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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14431 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.40626, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ED DE NT del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito a Roma, in Viale di Trastevere n.203; parte attrice contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), presso i cui uffici in Roma, alla via dei P.IVA_2
Portoghesi, n. 12, è domiciliata (PEC: Email_1 parte convenuta
in persona del Cancelliere legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; terzo intervenuto
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Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
L'attore agiva in qualità di erede legittimo della madre, , e Persona_1 per rappresentazione ex art.467 c.c. di quest'ultima al fine di ottenere il risarcimento per il crimine contro l'umanità subito dal nonno, . Controparte_4
Parte attrice narrava che, durante le retate dei nazisti presso il ghetto di Roma, il nonno era stato arrestato, in data 21/02/1944, in Via di Sant'Elena ed era stato condotto prima al carcere di Regina Coeli, poi a Fossoli, dove era stato caricato sul convoglio n.
9. Quest'ultimo era partito il 5/04/1944 e, dopo cinque giorni, era giunto ad Auschwitz, ove era morto appena arrivato. Parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni psichici nonché di quello esistenziale subiti da
[...]
, da quantificare secondo i parametri forniti dall'ordine degli psicologi CP_4 del Lazio.
In conclusione, parte attrice chiedeva, in via preliminare, di accertare l'esistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla controversia e per l'effetto, condannare le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dal de cuius dell'attrice quantificati in complessivi €502.765,00, oltre interessi legali nonché per la perdita di chance a causa della prematura morte di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al e, per Controparte_3
l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
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Nel merito, parte convenuta rilevava la genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dal de cuius e alla loro quantificazione.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in
[...] data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) in via subordinata, accogliere
– in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
In data 16/10/2023, interveniva in giudizio il , il quale Controparte_3 sollevava le medesime eccezioni della Controparte_1
All'udienza del 10/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Il Giudice stabiliva che tali termini decorressero dal 15.4.2025 in considerazione dello stato del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
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Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro
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particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la deportazione ad Auschwitz e l'uccisione di un civile ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
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è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile,
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invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
ha agito in giudizio in qualità di erede legittimo della madre, Parte_1
, e per rappresentazione ex art.467 c.c. di quest'ultima al fine Persona_1 di ottenere il risarcimento per il crimine contro l'umanità subito dal nonno,
. Durante le retate dei nazisti presso il ghetto di Roma, in data Controparte_4
21/02/1944, il de cuius era stato arrestato in Via di Sant'Elena ed era stato condotto prima al carcere di Regina Coeli, poi a Fossoli, dove era stato caricato
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sul convoglio n.
9. era deceduto al momento del suo arrivo ad Controparte_4
Auschwitz come provato dalla documentazione proveniente dal CDEC e dall'Associazione nazionale ex deportati nei lager nazisti- sezione di Roma.
D) La liquidazione del danno.
Alla luce di tali elementi e della documentazione prodotta, il fatto storico è da ritenersi provato.
Si riconosce il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno subito da in seguito alla sua deportazione e uccisione ad Auschwitz. Controparte_4
Invero, si ritiene assolto l'onere probatorio relativo alla qualità di erede di
. In particolare, quest'ultimo ha prodotto il testamento Parte_1 olografo della propria madre, , pubblicato con atto notarile Persona_1 rep. 33595 (raccolta n.11763). Da tale ultimo atto risulta che l'attore è stato nominato erede universale di – figlia della vittima, come Persona_1 provato dall'atto di nascita prodotto - deceduta in data 8/01/2020. Pertanto, può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore dell'attore in quanto subentrato nel luogo e nel grado della propria ascendente ai sensi dell'art.467 c.c.
Invero, sebbene il pregiudizio consistente nella perdita della vita sia fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22525), è stato arrestato e Controparte_4 caricato sul convoglio diretto ad Auschwitz per poi morire nel momento stesso del proprio arrivo nel campo di sterminio. Nonostante le circostanze specifiche della sua morte non siano note, può essere presunta una consapevolezza in capo alla vittima circa l'avvicinarsi della propria fine. Invero, stante la nota drammaticità del contesto nel quale è stato posto in essere il crimine contro l'umanità di cui è causa, è possibile dedurre in via presuntiva che il de cuius si trovasse in una condizione di lucidità agonica in relazione all'approssimarsi della propria morte.
Il pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine è risarcibile iure hereditatis nonostante il breve lasso temporale intercorso tra l'arresto e la morte della de cuius. A tale riguardo, si riporta quanto ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 7923 del 23/03/2024 secondo cui:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da
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un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
Alla luce di tali considerazioni, si riconosce il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale patito da che si liquida in via Controparte_4 equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. nella somma di euro 30.000,00 in favore dell'attore. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di anche non Controparte_4 costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attore spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma. Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa dell'attore nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020;
Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n.
2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
F) Compensatio lucri cum damno.
