TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa AN DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 05.12.1980 – CF Parte_1
difeso dall'Avv. Paola Zulli C.F._1
E
n. a Casoli il 21.08.1987 – CF , Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Silvana Vassalli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 12.7.2025 e alle note di trattazione scritta congiunte del 20.10.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 12.07.2025 e alle note scritte del 20.10.2025, del seguente preciso tenore:
- la sig.ra resterà nella casa coniugale, di sua proprietà, in Casoli Selva CP_1
Piana n°3;
- il sig. trasferirà (già entro la fine di giugno 2025) il proprio domicilio, Parte_1 dandone comunicazione alla Sig.ra e nella nuova abitazione porterà con CP_1 sé i propri beni ed effetti personali;
- i coniugi, considerato che ad oggi i bambini sono in età infantile in quanto il bambino ha meno di 5 anni e la bambina ha solo 20 mesi e continuano a Per_1 necessitare di cure particolari quali alimentazione specialistica, riposo nelle diverse ore del giorno e accuratezza nella pulizia e cambio di abbigliamento nel corso della giornata, ritengono opportuno articolare il potere dovere di visita e frequentazione dei figli con i genitori con modalità compatibili con le necessità esclusive dei bambini. I Coniugi si impegnano a rivedere il piano genitoriale concordato, allorquando i bambini avranno raggiunto una diversa autonomia nella cura della persona e soprattutto alimentare, in ogni caso entro i 3 anni dall'omologa.
- i figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre. Per quanto attiene alle condizioni di visita e frequentazione, il padre potrà visitare i bambini nella già casa coniugale previo accordo con la madre ma prenderli con sé , compatibilmente e nel rispetto dello stato di salute dei bambini e di ogni altra loro esigenza, due pomeriggi alla settimana e nello specifico - nel periodo da settembre a maggio il TE (dalle 17,30 all'uscita di scuola di alle 21,00) Per_1
e il giovedı pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 21,00, compresa la cena da consumarsi anche - laddove preferibile - nella già casa coniugale;
nel periodo da giugno ad agosto il TE (dalle 16,30 alle 21,30) e il giovedı pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 21,30, compresa la cena da consumarsi anche - laddove preferibile
- nella già casa coniugale;
sempre su preventivo accordo dei genitori e in misura paritari e alternata, i genitori seguiranno le attività extrascolastiche dei minori, anche nei pomeriggi diversi dal TE e giovedı come indicati (si fa riferimento, ad esempio, all'attuale corso di musica che segue il mercoledı pomeriggio). Per_1
In ogni caso, qualora non dovesse esserci accordo, al padre andrà riconosciuto il diritto ad avere con sé entrambi i bambini, evitando di separare il fratello dalla sorella, due pomeriggi alla settimana e nello specifico il TE e nello specifico - nel periodo da ottobre ad aprile il TE (dalle 16,30 all'uscita di scuola di alle 20,30) e il giovedı pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 20,30, compresa Per_1 la cena;
nel periodo da maggio a settembre il TE (dalle 16,30 alle 21,30) e il giovedı pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 21,30, compresa la cena da consumarsi, assicurando loro alimentazione specialistica, riposo nelle diverse ore del giorno e accuratezza nella pulizia e cambio di abbigliamento. Nei fine settimana, alternativamente, da ottobre ad aprile il sabato dalle 10,00 alle 20,30 (cena compresa) e/o la domenica, dalle ore 10,00 alle 20,00, cena compresa fino a quando i minori non pernotteranno con il papà , il quale assicura loro alimentazione specialistica, riposo nelle diverse ore del giorno e accuratezza nella pulizia e cambio di abbigliamento;
nel da maggio a settembre il sabato dalle 9,00 alle 21,30 (cena compresa) e/o la domenica, dalle ore 9,00 alle 21,30, cena compresa fino a quando i minori non pernotteranno con il papà , il quale assicura loro alimentazione specialistica, riposo nelle diverse ore del giorno e accuratezza nella pulizia e cambio di abbigliamento;
