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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 137/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SANTORU MARIA e CORONA Parte_1
ELISABETTA, come da procura in atti APPELLANTE contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti BALLERO FRANCESCO e BALLERI CP_1
a procura in atti;
APPELLATO
All'udienza 10.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: 1) IN VIA PRINCIPALE in esecuzione della ordinanza di Corte di 836/21 che ha rigettato la prima allegazione dell'unico motivo di ricorso del sig.
, confermi a Corte d'Appello di Sassari n. 278/2015 e condanni il CP_1 ituire alla la somma di € 49.123,76, oltre interessi legali dalla Parte_1 do a al saldo, con c ese dei tre gradi di giudizio;
2) IN VIA PREGIUDIZIALE accerti che la ordinanza di Corte di Cassazione n. 3836/21 nella parte in cui ha accolto la seconda allegazione (1B) e la terza allegazione (1C) dell'unico motivo del sig. e conseguentemente ha cassato la sentenza nei limiti della allegazione accolta e assorbit ha rinviato alla Corte d'Appello è errata, per inesistenza dei due capi della sentenza della Corte d'Appello n. 278/2015 impugnati e cassati. In accoglimento del presente atto di riassunzione, pronunci secondo legge la revoca, la disapplicazione lità in parte qua della or di rinvio della Cassazione e per l'effetto condanni il sig. a restituire alla agenzia la Pt_1 somma di € 49.123,76, oltre interessi legali dalla doman saldo, con condanna alle ei pagina 1 di 5 tre gradi di giudizio;
3) IN VIA SUBORDINATA, nella non creduta ipotesi in qui questa Corte non proceda all'accertamento degli errori revocatori, in parte q ella ordinanza di Cassazione, voglia accertare che l'indebito netto perce l sig. è pari a e33.653,34, come quantificato nell'allegato alla determinazione 24 2005, mai contest i due Pt_2 giudizi di merito;
e in conseguenza condanni i al pagamento in favore di della Pt_1 somma di €49.123,76, al netto degli oneri previdenz ritenute fiscali pari a €33. , oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) con vittoria delle spese dei tre gradi di giudizio o in su ine con compensazione di 1/3 delle spese processuali tra le parti e condanna del sig. al pagamento d delle spese in favore di per tutti i gradi del giudizio, oltre alla Pt_1 restituzione a di 2/3 delle spese di regist e delle sentenze e dei contributi unificati, Pt_1 oltre oneri di l
per parte appellata: “rigettare l'appello e condannare l' oltre c Parte_1 responsabilità processuale, anche al rimborso delle an ate da CP_1 maturato degli interessi pari ad euro 3.184,66 e delle spese e competenze di t volte dinanzi alla Corte di Appello ed una volta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, già membro del consiglio di amministrazione dell' - a cui era subentrata CP_1 Pt_2
l'odierna - adiva la Suprema Corte onde sentir cassare, sulla base di un unico Parte_1 motivo di ricorso articolato su tre profili, la sentenza n. 278/2015, pubblicata in data 12.6.2015, con la quale la Corte d'Appello di Sassari, accogliendo l'appello della aveva riformato la Pt_1 decisione di primo grado, condannando l' al rimborso della somma di euro 49.123,76, a titolo di differenze retributive indebitamente riscosse durante il mandato, allorché in sostituzione dell'originario trattamento economico previsto per i coordinatori regionali era stato riconosciuto quello più favorevole applicato al direttore generale della regione. Il giudice d'appello, nell'accogliere il gravame, aveva ribadito la convinzione già esternata in occasione di altro suo precedente (App. Cagliari 344/2014) che il trattamento retributivo dovuto per la carica rivestita dall' doveva essere regolato in base all'art. 6 della L.reg. 23 Pt_1 agosto 1995, n. 20 - in base al quale, esso doveva essere parametrato alla retribuzione spettante al dipendente dell'amministrazione generale, avente qualifica dirigenziale e anzianità di venti anni, maggiorata dell'indennità prevista per il coordinatore regionale - in tal senso deponendo l'interpretazione autentica a cui il legislatore regionale si era indotto, a fronte dell'incertezza interpretativa sulla portata del detto art. 6, a mezzo dell'art. 22, comma 1, L.reg. 21 Pt_1 aprile 2005, n. 7, secondo il quale l'art. 6 citato doveva interpretarsi nel senso che il compenso spettante al Presidente degli enti ed ai consiglieri dovesse invece commisurarsi alla retribuzione spettante al momento di entrata in vigore della legge 20 del 1995 ai coordinatori generali dell'amministrazione regionale, senza possibilità di automatica equiparazione a figure apicali successivamente introdotte nella stessa amministrazione. Di conseguenza anche gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione dovevano essere soggetti allo stesso trattamento normativo, posto che per effetto della norma di interpretazione non era stato introdotto nessun elemento di novità rispetto all'art. 6 citato, pagina 2 di 5 essendo state unicamente esplicitate l'esclusività del riferimento alla figura del coordinatore generale e l'impossibilità di sostituire a questa quella del direttore generale. La Corte adita rigettava la prima allegazione relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 6 1. reg. Sardegna 20/1995, mentre accoglieva, cassando con rinvio davanti a questa Corte, la seconda allegazione relativa alla necessità che la ricostruzione di un eventuale indebito doveva eseguirsi in misura netta, assai inferiore di quella lorda vantata dall' . Parte_1
In particolare, accogliendo il secondo motivo del ricorso, senza pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, la Suprema Corte affermava che era suo “ convincimento, in altrove affermato più volte, che in caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.” Riteneva quindi “errata la contraria affermazione operata dal decidente d'appello che ha ritenuto invece ripetibile la somma imputata all' nell'intero, al lordo, cioè, delle ritenute fiscali e previdenziali operate alla fonte e versate all'erario e agli enti di previdenza.”
Riassunto il giudizio davanti a questa Corte in diversa composizione, l'appellante ha Pt_1 domandato la conferma della sentenza di secondo grado, con condanna dell' alla restituzione dell'intera somma lorda di euro 49.123,76, oltre interessi e spese dei tre gradi del giudizio. Ha, preliminarmente, sostenuto che il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte - in relazione al quantum da restituire (al lordo o al netto degli oneri previdenziali e ritenute fiscali) - non poteva essere comunque applicato in quanto la relativa domanda era stata presentata dall' solo in sede di legittimità e mai nei precedenti due gradi, di talché nessuna pronuncia sul punto era stata data né dal tribunale né dalla Corte di Appello, con conseguente inammissibilità della pretesa.
Ritualmente si è costituito l' che ha domandato il rigetto della domanda, con condanna al rimborso di quanto da esso anticipato (pari ad euro 3.184,66), oltre spese di tutti i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l' è tenuto alla restituzione di quanto da esso maggiormente percepito, l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento degli oneri fiscali e previdenziali che, eventualmente dovranno essere decurtati dalla somma di € 49.123.76, già accertata dal Tribunale nel suo ammontare lordo. Infatti, e a prescindere dalla eccezione di inammissibilità della relativa domanda, deve applicarsi il principio espresso dalla Suprema Corte in ordine al diritto della di “ripetere Pt_1 soltanto quanto quest'ultimo (l' ) abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”. pagina 3 di 5 In questa sede, dunque, rimane da accertare la questione mossa dall'appellante circa la sua legittimazione a riavere l'intera somma al lordo o al netto delle ritenute di legge. Aderendo in pieno all'orientamento espresso dalla Corte di appello di Cagliari per un caso analogo, (sentenza n. 35, del 2023) occorre premettere che, secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, applicato diffusamente in materia di diritto del lavoro, la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto che le somme da quest'ultimo percepite, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto;
il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (cfr. Cass. Civ., n. 517/2019). Il richiamato principio è stato recentemente recepito e fatto proprio anche da un orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ripetizione di somme percepite da membri del consiglio dell' a titolo di indennità, ai sensi dell'art. 6 della l. reg. 20/1995: la Suprema Pt_2
Corte ha, infatti, ribadito che in caso di retribuzioni (ivi comprese le indennità e i gettoni di presenza) erogate indebitamente al lavoratore dipendente, il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale dell'accipiens (v. Cass. Civ., Sez. I, n. 10751/2020 e Cass. Civ., sez. I, n. 3836/2021). Dovendosi, pertanto, aderire, al richiamato principio di diritto, appare evidente che l' Pt_1 abbia diritto alla restituzione della somma indebitamente percepita dall' , sebbene al
[...] netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò posto, dall'importo accertato dalla Corte di appello con la sentenza n. 278/2015, devono essere sottratti gli oneri fiscali e previdenziali, indicati nelle buste paga, nei CUD e riepilogati nella tabella allegata alla delibera n. 24/2005, ossia: la quota IRFEF di euro 13.575,32; la quota di euro 1.628,54; la quota addizionale regionale relativa all'anno 2004 di euro 218,10 + Pt_3
48,46. Pertanto, l'importo netto complessivo percepito direttamente dall' ammonta ad euro 33.653,34 e deve essere restituito alla maggiorato degli interessi dalla domanda al Pt_1 saldo.
La Cassazione disponeva, inoltre, il rinvio a questa Corte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; alla luce dei principi esposti, dunque, si ritiene di dover applicare ai fini della determinazione delle spese processuali, il criterio unitario e globale della regolamentazione all'esito complessivo della lite: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia,
pagina 4 di 5 complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ. n. 20289/2015).
Considerato il parziale accoglimento della pretesa appellante, le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti ratione temporis, devono essere compensate nella misura di 1/3, ponendosi la residua parte a carico dell' in ragione della maggiore soccombenza. Le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello vengono liquidate secondo le abrogate Tariffe Professionali, applicando i valori medi sullo scaglione di valore da euro 26.001 ad euro 52.000. Le spese del giudizio di Cassazione vengono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, applicando i valori medi (per la fase introduttiva, di studio e decisionale) sullo scaglione di valore da euro 26.001 ad euro 52.000 Le spese del presente giudizio di rinvio vengono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori medi (esclusa la fase istruttoria) sullo scaglione di valore da euro 26.001 ad euro 52.000.
P.Q.M
La Corte di Appello di Sassari, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 1146 /2010, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € CP_1
33.653,34 in favore dell' , oltre interessi dalla data della Parte_1 domanda sino al saldo;
2) compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione, in favore dell' , della residua parte CP_1 Parte_1 che liquida: - per il giudizio di primo grado in complessivi € 4.836,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori;
- per il giudizio di appello in complessivi € 6.343,34 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- per il giudizio di Cassazione, nella somma di € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- per il presente giudizio nella somma di € 4.630,67 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sassari, il 30.04.2025
Il Presidente-est. Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 137/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SANTORU MARIA e CORONA Parte_1
ELISABETTA, come da procura in atti APPELLANTE contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti BALLERO FRANCESCO e BALLERI CP_1
a procura in atti;
APPELLATO
All'udienza 10.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: 1) IN VIA PRINCIPALE in esecuzione della ordinanza di Corte di 836/21 che ha rigettato la prima allegazione dell'unico motivo di ricorso del sig.
, confermi a Corte d'Appello di Sassari n. 278/2015 e condanni il CP_1 ituire alla la somma di € 49.123,76, oltre interessi legali dalla Parte_1 do a al saldo, con c ese dei tre gradi di giudizio;
2) IN VIA PREGIUDIZIALE accerti che la ordinanza di Corte di Cassazione n. 3836/21 nella parte in cui ha accolto la seconda allegazione (1B) e la terza allegazione (1C) dell'unico motivo del sig. e conseguentemente ha cassato la sentenza nei limiti della allegazione accolta e assorbit ha rinviato alla Corte d'Appello è errata, per inesistenza dei due capi della sentenza della Corte d'Appello n. 278/2015 impugnati e cassati. In accoglimento del presente atto di riassunzione, pronunci secondo legge la revoca, la disapplicazione lità in parte qua della or di rinvio della Cassazione e per l'effetto condanni il sig. a restituire alla agenzia la Pt_1 somma di € 49.123,76, oltre interessi legali dalla doman saldo, con condanna alle ei pagina 1 di 5 tre gradi di giudizio;
3) IN VIA SUBORDINATA, nella non creduta ipotesi in qui questa Corte non proceda all'accertamento degli errori revocatori, in parte q ella ordinanza di Cassazione, voglia accertare che l'indebito netto perce l sig. è pari a e33.653,34, come quantificato nell'allegato alla determinazione 24 2005, mai contest i due Pt_2 giudizi di merito;
e in conseguenza condanni i al pagamento in favore di della Pt_1 somma di €49.123,76, al netto degli oneri previdenz ritenute fiscali pari a €33. , oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) con vittoria delle spese dei tre gradi di giudizio o in su ine con compensazione di 1/3 delle spese processuali tra le parti e condanna del sig. al pagamento d delle spese in favore di per tutti i gradi del giudizio, oltre alla Pt_1 restituzione a di 2/3 delle spese di regist e delle sentenze e dei contributi unificati, Pt_1 oltre oneri di l
per parte appellata: “rigettare l'appello e condannare l' oltre c Parte_1 responsabilità processuale, anche al rimborso delle an ate da CP_1 maturato degli interessi pari ad euro 3.184,66 e delle spese e competenze di t volte dinanzi alla Corte di Appello ed una volta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, già membro del consiglio di amministrazione dell' - a cui era subentrata CP_1 Pt_2
l'odierna - adiva la Suprema Corte onde sentir cassare, sulla base di un unico Parte_1 motivo di ricorso articolato su tre profili, la sentenza n. 278/2015, pubblicata in data 12.6.2015, con la quale la Corte d'Appello di Sassari, accogliendo l'appello della aveva riformato la Pt_1 decisione di primo grado, condannando l' al rimborso della somma di euro 49.123,76, a titolo di differenze retributive indebitamente riscosse durante il mandato, allorché in sostituzione dell'originario trattamento economico previsto per i coordinatori regionali era stato riconosciuto quello più favorevole applicato al direttore generale della regione. Il giudice d'appello, nell'accogliere il gravame, aveva ribadito la convinzione già esternata in occasione di altro suo precedente (App. Cagliari 344/2014) che il trattamento retributivo dovuto per la carica rivestita dall' doveva essere regolato in base all'art. 6 della L.reg. 23 Pt_1 agosto 1995, n. 20 - in base al quale, esso doveva essere parametrato alla retribuzione spettante al dipendente dell'amministrazione generale, avente qualifica dirigenziale e anzianità di venti anni, maggiorata dell'indennità prevista per il coordinatore regionale - in tal senso deponendo l'interpretazione autentica a cui il legislatore regionale si era indotto, a fronte dell'incertezza interpretativa sulla portata del detto art. 6, a mezzo dell'art. 22, comma 1, L.reg. 21 Pt_1 aprile 2005, n. 7, secondo il quale l'art. 6 citato doveva interpretarsi nel senso che il compenso spettante al Presidente degli enti ed ai consiglieri dovesse invece commisurarsi alla retribuzione spettante al momento di entrata in vigore della legge 20 del 1995 ai coordinatori generali dell'amministrazione regionale, senza possibilità di automatica equiparazione a figure apicali successivamente introdotte nella stessa amministrazione. Di conseguenza anche gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione dovevano essere soggetti allo stesso trattamento normativo, posto che per effetto della norma di interpretazione non era stato introdotto nessun elemento di novità rispetto all'art. 6 citato, pagina 2 di 5 essendo state unicamente esplicitate l'esclusività del riferimento alla figura del coordinatore generale e l'impossibilità di sostituire a questa quella del direttore generale. La Corte adita rigettava la prima allegazione relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 6 1. reg. Sardegna 20/1995, mentre accoglieva, cassando con rinvio davanti a questa Corte, la seconda allegazione relativa alla necessità che la ricostruzione di un eventuale indebito doveva eseguirsi in misura netta, assai inferiore di quella lorda vantata dall' . Parte_1
In particolare, accogliendo il secondo motivo del ricorso, senza pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, la Suprema Corte affermava che era suo “ convincimento, in altrove affermato più volte, che in caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.” Riteneva quindi “errata la contraria affermazione operata dal decidente d'appello che ha ritenuto invece ripetibile la somma imputata all' nell'intero, al lordo, cioè, delle ritenute fiscali e previdenziali operate alla fonte e versate all'erario e agli enti di previdenza.”
Riassunto il giudizio davanti a questa Corte in diversa composizione, l'appellante ha Pt_1 domandato la conferma della sentenza di secondo grado, con condanna dell' alla restituzione dell'intera somma lorda di euro 49.123,76, oltre interessi e spese dei tre gradi del giudizio. Ha, preliminarmente, sostenuto che il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte - in relazione al quantum da restituire (al lordo o al netto degli oneri previdenziali e ritenute fiscali) - non poteva essere comunque applicato in quanto la relativa domanda era stata presentata dall' solo in sede di legittimità e mai nei precedenti due gradi, di talché nessuna pronuncia sul punto era stata data né dal tribunale né dalla Corte di Appello, con conseguente inammissibilità della pretesa.
Ritualmente si è costituito l' che ha domandato il rigetto della domanda, con condanna al rimborso di quanto da esso anticipato (pari ad euro 3.184,66), oltre spese di tutti i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l' è tenuto alla restituzione di quanto da esso maggiormente percepito, l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento degli oneri fiscali e previdenziali che, eventualmente dovranno essere decurtati dalla somma di € 49.123.76, già accertata dal Tribunale nel suo ammontare lordo. Infatti, e a prescindere dalla eccezione di inammissibilità della relativa domanda, deve applicarsi il principio espresso dalla Suprema Corte in ordine al diritto della di “ripetere Pt_1 soltanto quanto quest'ultimo (l' ) abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”. pagina 3 di 5 In questa sede, dunque, rimane da accertare la questione mossa dall'appellante circa la sua legittimazione a riavere l'intera somma al lordo o al netto delle ritenute di legge. Aderendo in pieno all'orientamento espresso dalla Corte di appello di Cagliari per un caso analogo, (sentenza n. 35, del 2023) occorre premettere che, secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, applicato diffusamente in materia di diritto del lavoro, la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto che le somme da quest'ultimo percepite, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto;
il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (cfr. Cass. Civ., n. 517/2019). Il richiamato principio è stato recentemente recepito e fatto proprio anche da un orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ripetizione di somme percepite da membri del consiglio dell' a titolo di indennità, ai sensi dell'art. 6 della l. reg. 20/1995: la Suprema Pt_2
Corte ha, infatti, ribadito che in caso di retribuzioni (ivi comprese le indennità e i gettoni di presenza) erogate indebitamente al lavoratore dipendente, il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale dell'accipiens (v. Cass. Civ., Sez. I, n. 10751/2020 e Cass. Civ., sez. I, n. 3836/2021). Dovendosi, pertanto, aderire, al richiamato principio di diritto, appare evidente che l' Pt_1 abbia diritto alla restituzione della somma indebitamente percepita dall' , sebbene al
[...] netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò posto, dall'importo accertato dalla Corte di appello con la sentenza n. 278/2015, devono essere sottratti gli oneri fiscali e previdenziali, indicati nelle buste paga, nei CUD e riepilogati nella tabella allegata alla delibera n. 24/2005, ossia: la quota IRFEF di euro 13.575,32; la quota di euro 1.628,54; la quota addizionale regionale relativa all'anno 2004 di euro 218,10 + Pt_3
48,46. Pertanto, l'importo netto complessivo percepito direttamente dall' ammonta ad euro 33.653,34 e deve essere restituito alla maggiorato degli interessi dalla domanda al Pt_1 saldo.
La Cassazione disponeva, inoltre, il rinvio a questa Corte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; alla luce dei principi esposti, dunque, si ritiene di dover applicare ai fini della determinazione delle spese processuali, il criterio unitario e globale della regolamentazione all'esito complessivo della lite: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia,
pagina 4 di 5 complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ. n. 20289/2015).
Considerato il parziale accoglimento della pretesa appellante, le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti ratione temporis, devono essere compensate nella misura di 1/3, ponendosi la residua parte a carico dell' in ragione della maggiore soccombenza. Le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello vengono liquidate secondo le abrogate Tariffe Professionali, applicando i valori medi sullo scaglione di valore da euro 26.001 ad euro 52.000. Le spese del giudizio di Cassazione vengono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, applicando i valori medi (per la fase introduttiva, di studio e decisionale) sullo scaglione di valore da euro 26.001 ad euro 52.000 Le spese del presente giudizio di rinvio vengono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori medi (esclusa la fase istruttoria) sullo scaglione di valore da euro 26.001 ad euro 52.000.
P.Q.M
La Corte di Appello di Sassari, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 1146 /2010, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € CP_1
33.653,34 in favore dell' , oltre interessi dalla data della Parte_1 domanda sino al saldo;
2) compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione, in favore dell' , della residua parte CP_1 Parte_1 che liquida: - per il giudizio di primo grado in complessivi € 4.836,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori;
- per il giudizio di appello in complessivi € 6.343,34 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- per il giudizio di Cassazione, nella somma di € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- per il presente giudizio nella somma di € 4.630,67 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sassari, il 30.04.2025
Il Presidente-est. Dott.ssa Maria Grixoni
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