previste in collaborazione domestica con la signora Parte 3
forza del precedente rapporto, attualmente cessato, e secondo quanto concordato al punto 6. della sentenza n. 3368/2020 del Tribunale di Milano;
in alternativa e preferibilmente, condannare l'avv.
CP_1 al pagamento integrale delle spettanze della collaboratrice domestica/baby sitter a mani della signora Parte 1 che in qualità di datore di lavoro sottoscriverà il relativo contratto tenendo conto in via prioritaria delle necessità del figlio minore _2 , anche per quanto riguarda l'impegno lavorativo richiesto;
3) individuare ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'avvocato CP 1 per
ogni successiva violazione o inosservanza delle previsioni di cui alla sentenza di divorzio n.
3368/2020 del Tribunale di Milano come esposte in narrativa e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento nell'ambito del presente giudizio;
4) disporre, anche d'ufficio, il risarcimento dei danni a carico del padre nei confronti dei figli minori;
5) assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni nel superiore interesse dei figli minori, ove necessario modificativi della sentenza n. 3368/2020 del Tribunale di Milano (R.G. n. 63194/2019).
Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava le richieste attoree perché
infondate in fatto e in diritto chiedendone l'integrale reiezione e avanzava in via riconvenzionale affinché il tribunale provvedesse a
- Ordinare alla resistente di volturare immediatamente a suo nome le utenze di A2A, Sky,
Fastweb dalla stessa utilizzate nella casa di via Solferino 11 a Milano.
Condannare la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della somma di euro
23.952,30 pari alla metà dei costi sopportati dallo stesso resistente nel periodo da giugno
2020 a giugno 2024 in relazione al rapporto di collaborazione domestica con la signora
Parte 3
Condannare la resistente al pagamento, in favore del resistente, della somma di euro
13.059,99 a titolo di rimborso dei costi dallo stesso indebitamente sostenuti nel periodo da gennaio 2021 a oggi in relazione alle utenze A 2A, Sky, Fastweb.
modificare le condizioni di divorzio riducendo l'assegno a carico del resistente per il concorso al mantenimento dei due figli, portandolo da euro 2.000,00 mensili a euro
1.000,00 mensili, in ragione delle mutate condizioni economiche della ricorrente e del suo conseguente obbligo di concorrere in misura maggiore a detto mantenimento rispetto all'attualità.
Le parti venivano sentite dal GOT all'udienza del 2.12.2024 nel corso della quale venivano raccolte le loro dichiarazioni prendendo atto dell'impossibilità di addivenire ad accordi conciliativi della controversia e successivamente all'udienza del 29.2.2025 dal Giudice Delegato che, evidenziata l'inammissibilità di parte delle domande avanzate sia dalla parte attrice sia dalla parte convenuta,
formulava alle stesse una proposta la proposta transattiva di seguito riportata
- aumento dell'assegno di mantenimento da Euro 2.000,00 a euro 3.500,00; -tata a carico della ricorrente;
- accantonamento della pensione di _2 ;
- pagamento delle utenze da parte della ricorrente
Parte convenuta dichiara la disponibilità alla transazione con versamento di un assegno mensile di mantenimento ordinario dei minori di euro 3.000,00 complessivi oltre al 100% delle spese straordinarie (come già stabilito) con compensazione integrale dei reciproci crediti vantati per il passato e fermo che da oggi l'assegno pensionistico di Per 2 deve rimanere sul conto corrente
individuato dalle parti e ferma l'intestazione delle bollette alla parte ricorrente.
Alla successiva udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 27.3.2025 le parti, dopo lunga ed articolata interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
In modifica delle attuali condizioni di divorzio il professor CP_1 verserà all'avvocato Parte 1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli l'importo mensile di euro 3000,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal Marzo 2026 (base di calcolo Marzo
2025) oltre al pagamento integrale 100% delle spese extra come previste dalle linee guida del
Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate .inoltre la signora Parte 1
percepirà in via integrale l'assegno unico previsto attualmente per entrambi i figli _2 e R_
.nel caso in cui per qualsiasi ragione estranea alla volontà delle parti l'assegno unico dovesse cessare prima dell'attuale periodo di vigenza per legge, il signor CP 1 verserà alla signora Parte 1
l'importo dovuto per legge in quel momento. Nel caso in cui anche l'assegno unico per _2
dovesse cessare il signor CP_1 verserà alla signora Parte 1 l'equivalente previsto per legge.
le spese per la colf/ tata saranno integralmente a carico della signora Parte 1
le spese per le utenze dell'immobile di via Solferino saranno integralmente a carico della signora
Parte 4 provvederà Entro 30 giorni da oggi alle relative vulture
Gli arretrati Istat maturati alla data odierna verranno versati entro il 31 gennaio 2026 dal signor
CP 1 sul libretto Postale intestato a Per 2 Entro 10 giorni da oggi la signora Parte 1
.
consegnerà copia dell'estratto conto del libretto di Per 2 dalla sua origine se disponibile. sul libretto postale intestato a Per 2 continuerà ad essere accreditata in via integrale la sua pensione di invalidità senza utilizzo da parte di nessuno dei due genitori i genitori si scambieranno reciprocamente al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni anno copia dell'estratto conto del libretto di _2
Le ulteriori domande di cui al presente procedimento si intendono rinunciate.
le spese processuali integralmente compensate tra le parti .
I procuratori delle parti hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori restando confermate le ulteriori condizioni di divorzio non modificate con il presente accordo.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei attesa l'imminenza della decisione, ha rimesso la causa in decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO CHE
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
27.3.2025 nel contesto dato, della condi9zjne dei figli e delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rappresenti la migliore regolamentazione possibile degli assetti economico patrimoniali e costituisca la soluzione più rispondente all'interesse dei figli _2 e Per 1 considerata le loro
età e le loro specifiche condizioni e peculiarità.
Detti accordi, conformi a diritto, non contrari a norme imperative di legge, possono pertanto essere ratificati e fatti propri dal Collegio e debbono essere confermati e recepiti in sentenza
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
25433 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale MODIFICA delle attuali condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3368/2020
del Tribunale di Milano il professor Controparte_1 verserà all'avvocato Parte 1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli
[...]
l'importo mensile di euro 3000,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal Marzo 2026 (base di calcolo Marzo 2025) oltre al pagamento integrale 100% delle spese extra come previste dalle linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate.
2) la signora Parte 1 percepirà in via integrale l'assegno unico previsto attualmente per entrambi i figli _2 e R_. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione estranea alla volontà
delle parti, l'assegno unico dovesse cessare prima dell'attuale periodo di vigenza per legge, il
Prof CP 1 verserà all'avv. Parte 1 l'importo dovuto per legge in quel momento. Nel caso dovesse cessare il Pt_5 CP_1 verserà avv.toin cui anche l'assegno unico per _2
Parte 1 l'equivalente previsto per legge.
3) le spese per la colf/tata saranno integralmente a carico della signora Parte_1
4) le spese per le utenze dell'immobile di via Solferino saranno integralmente a carico della signora Parte 1 che provvederà Entro 30 giorni da oggi alle relative vulture
5) Gli arretrati Istat maturati alla data odierna ( 27.2.2025) verranno versati entro il 31 gennaio
2026 dal Prof CP 1 sul libretto Postale intestato a Per 2 Entro 10 giorni da oggi (
27.3.2025) la signora Parte 1 consegnerà copia dell'estratto conto del libretto di _2
dalla sua origine se disponibile.
6) sul libretto postale intestato a Per 2 continuerà ad essere accreditata in via integrale la sua pensione di invalidità senza utilizzo da parte di nessuno dei due genitori
7) i genitori si scambieranno reciprocamente al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni anno copia dell'estratto conto del libretto di Per 2
8) Le ulteriori domande di cui al presente procedimento si intendono rinunciate.
9) Conferma per quanto di ragione e non modificato dalla presente decisione le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3368/2020 del Tribunale di Milano
10) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai