Articolo 4 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
Articolo 3Articolo 5
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21 febbraio 2018
Art. 4. Criteri di scelta delle misure di protezione 1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita ne' limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessita' di salvaguardare l'incolumita' personale.
2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella localita' di origine e la prosecuzione delle attivita' ivi svolte. Le misure del trasferimento nella localita' protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalita' sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravita' e all'attualita' del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorita' giudiziarie e di pubblica sicurezza.
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti e' assicurata un'esistenza dignitosa.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2018
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