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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 309/2024 + 346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR LI Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. LA ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 309/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lecco, via Carlo Parte_1 C.F._1
Porta n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Consoloni, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Lecco, via Dante n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Artese, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 16 (C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Luigi Di Controparte_3
Savoia n. 41/A, presso lo studio dell'avv. Leonardo Patroni Griffi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Lecco, via CP_4 C.F._2
Roma n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
alla quale è riunita la causa iscritta al R.G. n. 346/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lecco, via CP_4 C.F._3
Roma n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Lecco, via Dante n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Artese, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Luigi Di Controparte_3
Savoia n. 41/A, presso lo studio dell'avv. Leonardo Patroni Griffi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lecco, via Carlo Parte_1 C.F._1
Porta n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Consoloni, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 2 di 16 appellato
Avente ad oggetto: fideiussioni omnibus – nullità – decadenza ex art. 1957 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nonché in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n.
5559/2023 (R.G. n. 59407/2019) resa dal Collegio della Sez. XIV Civile Specializzata in materia di impresa – A, Presidente Dott. Claudio Marangoni, in data 27.04.2023, pubblicata in data 5.07.2023
e non notificata e, per l'effetto:
Nel merito:
per tutte le ragioni esposte in atti: in via principale:
accertare e dichiarare la nullità integrale, per violazione della normativa Antitrust, delle fideiussioni rispettivamente datate 30.05.2000 e 5.12.2003, sottoscritte dal sig. in Parte_1
Cont favore di a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_2
in via subordinata:
accertare e dichiarare la nullità parziale, per violazione della normativa Antitrust, delle clausole nn.
2, 6 e 8 delle fideiussioni rispettivamente datate 30.05.2000 e 5.12.2003, sottoscritte dal sig.
[...]
Cont in favore di a garanzia delle obbligazioni assunte da Pt_1 Parte_2
In ogni caso:
Spese e competenze di primo e di secondo grado di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria
All'occorrenza, previa rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c.:
A) anche in virtù dell'orientamento recentemente espresso dall'Ill.mo Tribunale adito (decreto del 20.05.2021, con il quale è stata ritenuta rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quelle per cui è causa), si chiede che venga ordinata ai seguenti
Istituti BAri (presi a campione tra quelli aventi Filiale in Lecco) l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del testo delle fideiussioni dagli stessi ottenuti negli anni dal 2000 al 2003 compresi:
pagina 3 di 16 - la resistente, ; Controparte_1
- (già ), con sede in Lecco, Via Parini n. 21; CP_6 Controparte_7
- , con sede in Lecco, Piazza Manzoni n. 18; Controparte_8
- , con sede in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 1/B; CP_9
- (già ), con sede in Lecco, Corso Matteotti n. 3; CP_10 Controparte_11
- (già e ), con sede in Lecco, Corso Matteotti n. 3; CP_12 CP_13 Controparte_14
- con sede in Lecco, Piazza Garibaldi n. 18; CP_15
- , con sede in Lecco, Via Volta;
Controparte_16
- (già , con sede in , Piazza Armando Diaz n. 1; Controparte_17 Controparte_18 CP_11 Cont
- , sita in Lecco, Piazza A. Manzoni n. 27.
B) anche alla luce di quanto statuito dal Tribunale di Roma (ordinanza del 9.05.2019, con la quale è stato ritenuto ammissibile l'ordine di esibizione delle fideiussioni a suo tempo analizzate dalla BA D'IT), si chiede che venga ordinata alla BA d'IT (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91), l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c delle fideiussioni analizzate dalla BA D'IT nell'ambito dell'attività istruttoria compiuta e in esito alla quale è stato emesso il Provvedimento n. 55 del 2.05.2005;
C) al fine di comprovare che controparte sia sempre stata associata all'ABI (sebbene tale circostanza non sia stata ex adverso contestata), chiede che venga ordinata all'ABI – IA BAria ITna (con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49), l'esibizione in giudizio dell'elenco degli Istituti BAri ad essa associati, nel periodo ricompreso dal 2000 ad oggi;
Cont D) nella denegata ipotesi di reiterazione da parte di della propria richiesta di ammissione della prova per testi già formulata in primo grado, ci si oppone alla stessa, in quanto inammissibile per le ragioni già espresse nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. (ossia relativamente a circostanze di fatto mai dedotte prima dello spirare del termine di cui alla prima memoria istruttoria) e, in ogni caso, in quanto i relativi capitoli sono stati formulati in spregio dell'art. 244 c.p.c. Invero:
- il capitolo 1 è inammissibile poiché formulato in termini generici, valutativi e negativi;
- i capitoli 2 e 3 sono inammissibili poiché formulati in termini generici e valutativi;
- il capitolo 4 è inammissibile poiché formulato in termini generici, valutativi e negativi;
- il capitolo 5 è inammissibile poiché formulato in termini generici e valutativi”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e domanda rigettata: in preliminare: per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto, dichiarare inammissibile/manifestamente infondato l'appello di specie ex art. 348 bis c.p.c.;
pagina 4 di 16 Cont in via principale e nel merito: rigettare l'appello notificato alla ad istanza dell'attore opponente, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
per l'effetto, confermare integralmente in ogni suo capo e parte la sentenza n. 5559/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, datata 27.04.2023 e pubblicata in data 05.07.2023, nel giudizio civile rubricato al RG 59407/2019; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per e per essa quale procuratrice speciale Controparte_2 [...]
Controparte_3
“Conclude affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia
- rigettare integralmente l'interposto appello per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- ad ogni modo e senza che venga estromessa dal presente giudizio la parte cedente, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, si chiede e si torna a ribadire che l'odierna cessionaria del credito, nella predetta qualità di interventrice – cessionaria del credito - venga lasciata indenne rispetto alle eventuali richieste di restitutorie, compensative e/o risarcitorie a qualsiasi titolo formulate dall'appellante, per le quali deve ritenersi eventualmente deputata a rispondere la sola banca cedente;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.”.
Per CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nonché in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n.
5559/2023 (R.G. n. 59407/2019) resa dal Collegio della Sez. XIV Civile Specializzata in materia di impresa – A, Presidente Dott. Claudio Marangoni, in data 27.04.2023, pubblicata in data 5.07.2023
e non notificata e, per l'effetto: in via principale:
pagina 5 di 16 accertare e dichiarare la nullità parziale, per violazione della normativa Antitrust, delle clausole nn.
2, 6 e 8 delle fideiussioni rispettivamente datate 30.05.2000 e 05.12.2003, sottoscritte dal sig.
Cont in favore di a garanzia delle obbligazioni assunte da CP_4 Parte_2
In ogni caso:
Spese e competenze di primo e di secondo giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria
All'occorrenza, previa rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c.:
A) anche in virtù dell'orientamento recentemente espresso dall'Ill.mo Tribunale adito (decreto del 20.05.2021, con il quale è stata ritenuta rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quelle per cui è causa), si chiede che venga ordinata ai seguenti
Istituti BAri (presi a campione tra quelli aventi Filiale in Lecco) l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del testo delle fideiussioni dagli stessi ottenuti negli anni dal 2000 al 2003 compresi:
- la resistente, ; Controparte_1
- (già ), con sede in Lecco, Via Parini n.21; CP_6 Controparte_7
- , con sede in Lecco, Piazza Manzoni n. 18; Controparte_8
- , con sede in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 1/B; CP_9
- (già ), con sede in Lecco, Corso Matteotti n. 3; CP_10 Controparte_11
- (già e ), con sede in Lecco, Corso Matteotti n. 3; CP_12 CP_13 Controparte_14
- con sede in Lecco, Piazza Garibaldi n. 18; CP_15
- , con sede in Lecco, Via Volta;
Controparte_16
- (già , con sede in , Piazza Armando Diaz n. 1; Controparte_17 Controparte_18 CP_11 Cont
- , sita in Lecco, Piazza A. Manzoni n. 27.
B) anche alla luce di quanto statuito dal Tribunale di Roma (ordinanza del 9.05.2019, con la quale è stato ritenuto ammissibile l'ordine di esibizione delle fideiussioni a suo tempo analizzate dalla BA
D'IT), si chiede che venga ordinata alla BA d'IT (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91), l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle fideiussioni analizzate dalla BA D'IT nell'ambito dell'attività istruttoria compiuta e in esito alla quale è stato emesso il Provvedimento n. 55 del 2.05.2005;
C) al fine di comprovare che controparte sia sempre stata associata all'ABI (sebbene tale circostanza non sia stata ex adverso contestata), chiede che venga ordinata all'ABI – IA BAria ITna (con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49), l'esibizione in giudizio dell'elenco degli Istituti BAri ad essa associati, nel periodo ricompreso dal 2000 ad oggi;
pagina 6 di 16 Cont D) nella denegata ipotesi di reiterazione da parte di della propria richiesta di ammissione della prova per testi già formulata in primo grado, ci si oppone alla stessa, in quanto inammissibile per le ragioni già espresse nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. in primo grado da aversi per qui richiamate e riportate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e quali garanti di (in virtù di garanzie Parte_1 CP_4 Parte_2
rilasciate in data 30.05.2000, 9.6.2000 e 15.12.2003), proponevano separate opposizioni
(poi, riunite in primo grado) al decreto ingiuntivo n. 182/2019, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Lecco, su ricorso di e con il Controparte_1
quale venivano ingiunti al pagamento di euro 666.456,90, oltre interessi e spese.
2. Entrambi gli opponenti chiedevano accertarsi la nullità delle garanzie dai medesimi sottoscritte per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 e in virtù di quanto deciso da BA
D'IT con provvedimento n. 55/20051.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Lecco declinava la propria competenza per materia, in relazione alla sola “domanda riconvenzionale” proposta dagli opponenti, ritenendo competente il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
quindi, separava le cause e sospendeva, ex art. 295 c.p.c. il giudizio di pagina 7 di 16 opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto – si motivava - l'eventuale dichiarazione di invalidità delle fideiussioni avrebbe fatto venire meno il titolo azionato in sede monitoria.
4. Gli opponenti riassumevano la causa, avanti al Tribunale delle Imprese di , con CP_11
separate comparse in riassunzione e, successivamente, le due cause venivano riunite.
5. In data 16.03.2023, interveniva nel giudizio di primo grado la cessionaria del credito
. Controparte_2
6. Con sentenza n. 5559/2023 resa in data 27.04. – 5.7.2023, il Tribunale delle Imprese di così decideva: CP_11
“rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 CP_4 Controparte_20
[...]
dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3
condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 CP_4 Controparte_20
le spese del presente giudizio che liquida in euro 12.000,00 per competenze
[...] professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
7. La motivazione della sentenza di primo grado può sintetizzarsi come segue.
(i) Innanzi tutto, il primo Giudice riteneva che l'intervento in causa della cessionaria del credito, avvenuto in data 16.3.2023, fosse tardivo ex art. 268 c.p.c. – in quanto successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.01.2023.
(ii) Nel merito, si osservava che la fattispecie controversa esulasse dall'ambito di applicazione del provvedimento di BA d'IT n. 55/2005, in quanto le garanzie sottoscritte dagli opponenti non erano “fideiussioni omnibus”, ma “garanzie a prima richiesta”;
(iii) sul punto, si richiamava la pronuncia resa dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 3947/2010, in base alla quale la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale, di per sé, a qualificare il negozio come “contratto autonomo di garanzia”, in quanto clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la “fideiussione”;
(iv) quindi, il Tribunale riteneva che i garanti non potessero giovarsi dell'accertamento compiuto dall'Autorità di Vigilanza con il citato provvedimento n. 55/2005, in quanto relativo al solo schema contrattuale elaborato dall'A.B.I. per le “fideiussioni omnibus” pagina 8 di 16 nel settore bancario;
di conseguenza, che la controversia fosse valutabile quale “causa stand alone”, gravando sulla parte che assume l'esistenza di un'intesa illecita l'onere di allegazione e prova secondo le regole ordinarie del processo civile;
(v) in relazione al caso concreto, si riteneva che gli opponenti non avessero adeguatamente documentato, né altrimenti provato, l'esistenza di un'intesa illecita a livello nazionale tra i vari Istituti di Credito e volta ad escludere o restringere la concorrenza, sia per il numero contenuto dei modelli contrattuali prodotti in giudizio, sia perché gli stessi si riferivano a periodi diversi da quello oggetto di controversia.
(vi) ancora, si valutava che l'ordine di esibizione, richiesto dai garanti ex art. 210 c.p.c., fosse “inammissibile”, non avendo i medesimi “prospettato l'esistenza” di un'intesa illecita (pg. 5 sentenza);
(vii) infine, si rilevava che: “il solo fatto che la banca abbia sottoposto alla clientela moduli negoziali contenenti alcune (nel caso di specie, due) delle clausole presenti anche nel modello ABI non è sufficiente a determinare l'invalidità parziale dei contratti, non essendo vietate le singole clausole in sé (che non sono in contrasto con norme
imperative) ma solo in quanto applicate in modo uniforme e, dunque, espressione di un'intesa lesiva della concorrenza, che però deve essere provata” – (così, pg. 6 sentenza).
8. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 5559/2023, per due motivi così Parte_1
rubricati:
I^ motivo: “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1363 c.c., con conseguente erronea interpretazione dei contratti per cui è causa quali contratti autonomi di garanzia”;
II^ motivo: “Sull'errata valutazione della causa quale “stand alone”, conseguente errata applicazione delle regole ordinarie sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.”;
L'impugnazione veniva iscritta al R.G. n. 309/2024.
9. ha proposto separato appello, avverso la stessa sentenza n. 5559/2023 CP_4
(iscritto al R.G. n. 346/2024), prospettando analoghe ragioni di impugnazione e che verranno, in seguito, partitamente esaminate.
pagina 9 di 16 10. Gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno concluso per la conferma della sentenza di primo grado.
11. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 29 maggio 2024, veniva disposta la riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c.; i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva avviata ex art. 350 bis c.p.c., avanti al Collegio, per discussione orale, al 24
settembre 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, e si dolgono della sentenza Parte_1 CP_4
di primo grado per avere qualificato le garanzie dai medesimi sottoscritte quali
“contratti autonomi di garanzia” e non quali “fideiussioni omnibus”, avendo il
Tribunale ritenuto decisive le previsioni di cui agli artt. 7 e 9 e con le quali, rispettivamente, si pattuiva l'obbligo del garante al “pagamento immediato” ed “a semplice richiesta scritta” della BA, “anche in caso di opposizione del debitore” e che “nessuna eccezione” potesse essere opposta dal “fideiussore” nel momento in cui la
BA si determinava a recedere dai rapporti con il debitore principale.
In particolare, gli appellanti ritengono erronea l'interpretazione data dal primo Giudice, per avere valorizzato il solo dato letterale già indicato e per non avere effettuato una valutazione, in concreto, della finalità che si perseguiva mediante il rilascio di dette garanzie – (richiamando, a pg. 11 dell'atto di appello, l'orientamento interpretativo in base al quale: “ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare” (in questo senso, Corte d'Appello di Brescia 10.01.2022 n. 51. Conformi, ex multis, anche
Corte d'Appello di Brescia 26.04.2023 n. 710, Cass. Civ. n. 8874/2021 e 22.11.2019 n. 30509, e Corte d'Appello di
Napoli 23.02.2023 n. 796). pagina 10 di 16 Tenuto conto di tale principio di diritto, gli appellanti affermano che – nel caso di specie – le garanzie, dai medesimi rilasciate a debbano qualificarsi in termini di “fideiussioni CP_21 omnibus”, in quanto finalizzate a garantire l'esecuzione della “stessa prestazione” dovuta dal debitore principale, nel caso di inadempimento di quest'ultimo ed entro i limiti ivi indicati.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, in quanto logicamente connessi e con il quale gli appellanti – con difese sostanzialmente analoghe – prospettano che, alla riqualificazione delle garanzie in termini di “fideiussione omnibus”, consegua l'applicazione dei principi indicati da BA d'IT con la decisione n. 55/2005.
Evidenziano, in particolare, gli appellanti che le fideiussioni omnibus per cui è causa riproducono, agli artt. 2, 6 e 8, le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza con il citato provvedimento.
Su tale base, si chiede che, in via principale, questa Corte dichiari la nullità totale delle citate garanzie o, in subordine, la nullità parziale delle clausole contrattuali indicate e, di conseguenza, stante l'applicazione dell'art. 1957 c.c., l'intervenuta decadenza della BA dall'azione contro i garanti.
Ciò premesso, la Corte ritiene che gli appelli non siano meritevoli di accoglimento per le seguenti principali ragioni.
I.A. Facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”2, questa Corte osserva che – anche ad accedere alla qualificazione giuridica delle garanzie personali sottoscritte dagli appellanti in termini di “fideiussioni omnibus”, in luogo che di “contratti autonomi di garanzia” - le richieste a ciò consequenziali e formulate con il secondo motivo di appello non risultino, in ogni caso, fondate.
pagina 11 di 16 (i) Invero, quanto alla dedotta nullità totale delle garanzie rilasciate dagli appellanti - per la contestuale presenza delle tre clausole dichiarate nulle da BA d'IT - si ritiene che ciò non sia sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda così proposta.
Sul punto, si premette, che - quanto agli effetti dell'intesa concorrenziale “a monte” sul contratto di fideiussione omnibus “a valle” sottoscritto dal garante che è rimasto estraneo all'intesa - secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione3, la riproduzione delle clausole vietate comporta – di regola - la nullità parziale della fideiussione stessa, ai sensi dell'art. 1419
c.c., limitatamente alle clausole dichiarate nulle da BA D'IT con la decisione n.55/2005.
Trattasi di approdo interpretativo fondato, essenzialmente, sulla lettura costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 41 Cost.4, dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.); nonché sulla previsione, nella stessa disciplina antitrust (così: art. 2, comma 3, Legge 287/1990), della “nullità” delle intese vietate;
non ultimo, tenuto conto dell'interesse protetto dalla disciplina in tema di concorrenza e che è, principalmente, il mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente.
La nullità parziale delle clausole lesive della concorrenza rappresenta, pertanto – secondo l'indirizzo nomofilattico citato e dal quale non vi è ragione di discostarsi - il punto di equilibrio tra il “principio di conservazione del contratto” e la necessità di espungere, dallo stesso regolamento contrattuale, le clausole nulle.
Per l'effetto, in base alla disciplina di cui all'art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole contrattuali comporta la nullità dell'intero contratto o, in base al principio «utile per inutile non 3 così, SS.UU. Civili sentenza n. 41994/2021 che si sono pronunciate sulle seguenti questioni di massima importanza: “1) se la coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore - giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, nel contratto a valle, o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno;
2) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;
3) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione;
4) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero I t esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto”.
pagina 12 di 16 vitiatur», la conservazione dello stesso - tenuto conto dell'interesse concreto perseguito dalle parti -
“solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, nè persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel
senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” - (cfr. Cass., 05/02/2016, n. 2314).
Peraltro, così come sottolineato dalle SS.UU. Civili cit., “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) – analogamente alla controversia in decisione - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par. 2.15.3, SS.UU.
Civili cit.).
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, questa Corte ritiene che gli appellanti si siano limitati ad allegare la coincidenza tra le clausole dello schema ABI, ritenute anticoncorrenziali da
BA D'IT e le clausole, di analogo contenuto, presenti nelle fideiussioni azionate dalla BA nel presente giudizio.
Gli appellanti non risultano, invece, avere allegato se le garanzie sarebbero state comunque rilasciate (senza quelle clausole colpite da nullità) o se ciò sarebbe avvenuto a condizioni differenti e, in tale caso, in che termini;
ovvero se, al contrario, il vincolo negoziale debba ritenersi integralmente caducato, ex art. 1419 c.c., in quanto, senza tali clausole, lo stesso non sarebbe venuto ad esistenza.
(ii) Quanto alla domanda, svolta in via subordinata dagli appellanti, di accertamento della nullità
parziale delle garanzie e, per l'effetto, dell'intervenuta decadenza della BA ex art. 1957 c.c.,
pagina 13 di 16 non essendosi la stessa attivata nel rispetto del termine di sei mesi previsto dalla disposizione codicistica, questa Corte osserva quanto segue.
Le fideiussioni omnibus sottoscritte dagli odierni appellanti prevedono la “clausola di pagamento a prima richiesta”, essendo indicato, all'art. 7), che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]”.
Tale clausola, seppure sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza unitamente alle altre clausole indicate, è stata ritenuta valida ed efficace - con il citato provvedimento n.55/2005 – e non lesiva della libera concorrenza.
In tale caso, onde impedire la decadenza del creditore dall'azione contro i garanti, è idonea – in linea generale - l'intimazione stragiudiziale di pagamento, in quanto secondo l'interpretazione cui questa Corte aderisce, sarebbe contraddittorio – nel caso di garanzia con clausola di “pagamento a prima richiesta” – imporre al creditore di agire giudizialmente nei confronti dei garanti, essendo, a detti fini, sufficiente la richiesta di pagamento.5
Nel caso di specie, risulta inviata - da – lettera raccomandata del Controparte_1
4.6.2018 e ricevuta il 7.6.2018 dal debitore principale e dai garanti e CP_4 Parte_1
(cfr. fascicolo primo grado pgg. 9 – 11). CP_21
Pertanto, all'accertamento della nullità (parziale) delle citate clausole contrattuali nn. 2, 6, e 8 – in conseguenza dei principi generali in precedenza ricordati – non consegue la decadenza della BA
ai sensi della disposizione codicistica indicata, in quanto tempestivamente impedita con il citato sollecito di pagamento.
Peraltro, anche laddove si volesse individuare il momento della “scadenza dell'obbligazione” – dalla quale decorre il termine di “sei mesi” previsto dall'art. 1957 c.c. - con il “passaggio a sofferenza” dei rapporti (atteso che, con quel sollecito di pagamento del giugno 2018, ciò non si era ancora verificato, in quanto i rapporti non erano stati contestualmente revocati) – si osserva che:
pagina 14 di 16 - in data 31.12.2018 (data contabile del 3.1.2019), la BA risulta avere “iscritto a sofferenza” i rapporti ancora pendenti con il debitore (così: fascicolo primo grado CP_21
pgg. 68 e ss.); quindi, da tale momento, l'obbligazione di pagamento diventava immediatamente esigibile;
- già in data 25 gennaio 2019, la BA depositava ricorso per decreto ingiuntivo, avanti al
Tribunale di Lecco, nei confronti dei garanti - tale che il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. risulta, in ogni caso, rispettato.
II. Per le principali considerazioni sopra svolte, gli appelli vengono respinti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminabile della causa, a complessità media, oltre che delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Stante la sostanziale unicità della posizione processuale delle parti appellate, che hanno svolto analoghe difese, viene liquidato un unico importo complessivo a titolo di compensi, aumentato del
20% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 - (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r., 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di un ulteriore CP_4 Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione da ciascuno proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge gli appelli proposti da e nei confronti di CP_4 Parte_1 [...]
e di tramite la procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5559/2023 pubblicata Controparte_22
dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in data 5 luglio 2023;
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione, in favore di CP_4 Parte_1 [...]
e di delle ulteriori spese del grado e Controparte_1 Controparte_2
pagina 15 di 16 che liquida in complessivi euro 10.164,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r., 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di un CP_4 Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione da ciascuno proposta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA ON AR LI
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'Autorità di Vigilanza, chiamata a verificare la compatibilità dello schema predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva così deciso:
“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90”. In particolare:
- l'art. 2) - la c.d. clausola di riviviscenza - prevedeva l'impegno del fideiussore “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6) prescriveva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”;
- l'art. 8) - la c.d. clausola di sopravvivenza – prevedeva l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. 2 il quale “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così, Cass. Civ., Sez. L., sentenza n. 12002 del 28 maggio 2014; conformi, fra molte: Cass. Civ., 5, sentenza n. 11458 dell'11.05.2018; Cass. Civ., II, ordinanza n. 693 del 9 gennaio 2024); 4 La quale prevede che espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana» e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». 5 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n.
22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR LI Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. LA ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 309/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lecco, via Carlo Parte_1 C.F._1
Porta n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Consoloni, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Lecco, via Dante n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Artese, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 16 (C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Luigi Di Controparte_3
Savoia n. 41/A, presso lo studio dell'avv. Leonardo Patroni Griffi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Lecco, via CP_4 C.F._2
Roma n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
alla quale è riunita la causa iscritta al R.G. n. 346/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lecco, via CP_4 C.F._3
Roma n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Lecco, via Dante n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Artese, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Luigi Di Controparte_3
Savoia n. 41/A, presso lo studio dell'avv. Leonardo Patroni Griffi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lecco, via Carlo Parte_1 C.F._1
Porta n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Consoloni, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 2 di 16 appellato
Avente ad oggetto: fideiussioni omnibus – nullità – decadenza ex art. 1957 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nonché in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n.
5559/2023 (R.G. n. 59407/2019) resa dal Collegio della Sez. XIV Civile Specializzata in materia di impresa – A, Presidente Dott. Claudio Marangoni, in data 27.04.2023, pubblicata in data 5.07.2023
e non notificata e, per l'effetto:
Nel merito:
per tutte le ragioni esposte in atti: in via principale:
accertare e dichiarare la nullità integrale, per violazione della normativa Antitrust, delle fideiussioni rispettivamente datate 30.05.2000 e 5.12.2003, sottoscritte dal sig. in Parte_1
Cont favore di a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_2
in via subordinata:
accertare e dichiarare la nullità parziale, per violazione della normativa Antitrust, delle clausole nn.
2, 6 e 8 delle fideiussioni rispettivamente datate 30.05.2000 e 5.12.2003, sottoscritte dal sig.
[...]
Cont in favore di a garanzia delle obbligazioni assunte da Pt_1 Parte_2
In ogni caso:
Spese e competenze di primo e di secondo grado di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria
All'occorrenza, previa rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c.:
A) anche in virtù dell'orientamento recentemente espresso dall'Ill.mo Tribunale adito (decreto del 20.05.2021, con il quale è stata ritenuta rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quelle per cui è causa), si chiede che venga ordinata ai seguenti
Istituti BAri (presi a campione tra quelli aventi Filiale in Lecco) l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del testo delle fideiussioni dagli stessi ottenuti negli anni dal 2000 al 2003 compresi:
pagina 3 di 16 - la resistente, ; Controparte_1
- (già ), con sede in Lecco, Via Parini n. 21; CP_6 Controparte_7
- , con sede in Lecco, Piazza Manzoni n. 18; Controparte_8
- , con sede in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 1/B; CP_9
- (già ), con sede in Lecco, Corso Matteotti n. 3; CP_10 Controparte_11
- (già e ), con sede in Lecco, Corso Matteotti n. 3; CP_12 CP_13 Controparte_14
- con sede in Lecco, Piazza Garibaldi n. 18; CP_15
- , con sede in Lecco, Via Volta;
Controparte_16
- (già , con sede in , Piazza Armando Diaz n. 1; Controparte_17 Controparte_18 CP_11 Cont
- , sita in Lecco, Piazza A. Manzoni n. 27.
B) anche alla luce di quanto statuito dal Tribunale di Roma (ordinanza del 9.05.2019, con la quale è stato ritenuto ammissibile l'ordine di esibizione delle fideiussioni a suo tempo analizzate dalla BA D'IT), si chiede che venga ordinata alla BA d'IT (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91), l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c delle fideiussioni analizzate dalla BA D'IT nell'ambito dell'attività istruttoria compiuta e in esito alla quale è stato emesso il Provvedimento n. 55 del 2.05.2005;
C) al fine di comprovare che controparte sia sempre stata associata all'ABI (sebbene tale circostanza non sia stata ex adverso contestata), chiede che venga ordinata all'ABI – IA BAria ITna (con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49), l'esibizione in giudizio dell'elenco degli Istituti BAri ad essa associati, nel periodo ricompreso dal 2000 ad oggi;
Cont D) nella denegata ipotesi di reiterazione da parte di della propria richiesta di ammissione della prova per testi già formulata in primo grado, ci si oppone alla stessa, in quanto inammissibile per le ragioni già espresse nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. (ossia relativamente a circostanze di fatto mai dedotte prima dello spirare del termine di cui alla prima memoria istruttoria) e, in ogni caso, in quanto i relativi capitoli sono stati formulati in spregio dell'art. 244 c.p.c. Invero:
- il capitolo 1 è inammissibile poiché formulato in termini generici, valutativi e negativi;
- i capitoli 2 e 3 sono inammissibili poiché formulati in termini generici e valutativi;
- il capitolo 4 è inammissibile poiché formulato in termini generici, valutativi e negativi;
- il capitolo 5 è inammissibile poiché formulato in termini generici e valutativi”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e domanda rigettata: in preliminare: per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto, dichiarare inammissibile/manifestamente infondato l'appello di specie ex art. 348 bis c.p.c.;
pagina 4 di 16 Cont in via principale e nel merito: rigettare l'appello notificato alla ad istanza dell'attore opponente, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
per l'effetto, confermare integralmente in ogni suo capo e parte la sentenza n. 5559/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, datata 27.04.2023 e pubblicata in data 05.07.2023, nel giudizio civile rubricato al RG 59407/2019; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per e per essa quale procuratrice speciale Controparte_2 [...]
Controparte_3
“Conclude affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia
- rigettare integralmente l'interposto appello per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- ad ogni modo e senza che venga estromessa dal presente giudizio la parte cedente, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, si chiede e si torna a ribadire che l'odierna cessionaria del credito, nella predetta qualità di interventrice – cessionaria del credito - venga lasciata indenne rispetto alle eventuali richieste di restitutorie, compensative e/o risarcitorie a qualsiasi titolo formulate dall'appellante, per le quali deve ritenersi eventualmente deputata a rispondere la sola banca cedente;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.”.
Per CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nonché in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n.
5559/2023 (R.G. n. 59407/2019) resa dal Collegio della Sez. XIV Civile Specializzata in materia di impresa – A, Presidente Dott. Claudio Marangoni, in data 27.04.2023, pubblicata in data 5.07.2023
e non notificata e, per l'effetto: in via principale:
pagina 5 di 16 accertare e dichiarare la nullità parziale, per violazione della normativa Antitrust, delle clausole nn.
2, 6 e 8 delle fideiussioni rispettivamente datate 30.05.2000 e 05.12.2003, sottoscritte dal sig.
Cont in favore di a garanzia delle obbligazioni assunte da CP_4 Parte_2
In ogni caso:
Spese e competenze di primo e di secondo giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria
All'occorrenza, previa rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c.:
A) anche in virtù dell'orientamento recentemente espresso dall'Ill.mo Tribunale adito (decreto del 20.05.2021, con il quale è stata ritenuta rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quelle per cui è causa), si chiede che venga ordinata ai seguenti
Istituti BAri (presi a campione tra quelli aventi Filiale in Lecco) l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del testo delle fideiussioni dagli stessi ottenuti negli anni dal 2000 al 2003 compresi:
- la resistente, ; Controparte_1
- (già ), con sede in Lecco, Via Parini n.21; CP_6 Controparte_7
- , con sede in Lecco, Piazza Manzoni n. 18; Controparte_8
- , con sede in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 1/B; CP_9
- (già ), con sede in Lecco, Corso Matteotti n. 3; CP_10 Controparte_11
- (già e ), con sede in Lecco, Corso Matteotti n. 3; CP_12 CP_13 Controparte_14
- con sede in Lecco, Piazza Garibaldi n. 18; CP_15
- , con sede in Lecco, Via Volta;
Controparte_16
- (già , con sede in , Piazza Armando Diaz n. 1; Controparte_17 Controparte_18 CP_11 Cont
- , sita in Lecco, Piazza A. Manzoni n. 27.
B) anche alla luce di quanto statuito dal Tribunale di Roma (ordinanza del 9.05.2019, con la quale è stato ritenuto ammissibile l'ordine di esibizione delle fideiussioni a suo tempo analizzate dalla BA
D'IT), si chiede che venga ordinata alla BA d'IT (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91), l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle fideiussioni analizzate dalla BA D'IT nell'ambito dell'attività istruttoria compiuta e in esito alla quale è stato emesso il Provvedimento n. 55 del 2.05.2005;
C) al fine di comprovare che controparte sia sempre stata associata all'ABI (sebbene tale circostanza non sia stata ex adverso contestata), chiede che venga ordinata all'ABI – IA BAria ITna (con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49), l'esibizione in giudizio dell'elenco degli Istituti BAri ad essa associati, nel periodo ricompreso dal 2000 ad oggi;
pagina 6 di 16 Cont D) nella denegata ipotesi di reiterazione da parte di della propria richiesta di ammissione della prova per testi già formulata in primo grado, ci si oppone alla stessa, in quanto inammissibile per le ragioni già espresse nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. in primo grado da aversi per qui richiamate e riportate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e quali garanti di (in virtù di garanzie Parte_1 CP_4 Parte_2
rilasciate in data 30.05.2000, 9.6.2000 e 15.12.2003), proponevano separate opposizioni
(poi, riunite in primo grado) al decreto ingiuntivo n. 182/2019, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Lecco, su ricorso di e con il Controparte_1
quale venivano ingiunti al pagamento di euro 666.456,90, oltre interessi e spese.
2. Entrambi gli opponenti chiedevano accertarsi la nullità delle garanzie dai medesimi sottoscritte per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 e in virtù di quanto deciso da BA
D'IT con provvedimento n. 55/20051.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Lecco declinava la propria competenza per materia, in relazione alla sola “domanda riconvenzionale” proposta dagli opponenti, ritenendo competente il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
quindi, separava le cause e sospendeva, ex art. 295 c.p.c. il giudizio di pagina 7 di 16 opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto – si motivava - l'eventuale dichiarazione di invalidità delle fideiussioni avrebbe fatto venire meno il titolo azionato in sede monitoria.
4. Gli opponenti riassumevano la causa, avanti al Tribunale delle Imprese di , con CP_11
separate comparse in riassunzione e, successivamente, le due cause venivano riunite.
5. In data 16.03.2023, interveniva nel giudizio di primo grado la cessionaria del credito
. Controparte_2
6. Con sentenza n. 5559/2023 resa in data 27.04. – 5.7.2023, il Tribunale delle Imprese di così decideva: CP_11
“rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 CP_4 Controparte_20
[...]
dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3
condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 CP_4 Controparte_20
le spese del presente giudizio che liquida in euro 12.000,00 per competenze
[...] professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
7. La motivazione della sentenza di primo grado può sintetizzarsi come segue.
(i) Innanzi tutto, il primo Giudice riteneva che l'intervento in causa della cessionaria del credito, avvenuto in data 16.3.2023, fosse tardivo ex art. 268 c.p.c. – in quanto successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.01.2023.
(ii) Nel merito, si osservava che la fattispecie controversa esulasse dall'ambito di applicazione del provvedimento di BA d'IT n. 55/2005, in quanto le garanzie sottoscritte dagli opponenti non erano “fideiussioni omnibus”, ma “garanzie a prima richiesta”;
(iii) sul punto, si richiamava la pronuncia resa dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 3947/2010, in base alla quale la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale, di per sé, a qualificare il negozio come “contratto autonomo di garanzia”, in quanto clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la “fideiussione”;
(iv) quindi, il Tribunale riteneva che i garanti non potessero giovarsi dell'accertamento compiuto dall'Autorità di Vigilanza con il citato provvedimento n. 55/2005, in quanto relativo al solo schema contrattuale elaborato dall'A.B.I. per le “fideiussioni omnibus” pagina 8 di 16 nel settore bancario;
di conseguenza, che la controversia fosse valutabile quale “causa stand alone”, gravando sulla parte che assume l'esistenza di un'intesa illecita l'onere di allegazione e prova secondo le regole ordinarie del processo civile;
(v) in relazione al caso concreto, si riteneva che gli opponenti non avessero adeguatamente documentato, né altrimenti provato, l'esistenza di un'intesa illecita a livello nazionale tra i vari Istituti di Credito e volta ad escludere o restringere la concorrenza, sia per il numero contenuto dei modelli contrattuali prodotti in giudizio, sia perché gli stessi si riferivano a periodi diversi da quello oggetto di controversia.
(vi) ancora, si valutava che l'ordine di esibizione, richiesto dai garanti ex art. 210 c.p.c., fosse “inammissibile”, non avendo i medesimi “prospettato l'esistenza” di un'intesa illecita (pg. 5 sentenza);
(vii) infine, si rilevava che: “il solo fatto che la banca abbia sottoposto alla clientela moduli negoziali contenenti alcune (nel caso di specie, due) delle clausole presenti anche nel modello ABI non è sufficiente a determinare l'invalidità parziale dei contratti, non essendo vietate le singole clausole in sé (che non sono in contrasto con norme
imperative) ma solo in quanto applicate in modo uniforme e, dunque, espressione di un'intesa lesiva della concorrenza, che però deve essere provata” – (così, pg. 6 sentenza).
8. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 5559/2023, per due motivi così Parte_1
rubricati:
I^ motivo: “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1363 c.c., con conseguente erronea interpretazione dei contratti per cui è causa quali contratti autonomi di garanzia”;
II^ motivo: “Sull'errata valutazione della causa quale “stand alone”, conseguente errata applicazione delle regole ordinarie sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.”;
L'impugnazione veniva iscritta al R.G. n. 309/2024.
9. ha proposto separato appello, avverso la stessa sentenza n. 5559/2023 CP_4
(iscritto al R.G. n. 346/2024), prospettando analoghe ragioni di impugnazione e che verranno, in seguito, partitamente esaminate.
pagina 9 di 16 10. Gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno concluso per la conferma della sentenza di primo grado.
11. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 29 maggio 2024, veniva disposta la riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c.; i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva avviata ex art. 350 bis c.p.c., avanti al Collegio, per discussione orale, al 24
settembre 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, e si dolgono della sentenza Parte_1 CP_4
di primo grado per avere qualificato le garanzie dai medesimi sottoscritte quali
“contratti autonomi di garanzia” e non quali “fideiussioni omnibus”, avendo il
Tribunale ritenuto decisive le previsioni di cui agli artt. 7 e 9 e con le quali, rispettivamente, si pattuiva l'obbligo del garante al “pagamento immediato” ed “a semplice richiesta scritta” della BA, “anche in caso di opposizione del debitore” e che “nessuna eccezione” potesse essere opposta dal “fideiussore” nel momento in cui la
BA si determinava a recedere dai rapporti con il debitore principale.
In particolare, gli appellanti ritengono erronea l'interpretazione data dal primo Giudice, per avere valorizzato il solo dato letterale già indicato e per non avere effettuato una valutazione, in concreto, della finalità che si perseguiva mediante il rilascio di dette garanzie – (richiamando, a pg. 11 dell'atto di appello, l'orientamento interpretativo in base al quale: “ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare” (in questo senso, Corte d'Appello di Brescia 10.01.2022 n. 51. Conformi, ex multis, anche
Corte d'Appello di Brescia 26.04.2023 n. 710, Cass. Civ. n. 8874/2021 e 22.11.2019 n. 30509, e Corte d'Appello di
Napoli 23.02.2023 n. 796). pagina 10 di 16 Tenuto conto di tale principio di diritto, gli appellanti affermano che – nel caso di specie – le garanzie, dai medesimi rilasciate a debbano qualificarsi in termini di “fideiussioni CP_21 omnibus”, in quanto finalizzate a garantire l'esecuzione della “stessa prestazione” dovuta dal debitore principale, nel caso di inadempimento di quest'ultimo ed entro i limiti ivi indicati.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, in quanto logicamente connessi e con il quale gli appellanti – con difese sostanzialmente analoghe – prospettano che, alla riqualificazione delle garanzie in termini di “fideiussione omnibus”, consegua l'applicazione dei principi indicati da BA d'IT con la decisione n. 55/2005.
Evidenziano, in particolare, gli appellanti che le fideiussioni omnibus per cui è causa riproducono, agli artt. 2, 6 e 8, le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza con il citato provvedimento.
Su tale base, si chiede che, in via principale, questa Corte dichiari la nullità totale delle citate garanzie o, in subordine, la nullità parziale delle clausole contrattuali indicate e, di conseguenza, stante l'applicazione dell'art. 1957 c.c., l'intervenuta decadenza della BA dall'azione contro i garanti.
Ciò premesso, la Corte ritiene che gli appelli non siano meritevoli di accoglimento per le seguenti principali ragioni.
I.A. Facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”2, questa Corte osserva che – anche ad accedere alla qualificazione giuridica delle garanzie personali sottoscritte dagli appellanti in termini di “fideiussioni omnibus”, in luogo che di “contratti autonomi di garanzia” - le richieste a ciò consequenziali e formulate con il secondo motivo di appello non risultino, in ogni caso, fondate.
pagina 11 di 16 (i) Invero, quanto alla dedotta nullità totale delle garanzie rilasciate dagli appellanti - per la contestuale presenza delle tre clausole dichiarate nulle da BA d'IT - si ritiene che ciò non sia sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda così proposta.
Sul punto, si premette, che - quanto agli effetti dell'intesa concorrenziale “a monte” sul contratto di fideiussione omnibus “a valle” sottoscritto dal garante che è rimasto estraneo all'intesa - secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione3, la riproduzione delle clausole vietate comporta – di regola - la nullità parziale della fideiussione stessa, ai sensi dell'art. 1419
c.c., limitatamente alle clausole dichiarate nulle da BA D'IT con la decisione n.55/2005.
Trattasi di approdo interpretativo fondato, essenzialmente, sulla lettura costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 41 Cost.4, dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.); nonché sulla previsione, nella stessa disciplina antitrust (così: art. 2, comma 3, Legge 287/1990), della “nullità” delle intese vietate;
non ultimo, tenuto conto dell'interesse protetto dalla disciplina in tema di concorrenza e che è, principalmente, il mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente.
La nullità parziale delle clausole lesive della concorrenza rappresenta, pertanto – secondo l'indirizzo nomofilattico citato e dal quale non vi è ragione di discostarsi - il punto di equilibrio tra il “principio di conservazione del contratto” e la necessità di espungere, dallo stesso regolamento contrattuale, le clausole nulle.
Per l'effetto, in base alla disciplina di cui all'art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole contrattuali comporta la nullità dell'intero contratto o, in base al principio «utile per inutile non 3 così, SS.UU. Civili sentenza n. 41994/2021 che si sono pronunciate sulle seguenti questioni di massima importanza: “1) se la coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore - giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, nel contratto a valle, o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno;
2) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;
3) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione;
4) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero I t esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto”.
pagina 12 di 16 vitiatur», la conservazione dello stesso - tenuto conto dell'interesse concreto perseguito dalle parti -
“solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, nè persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel
senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” - (cfr. Cass., 05/02/2016, n. 2314).
Peraltro, così come sottolineato dalle SS.UU. Civili cit., “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) – analogamente alla controversia in decisione - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par. 2.15.3, SS.UU.
Civili cit.).
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, questa Corte ritiene che gli appellanti si siano limitati ad allegare la coincidenza tra le clausole dello schema ABI, ritenute anticoncorrenziali da
BA D'IT e le clausole, di analogo contenuto, presenti nelle fideiussioni azionate dalla BA nel presente giudizio.
Gli appellanti non risultano, invece, avere allegato se le garanzie sarebbero state comunque rilasciate (senza quelle clausole colpite da nullità) o se ciò sarebbe avvenuto a condizioni differenti e, in tale caso, in che termini;
ovvero se, al contrario, il vincolo negoziale debba ritenersi integralmente caducato, ex art. 1419 c.c., in quanto, senza tali clausole, lo stesso non sarebbe venuto ad esistenza.
(ii) Quanto alla domanda, svolta in via subordinata dagli appellanti, di accertamento della nullità
parziale delle garanzie e, per l'effetto, dell'intervenuta decadenza della BA ex art. 1957 c.c.,
pagina 13 di 16 non essendosi la stessa attivata nel rispetto del termine di sei mesi previsto dalla disposizione codicistica, questa Corte osserva quanto segue.
Le fideiussioni omnibus sottoscritte dagli odierni appellanti prevedono la “clausola di pagamento a prima richiesta”, essendo indicato, all'art. 7), che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]”.
Tale clausola, seppure sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza unitamente alle altre clausole indicate, è stata ritenuta valida ed efficace - con il citato provvedimento n.55/2005 – e non lesiva della libera concorrenza.
In tale caso, onde impedire la decadenza del creditore dall'azione contro i garanti, è idonea – in linea generale - l'intimazione stragiudiziale di pagamento, in quanto secondo l'interpretazione cui questa Corte aderisce, sarebbe contraddittorio – nel caso di garanzia con clausola di “pagamento a prima richiesta” – imporre al creditore di agire giudizialmente nei confronti dei garanti, essendo, a detti fini, sufficiente la richiesta di pagamento.5
Nel caso di specie, risulta inviata - da – lettera raccomandata del Controparte_1
4.6.2018 e ricevuta il 7.6.2018 dal debitore principale e dai garanti e CP_4 Parte_1
(cfr. fascicolo primo grado pgg. 9 – 11). CP_21
Pertanto, all'accertamento della nullità (parziale) delle citate clausole contrattuali nn. 2, 6, e 8 – in conseguenza dei principi generali in precedenza ricordati – non consegue la decadenza della BA
ai sensi della disposizione codicistica indicata, in quanto tempestivamente impedita con il citato sollecito di pagamento.
Peraltro, anche laddove si volesse individuare il momento della “scadenza dell'obbligazione” – dalla quale decorre il termine di “sei mesi” previsto dall'art. 1957 c.c. - con il “passaggio a sofferenza” dei rapporti (atteso che, con quel sollecito di pagamento del giugno 2018, ciò non si era ancora verificato, in quanto i rapporti non erano stati contestualmente revocati) – si osserva che:
pagina 14 di 16 - in data 31.12.2018 (data contabile del 3.1.2019), la BA risulta avere “iscritto a sofferenza” i rapporti ancora pendenti con il debitore (così: fascicolo primo grado CP_21
pgg. 68 e ss.); quindi, da tale momento, l'obbligazione di pagamento diventava immediatamente esigibile;
- già in data 25 gennaio 2019, la BA depositava ricorso per decreto ingiuntivo, avanti al
Tribunale di Lecco, nei confronti dei garanti - tale che il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. risulta, in ogni caso, rispettato.
II. Per le principali considerazioni sopra svolte, gli appelli vengono respinti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminabile della causa, a complessità media, oltre che delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Stante la sostanziale unicità della posizione processuale delle parti appellate, che hanno svolto analoghe difese, viene liquidato un unico importo complessivo a titolo di compensi, aumentato del
20% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 - (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r., 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di un ulteriore CP_4 Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione da ciascuno proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge gli appelli proposti da e nei confronti di CP_4 Parte_1 [...]
e di tramite la procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5559/2023 pubblicata Controparte_22
dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in data 5 luglio 2023;
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione, in favore di CP_4 Parte_1 [...]
e di delle ulteriori spese del grado e Controparte_1 Controparte_2
pagina 15 di 16 che liquida in complessivi euro 10.164,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r., 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di un CP_4 Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione da ciascuno proposta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA ON AR LI
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'Autorità di Vigilanza, chiamata a verificare la compatibilità dello schema predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva così deciso:
“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90”. In particolare:
- l'art. 2) - la c.d. clausola di riviviscenza - prevedeva l'impegno del fideiussore “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6) prescriveva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”;
- l'art. 8) - la c.d. clausola di sopravvivenza – prevedeva l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. 2 il quale “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così, Cass. Civ., Sez. L., sentenza n. 12002 del 28 maggio 2014; conformi, fra molte: Cass. Civ., 5, sentenza n. 11458 dell'11.05.2018; Cass. Civ., II, ordinanza n. 693 del 9 gennaio 2024); 4 La quale prevede che espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana» e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». 5 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n.
22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078;