Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 19/01/2026, n. 121
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli avvisi di accertamento

    Gli atti impositivi riportano le norme legislative di riferimento, la base imponibile determinata dalle risultanze catastali e l'aliquota applicabile. Non è necessaria un'ulteriore motivazione ai fini della riscossione del tributo, né compete al Comune approfondire eventuali errori nell'attribuzione della rendita catastale.

  • Rigettato
    Contestazione valore applicato quale base imponibile e violazione principio capacità contributiva

    La liquidazione del tributo è stata operata dal Comune sulla base della rendita catastale definitivamente accertata con atto dell'Amministrazione Finanziaria del 2012 e non impugnato. La nuova rendita catastale, determinata a seguito di una dichiarazione Docfa del 2023 per divisione del fabbricato, non può trovare applicazione retroattiva, avendo efficacia solo per il futuro. La doglianza della parte riguarda un errore dell'Amministrazione Finanziaria nell'accertamento iniziale, non un errore nella dichiarazione della parte.

  • Rigettato
    Contestazione determinazione delle sanzioni

    La sentenza di primo grado ha implicitamente confermato la correttezza delle sanzioni, e l'appello non ha fornito specifici motivi di contestazione su questo punto, concentrandosi sulla rendita catastale.

  • Altro
    Richiesta di condanna alle spese di lite

    Le spese del giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 19/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 121
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo