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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17002/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17002/23 promosso con ricorso depositato in data 1/08/2023 da:
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore Persona_1
, nato in [...] in data [...], C.F. ;
[...] C.F._3 Controparte_1
nato in [...] in data [...], C.F. solo in qualità
[...] C.F._4
di genitore esercente la patria potestà del minore;
Persona_1 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. e Parte_3 C.F._5 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. , tutti rappresentati Parte_4 C.F._6
e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio
Gramsci n.7, (C.F.: -p.e.c.: – C.F._7 Email_1
fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano, giusta procura alle liti in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
Controparte_3
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza
1 del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento LA cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadino italiano, nasceva Persona_2
a NZ LA AN (AV), in data 19.3.1882, il quale successivamente emigrava in Uruguay senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino uruguayano (doc. 3 in atti).
Il nonostante la regolare notifica del ricorso risulta contumace. Controparte_2
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento LA domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, LA madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 LA cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore LA presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
NZ LA AN (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento LA cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 LA citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce LA documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del
Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto LA cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la
2 trasmissione LA cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 LA legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto LA sentenza n. 30 del
09.02.1983 LA Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che , Persona_2 cittadino italiano, nasceva a NZLA AN (AV), in data 19.3.1882, non era stato mai naturalizzato cittadino straniero e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia nata a [...], in data [...], che a sua volta Persona_3
l'aveva trasmessa al figlio nato a [...], in data [...], Persona_4 che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Infatti, per effetto LA sentenza LA Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, LA legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ciò anche in considerazione LA sentenza LA Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, LA legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita LA cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà LA donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 LA Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità LA cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi LA L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà LA titolare LA cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, LA norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio LA parità dei sessi e LA eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore LA L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore LA Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore LA Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità LA persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
3 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice LA legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento LA domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendente diretto di;
Persona_2
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, LA cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 27/3/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17002/23 promosso con ricorso depositato in data 1/08/2023 da:
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore Persona_1
, nato in [...] in data [...], C.F. ;
[...] C.F._3 Controparte_1
nato in [...] in data [...], C.F. solo in qualità
[...] C.F._4
di genitore esercente la patria potestà del minore;
Persona_1 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. e Parte_3 C.F._5 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. , tutti rappresentati Parte_4 C.F._6
e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio
Gramsci n.7, (C.F.: -p.e.c.: – C.F._7 Email_1
fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano, giusta procura alle liti in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
Controparte_3
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza
1 del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento LA cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadino italiano, nasceva Persona_2
a NZ LA AN (AV), in data 19.3.1882, il quale successivamente emigrava in Uruguay senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino uruguayano (doc. 3 in atti).
Il nonostante la regolare notifica del ricorso risulta contumace. Controparte_2
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento LA domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, LA madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 LA cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore LA presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
NZ LA AN (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento LA cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 LA citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce LA documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del
Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto LA cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la
2 trasmissione LA cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 LA legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto LA sentenza n. 30 del
09.02.1983 LA Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che , Persona_2 cittadino italiano, nasceva a NZLA AN (AV), in data 19.3.1882, non era stato mai naturalizzato cittadino straniero e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia nata a [...], in data [...], che a sua volta Persona_3
l'aveva trasmessa al figlio nato a [...], in data [...], Persona_4 che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Infatti, per effetto LA sentenza LA Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, LA legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ciò anche in considerazione LA sentenza LA Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, LA legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita LA cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà LA donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 LA Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità LA cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi LA L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà LA titolare LA cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, LA norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio LA parità dei sessi e LA eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore LA L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore LA Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore LA Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità LA persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
3 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice LA legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento LA domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendente diretto di;
Persona_2
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, LA cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 27/3/2025
Il GOP
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