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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 19/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
29/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 521/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leffe - Via Papa Giovanni Xxiii, 8 24026 Leffe BG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
2 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1199/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti:
Appellante: - In via principale: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Bergamo, n. 354/2024, per tutti i motivi in esso proposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU e
TASI emessi dal Comune di Leffe per il 2017. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Appellato: (1) dichiararsi inammissibile o comunque respingersi l'appello di Ricorrente_1 s.r.l., siccome infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni in narrativa esposte;
(2) condannarsi Ricorrente_1 s.r.l. a rifondere al Comune di Leffe spese ed oneri di difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato due ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Leffe ai fini IMU ed ai fini TASI per l'anno 2017.
La vertenza concerne il mancato pagamento delle imposte dovute in relazione ad un compendio immobiliare sito in Leffe, costituito da due appartamenti di civile abitazione accatastati in categoria A/3 ed A/4 e da un fabbricato a destinazione produttiva accatastato in categoria D/1.
In sede di ricorso la società contribuente eccepiva l'assenza di motivazione degli atti di accertamento. Nel merito sosteneva l'eccessivo valore applicato quale base imponibile dell'imposta e la violazione del principio di capacità contributiva. Contestava inoltre la determinazione delle sanzioni comminate.
Il giudice adito ha respinto i ricorsi riuniti, condannando la società soccombente a rifondere le spese di lite per 2.000,00 euro. Il primo giudice rilevava che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 DL 201/2011, il valore ai fini
IMU per i fabbricati iscritti in catasto è rappresentato dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 l. 662/1996, per i moltiplicatori stabiliti dalla legge. Ne consegue che il Comune non può autonomamente modificare la rendita catastale ai fini IMU. A sua volta, il calcolo della base imponibile a fini della TASI segue la disciplina dell'IMU.
Con riguardo alle sanzioni osservava che nel caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica la continuazione attenuata di cui all'art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, ma è “onere della ricorrente chiedere il ricalcolo delle sanzioni con riferimento all'ultimo anno accertato”.
Appella parte contribuente eccependo preliminarmente la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento. In diritto invoca l'applicazione dell'art. 3 comma 58 L. 662/1996, che attribuisce ai Comuni la facoltà di sindacare la congruità di un classamento, partecipando al procedimento di attribuzione o revisione di una rendita catastale, trasmettendo all'Agenzia del Territorio gli accatastamenti incoerenti. Nel caso di specie, al fabbricato di categoria D è stata attribuita la rendita catastale sulla base di circostanze di fatto mai verificatesi. Il parametro di € 33.860,00 era stato stabilito nel 1998 dando per assodato che fossero stati realizzati interventi di fusione e ampliamento in forza di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Leffe in realtà quasi subito annullata, lasciando il cespite nello stato originario: errore segnalato agli organi amministrativi senza mai ottenere risposta, tanto da avere proposto al Comune di presentare una nuova
Docfa con valori determinati congiuntamente. In assenza di riscontro positivo, nel luglio 2023 la società ha presentato autonomamente un Docfa con abbattimento della stima dell'immobile da € 33.860,00 a
€ 15.361,68, poi accertata dall'Ufficio in € 18.100,00, dato definitivo da ritenersi applicabile ex tunc. La dichiarazione Docfa, infatti, ha la valenza di dichiarazione di scienza ed è quindi passibile di modifiche da parte dell'interessato, con l'ulteriore precisazione che se l'esigenza di sostituire le rendite di un cespite sorge a causa di errori materiali compiuti in occasione del classamento precedente, i nuovi parametri operano a ritroso. In conclusione, il valore di € 18.100,00 è l'unico di cui si deve tenere conto ai fini IMU per tutte le annualità. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, vengano annullati gli avvisi di accertamento per l'anno 2017, con vittoria di spese. Contestualmente chiede che la causa venga discussa in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio il Comune di Leffe premettendo che la concessione edilizia cui fa riferimento la parte riguardava in realtà le unità abitative, mentre la rettifica della rendita catastale del 2012 si riferisce all'immobile di categoria D e ad essa la parte aveva prestato acquiescenza;
la successiva richiesta di rettifica del 2021, rigettata dall'Ufficio, è stata impugnata con ricorso dichiarato inammissibile. La denuncia Docfa del 2023 ha invece per oggetto una denunzia di divisione dell'opificio in due distinte unità immobiliari. Ciò premesso, rileva che gli avvisi di accertamento sono validamente motivati, anche con riferimento alle sanzioni, considerato altresì che i criteri sono confermati e non sono stati variati. In diritto osserva che in base all'art. 13 comma 4 DL 201/2011 la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile che, per i fabbricati iscritti in catasto, si ricava “applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento” ed applicato il prescritto moltiplicatore. Il Comune di Leffe doveva pertanto attenersi a tali rendite per determinare la base imponibile e conseguentemente liquidare l'imposta. L'art. 3 comma 58 L. 662/1996 prevede poi che i Comuni chiedano all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento degli atti catastali per gli “immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche”, ma nella fattispecie il classamento del 2017 non appare a prima vista incongruo rispetto ad altri fabbricati nello stesso Comune e con le medesime caratteristiche. In ogni caso, fin tanto che non vengono rideterminate dalla Amministrazione statale, le rendite catastali in atti restano le uniche rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dei tributi. Eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda di applicazione retroattiva della denuncia catastale del 2023, in quanto non dedotta in primo grado. In ogni caso, la richiesta è infondata, in quanto la dichiarazione Docfa non ha effetto retroattivo, bensì costitutivo, quindi assume efficacia solo per il futuro. Chiede che venga rigettato l'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la società contribuente eccepisce il vizio della motivazione degli avvisi di accertamento.
Deve peraltro evidenziarsi che gli atti impositivi del Comune riportano le norme legislative di riferimento, la base imponibile come determinata dalle risultanze catastali, l'aliquota d'imposta applicabile. Al fine della riscossione del tributo, non è necessaria una ulteriore motivazione;
né compete al Comune svolgere approfondimenti su eventuali errori nell'attribuzione della rendita catastale, da fare valere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
Nel merito va evidenziato che la liquidazione del tributo è stata operata dal Comune sulla base della rendita catastale definitivamente accertata con atto dell'Amministrazione Finanziaria del 2012 e all'epoca non impugnato. Ne deriva pertanto la correttezza della quantificazione dell'importo richiesto al contribuente. L'art. 3 comma 58 L. 662/1996 dispone che, in tema di imposta comunale sugli immobili, gli uffici tributari dei comuni partecipano, in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria, “all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica”. Inoltre, “Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune”. Da quest'ultimo periodo della norma si evince che il Comune ha solo un ruolo propositivo circa l'aggiornamento dei classamenti non aggiornati o non congrui – in quanto “chiede” una diversa classificazione, permanendo all'Agenzia delle Entrate il potere di procedere alle eventuali variazioni. Inoltre la norma fa esclusivo riferimento alla “classificazione” degli immobili e non anche alla determinazione della loro rendita catastale.
In senso contrario non rileva la circostanza che, a seguito di nuova Docfa del luglio 2023, sia stata attribuita al compendio una nuova rendita, più bassa di quella precedente. Si tratta di dato che non può trovare applicazione con portata retroattiva. Infondato, infatti, è il richiamo della parte alla natura di dichiarazione di scienza della procedura Docfa ed alla possibilità di correggere gli errori materiali commessi in precedenza, considerato che la doglianza della parte è che l'errore sia stato compiuto dall'Amministrazione Finanziaria nell'accertamento iniziale e non che origini dunque dalla dichiarazione della parte, di conseguenza non correggibile sotto questo profilo.
Inoltre, l'assegnazione della nuova rendita non appare essere frutto della mera correzione di un errore compiuto nell'accertamento del 2012, in quanto la dichiarazione Docfa presentata il 06.07.2023 reca a pag.
1 l'indicazione che si tratta di una richiesta di variazione per soppressione di una unità con la costituzione di due unità, quindi in conseguenza di una divisione del fabbricato tale da modificarne la condizione. In proposito la giurisprudenza è costante nell'affermare che "se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all'originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo l'1 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc (in termini: Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7042; Cass., Sez. 6-5, 31 maggio 2017, nn. 13845, 13846, 13847 e 13848; Cas., Sez. 6-5, 6 giugno 2017, n. 14739; Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13656; Cass., Sez. 5, 17 maggio 2019, n. 13345; Cass., Sez. 5, 30 settembre 2019, nn. 24279 e 24280; Cass., Sez. 6-5, 17 ottobre 2019, n. 26392; Cass., Sez. 6-5, 7 novembre 2019, nn. 28635 e 28636; Cass., Sez. 6-5, 27 ottobre 2021, n. 30271;
Cass., Sez. 6-5, 28 ottobre 2021, nn. 30443, 30444 e 30445; Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8543; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446)” (Cass. Civ. Sez. Trib., 5454/2025).
Per tutte tali ragioni l'appello deve essere respinto.
Rilevato che la proposizione dell'impugnazione appare comunque giustificata dal dato rappresentato dalla variazione della base imponibile a decorrere dall'anno 2023 - seppure per le ragioni sopra esposte non applicabile all'annualità in questione - si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 15 comma 2 D.Lgs.
546/1992 per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello della società. Spese del giudizio compensate.
Brescia, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
UC IN PA TA
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
29/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 521/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leffe - Via Papa Giovanni Xxiii, 8 24026 Leffe BG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
2 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1199/2025 depositato il
29/05/2025
Richieste delle parti:
Appellante: - In via principale: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Bergamo, n. 354/2024, per tutti i motivi in esso proposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU e
TASI emessi dal Comune di Leffe per il 2017. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Appellato: (1) dichiararsi inammissibile o comunque respingersi l'appello di Ricorrente_1 s.r.l., siccome infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni in narrativa esposte;
(2) condannarsi Ricorrente_1 s.r.l. a rifondere al Comune di Leffe spese ed oneri di difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato due ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Leffe ai fini IMU ed ai fini TASI per l'anno 2017.
La vertenza concerne il mancato pagamento delle imposte dovute in relazione ad un compendio immobiliare sito in Leffe, costituito da due appartamenti di civile abitazione accatastati in categoria A/3 ed A/4 e da un fabbricato a destinazione produttiva accatastato in categoria D/1.
In sede di ricorso la società contribuente eccepiva l'assenza di motivazione degli atti di accertamento. Nel merito sosteneva l'eccessivo valore applicato quale base imponibile dell'imposta e la violazione del principio di capacità contributiva. Contestava inoltre la determinazione delle sanzioni comminate.
Il giudice adito ha respinto i ricorsi riuniti, condannando la società soccombente a rifondere le spese di lite per 2.000,00 euro. Il primo giudice rilevava che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 DL 201/2011, il valore ai fini
IMU per i fabbricati iscritti in catasto è rappresentato dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 l. 662/1996, per i moltiplicatori stabiliti dalla legge. Ne consegue che il Comune non può autonomamente modificare la rendita catastale ai fini IMU. A sua volta, il calcolo della base imponibile a fini della TASI segue la disciplina dell'IMU.
Con riguardo alle sanzioni osservava che nel caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica la continuazione attenuata di cui all'art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, ma è “onere della ricorrente chiedere il ricalcolo delle sanzioni con riferimento all'ultimo anno accertato”.
Appella parte contribuente eccependo preliminarmente la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento. In diritto invoca l'applicazione dell'art. 3 comma 58 L. 662/1996, che attribuisce ai Comuni la facoltà di sindacare la congruità di un classamento, partecipando al procedimento di attribuzione o revisione di una rendita catastale, trasmettendo all'Agenzia del Territorio gli accatastamenti incoerenti. Nel caso di specie, al fabbricato di categoria D è stata attribuita la rendita catastale sulla base di circostanze di fatto mai verificatesi. Il parametro di € 33.860,00 era stato stabilito nel 1998 dando per assodato che fossero stati realizzati interventi di fusione e ampliamento in forza di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Leffe in realtà quasi subito annullata, lasciando il cespite nello stato originario: errore segnalato agli organi amministrativi senza mai ottenere risposta, tanto da avere proposto al Comune di presentare una nuova
Docfa con valori determinati congiuntamente. In assenza di riscontro positivo, nel luglio 2023 la società ha presentato autonomamente un Docfa con abbattimento della stima dell'immobile da € 33.860,00 a
€ 15.361,68, poi accertata dall'Ufficio in € 18.100,00, dato definitivo da ritenersi applicabile ex tunc. La dichiarazione Docfa, infatti, ha la valenza di dichiarazione di scienza ed è quindi passibile di modifiche da parte dell'interessato, con l'ulteriore precisazione che se l'esigenza di sostituire le rendite di un cespite sorge a causa di errori materiali compiuti in occasione del classamento precedente, i nuovi parametri operano a ritroso. In conclusione, il valore di € 18.100,00 è l'unico di cui si deve tenere conto ai fini IMU per tutte le annualità. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, vengano annullati gli avvisi di accertamento per l'anno 2017, con vittoria di spese. Contestualmente chiede che la causa venga discussa in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio il Comune di Leffe premettendo che la concessione edilizia cui fa riferimento la parte riguardava in realtà le unità abitative, mentre la rettifica della rendita catastale del 2012 si riferisce all'immobile di categoria D e ad essa la parte aveva prestato acquiescenza;
la successiva richiesta di rettifica del 2021, rigettata dall'Ufficio, è stata impugnata con ricorso dichiarato inammissibile. La denuncia Docfa del 2023 ha invece per oggetto una denunzia di divisione dell'opificio in due distinte unità immobiliari. Ciò premesso, rileva che gli avvisi di accertamento sono validamente motivati, anche con riferimento alle sanzioni, considerato altresì che i criteri sono confermati e non sono stati variati. In diritto osserva che in base all'art. 13 comma 4 DL 201/2011 la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile che, per i fabbricati iscritti in catasto, si ricava “applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento” ed applicato il prescritto moltiplicatore. Il Comune di Leffe doveva pertanto attenersi a tali rendite per determinare la base imponibile e conseguentemente liquidare l'imposta. L'art. 3 comma 58 L. 662/1996 prevede poi che i Comuni chiedano all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento degli atti catastali per gli “immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche”, ma nella fattispecie il classamento del 2017 non appare a prima vista incongruo rispetto ad altri fabbricati nello stesso Comune e con le medesime caratteristiche. In ogni caso, fin tanto che non vengono rideterminate dalla Amministrazione statale, le rendite catastali in atti restano le uniche rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dei tributi. Eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda di applicazione retroattiva della denuncia catastale del 2023, in quanto non dedotta in primo grado. In ogni caso, la richiesta è infondata, in quanto la dichiarazione Docfa non ha effetto retroattivo, bensì costitutivo, quindi assume efficacia solo per il futuro. Chiede che venga rigettato l'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la società contribuente eccepisce il vizio della motivazione degli avvisi di accertamento.
Deve peraltro evidenziarsi che gli atti impositivi del Comune riportano le norme legislative di riferimento, la base imponibile come determinata dalle risultanze catastali, l'aliquota d'imposta applicabile. Al fine della riscossione del tributo, non è necessaria una ulteriore motivazione;
né compete al Comune svolgere approfondimenti su eventuali errori nell'attribuzione della rendita catastale, da fare valere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
Nel merito va evidenziato che la liquidazione del tributo è stata operata dal Comune sulla base della rendita catastale definitivamente accertata con atto dell'Amministrazione Finanziaria del 2012 e all'epoca non impugnato. Ne deriva pertanto la correttezza della quantificazione dell'importo richiesto al contribuente. L'art. 3 comma 58 L. 662/1996 dispone che, in tema di imposta comunale sugli immobili, gli uffici tributari dei comuni partecipano, in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria, “all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica”. Inoltre, “Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune”. Da quest'ultimo periodo della norma si evince che il Comune ha solo un ruolo propositivo circa l'aggiornamento dei classamenti non aggiornati o non congrui – in quanto “chiede” una diversa classificazione, permanendo all'Agenzia delle Entrate il potere di procedere alle eventuali variazioni. Inoltre la norma fa esclusivo riferimento alla “classificazione” degli immobili e non anche alla determinazione della loro rendita catastale.
In senso contrario non rileva la circostanza che, a seguito di nuova Docfa del luglio 2023, sia stata attribuita al compendio una nuova rendita, più bassa di quella precedente. Si tratta di dato che non può trovare applicazione con portata retroattiva. Infondato, infatti, è il richiamo della parte alla natura di dichiarazione di scienza della procedura Docfa ed alla possibilità di correggere gli errori materiali commessi in precedenza, considerato che la doglianza della parte è che l'errore sia stato compiuto dall'Amministrazione Finanziaria nell'accertamento iniziale e non che origini dunque dalla dichiarazione della parte, di conseguenza non correggibile sotto questo profilo.
Inoltre, l'assegnazione della nuova rendita non appare essere frutto della mera correzione di un errore compiuto nell'accertamento del 2012, in quanto la dichiarazione Docfa presentata il 06.07.2023 reca a pag.
1 l'indicazione che si tratta di una richiesta di variazione per soppressione di una unità con la costituzione di due unità, quindi in conseguenza di una divisione del fabbricato tale da modificarne la condizione. In proposito la giurisprudenza è costante nell'affermare che "se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all'originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo l'1 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc (in termini: Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7042; Cass., Sez. 6-5, 31 maggio 2017, nn. 13845, 13846, 13847 e 13848; Cas., Sez. 6-5, 6 giugno 2017, n. 14739; Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13656; Cass., Sez. 5, 17 maggio 2019, n. 13345; Cass., Sez. 5, 30 settembre 2019, nn. 24279 e 24280; Cass., Sez. 6-5, 17 ottobre 2019, n. 26392; Cass., Sez. 6-5, 7 novembre 2019, nn. 28635 e 28636; Cass., Sez. 6-5, 27 ottobre 2021, n. 30271;
Cass., Sez. 6-5, 28 ottobre 2021, nn. 30443, 30444 e 30445; Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8543; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446)” (Cass. Civ. Sez. Trib., 5454/2025).
Per tutte tali ragioni l'appello deve essere respinto.
Rilevato che la proposizione dell'impugnazione appare comunque giustificata dal dato rappresentato dalla variazione della base imponibile a decorrere dall'anno 2023 - seppure per le ragioni sopra esposte non applicabile all'annualità in questione - si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 15 comma 2 D.Lgs.
546/1992 per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello della società. Spese del giudizio compensate.
Brescia, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
UC IN PA TA