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Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dalle Amministrazioni non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dall'attore o dai suoi danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_5 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_5
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore; dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_2 contumace, per il crimine contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno Controparte_2 subìto da in favore di (in qualità di Controparte_4 Parte_1 erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo di;
Controparte_4
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_2
c) condanna le parti convenute al pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c., oltre spese generali (15%). Spese poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma,18.10.2025 Il Giudice
ER AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.40626, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ED DE NT del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito a Roma, in Viale di Trastevere n.203; parte attrice contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), presso i cui uffici in Roma, alla via dei P.IVA_2
Portoghesi, n. 12, è domiciliata (PEC: Email_1 parte convenuta
in persona del Cancelliere legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; terzo intervenuto
1 2
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
L'attore agiva in qualità di erede legittimo della madre, , e Persona_1 per rappresentazione ex art.467 c.c. di quest'ultima al fine di ottenere il risarcimento per il crimine contro l'umanità subito dal nonno, . Controparte_4
Parte attrice narrava che, durante le retate dei nazisti presso il ghetto di Roma, il nonno era stato arrestato, in data 21/02/1944, in Via di Sant'Elena ed era stato condotto prima al carcere di Regina Coeli, poi a Fossoli, dove era stato caricato sul convoglio n.
9. Quest'ultimo era partito il 5/04/1944 e, dopo cinque giorni, era giunto ad Auschwitz, ove era morto appena arrivato. Parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni psichici nonché di quello esistenziale subiti da
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, da quantificare secondo i parametri forniti dall'ordine degli psicologi CP_4 del Lazio.
In conclusione, parte attrice chiedeva, in via preliminare, di accertare l'esistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla controversia e per l'effetto, condannare le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dal de cuius dell'attrice quantificati in complessivi €502.765,00, oltre interessi legali nonché per la perdita di chance a causa della prematura morte di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al e, per Controparte_3
l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
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Nel merito, parte convenuta rilevava la genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dal de cuius e alla loro quantificazione.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in
[...] data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) in via subordinata, accogliere
– in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
In data 16/10/2023, interveniva in giudizio il , il quale Controparte_3 sollevava le medesime eccezioni della Controparte_1
All'udienza del 10/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Il Giudice stabiliva che tali termini decorressero dal 15.4.2025 in considerazione dello stato del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
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Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro
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particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la deportazione ad Auschwitz e l'uccisione di un civile ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
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è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile,
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invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
ha agito in giudizio in qualità di erede legittimo della madre, Parte_1
, e per rappresentazione ex art.467 c.c. di quest'ultima al fine Persona_1 di ottenere il risarcimento per il crimine contro l'umanità subito dal nonno,
. Durante le retate dei nazisti presso il ghetto di Roma, in data Controparte_4
21/02/1944, il de cuius era stato arrestato in Via di Sant'Elena ed era stato condotto prima al carcere di Regina Coeli, poi a Fossoli, dove era stato caricato
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sul convoglio n.
9. era deceduto al momento del suo arrivo ad Controparte_4
Auschwitz come provato dalla documentazione proveniente dal CDEC e dall'Associazione nazionale ex deportati nei lager nazisti- sezione di Roma.
D) La liquidazione del danno.
Alla luce di tali elementi e della documentazione prodotta, il fatto storico è da ritenersi provato.
Si riconosce il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno subito da in seguito alla sua deportazione e uccisione ad Auschwitz. Controparte_4
Invero, si ritiene assolto l'onere probatorio relativo alla qualità di erede di
. In particolare, quest'ultimo ha prodotto il testamento Parte_1 olografo della propria madre, , pubblicato con atto notarile Persona_1 rep. 33595 (raccolta n.11763). Da tale ultimo atto risulta che l'attore è stato nominato erede universale di – figlia della vittima, come Persona_1 provato dall'atto di nascita prodotto - deceduta in data 8/01/2020. Pertanto, può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore dell'attore in quanto subentrato nel luogo e nel grado della propria ascendente ai sensi dell'art.467 c.c.
Invero, sebbene il pregiudizio consistente nella perdita della vita sia fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22525), è stato arrestato e Controparte_4 caricato sul convoglio diretto ad Auschwitz per poi morire nel momento stesso del proprio arrivo nel campo di sterminio. Nonostante le circostanze specifiche della sua morte non siano note, può essere presunta una consapevolezza in capo alla vittima circa l'avvicinarsi della propria fine. Invero, stante la nota drammaticità del contesto nel quale è stato posto in essere il crimine contro l'umanità di cui è causa, è possibile dedurre in via presuntiva che il de cuius si trovasse in una condizione di lucidità agonica in relazione all'approssimarsi della propria morte.
Il pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine è risarcibile iure hereditatis nonostante il breve lasso temporale intercorso tra l'arresto e la morte della de cuius. A tale riguardo, si riporta quanto ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 7923 del 23/03/2024 secondo cui:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da
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un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
Alla luce di tali considerazioni, si riconosce il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale patito da che si liquida in via Controparte_4 equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. nella somma di euro 30.000,00 in favore dell'attore. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di anche non Controparte_4 costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attore spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma. Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa dell'attore nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020;
Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n.
2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
F) Compensatio lucri cum damno.
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Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dalle Amministrazioni non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dall'attore o dai suoi danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_5 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_5
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore; dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_2 contumace, per il crimine contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno Controparte_2 subìto da in favore di (in qualità di Controparte_4 Parte_1 erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo di;
Controparte_4
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_2
c) condanna le parti convenute al pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c., oltre spese generali (15%). Spese poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma,18.10.2025 Il Giudice
ER AN
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