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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2537/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Melchiorre Scudiero e Davide Scudiero;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco CP_1
Pisapia Cioffi;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe, ritenuta la propria invalidità in misura dell'80% e dedotto il possesso dei requisiti di legge, si rivolgeva all'intestato Tribunale per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con CP_ requisito ridotto di età e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione oltre accessori di legge, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Ritualmente CP_ instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva rigettarsi il ricorso di cui deduceva la infondatezza per insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla fruizione della pensione di vecchiaia anticipata ed in ispecie del requisito sanitario;
in subordine, dichiararsi la decorrenza della pensione richiesta, nel termine di un anno dalla domanda.
Ammessa ed espletata CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario richiesto, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025.
La domanda è infondata per le seguenti motivazioni. Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari CP_1
n. 82 del 11 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n.
503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità>
(cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del requisito sanitario, il CTU nominato in giudizio, dopo la verifica delle condizioni cliniche generali della ricorrente, ha accertato che la stessa è affetta da: Ipertensione Arteriosa In Controllo Farmacologico Ed In Compenso Emodinamico.
Artrosi Del Rachide Cervicale E Lombo – Sacrale Con Discopatie Multiple A Modesto Impegno
Funzionale. Sindrome Delle Apne Ostruttive Durante Il Sonno. Adenoma Surrenalico Non Secernente
A Destra. Diabete Mellito Tipo 2 In Terapia Con Ipoglicemzzanti Orali;
Disturbo Depressivo – Ansioso.
Il Consulente ha osservato come nessuna delle infermità accertate sia di grado sufficiente a far ritenere raggiunta la percentuale dell'80% prevista dalla legge per l'ottenimento del beneficio richiesto. A tal proposito il CTU, vagliati gli esiti delle indagini strumentali
(elettrocardiogramma ed ecocardiogramma) ed eseguito l'esame obiettivo sull'istante, ha dichiarato che la stessa presenta una patologia cardiaca ininfluente sulla attività fisica in quanto ascrivibile alla “prima classe funzionale NYHA”, per essere solo nella fase inziale, in compenso emodinamico, ben controllata farmacologicamente e, inoltre, avente una espressività clinica scarsamente significativa;
analogamente, sotto controllo farmacologico il diabete mellito, per il quale non sono state documentate complicanze;
Le apnee ostruttive notturne, tenuto conto del grado di saturazione dell'ossigeno, non sono state ritenute di natura tale da alterare la dinamica respiratoria e gli scambi gassosi;
analogamente, nessuna valenza si è ritenuto di poter attribuire al quadro clinico relativo all'apparato osteoarticolare a carico del quale non sono stati riscontrati deficit funzionali di particolare rilevanza, avendo l'istante conservato la autonomia sia nella deambulazione che nei passaggi posturali, oltre ad una regolare motricità degli arti. Anche dal punto di vista della ipertensione arteriosa, trattata con terapia quotidiana farmacologica, non sono state rilevate complicanze sul sistema circolatorio che consentano il riconoscimento di percentuale invalidante.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione prodotta e dall' eseguito esame obiettivo dell'istante con retti criteri tecnici, non possono che essere condivisi da questo Ufficio: esse, infatti, si presentano complete oltre che non infirmate da specifiche contestazioni e portano a ritenere che non sia residuato in capo alla ricorrente un grado di invalidità pari o superiore all'80%.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
La assenza del requisito sanitario rende superfluo l'accertamento del possesso del requisito contributivo, contestato, seppure genericamente, dall'ente resistente.
Nulla per le spese di lite essendo allegata in ricorso dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. CP_ Le spese di CTU vengono conseguentemente poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato Decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 27.3.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2537/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Melchiorre Scudiero e Davide Scudiero;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco CP_1
Pisapia Cioffi;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe, ritenuta la propria invalidità in misura dell'80% e dedotto il possesso dei requisiti di legge, si rivolgeva all'intestato Tribunale per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con CP_ requisito ridotto di età e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione oltre accessori di legge, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Ritualmente CP_ instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva rigettarsi il ricorso di cui deduceva la infondatezza per insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla fruizione della pensione di vecchiaia anticipata ed in ispecie del requisito sanitario;
in subordine, dichiararsi la decorrenza della pensione richiesta, nel termine di un anno dalla domanda.
Ammessa ed espletata CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario richiesto, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025.
La domanda è infondata per le seguenti motivazioni. Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari CP_1
n. 82 del 11 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n.
503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità>
(cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del requisito sanitario, il CTU nominato in giudizio, dopo la verifica delle condizioni cliniche generali della ricorrente, ha accertato che la stessa è affetta da: Ipertensione Arteriosa In Controllo Farmacologico Ed In Compenso Emodinamico.
Artrosi Del Rachide Cervicale E Lombo – Sacrale Con Discopatie Multiple A Modesto Impegno
Funzionale. Sindrome Delle Apne Ostruttive Durante Il Sonno. Adenoma Surrenalico Non Secernente
A Destra. Diabete Mellito Tipo 2 In Terapia Con Ipoglicemzzanti Orali;
Disturbo Depressivo – Ansioso.
Il Consulente ha osservato come nessuna delle infermità accertate sia di grado sufficiente a far ritenere raggiunta la percentuale dell'80% prevista dalla legge per l'ottenimento del beneficio richiesto. A tal proposito il CTU, vagliati gli esiti delle indagini strumentali
(elettrocardiogramma ed ecocardiogramma) ed eseguito l'esame obiettivo sull'istante, ha dichiarato che la stessa presenta una patologia cardiaca ininfluente sulla attività fisica in quanto ascrivibile alla “prima classe funzionale NYHA”, per essere solo nella fase inziale, in compenso emodinamico, ben controllata farmacologicamente e, inoltre, avente una espressività clinica scarsamente significativa;
analogamente, sotto controllo farmacologico il diabete mellito, per il quale non sono state documentate complicanze;
Le apnee ostruttive notturne, tenuto conto del grado di saturazione dell'ossigeno, non sono state ritenute di natura tale da alterare la dinamica respiratoria e gli scambi gassosi;
analogamente, nessuna valenza si è ritenuto di poter attribuire al quadro clinico relativo all'apparato osteoarticolare a carico del quale non sono stati riscontrati deficit funzionali di particolare rilevanza, avendo l'istante conservato la autonomia sia nella deambulazione che nei passaggi posturali, oltre ad una regolare motricità degli arti. Anche dal punto di vista della ipertensione arteriosa, trattata con terapia quotidiana farmacologica, non sono state rilevate complicanze sul sistema circolatorio che consentano il riconoscimento di percentuale invalidante.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione prodotta e dall' eseguito esame obiettivo dell'istante con retti criteri tecnici, non possono che essere condivisi da questo Ufficio: esse, infatti, si presentano complete oltre che non infirmate da specifiche contestazioni e portano a ritenere che non sia residuato in capo alla ricorrente un grado di invalidità pari o superiore all'80%.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
La assenza del requisito sanitario rende superfluo l'accertamento del possesso del requisito contributivo, contestato, seppure genericamente, dall'ente resistente.
Nulla per le spese di lite essendo allegata in ricorso dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. CP_ Le spese di CTU vengono conseguentemente poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato Decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 27.3.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio