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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6091/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 06/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 6091/2023 promossa da:
(C.F. - ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 dell'avv. BOLOGNA NICOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOLOGNA NICOLA
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. Contumace
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 11/05/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Firenze del 15.2.2023 - notificato il 12.4.2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 06/05/2025
Pubblico Ministero
Come da atto di intervento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con il proprio ricorso nato il [...] in [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di
. CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 16 gennaio 2023 la
Commissione Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
Risulta che l'istante ha regolarmente soggiornato in Ucraina prima dello scoppio della guerra con la Russia, dopodichè altresì riferiva di essere stato costretto a lasciare il predetto Paese
(ove lavorava) e di non potere fare rientro in patria (India) per motivi economici (avendo debiti verso le banche e con privati)
Che il ricorrente in Italia non ha familiari, mentre in India vive la moglie del ricorrente, in attesa del loro primo figlio ed inoltre vivendo in Italia solo dal marzo 2022 non ha consolidato un concreto percorso di integrazione sul territorio italiano.
in data 8.6.2022 il richiedente presentava alla Questura di istanza per il riconoscimento CP_2
della protezione speciale ex art. 19 d.lgs 286/98;
Il Questore, in data 15 febbraio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Concessa la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato con provvedimento del
5.6.2023, con decreto del 20 febbraio 2025 era fissata udienza cartolare del 5 maggio 2025 mediante scambio di note scritte tra le parti;
.
Il non si è costituito. CP_1
Con note scritte del 6.5.2025 il difensore di parte ricorrente volendo valorizzare lo stato di integrazione raggiunto dallo stesso sul territorio italiano, insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate depositando documentazione compravate l'attività lavorativa ed economica e raggiunta dal ricorrente.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita pagina 2 di 6 dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione pagina 3 di 6 d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, dopo aver soggiornato regolarmente in Ucraina, giungeva in Italia nel marzo 2022. In questi anni il ricorrente ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro;
in particolare dal 12/10/2022 fino al 31/12/2022 ha lavoro con (addetto pulizie) ( all. 1 nota CP_4
del 6.5.2025); dal 20/03/2023 al 30/04/2023 ha sottoscritto un contratto di lavoro intermittente con
( all 2 nota del 6.5.2025), dal 10.3.2024 al 31.8.2024 il ricorrente ha sottoscritto un CP_5
contratto a tempo determinato part time con la Calipso srl con sede a con la qualifica di CP_2 lavapiatti che dall'11.3.2025 è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato con le medesime mansioni ( all.3 nota del 6.5.2025), inoltre dall'11.1.2025 al 19.2.2025 il ricorrente ha lavorato anche alle dipendenze dell'Agnolo srl con la qualifica addetto alle pulizie ( all. 4 nota del 6.5.2025).
Inoltre, dal Cud 2025 annualità 2024, risulta un reddito percepito da parte del ricorrente di circa
€ 7,491,15, pertanto la situazione economica dello stesso negli anni è andata a migliorare, come da Cud
2023 e buste paga ( all. 5 nota del 6.5.2025), riuscendo ad inviare anche denaro ai propri familiari in
India, come da rimesse di denaro depositate in atti ( all. 6 nota del 6.5.2025), ciò non può che dimostrare l'impegno sostenuto dallo stesso per integrarsi negli anni sul territorio nazionale, considerato altresì la condizione di difficoltà iniziale sostenuta dal ricorrente stesso.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in India, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2022, ma pagina 4 di 6 anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che i presupposti della protezione speciale sono mersi nella loro completezza solo in base a profili di integrazione verificatesi successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a ( C.U.I. – Parte_1 C.F._2
C.F. il diritto alla protezione speciale;
CodiceFiscale_3
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b)
e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/05/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde.
Si comunichi.
pagina 5 di 6 Firenze, 29 maggio 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 06/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 6091/2023 promossa da:
(C.F. - ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 dell'avv. BOLOGNA NICOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOLOGNA NICOLA
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. Contumace
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 11/05/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Firenze del 15.2.2023 - notificato il 12.4.2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 06/05/2025
Pubblico Ministero
Come da atto di intervento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con il proprio ricorso nato il [...] in [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di
. CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 16 gennaio 2023 la
Commissione Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
Risulta che l'istante ha regolarmente soggiornato in Ucraina prima dello scoppio della guerra con la Russia, dopodichè altresì riferiva di essere stato costretto a lasciare il predetto Paese
(ove lavorava) e di non potere fare rientro in patria (India) per motivi economici (avendo debiti verso le banche e con privati)
Che il ricorrente in Italia non ha familiari, mentre in India vive la moglie del ricorrente, in attesa del loro primo figlio ed inoltre vivendo in Italia solo dal marzo 2022 non ha consolidato un concreto percorso di integrazione sul territorio italiano.
in data 8.6.2022 il richiedente presentava alla Questura di istanza per il riconoscimento CP_2
della protezione speciale ex art. 19 d.lgs 286/98;
Il Questore, in data 15 febbraio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Concessa la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato con provvedimento del
5.6.2023, con decreto del 20 febbraio 2025 era fissata udienza cartolare del 5 maggio 2025 mediante scambio di note scritte tra le parti;
.
Il non si è costituito. CP_1
Con note scritte del 6.5.2025 il difensore di parte ricorrente volendo valorizzare lo stato di integrazione raggiunto dallo stesso sul territorio italiano, insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate depositando documentazione compravate l'attività lavorativa ed economica e raggiunta dal ricorrente.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita pagina 2 di 6 dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione pagina 3 di 6 d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, dopo aver soggiornato regolarmente in Ucraina, giungeva in Italia nel marzo 2022. In questi anni il ricorrente ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro;
in particolare dal 12/10/2022 fino al 31/12/2022 ha lavoro con (addetto pulizie) ( all. 1 nota CP_4
del 6.5.2025); dal 20/03/2023 al 30/04/2023 ha sottoscritto un contratto di lavoro intermittente con
( all 2 nota del 6.5.2025), dal 10.3.2024 al 31.8.2024 il ricorrente ha sottoscritto un CP_5
contratto a tempo determinato part time con la Calipso srl con sede a con la qualifica di CP_2 lavapiatti che dall'11.3.2025 è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato con le medesime mansioni ( all.3 nota del 6.5.2025), inoltre dall'11.1.2025 al 19.2.2025 il ricorrente ha lavorato anche alle dipendenze dell'Agnolo srl con la qualifica addetto alle pulizie ( all. 4 nota del 6.5.2025).
Inoltre, dal Cud 2025 annualità 2024, risulta un reddito percepito da parte del ricorrente di circa
€ 7,491,15, pertanto la situazione economica dello stesso negli anni è andata a migliorare, come da Cud
2023 e buste paga ( all. 5 nota del 6.5.2025), riuscendo ad inviare anche denaro ai propri familiari in
India, come da rimesse di denaro depositate in atti ( all. 6 nota del 6.5.2025), ciò non può che dimostrare l'impegno sostenuto dallo stesso per integrarsi negli anni sul territorio nazionale, considerato altresì la condizione di difficoltà iniziale sostenuta dal ricorrente stesso.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in India, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2022, ma pagina 4 di 6 anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che i presupposti della protezione speciale sono mersi nella loro completezza solo in base a profili di integrazione verificatesi successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a ( C.U.I. – Parte_1 C.F._2
C.F. il diritto alla protezione speciale;
CodiceFiscale_3
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b)
e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/05/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde.
Si comunichi.
pagina 5 di 6 Firenze, 29 maggio 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6