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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2382/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19/3/24 e promossa DA
con gli gli Avvocati Massimo Dalmonte e Nicoletta Parte_1 Boccanera, con studio in Bologna, Via D'Azeglio n.31 (Palazzo Bevilacqua). Ricorrente in riassunzione CONTRO
in proprio e nella qualità di Erede di Controparte_1 [...]
e rappresentato e Persona_1 Persona_1 Parte_2 difeso, giusta procura allegata, dall'Avv. NI OS presso il cui studio elegge domicilio in Ravenna, Via Dell'Aida, 17
e in proprio e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 Eredi di e Persona_1 Persona_1 Parte_2
, difesi e rappresentati in forza di procura speciale
[...] dall'avv. Jessica Bandini, con Studio in Lugo, via della Libertà, 14.
OS NI, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata, dall'Avv. Pierfrancesco Foschi presso il cui studio elegge domicilio in Forlì, Via Bruni n. 1. Resistenti
A seguito di Ordinanza n.27091/21 resa dalla Corte di Cassazione il 13/5/21 depositata in data 6/10/21.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-Il dott. convenne dinanzi al Tribunale di Ravenna Parte_1
Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
e per ivi sentirli condannare al CP_4 Controparte_1 pagamento dei suoi crediti professionali per l'attività resa in loro favore di assistenza e consulenza professionale, relativamente alla compravendita di un loro immobile di rilevante valore in Milano Marittima di Ravenna. -Il Tribunale accolse la domanda attrice e, per l'effetto, riconobbe il diritto dell'attore condannando i convenuti _1
, , nonchè e
[...] CP_3 CP_2 Controparte_1 [...]
, in solido tra di loro, a corrispondergli per le CP_4 causali azionate la somma di € 18.979,00, oltre accessori e, sempre in solido tra di loro, gli esborsi per onorari di lite.
-Avverso tale decisione proposero appello principale _1
, e ed appello incidentale
[...] CP_2 CP_3 Controparte_1 e . CP_4 Con la sentenza n.2049/2016 questa Corte d'Appello accoglieva sia l'appello principale che quello incidentale, negando la sussistenza dei crediti professionali del dott. e Pt_1 condannando lo stesso a rifondere alle altre parti le spese di entrambi i gradi, che liquidava in favore sia degli appellanti principali che degli appellanti incidentali.
-Avverso tale sentenza il dott. proponeva ricorso Parte_1 per Cassazione. Spiegava una serie di motivi, in primo luogo la nullità della decisione per avere essa pronunciato su eccezioni non formulate dalle parti e non rilevabili di ufficio;
e di poi, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere ricondotto le prestazioni del commercialista ad attività propria della figura del mediatore, nel manifesto difetto dei relativi presupposti;
l'omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti ed aventi carattere decisivo per il giudizio in quanto, se esaminati, avrebbero determinato un certo esito diverso.
-Con decisione n.27091/2021 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del dott. cassava la sentenza Pt_1 impugnata, con rinvio, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi questa Corte d'Appello, in diversa composizione, affinchè provvedesse a riesaminare l'intera controversia rimessa. Censurava la Suprema Corte la decisione asserendone l'esser priva di motivazione idonea, in quanto in essa evidente un vizio di omesso esame di un fatto storico, principale e secondario, la cui esistenza risultava dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Il fatto storico veniva identificato nell'omesso esame del quadro probatorio inerente alle attività svolte nella vicenda contrattuale dal dott. con riferimento alla redazione Pt_1 del contratto preliminare tra i ed il geom. che _1 CP_5 aveva trattato l'acquisto dell'immobile intervenendo alla stipula insieme a tutti i , nonché con le attività di assistenza _1 prestate dal commercialista dott. Pt_1
-Il notificava quindi a in proprio Pt_1 Controparte_2 nonché in qualità di erede pro-quota di Persona_1 nonché ulteriormente in qualità di erede pro-quota di _1 , nonchè ulteriormente in qualità di erede pro-quota di
[...]
in proprio nonché in qualità di Parte_2 Controparte_3 erede pro-quota di nonché ulteriormente in Persona_1 qualità di erede pro-quota di nonchè Persona_1 ulteriormente in qualità di erede pro-quota di Parte_2
in proprio nonché in qualità di erede pro-quota Controparte_1 di nonché ulteriormente in qualità di erede
Persona_1 pro-quota di nonchè ulteriormente in qualità di
Persona_1 erede pro-quota di OS NI, in qualità Parte_2 di erede pro-quota di nonché ulteriormente
Persona_1 in qualità di erede pro-quota di nonchè
Persona_1 ulteriormente in qualità di erede pro-quota di Parte_2 Eredi quest'ultimo nella qualità di erede pro- Parte_2 quota di e di erede pro-quota di
Persona_1 _1
un atto di citazione in rinnovazione per riassunzione
[...] della causa dinanzi al Giudice di rinvio ex art.392 c.p.c., rinnovativo di un precedente – di pochi giorni – atto analogo, notificato il 09.12.2021 che non aveva raggiunto tutti i soggetti divenuti medio-tempore legittimati passivi, a seguito del decesso di alcuni degli appellanti originari, col quale chiedeva pronunciarsi il rigetto degli appelli a suo tempo proposti dai
, e da e Persona_1 CP_2 CP_3 Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in riassunzione, _1 nella qualità, a corrispondergli la complessiva somma di € 57.154,47 quale ripristino della situazione patrimoniale anteriore della decisione cassata, vulnerata dai pagamenti in funzione di quest'ultima dovuti effettuare dal dott. per restituzione Pt_1 di somme in precedenza ricevute per effetto dell'esecutività della sentenza di 1° grado e per il pagamento di spese legali impostegli dalla sentenza cassata. Chiedeva altresì la conferma della loro condanna al pagamento della residua somma di € 15.773,71 dovutagli in forza della sentenza di 1° grado, somma non ricompresa nella richiesta di condanna a restituzione di pagamenti non ricevuti, in quanto mai erogata dai , e con richiesta di condanna al pagamento _1 delle spese dell'intero giudizio di appello (sia per la prima fase che per quella di riassunzione) nonché di quelle della fase rescissoria svoltasi dinanzi alla Corte di Cassazione.
-Nel presente giudizio di rinvio si costituivano tutti i convenuti in riassunzione con distinti atti, segnatamente:
- e , spiegando una eccezione pregiudiziale Controparte_2 CP_3 di improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio di rinvio per violazione dell'art.166 c.p.c., per asserito mancato rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo, chiedendo di conseguenza dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.393 c.p.c.; nel merito ribadivano le eccezioni sull'insussistenza del credito professionale del dott. , già in precedenza proposte, Pt_1 totalmente rigettate dalla sentenza di legittimità.
- il quale preliminarmente eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva nella qualità di erede degli scomparsi e Persona_1 Persona_1 Pt_2 per non essere mai stata presentate le relative denunce
[...] di successione e non avere comunque mai effettuato accettazione tacita od espressa delle rispettive eredità, dichiarando di associarsi all'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del giudizio di riassunzione in rinvio sollevata dalla difesa dei e senza però riprodurre tale eccezione in CP_2 Controparte_3 sede di conclusioni.
- OS NI, il quale, in analogia a quanto eccepito da deduceva a sua volta la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, per non avere mai accettato l'eredità del padre né dei fratelli e Persona_1 _1 Pt_2
.
[...] Riferiva, di avere comunque formalizzato atti di rinuncia alle eredità dei precitati suoi congiunti e Persona_1 _1
depositando i modelli F24 relativi a dette Parte_2 rinunce portanti la data dell'1-19 aprile 2022; riservava il deposito degli atti di rinuncia, al quale successivamente poi provvedeva con nota di deposito in data 19.05.2022.
-All'esito del presente giudizio di revisione alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte remittente, l'appello dei
è infondato per le ragioni che seguono. _1
-A) Preliminarmente, rimane acclarata la legittimazione passiva di al di là della sua legittimazione passiva Controparte_1 quale erede di congiunti scomparsi, nei confronti dell'azione del dott. quale parte sostanziale della vicenda di Pt_1 compravendita immobiliare di cui questi si occupò professionalmente e, ancor maggiormente, quale parte processuale nel giudizio promosso dal professionista anche nei suoi confronti per il pagamento dei suoi emolumenti. Va ritenuto come, a prescindere dagli obblighi di restituzione delle somme rimborsate dal ai Pt_1 Persona_1
, e a seguito della sentenza di secondo CP_2 _1 CP_3 grado, oggi cassata, e delle procedure esecutive azionate nei suoi confronti, in virtù di essa è comunque parte Controparte_1 passiva nella per c.d. “controversia base” avente ad oggetto il pagamento del compenso del dott. Pt_1 In secondo luogo, va ritenuto come invece nei confronti del OS NI, a seguito della sua rinuncia alla eredità del padre e dei fratelli e effettuata solo _1 Pt_2 successivamente alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Giudice di rinvio, e della adesione della parte attrice in riassunzione alla sua conseguente istanza di estromissione, la materia del contendere nei suoi confronti è incontrovertibilmente cessata. L'eccezione di carenza di legittimazione, pertanto, ha perso di rilievo giuridico e può essere esaminata unicamente sotto il profilo delle spese di causa del chiamato. Il OS NI è stato evocato in giudizio non in proprio, non avendo avuto parte nella vicenda contrattuale cui ineriva l'opera professionale del dott. , ma unicamente come parte Pt_1 necessaria in quanto chiamato all'eredità dei congiunti in corso di causa scomparsi, e Persona_1 Persona_1
non risultando all'atto della sua evocazione in Parte_2 giudizio che egli avesse rinunciato a tale sua qualità successoria. In seguito, dalla comparsa di costituzione dello stesso è entrato nel processo il fatto che il NI OS ha poi effettuato la rinuncia alle dette eredità, tuttavia solo in epoca recente, nell'aprile del corrente anno, ben oltre la notifica dell'atto di chiamata di sua chiamata nel giudizio di rinvio dalla Cassazione. L'affermazione che il ricorrente dott. dovesse essere a Pt_1 conoscenza, per acta concludentia che il convenuto non avesse accettato l'eredità del padre e dei fratelli scomparsi è priva di fondamento, posto che, come predetto, tale rinuncia è avvenuta effettivamente solo nell'aprile 2022. Atteso che la rinuncia all'eredità può essere effettuata sino a quando non scade il termine per l'accettazione della stessa, in nessuno dei casi qui di rilievo tale atto risulta esser ancora mai stato compiuto, a latere del fatto che la rinuncia alla eredità non è ammessa in forma tacita, rappresentando essa negozio formale, quanto meno nei confronti dei terzi ( v. per tutte cit: Cass.civ. sez.II, 28.12.2022 n.37927) e non trascurando altresì che per l'opponibilità ai terzi è poi anche richiesta la sua iscrizione nel registro delle successioni (v. Cass. sez.III, 13.02.2014 n.3346). Pertanto, l'evocazione in giudizio da parte del ricorrente di un chiamato alle eredità, ancora in termini per accettarle e non avente ad esse ancora rinunciato, era pertanto all'epoca, ancor più che legittima, doverosa, dovendo gli eredi delle parti scomparse originalmente convenute essere chiamati tutti in giudizio, in necessario litisconsorzio, se non rinuncianti.
-B) Nel merito, è consolidato insegnamento giurisprudenziale che nel giudizio di rinvio il Giudice è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di Cassazione, ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise;
non è pertanto consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile di ufficio, che tenda a porre nel nulla od a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità.
“Il Giudice di rinvio non può – anche solo implicitamente – rimettere in discussione gli enunciati contenuti della sentenza di Cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto
... poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” (Cass.
2.3.2021 n.5673); mentre la citata S.U.
3.9.2020 n.18303 ribadisce il limite ai poteri del Giudice del rinvio, in ipotesi di cassazione per vizio di motivazione, nel divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato. (v. anche Cass. civ. n.2652/2018 e n.12102/2014). Ciò posto, nel nostro caso, la Corte remittente ha censurato la decisione di questa Corte distrettuale sul rilievo che “risultava priva di una motivazione idonea a rispettare il minimo costituzionale, sulla base del nuovo parametro di cui all'art.360. co. 1, n.5 c.p.c. (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n.83 del 2012)”, nel momento in cui in essa si evidenziava “il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale e secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o degli atti processuali”, si da configurare ipotesi di “assoluta omissione o mera apparenza”, ovvero di “difetto di coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) dalla motivazione”, omesso e/o incoerente esame di fatti storici che, “se esaminati avrebbero determinato un esito diverso della controversia”. Orbene, nel nostro caso non si tratta semplicemente di rivalutare la portata ed il peso interpretativo di fatti e circostanze comunque considerate, bensì di tenere conto, operando la corretta
“contestualizzazione”, di circostanze che il primo Giudice di Appello aveva pure rilevato sussistenti, senza però effettuare una ponderazione con le altre circostanze tenute presenti, limitandosi ad evidenziare delle contraddittorietà e delle ambiguità relativamente a queste ultime, onde escludere la sussistenza del conferimento dell'incarico consulenziale rivendicato dal Pt_1 L'omessa disamina di fatti storici di efficacia decisiva è individuata dalla Suprema Corte nell'aver questa Corte d'Appello,
“dopo aver preso atto delle risultanze istruttorie” – dalle quali
“affermava” non evincersi alcuna prova del ruolo effettivamente rivestito nella vicenda negoziale concernente l'immobile di Milano Marittima da parte di potendosi ipotizzare o un Parte_1 suo coinvolgimento personale quale interessato in proprio all'acquisto, secondo la tesi prospettata dai convenuti, ma in realtà rimasta indimostrata, o più verosimilmente, un intervento nelle trattative quale mediatore- “omesso l'esame del quadro probatorio inerente alle menzionate attività svolte dal , Pt_1 con riferimento alla redazione del contratto preliminare tra i
ed il geom. che aveva trattato l'acquisto _1 CP_5 dell'immobile de quo, narrando che alla stipula del preliminare presso lo studio del erano presenti tutti i Pt_1 _1 nonché di assistenza agli stessi anche successivamente _1 alla sottoscrizione del medesimo”. Nello specifico, l'omesso esame si estendeva al mancato rilievo che “l'epistolario intercorso con la spedizione della lettera di proteste del del 26.9.2003 (con la quale metteva in Pt_1 guardia il , come suo consulente, dalle conseguenze di _1 alcune iniziative che sconsigliava), sia la successiva lettera di dichiarazione di rinuncia al mandato del 29.9.2003, fossero pertinenti alla vicenda contrattuale in oggetto, costituendo prova dell'intervento in essa del quale consulente della parte Pt_1 venditrice”. Orbene, dato atto che questo Giudice ad quem deve necessariamente tenere conto in maniera vincolante che il quadro probatorio inerente alle attività svolte dal dott. in relazione alla Pt_1 vendita dell'immobile dei ed alle attività consulenziali _1 anche successive si articola nella asserita trattazione dell'acquisto dell'immobile da parte del geom. nella CP_5 redazione del contratto preliminare e suo perfezionamento, con la firma delle parti, ivi compresi tutti da parte e presso _1 lo studio del predetto Commercialista, nonché nella assistenza agli stessi anche successivamente alla sottoscrizione del _1 suddetto preliminare, la contestualizzazione e la complessiva valutazione di tutti gli elementi probatori allegati, conduce questo Collegio a ritenere ragionevolmente sussistente la prova dell'intervento nella vicenda contrattuale del dott. Pt_1 quale consulente professionale della parte venditrice. La circostanza della asserita redazione della promessa di vendita
Rosetti 12/11/02, avvenuta nello Studio del Parte_3
, si coniuga coerentemente con la rilettura delle mail Pt_1 intercorse tra le parti, nell'ambito di un rapporto non fondato su di un incarico per iscritto, avente pertanto le sue dinamiche relazionali puntuate non su atti solenni o formali, ma su comunicazioni esponenziali dell'intenzione delle parti. Seppure il tenore della mail del 24/4/03 ove i pur se per _1 rimproverare il di non aver ricevuto contatti dal Pt_1
“nonostante le sue assicurazioni” può lasciare qualche CP_5 ambiguità circa il reale ruolo di questi, se consulente o mediatore, già nella mail da a del 26/9/03, Pt_1 _1 nella quale il primo si lamenta del non essersi “consultati preventivamente”, il si definisce “come Suo consulente”, Pt_1 senza che il destinatario abbia mai Controparte_4 contestato su tale riferita qualità. Nella mail 29/3/03 lo stesso esprime la Controparte_4 propria posizione in ordine alle trattative, inviando la mail per conoscenza anche al , a fronte della quale questi con mail Pt_1 nella stessa data esprime il suo dissenso rassegnando con effetto immediato “il mandato professionale”, a seguito della quale il
, in maniera eclatante, ribadisce la massima stima nei _1 confronti del , auspicando l'immediata revoca della Pt_1 decisione “di non essere più nostro consulente”, precisando come
“in fondo dopo averci ben pensato abbiamo fatto come da lei consigliato”.
-C) Il riconoscimento del ruolo professionale del Pt_1 conformemente alla causa petendi spiegata in primo grado, ovvero di consulente nella attività di alienazione dell'immobile di proprietà della soc. assorbe e definisce in termini di _1 rigetto anche le eccezioni degli originari appellanti _1 secondo le quali il avrebbe svolto, viceversa, un ruolo Pt_1 di dissimulato compratore, o, in una subordinata ipotesi- con la precedente peraltro incompatibile- anche di mediatore, pure a margine della trasfusione nei motivi I° e II° del ricorso di cassazione, ma ritenuti assorbiti, perché decadute-rinunciate o tardivamente proposte, oltreche' non provate e non rispondenti ai presupposti giuridico-normativi che avrebbero dovuto sostenerle. Ciò al fine di ritenere, conclusivamente, che le tesi difensive nel merito dei resistenti convenuti, tese a proporre una lettura alternativa della vicenda, ed anche della documentazione, nei termini di una mediazione, sono del tutto esorbitanti dal perimetro del thema decidendum, soprattutto per esser state le relative eccezioni sostanziali decadute, rinunziate o tardivamente proposte, oltre che infondate apparendo costruzioni teoriche piuttosto elaborate ex post per ragioni difensive. Da tutto quanto precede, l'appello dei va respinto, _1 conseguendone la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado.
-D) In ordine al quantum, va accolta la domanda avanzata dal di restituzione/rimborso ex art. 389 cpc, norma dettata Pt_1 in favore della parte che abbia eseguito delle prestazioni in base a sentenza cassata, e che si sostanziano nel principio che all'interessato deve essere garantita la possibilità di ottenere al più presto la restituzione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata. Data contezza della compiuta integrazione e perfezionamento del contraddittorio nei confronti anche degli eredi Parte_2 e tenuto conto della estromissione di OS NI, come sopra evidenziato, ci si può riportare in questa sede, apparendone la congruità e correttezza, alle poste restitutorie e loro causali, con i relativi importi. Va precisato che il , oltre alla restaurazione della sua Pt_1 situazione patrimoniale ante sentenza App. BO n.2049/2016, pregiudicata dagli esborsi dovuti effettuare nei confronti dei in forza della detta sentenza, oggi cassata, nel _1 complessivo importo di € 57.154,47, alla luce della sopra statuita reiezione finale nella presente sede di rinvio dell'appello dei con conseguente conferma definitiva della sentenza di _1 primo grado, dovrà altresì ricevere la parte rimanente della somma dovutagli in forza di quest'ultima sentenza nell'importo di € 15.773,71, calcolata alla data del precetto 22.03.2013, oltre agli interessi successivi (circa la ricostituzione, attraverso le restituzioni di cui sopra, dell'acconto di € 24.800,39 a suo tempo corrisposto al e poi dovuto restituire, è questione che Pt_1 riguarda in conteggio “per cassa” degli importi concretamente da ottenere).
-E) L'importo dovuto va determinato, in primo luogo, nella somma di € 33.035,76, a titolo di restituzione della equivalente somma per sorte capitale ed interessi di cui alla scrittura privata 14/3/18; in secondo luogo, nella somma di € 19.199,40 per spese legali sborsate in forza della sentenza di Appello n.2049/16; inoltre la somma di € 3.176,88 per compenso pagato al CTU nella esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Ravenna RGE 99/17, € 1.268,80 per spese della medesima esecuzione immobiliare ed € 473,63 per spese e diritti cancellazione pignoramento nella medesima esecuzione, per un totale di € 57.154,47. Nell'ultimo conteggio prodotto dal nella comparsa Pt_1 conclusionale del 16/5/24, il montante è attualizzato nella complessiva somma di €57.373,77. Sulla base di tale somma, per quanto di utilità, tale somma è distinguibile individualmente nel modo seguente: (€ 9.565,89 + 422,93 + 2.153,10 + 1.216,84)€ Controparte_2 13.358,76 (€ 9.565,89 + 422,93 + 2.153,10 + 1.216,84) € Controparte_3 13.358,76;
€ 4.844,47; Controparte_1 Eredi (€ 364,78 + 4.479,00) € 4.843,78; Persona_1 Eredi (€ 13.903,04 + 422,93 + 5.382,76 + Persona_1 1.216,84).€ 20.925,57. Agli importi predetti va aggiunta, come prima cennato, la somma di
€ 15.773,71 di cui alle spese della sentenza di primo grado. I convenuti vanno dichiarati tenuti in solido, salvo la ripartizione pro-quota nei rapporti interni all'esito della escussione, secondo le individuazioni delle quote computate dall'attore sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale.
