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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE ZO , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3315/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Grifoni Alessandro per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
CP_1 C.F._2 contumace appellato oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Velletri n.17/2021 pubblicata in data 4 gennaio 2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza impugnata come segue.
“Con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato il 20/3/2019, e ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, il Sig. in proprio e quale Parte_1 rappresentante della propria ditta individuale, ha chiesto condannarsi l'Avv.
[...]
a restiturgli la somma di € 12405,50 a quest'ultimo versata. CP_1
Deduceva la parte ricorrente che a fronte di un incarico conferito all'avv CP_1 per il recupero del credito dal 19 gennaio 2018, data del primo bonifico, al 27 marzo 2018, data dell'ultimo bonifico, furono quindi versati all'Avv. complessivi CP_1 euro 12405,50, ma, alcuna fattura per gli importi versati è stata inviata, nè è stata documentata l'attività oggetto del mandato professionale conferito allo stesso.
Deduceva che l'Avv Grifoni, autore del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della impresa boschiva di F. AR conseguito in data 22.03.2019 , inviava pec del 19 luglio 2018 e del 4 settembre 2018 (cfr. doc. 011 e doc. 012 del fascicolo primario ), all'Avv er rendere conto della sua attività professionale e delle CP_1 somme percepite.
Deduceva che nessun riscontro l'avv Grifoni aveva dalla parte resistente oggi convenuta e contumace.
Deduceva la parte attrice che aveva anche inoltrato un esposto al Coa di Velletri e presentato querela in data 17/10/2018 presso la stazione dei Carabinieri di Monticiano (cfr. doc. 015 del fascicolo primario), tanto da determinarne un inevitabile e giustificata revoca del mandato professionale.
Deduceva la parte attrice di aver prodotto la documentazione afferente il pagamento delle somme di cui ne richiedeva la restituzione tramite bonifici bancari ed l'inadempimento del resistente contumace all'incarico/mandato professionale. La parte resistente, benchè ritualmente citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia in data 13.09.2019…”.
§ 2. - Disposto il mutamento del rito, all'esito dell'istruttoria, puramente documentale, il Tribunale respinse la domanda compensando le spese. La decisione è motivata con le considerazioni che seguono.
“La domanda deve essere rigettata. La parte attrice ha offerto in produzione una moltitudine di documenti, tra cui bonifici bancari inviati alla parte resistente, nonché certificazioni da cui emergerebbe una inesistenza presso la cancelleria della procedura monitoria asseritamente assegnata dall'attore al resistente e/o procedure esecutive, nonché una querela ed un decreto di citazione a diretta della parte resistente alla data del 15.01.2020. Tuttavia se si fa una disamina analitica della documentazione prodotta dalla parte attrice, nessuno dei documenti indicati e forniti costituisce prova dell'incarico e difetta l'elemento essenziale da cui scaturisce la pretesa giudiziale dedotta dall'attore e quindi la ripetizione delle somme, proprio in virtù di un incarico mai prodotto e comunque citato negli atti introduttivi del giudizio dall'attore. La parte che agisce per il recupero del compenso professionale dato al professionista è tenuto a provare il conferimento dell'incarico professionale ovvero la conclusione del contratto di patrocinio da qui la distinzione della procura alle liti e il patrocinio legale essendo il primo un atto processuale ed uno un atto endoprocessuale. La procura alle liti di cui all'articolo 83 c.p.c., sebbene sia un indizio del conferimento dell'incarico, di per sé non solo legittimerebbe la richiesta del pagamento del compenso se la richiesta fosse stata fatta dal professionista ma legittima anche il mandante alla richiesta di ripetizione delle somme in caso di inadempimento e sempre se suffragata da prove inequivocabili ed in questo caso non si tratta di mero patrocinio legale per fatti extraprocessuali, ma di procura alle liti per l'attivazione di un procedimento monitorio. Per “prestazione dovuta” non può intendersi solo quella avente origine da un accordo scritto tra creditore e debitore, ma anche quella scaturente da un accordo verbale che sia il frutto di un contatto sociale qualificato, di un rapporto instauratosi tra il prestatore d'opera e la propria controparte (si ponga mente, a mero titolo esemplificativo, al rapporto tra avvocato e cliente, ovvero tra l'agente o l'intermediario finanziario e il proprio cliente), accordo che deve risultare quanto meno da corrispondenza scritta tra le due parti: i bonifici non provano che le somme erogate siano il frutto di questo accordo verbale ben potendosi configurare un pagamento anche, in difetto di prova contraria, per altre causali. Nel ricorso ex art. 702 bis cpc successivamente trasformato da sommario in ordinario, l'attore non ha mai prodotto la procura conferita all'avv anzi la stessa parte CP_1 attrice ne fa menzione ma non la produce, ma offre in produzione solo la revoca che non presuppone che l'incarico per quello specifico incarico ( ndr..procedimento monitorio) sia stato effettuato. Infatti i bonifici, sebbene riportino la dicitura “con causale riferita al recupero del credito verso AR” per decreto ingiuntivo , non significa giuridicamente che questa somma sia stata effettivamente destinata per quello specifico adempimento oppure poteva trattasi di somme dovute per altro incarico. Certamente la mancata coltivazione del giudizio del resistente non aiuta a fare chiarezza sulla intera vicenda processuale, tuttavia il giudicante è chiamato, sulla base del principio dispositivo del processo e quindi sulla base e SOLO delle prove fornite dalle parti a giudicare. Nel caso di specie vi sarebbe stato, secondo l'assunto difensivo, un mandato professionale che non emerge in alcun documento se non dei bonifici per una causa unilaterale indicata dall'attore e che proverebbero non solo il rapporto contrattuale ma dal medesimo, per difetto di comunicazione del professionista , l'inadempimento di tale incarico contrattuale. Anzi in alcuni passaggi della difesa attorea vi sono elementi fuorvianti. Tanto che nella comparsa conclusionale in un suo passaggio l'attore, tramite il ministero del suo difensore deduce: “L'Avv. quindi non effettuò alcuna CP_1 attività difensiva ma, anzi, ingannò il comparente riferendo l'emissione del decreto e l'avvenuta notifica e, decorsi circa 55 giorni dal primo bonifico, riferì la mancata opposizione e richiese ulteriori versamenti da eseguire con rapidità per iniziare diverse azioni esecutive che avrebbero determinato il recupero del credito” ( pag 3 comparsa concluionale). Nello specifico non essendoci alcun elemento di corrispondenza scrittatra attore e resistente non si comprende dove vi sia l'inganno. Tuttavia rispetto a queste ipotetiche asserzioni della parte attrice non vi è alcuna prova scritta di una specifica richiesta da parte dell'attore della presunta attività svolta dal resistente a favore dell'attore e dei risultati richiesti e conseguiti come dedotti e rilevati dalla stessa parte attrice. Inoltre anche come dedotto, sempre, in una delle ultime note a trattazioni scritte del 11.06.2020 della parte attrice, in relazione alle richieste istruttorie formulate, non vi è traccia del mandato ( come invece indicato specificatamente nel punto 5 delle medesime richieste) ,ossia esiste solo la fattura ( unica depositata DOC. N 2 DEL FASCICOLO DI PARTE) senza il mandato sottoscritto che sarebbe stato spedito, invece, all'avv per accettazione di incarico nel recupero della pretesa CP_1 giudiziale dedotta MA DI CUI SE NE FA MENZIONE NEGLI ATTI DIFENSIVI ma non risulta “ ex actis” nel fascicolo di parte. Per cui anche le richieste istruttorie sono inammissibili perché inconferenti, irrilevanti ed in contrasto con quanto previsto proprio dalla norma del codice civile in presenza di un asserito fatto/documento, peraltro proprio indicato dalla parte attrice ossia il mandato professionale che sarebbe stato conferito dalla parte attrice ( spedito unito alla fattura per la pretesa giudiziale) ma di cui non vi è alcun indizio se non bonifici con dichiarazioni unilaterali della parte attrice, che non provano minimamente il nesso causale tra la condotta del percipiente/ resistente contumace la somma e l'incarico conferito asseritamente dall'attore Peraltro la prova orale, inoltre, nel caso in cui sia favorevole all'esistenza della prova documentale non può avere per oggetto una prova che è in contrasto stesso ad un documento sottoscritto da entrambe le parti e di cui l'attore ne deve fornire la prova e che in questo caso se ne fa menzione addirittura nell'atto introduttivo e nelle richieste istruttorie ma non vi è esistenza di questo atto tra gli atti offerti in produzione, per poi richiedere in fase istruttoria prove orali inammissibili ed in violazione delle norme codicistiche in presenza di un apparente documento, che si poteva dimostrare attraverso una corrispondenza intercorsa tra le parti coinvolte nella vicenda giudiziaria. E' da considerarsi inammissibile, pertanto, la prova testimoniale come richiesta quando sia rivolta a provare la stipulazione di accordi anteriori o contemporanei rispetto alla stipulazione del documento, essendovi un divieto assoluto in ordine all'ammissibilità della prova orale costituenda in tale caso (art. 2722 c.c.). Anche la produzione del semplice decreto di citazione a giudizio non costituisce alcuna prova della responsabilità della parte resistente, in quanto siamo in una fase preprocessuale e non ancora aperto il dibattimento, definito, ed all'interno del quale si costituisce la prova, e con sentenza passata in giudicato. Infine la responsabilità contrattuale della parte resistente non è stata in alcun modo provata, poiché difetta il documento “principe” ossia il mandato professionale nell'odierno procedimento avendo avuto cura l'attore di comunicare in questo caso per iscritto la revoca di un mandato, di cui non ha mai offerto la prova essenziale, che non può essere costituita, per i motivi sopraindicati, dai bonifici inviati ed essendo mancante ogni corrispondenza intercorsa proprio con la parte resistente. La domanda, per i motivi sopraesposti, deve essere rigettata come peraltro anche le richieste istruttorie formulate che se fossero state ritenute legittime avrebbero permesso di rimettere la causa sul ruolo., Le spese, per la mancata coltivazione del giudizio, e per la particolare questione devono ritenersi compensate.”
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello che Parte_1 contiene tre motivi. non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dall'appellante come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 17/2021 emessa in data 30/12/2020, ma pubblicata in data 4/01/2021 nella causa iscritta al R.G. n. 1947/2019 e quindi: in tesi dichiarare risolto, per grave inadempimento di controparte, l'incarico professionale conferito e quindi il relativo rapporto e, per l'effetto, condannare l'Avv. a restituire all'esponente la somma di € 12.405,50 o quella diversa CP_1 cifra, maggiore o minore, che risulterà di giustizia e di ragione;
in ipotesi accertare e dichiarare il carattere indebito dei pagamenti svolti e/o, comunque, l'arricchimento senza causa dell'Avv. e quindi condannarlo a dare e a pagare la somma di CP_1 euro 12.405,50 o quella diversa cifra, maggiore o minore, che risulterà di giustizia e di ragione. In ogni caso oltre accessori di legge dai versamenti al saldo e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge nonché spese di registrazione delle sentenze. In via istruttoria: ove occorrer possa, emettere nei confronti del/degli Uffici Competenti ordine di esibizione dell'estratto del Ruolo Civile e delle Esecuzioni Mobiliari e/o Immobiliari del Tribunale di Velletri per gli anni 2018-2019 in relazione a ogni procedimento incardinato in favore dell'esponente, o sua impresa individuale, nei confronti della Impresa Boschiva di F. AR, o suo titolare Sig. Parte_3 nonché emettersi a carico di con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Controparte_2
Veneto n. 8 Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n.
, ordine di esibizione della documentazione afferente e comprovante P.IVA_1
l'intestazione del conto corrente iban [...]; Sempre in via istruttoria ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli…omissis…”
§ 4. – L'appello contiene tre motivi.
§ 4.1. – “Erronea applicazione della legge ed erronea ricostruzione dei fatti, nonché mancanza di motivazione in ordine alla necessità di dimostrare il rapporto contrattuale a mezzo della procura alle liti o di altro documento scritto”. L'appellante, con il motivo così intitolato, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto necessaria la prova scritta del mandato professionale conferito all'avv. CP_1 mentre il contratto d'opera professionale è a forma libera e lo scritto non è richiesto nemmeno ai fini della prova, per cui può essere provato anche per presunzioni o per testi, sicché erroneamente il primo giudice avrebbe escluso tali mezzi di prova, nonostante l'attore avesse riferito di non essere in possesso del documento contenente la procura alla lite conferita all'avv. perché in mano a quest'ultimo. CP_1 § 4.2. – “Erronea applicazione della legge in punto di ammissione e valutazione delle prove, nonché carenza e illogicità della motivazione quanto all'inammissibilità delle prove richieste”. Il secondo motivo attinge le valutazioni con cui il primo giudice ha respinto le istanze istruttorie ritenendole inammissibili per contrasto con documenti.