i genitori specificano che tali orari e modalità di consumazione dei pasti avrà vigenza sino al compimento dei anni 3 della figlia . Il Per_2 pernottamento sarà consentito solo allorquando il padre avrà la disponibilità di una casa che consenta ai piccoli di avere una camera da letto adeguata alle loro esigenze e comunque esso sarà previsto in misura graduale a partire dal raggiungimento dei tre anni della piccola , quindi dall'ottobre 2026. In Per_2 condivisione saranno stabiliti i periodi relativi alle festività natalizie, pasquali ed estivi, sempre con il criterio dell'alternanza ed assicurando ai minori di trascorrere egual tempo delle festività con la mamma e con il papà. In ogni caso, qualora non dovesse esserci accordo, le festività natalizie e pasquali verranno trascorse alternativamente con la madre o con il padre, e per la precisione si stabilisce che il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari, terranno i minori nei giorni: 31 dicembre e 1° gennaio, carnevale, pasquetta, 1° maggio, 8 dicembre, Natale;
il padre negli anni pari e la mamma negli anni dispari terranno i minori nei giorni 6 gennaio, pasqua, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre, 24 dicembre e 26 dicembre. In occasione delle festività maggiormente significative (Natale, Epifania, Pasqua) ai bambini dovrà comunque essere assicurata la possibilità di trascorre alcune ore del giorno di festa con l'altro genitore. I genitori - preferibilmente - trascorreranno assieme, almeno in parte, il compleanno dei minori;
in alternativa i minori trascorreranno il loro compleanno, ad anni alterni, con il padre o con la madre, fermo restando il diritto dell'altro genitore di festeggiare il genetliaco nella domenica immediatamente successiva;
al contempo il padre avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno, della festa del papà , nonché per i compleanni della nonna paterna;
la madre avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno, della festa della mamma, nonché per il compleanno dei nonni materni;
Durante il periodo estivo, a decorrere dall'estate 2027 i figli trascorreranno, salvo diverso accordo tra i genitori, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, e nello specifico una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivo, con la madre. Prima dell'estate 2027, il padre potrà avere con sé nei periodi di ferie - per quindici giorni non consecutivi da condividere in via preventiva con la mamma - i minori dalle 9,00 alle 21,30 (cena compresa), garantendo alimentazione specifica e riposo pomeridiano. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori in relazione alle rispettive ferie che verranno reciprocamente comunicate non appena ne saranno a conoscenza, nelle restanti vacanze estive dei figli i genitori seguiranno le regole ordinarie, salvo diverso accordo. Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute dei figli, verrà presa su accordo tra i due genitori, nell'esclusivo interesse degli stessi;
- a titolo di mantenimento dei figli minori, il sig. verserà entro i primi 5 Parte_1 giorni di ogni mese, la somma di €500,00 (€250,00 per ogni figlio) - da rivalutare annualmente secondo Istat – a mezzo bonifico bancario su conto corrente postale intestato alla Sig.ra (IBAN: [...]); il sig. CP_1
resterà obbligato a corrispondere detto contributo fintanto che i figli Parte_1 minori resteranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente autosufficienti;
- le spese straordinarie - che gravano sui genitori al 50% - sono individuate e regolate sulla scorta di quanto previsto dal protocollo del CNF, che si ha per integralmente richiamato;
- i genitori dei minori apriranno un altro conto corrente intestato a , (poichè Per_2
ne ha già uno), presso Banca Intesa, in cui confluiscono i regali dei Per_1 bambini, sia quelli finora accumulati, sia quelli futuri, con la possibilità di versare da parte di entrambi i genitori e di utilizzare le somme, in maniera condivisa, per l'esclusivo interesse dei minori;
- l'assegno unico per i minori sarà percepito al 100% dalla madre;
[
- i genitori non ostacoleranno i rapporti tra i minori e i nonni materni e paterni purché non siano prevalenti rispetto alle frequentazioni con i genitori.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 12.07.2025 e nelle note a trattazione scritta del 20.10.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossacesia (Anno 2018 n.
6 - Parte II serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 23.10.2025
Il Presidente
AN Di MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa AN DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 05.12.1980 – CF Parte_1
difeso dall'Avv. Paola Zulli C.F._1
E
n. a Casoli il 21.08.1987 – CF , Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Silvana Vassalli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 12.7.2025 e alle note di trattazione scritta congiunte del 20.10.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 12.07.2025 e alle note scritte del 20.10.2025, del seguente preciso tenore:
- la sig.ra resterà nella casa coniugale, di sua proprietà, in Casoli Selva CP_1
Piana n°3;
- il sig. trasferirà (già entro la fine di giugno 2025) il proprio domicilio, Parte_1 dandone comunicazione alla Sig.ra e nella nuova abitazione porterà con CP_1 sé i propri beni ed effetti personali;
- i coniugi, considerato che ad oggi i bambini sono in età infantile in quanto il bambino ha meno di 5 anni e la bambina ha solo 20 mesi e continuano a Per_1 necessitare di cure particolari quali alimentazione specialistica, riposo nelle diverse ore del giorno e accuratezza nella pulizia e cambio di abbigliamento nel corso della giornata, ritengono opportuno articolare il potere dovere di visita e frequentazione dei figli con i genitori con modalità compatibili con le necessità esclusive dei bambini. I Coniugi si impegnano a rivedere il piano genitoriale concordato, allorquando i bambini avranno raggiunto una diversa autonomia nella cura della persona e soprattutto alimentare, in ogni caso entro i 3 anni dall'omologa.
- i figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre. Per quanto attiene alle condizioni di visita e frequentazione, il padre potrà visitare i bambini nella già casa coniugale previo accordo con la madre ma prenderli con sé , compatibilmente e nel rispetto dello stato di salute dei bambini e di ogni altra loro esigenza, due pomeriggi alla settimana e nello specifico - nel periodo da settembre a maggio il TE (dalle 17,30 all'uscita di scuola di alle 21,00) Per_1
e il giovedı pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 21,00, compresa la cena da consumarsi anche - laddove preferibile - nella già casa coniugale;
nel periodo da giugno ad agosto il TE (dalle 16,30 alle 21,30) e il giovedı pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 21,30, compresa la cena da consumarsi anche - laddove preferibile
- nella già casa coniugale;
sempre su preventivo accordo dei genitori e in misura paritari e alternata, i genitori seguiranno le attività extrascolastiche dei minori, anche nei pomeriggi diversi dal TE e giovedı come indicati (si fa riferimento, ad esempio, all'attuale corso di musica che segue il mercoledı pomeriggio). Per_1
In ogni caso, qualora non dovesse esserci accordo, al padre andrà riconosciuto il diritto ad avere con sé entrambi i bambini, evitando di separare il fratello dalla sorella, due pomeriggi alla settimana e nello specifico il TE e nello specifico - nel periodo da ottobre ad aprile il TE (dalle 16,30 all'uscita di scuola di alle 20,30) e il giovedı pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 20,30, compresa Per_1 la cena;
nel periodo da maggio a settembre il TE (dalle 16,30 alle 21,30) e il giovedı pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 21,30, compresa la cena da consumarsi, assicurando loro alimentazione specialistica, riposo nelle diverse ore del giorno e accuratezza nella pulizia e cambio di abbigliamento. Nei fine settimana, alternativamente, da ottobre ad aprile il sabato dalle 10,00 alle 20,30 (cena compresa) e/o la domenica, dalle ore 10,00 alle 20,00, cena compresa fino a quando i minori non pernotteranno con il papà , il quale assicura loro alimentazione specialistica, riposo nelle diverse ore del giorno e accuratezza nella pulizia e cambio di abbigliamento;
nel da maggio a settembre il sabato dalle 9,00 alle 21,30 (cena compresa) e/o la domenica, dalle ore 9,00 alle 21,30, cena compresa fino a quando i minori non pernotteranno con il papà , il quale assicura loro alimentazione specialistica, riposo nelle diverse ore del giorno e accuratezza nella pulizia e cambio di abbigliamento;