§ 4.3. – “Erronea applicazione della legge, e illogicità della motivazione, in ordine ai presupposti dell'indebito”. amenta che il Tribunale - pur ritenendo provati i pagamenti di cui egli aveva Pt_1 domandato la restituzione - ne abbia escluso la ripetibilità ipotizzando che potessero essere fondati su causali diverse dal conferimento del mandato professionale. Osserva che l'onere di allegazione e prova di chi agisce per la ripetizione del pagamento indebito è limitato al titolo giustificativo del pagamento e al venir meno di tale titolo, non essendo ipotizzabile un'estensione dell'onere a ogni altra possibile causa giustificatrice del pagamento.
§ 5. –Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Il contratto d'opera professionale non richiede la forma scritta, né ai fini della validità, né a quelli della prova, per cui può essere provato con ogni mezzo. Parimenti, la risoluzione di tale contratto per inadempimento del professionista giustifica la pretesa restitutoria delle somme versate in forza di quel contratto. a dedotto di aver incaricato l'avv. del recupero del credito vantato Pt_1 CP_1 nei confronti di tale Impresa Boschiva di F. AR corrente in Castelluccia di Marino, conferendogli procura alla lite per agire in via monitoria nei confronti del debitore. L'appellante ha provato, attraverso i documenti prodotti nel giudizio di primo grado:
- di vantare un credito di € 9.735,00 nei confronti della ditta “Impresa boschiva di F. AR”, per il quale ha emesso la fattura n.47 del 31.12.2017:
- di avere eseguito otto bonifici a favore di - avvocato iscritto CP_1 all'albo dell'ordine forense di Velletri - per un totale di € 12.402,50, tutti con causale “pratica AR”, dal 19 gennaio 2018 al 27 marzo 2018;
- di avere contattato via pec l'avv. tramite l'avv. Grifoni per chiedergli CP_1 conto dell'attività e per costituirlo in mora;
- di avere constatato che presso il Tribunale di Velletri non pendeva alcun procedimento iscritto per conto di nei confronti del AR;
Parte_1
- di avere comunicato all'avv. la revoca del mandato e di averlo CP_1 querelato per truffa presso la Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Monticiano;
- di avere quindi ottenuto, tramite il patrocinio dell'avv. Grifoni, il decreto ingiuntivo n.357/2019 del 23.3.2019 nei confronti di “Impresa boschiva di F. AR” per il residuo credito di € 8925,00 vantato al netto dell'acconto ricevuto, e di aver notificato il decreto in data 6.5.2019, poi dichiarato definitivamente esecutivo ex art.647 cpc per mancata opposizione.
Si ritiene che gli elementi indiziari raccolti - specificamente, l'effettiva esigenza del pienamente provata, di tutelare giudizialmente il credito di cui alla fattura Pt_1
n.47/2017 vantato nei confronti dell' “Impresa boschiva di F. AR” e i diversi bonifici eseguiti a favore dell'avv. con causale “pratica AR” - siano CP_1 sufficienti a dimostrare il conferimento del mandato professionale all'appellato. Il totale inadempimento dell'avv. al mandato ricevuto - documentato dalle CP_1 attestazioni di cancelleria del Tribunale di Velletri e comunque accertato in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellato
- giustifica la risoluzione del contratto d'opera professionale concluso tra le parti, con conseguente obbligo dell'appellato di restituire la somma ricevuta dal n forza Pt_1 di tale contratto.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'appellato a rifondere all'appellante spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Velletri n.17/2021, pubblicata in data 04/01/2021, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna a restituire a la somma di € 12.402,50; CP_1 Parte_1
- condanna a rifondere a le spese processuali che CP_1 Parte_1 liquida, per compensi, per il giudizio di primo grado in € 5077,00 e per il giudizio di appello in € 4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025
Il presidente est.
NE ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE ZO , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3315/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Grifoni Alessandro per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
CP_1 C.F._2 contumace appellato oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Velletri n.17/2021 pubblicata in data 4 gennaio 2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza impugnata come segue.
“Con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato il 20/3/2019, e ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, il Sig. in proprio e quale Parte_1 rappresentante della propria ditta individuale, ha chiesto condannarsi l'Avv.
[...]
a restiturgli la somma di € 12405,50 a quest'ultimo versata. CP_1
Deduceva la parte ricorrente che a fronte di un incarico conferito all'avv CP_1 per il recupero del credito dal 19 gennaio 2018, data del primo bonifico, al 27 marzo 2018, data dell'ultimo bonifico, furono quindi versati all'Avv. complessivi CP_1 euro 12405,50, ma, alcuna fattura per gli importi versati è stata inviata, nè è stata documentata l'attività oggetto del mandato professionale conferito allo stesso.
Deduceva che l'Avv Grifoni, autore del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della impresa boschiva di F. AR conseguito in data 22.03.2019 , inviava pec del 19 luglio 2018 e del 4 settembre 2018 (cfr. doc. 011 e doc. 012 del fascicolo primario ), all'Avv er rendere conto della sua attività professionale e delle CP_1 somme percepite.
Deduceva che nessun riscontro l'avv Grifoni aveva dalla parte resistente oggi convenuta e contumace.
Deduceva la parte attrice che aveva anche inoltrato un esposto al Coa di Velletri e presentato querela in data 17/10/2018 presso la stazione dei Carabinieri di Monticiano (cfr. doc. 015 del fascicolo primario), tanto da determinarne un inevitabile e giustificata revoca del mandato professionale.
Deduceva la parte attrice di aver prodotto la documentazione afferente il pagamento delle somme di cui ne richiedeva la restituzione tramite bonifici bancari ed l'inadempimento del resistente contumace all'incarico/mandato professionale. La parte resistente, benchè ritualmente citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia in data 13.09.2019…”.
§ 2. - Disposto il mutamento del rito, all'esito dell'istruttoria, puramente documentale, il Tribunale respinse la domanda compensando le spese. La decisione è motivata con le considerazioni che seguono.
“La domanda deve essere rigettata. La parte attrice ha offerto in produzione una moltitudine di documenti, tra cui bonifici bancari inviati alla parte resistente, nonché certificazioni da cui emergerebbe una inesistenza presso la cancelleria della procedura monitoria asseritamente assegnata dall'attore al resistente e/o procedure esecutive, nonché una querela ed un decreto di citazione a diretta della parte resistente alla data del 15.01.2020. Tuttavia se si fa una disamina analitica della documentazione prodotta dalla parte attrice, nessuno dei documenti indicati e forniti costituisce prova dell'incarico e difetta l'elemento essenziale da cui scaturisce la pretesa giudiziale dedotta dall'attore e quindi la ripetizione delle somme, proprio in virtù di un incarico mai prodotto e comunque citato negli atti introduttivi del giudizio dall'attore. La parte che agisce per il recupero del compenso professionale dato al professionista è tenuto a provare il conferimento dell'incarico professionale ovvero la conclusione del contratto di patrocinio da qui la distinzione della procura alle liti e il patrocinio legale essendo il primo un atto processuale ed uno un atto endoprocessuale. La procura alle liti di cui all'articolo 83 c.p.c., sebbene sia un indizio del conferimento dell'incarico, di per sé non solo legittimerebbe la richiesta del pagamento del compenso se la richiesta fosse stata fatta dal professionista ma legittima anche il mandante alla richiesta di ripetizione delle somme in caso di inadempimento e sempre se suffragata da prove inequivocabili ed in questo caso non si tratta di mero patrocinio legale per fatti extraprocessuali, ma di procura alle liti per l'attivazione di un procedimento monitorio. Per “prestazione dovuta” non può intendersi solo quella avente origine da un accordo scritto tra creditore e debitore, ma anche quella scaturente da un accordo verbale che sia il frutto di un contatto sociale qualificato, di un rapporto instauratosi tra il prestatore d'opera e la propria controparte (si ponga mente, a mero titolo esemplificativo, al rapporto tra avvocato e cliente, ovvero tra l'agente o l'intermediario finanziario e il proprio cliente), accordo che deve risultare quanto meno da corrispondenza scritta tra le due parti: i bonifici non provano che le somme erogate siano il frutto di questo accordo verbale ben potendosi configurare un pagamento anche, in difetto di prova contraria, per altre causali. Nel ricorso ex art. 702 bis cpc successivamente trasformato da sommario in ordinario, l'attore non ha mai prodotto la procura conferita all'avv anzi la stessa parte CP_1 attrice ne fa menzione ma non la produce, ma offre in produzione solo la revoca che non presuppone che l'incarico per quello specifico incarico ( ndr..procedimento monitorio) sia stato effettuato. Infatti i bonifici, sebbene riportino la dicitura “con causale riferita al recupero del credito verso AR” per decreto ingiuntivo , non significa giuridicamente che questa somma sia stata effettivamente destinata per quello specifico adempimento oppure poteva trattasi di somme dovute per altro incarico. Certamente la mancata coltivazione del giudizio del resistente non aiuta a fare chiarezza sulla intera vicenda processuale, tuttavia il giudicante è chiamato, sulla base del principio dispositivo del processo e quindi sulla base e SOLO delle prove fornite dalle parti a giudicare. Nel caso di specie vi sarebbe stato, secondo l'assunto difensivo, un mandato professionale che non emerge in alcun documento se non dei bonifici per una causa unilaterale indicata dall'attore e che proverebbero non solo il rapporto contrattuale ma dal medesimo, per difetto di comunicazione del professionista , l'inadempimento di tale incarico contrattuale. Anzi in alcuni passaggi della difesa attorea vi sono elementi fuorvianti. Tanto che nella comparsa conclusionale in un suo passaggio l'attore, tramite il ministero del suo difensore deduce: “L'Avv. quindi non effettuò alcuna CP_1 attività difensiva ma, anzi, ingannò il comparente riferendo l'emissione del decreto e l'avvenuta notifica e, decorsi circa 55 giorni dal primo bonifico, riferì la mancata opposizione e richiese ulteriori versamenti da eseguire con rapidità per iniziare diverse azioni esecutive che avrebbero determinato il recupero del credito” ( pag 3 comparsa concluionale). Nello specifico non essendoci alcun elemento di corrispondenza scrittatra attore e resistente non si comprende dove vi sia l'inganno. Tuttavia rispetto a queste ipotetiche asserzioni della parte attrice non vi è alcuna prova scritta di una specifica richiesta da parte dell'attore della presunta attività svolta dal resistente a favore dell'attore e dei risultati richiesti e conseguiti come dedotti e rilevati dalla stessa parte attrice. Inoltre anche come dedotto, sempre, in una delle ultime note a trattazioni scritte del 11.06.2020 della parte attrice, in relazione alle richieste istruttorie formulate, non vi è traccia del mandato ( come invece indicato specificatamente nel punto 5 delle medesime richieste) ,ossia esiste solo la fattura ( unica depositata DOC. N 2 DEL FASCICOLO DI PARTE) senza il mandato sottoscritto che sarebbe stato spedito, invece, all'avv per accettazione di incarico nel recupero della pretesa CP_1 giudiziale dedotta MA DI CUI SE NE FA MENZIONE NEGLI ATTI DIFENSIVI ma non risulta “ ex actis” nel fascicolo di parte. Per cui anche le richieste istruttorie sono inammissibili perché inconferenti, irrilevanti ed in contrasto con quanto previsto proprio dalla norma del codice civile in presenza di un asserito fatto/documento, peraltro proprio indicato dalla parte attrice ossia il mandato professionale che sarebbe stato conferito dalla parte attrice ( spedito unito alla fattura per la pretesa giudiziale) ma di cui non vi è alcun indizio se non bonifici con dichiarazioni unilaterali della parte attrice, che non provano minimamente il nesso causale tra la condotta del percipiente/ resistente contumace la somma e l'incarico conferito asseritamente dall'attore Peraltro la prova orale, inoltre, nel caso in cui sia favorevole all'esistenza della prova documentale non può avere per oggetto una prova che è in contrasto stesso ad un documento sottoscritto da entrambe le parti e di cui l'attore ne deve fornire la prova e che in questo caso se ne fa menzione addirittura nell'atto introduttivo e nelle richieste istruttorie ma non vi è esistenza di questo atto tra gli atti offerti in produzione, per poi richiedere in fase istruttoria prove orali inammissibili ed in violazione delle norme codicistiche in presenza di un apparente documento, che si poteva dimostrare attraverso una corrispondenza intercorsa tra le parti coinvolte nella vicenda giudiziaria. E' da considerarsi inammissibile, pertanto, la prova testimoniale come richiesta quando sia rivolta a provare la stipulazione di accordi anteriori o contemporanei rispetto alla stipulazione del documento, essendovi un divieto assoluto in ordine all'ammissibilità della prova orale costituenda in tale caso (art. 2722 c.c.). Anche la produzione del semplice decreto di citazione a giudizio non costituisce alcuna prova della responsabilità della parte resistente, in quanto siamo in una fase preprocessuale e non ancora aperto il dibattimento, definito, ed all'interno del quale si costituisce la prova, e con sentenza passata in giudicato. Infine la responsabilità contrattuale della parte resistente non è stata in alcun modo provata, poiché difetta il documento “principe” ossia il mandato professionale nell'odierno procedimento avendo avuto cura l'attore di comunicare in questo caso per iscritto la revoca di un mandato, di cui non ha mai offerto la prova essenziale, che non può essere costituita, per i motivi sopraindicati, dai bonifici inviati ed essendo mancante ogni corrispondenza intercorsa proprio con la parte resistente. La domanda, per i motivi sopraesposti, deve essere rigettata come peraltro anche le richieste istruttorie formulate che se fossero state ritenute legittime avrebbero permesso di rimettere la causa sul ruolo., Le spese, per la mancata coltivazione del giudizio, e per la particolare questione devono ritenersi compensate.”
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello che Parte_1 contiene tre motivi. non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dall'appellante come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 17/2021 emessa in data 30/12/2020, ma pubblicata in data 4/01/2021 nella causa iscritta al R.G. n. 1947/2019 e quindi: in tesi dichiarare risolto, per grave inadempimento di controparte, l'incarico professionale conferito e quindi il relativo rapporto e, per l'effetto, condannare l'Avv. a restituire all'esponente la somma di € 12.405,50 o quella diversa CP_1 cifra, maggiore o minore, che risulterà di giustizia e di ragione;
in ipotesi accertare e dichiarare il carattere indebito dei pagamenti svolti e/o, comunque, l'arricchimento senza causa dell'Avv. e quindi condannarlo a dare e a pagare la somma di CP_1 euro 12.405,50 o quella diversa cifra, maggiore o minore, che risulterà di giustizia e di ragione. In ogni caso oltre accessori di legge dai versamenti al saldo e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge nonché spese di registrazione delle sentenze. In via istruttoria: ove occorrer possa, emettere nei confronti del/degli Uffici Competenti ordine di esibizione dell'estratto del Ruolo Civile e delle Esecuzioni Mobiliari e/o Immobiliari del Tribunale di Velletri per gli anni 2018-2019 in relazione a ogni procedimento incardinato in favore dell'esponente, o sua impresa individuale, nei confronti della Impresa Boschiva di F. AR, o suo titolare Sig. Parte_3 nonché emettersi a carico di con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Controparte_2
Veneto n. 8 Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n.
, ordine di esibizione della documentazione afferente e comprovante P.IVA_1
l'intestazione del conto corrente iban [...]; Sempre in via istruttoria ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli…omissis…”
§ 4. – L'appello contiene tre motivi.
§ 4.1. – “Erronea applicazione della legge ed erronea ricostruzione dei fatti, nonché mancanza di motivazione in ordine alla necessità di dimostrare il rapporto contrattuale a mezzo della procura alle liti o di altro documento scritto”. L'appellante, con il motivo così intitolato, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto necessaria la prova scritta del mandato professionale conferito all'avv. CP_1 mentre il contratto d'opera professionale è a forma libera e lo scritto non è richiesto nemmeno ai fini della prova, per cui può essere provato anche per presunzioni o per testi, sicché erroneamente il primo giudice avrebbe escluso tali mezzi di prova, nonostante l'attore avesse riferito di non essere in possesso del documento contenente la procura alla lite conferita all'avv. perché in mano a quest'ultimo. CP_1 § 4.2. – “Erronea applicazione della legge in punto di ammissione e valutazione delle prove, nonché carenza e illogicità della motivazione quanto all'inammissibilità delle prove richieste”. Il secondo motivo attinge le valutazioni con cui il primo giudice ha respinto le istanze istruttorie ritenendole inammissibili per contrasto con documenti.
§ 4.3. – “Erronea applicazione della legge, e illogicità della motivazione, in ordine ai presupposti dell'indebito”. amenta che il Tribunale - pur ritenendo provati i pagamenti di cui egli aveva Pt_1 domandato la restituzione - ne abbia escluso la ripetibilità ipotizzando che potessero essere fondati su causali diverse dal conferimento del mandato professionale. Osserva che l'onere di allegazione e prova di chi agisce per la ripetizione del pagamento indebito è limitato al titolo giustificativo del pagamento e al venir meno di tale titolo, non essendo ipotizzabile un'estensione dell'onere a ogni altra possibile causa giustificatrice del pagamento.
§ 5. –Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Il contratto d'opera professionale non richiede la forma scritta, né ai fini della validità, né a quelli della prova, per cui può essere provato con ogni mezzo. Parimenti, la risoluzione di tale contratto per inadempimento del professionista giustifica la pretesa restitutoria delle somme versate in forza di quel contratto. a dedotto di aver incaricato l'avv. del recupero del credito vantato Pt_1 CP_1 nei confronti di tale Impresa Boschiva di F. AR corrente in Castelluccia di Marino, conferendogli procura alla lite per agire in via monitoria nei confronti del debitore. L'appellante ha provato, attraverso i documenti prodotti nel giudizio di primo grado:
- di vantare un credito di € 9.735,00 nei confronti della ditta “Impresa boschiva di F. AR”, per il quale ha emesso la fattura n.47 del 31.12.2017:
- di avere eseguito otto bonifici a favore di - avvocato iscritto CP_1 all'albo dell'ordine forense di Velletri - per un totale di € 12.402,50, tutti con causale “pratica AR”, dal 19 gennaio 2018 al 27 marzo 2018;
- di avere contattato via pec l'avv. tramite l'avv. Grifoni per chiedergli CP_1 conto dell'attività e per costituirlo in mora;
- di avere constatato che presso il Tribunale di Velletri non pendeva alcun procedimento iscritto per conto di nei confronti del AR;
Parte_1
- di avere comunicato all'avv. la revoca del mandato e di averlo CP_1 querelato per truffa presso la Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Monticiano;
- di avere quindi ottenuto, tramite il patrocinio dell'avv. Grifoni, il decreto ingiuntivo n.357/2019 del 23.3.2019 nei confronti di “Impresa boschiva di F. AR” per il residuo credito di € 8925,00 vantato al netto dell'acconto ricevuto, e di aver notificato il decreto in data 6.5.2019, poi dichiarato definitivamente esecutivo ex art.647 cpc per mancata opposizione.
Si ritiene che gli elementi indiziari raccolti - specificamente, l'effettiva esigenza del pienamente provata, di tutelare giudizialmente il credito di cui alla fattura Pt_1
n.47/2017 vantato nei confronti dell' “Impresa boschiva di F. AR” e i diversi bonifici eseguiti a favore dell'avv. con causale “pratica AR” - siano CP_1 sufficienti a dimostrare il conferimento del mandato professionale all'appellato. Il totale inadempimento dell'avv. al mandato ricevuto - documentato dalle CP_1 attestazioni di cancelleria del Tribunale di Velletri e comunque accertato in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellato
- giustifica la risoluzione del contratto d'opera professionale concluso tra le parti, con conseguente obbligo dell'appellato di restituire la somma ricevuta dal n forza Pt_1 di tale contratto.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'appellato a rifondere all'appellante spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Velletri n.17/2021, pubblicata in data 04/01/2021, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna a restituire a la somma di € 12.402,50; CP_1 Parte_1
- condanna a rifondere a le spese processuali che CP_1 Parte_1 liquida, per compensi, per il giudizio di primo grado in € 5077,00 e per il giudizio di appello in € 4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025
Il presidente est.
NE ZO