i genitori specificano che tali orari e modalità di consumazione dei pasti avrà vigenza sino al compimento dei anni 3 della figlia . Il Per_2 pernottamento sarà consentito solo allorquando il padre avrà la disponibilità di una casa che consenta ai piccoli di avere una camera da letto adeguata alle loro esigenze e comunque esso sarà previsto in misura graduale a partire dal raggiungimento dei tre anni della piccola , quindi dall'ottobre 2026. In Per_2 condivisione saranno stabiliti i periodi relativi alle festività natalizie, pasquali ed estivi, sempre con il criterio dell'alternanza ed assicurando ai minori di trascorrere egual tempo delle festività con la mamma e con il papà. In ogni caso, qualora non dovesse esserci accordo, le festività natalizie e pasquali verranno trascorse alternativamente con la madre o con il padre, e per la precisione si stabilisce che il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari, terranno i minori nei giorni: 31 dicembre e 1° gennaio, carnevale, pasquetta, 1° maggio, 8 dicembre, Natale;
il padre negli anni pari e la mamma negli anni dispari terranno i minori nei giorni 6 gennaio, pasqua, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre, 24 dicembre e 26 dicembre. In occasione delle festività maggiormente significative (Natale, Epifania, Pasqua) ai bambini dovrà comunque essere assicurata la possibilità di trascorre alcune ore del giorno di festa con l'altro genitore. I genitori - preferibilmente - trascorreranno assieme, almeno in parte, il compleanno dei minori;
in alternativa i minori trascorreranno il loro compleanno, ad anni alterni, con il padre o con la madre, fermo restando il diritto dell'altro genitore di festeggiare il genetliaco nella domenica immediatamente successiva;
al contempo il padre avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno, della festa del papà , nonché per i compleanni della nonna paterna;
la madre avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno, della festa della mamma, nonché per il compleanno dei nonni materni;
Durante il periodo estivo, a decorrere dall'estate 2027 i figli trascorreranno, salvo diverso accordo tra i genitori, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, e nello specifico una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivo, con la madre. Prima dell'estate 2027, il padre potrà avere con sé nei periodi di ferie - per quindici giorni non consecutivi da condividere in via preventiva con la mamma - i minori dalle 9,00 alle 21,30 (cena compresa), garantendo alimentazione specifica e riposo pomeridiano. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori in relazione alle rispettive ferie che verranno reciprocamente comunicate non appena ne saranno a conoscenza, nelle restanti vacanze estive dei figli i genitori seguiranno le regole ordinarie, salvo diverso accordo. Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute dei figli, verrà presa su accordo tra i due genitori, nell'esclusivo interesse degli stessi;
- a titolo di mantenimento dei figli minori, il sig. verserà entro i primi 5 Parte_1 giorni di ogni mese, la somma di €500,00 (€250,00 per ogni figlio) - da rivalutare annualmente secondo Istat – a mezzo bonifico bancario su conto corrente postale intestato alla Sig.ra (IBAN: [...]); il sig. CP_1
resterà obbligato a corrispondere detto contributo fintanto che i figli Parte_1 minori resteranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente autosufficienti;
- le spese straordinarie - che gravano sui genitori al 50% - sono individuate e regolate sulla scorta di quanto previsto dal protocollo del CNF, che si ha per integralmente richiamato;
- i genitori dei minori apriranno un altro conto corrente intestato a , (poichè Per_2
ne ha già uno), presso Banca Intesa, in cui confluiscono i regali dei Per_1 bambini, sia quelli finora accumulati, sia quelli futuri, con la possibilità di versare da parte di entrambi i genitori e di utilizzare le somme, in maniera condivisa, per l'esclusivo interesse dei minori;
- l'assegno unico per i minori sarà percepito al 100% dalla madre;
[
- i genitori non ostacoleranno i rapporti tra i minori e i nonni materni e paterni purché non siano prevalenti rispetto alle frequentazioni con i genitori.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 12.07.2025 e nelle note a trattazione scritta del 20.10.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossacesia (Anno 2018 n.
6 - Parte II serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 23.10.2025
Il Presidente
AN Di MO