-F) in punto di spese giudiziarie vanno inoltre liquidate le spese del giudizio di appello (comprensive del primo appello e del presente giudizio di riassunzione), determinate in €7.617,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Vanno altresì liquidate le spese legali del giudizio di Cassazione in complessivi €7.665,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: A) dichiara l'estromissione dal giudizio di OS NI;
B) rigetta l'appello proposto da Controparte_2 _1 [...]
e nonché l'appello incidentale proposto da Pt_4 Persona_1 e e, per l'effetto, conferma Persona_1 CP_1 l'impugnata sentenza di primo grado;
C) accoglie la domanda di restituzione ex art. 389 cpc e, per l'effetto, condanna i convenuti in riassunzione Controparte_2
e sia in proprio che pro quota nella qualità di CP_3 CP_1 eredi di e a corrispondere Persona_1 _1 Pt_2 in favore dell'attore la complessiva somma di Parte_1
€57.373,77, con gli interessi legali dalla data degli esborsi al saldo;
nonché della somma di €15.773,71 in forza della sentenza di primo grado, con gli interessi dalla data della domanda al saldo;
D) condanna i resistenti in solido al rimborso delle spese in favore del del presente grado di giudizio che liquida in Pt_1 complessivi €7.617,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
ed altresì in solido le spese legali del giudizio di Cassazione liquidate in complessivi €7.665,00 per compensi, oltre accessori come per legge. E)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 11/3/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2382/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19/3/24 e promossa DA
con gli gli Avvocati Massimo Dalmonte e Nicoletta Parte_1 Boccanera, con studio in Bologna, Via D'Azeglio n.31 (Palazzo Bevilacqua). Ricorrente in riassunzione CONTRO
in proprio e nella qualità di Erede di Controparte_1 [...]
e rappresentato e Persona_1 Persona_1 Parte_2 difeso, giusta procura allegata, dall'Avv. NI OS presso il cui studio elegge domicilio in Ravenna, Via Dell'Aida, 17
e in proprio e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 Eredi di e Persona_1 Persona_1 Parte_2
, difesi e rappresentati in forza di procura speciale
[...] dall'avv. Jessica Bandini, con Studio in Lugo, via della Libertà, 14.
OS NI, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata, dall'Avv. Pierfrancesco Foschi presso il cui studio elegge domicilio in Forlì, Via Bruni n. 1. Resistenti
A seguito di Ordinanza n.27091/21 resa dalla Corte di Cassazione il 13/5/21 depositata in data 6/10/21.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-Il dott. convenne dinanzi al Tribunale di Ravenna Parte_1
Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
e per ivi sentirli condannare al CP_4 Controparte_1 pagamento dei suoi crediti professionali per l'attività resa in loro favore di assistenza e consulenza professionale, relativamente alla compravendita di un loro immobile di rilevante valore in Milano Marittima di Ravenna. -Il Tribunale accolse la domanda attrice e, per l'effetto, riconobbe il diritto dell'attore condannando i convenuti _1
, , nonchè e
[...] CP_3 CP_2 Controparte_1 [...]
, in solido tra di loro, a corrispondergli per le CP_4 causali azionate la somma di € 18.979,00, oltre accessori e, sempre in solido tra di loro, gli esborsi per onorari di lite.
-Avverso tale decisione proposero appello principale _1
, e ed appello incidentale
[...] CP_2 CP_3 Controparte_1 e . CP_4 Con la sentenza n.2049/2016 questa Corte d'Appello accoglieva sia l'appello principale che quello incidentale, negando la sussistenza dei crediti professionali del dott. e Pt_1 condannando lo stesso a rifondere alle altre parti le spese di entrambi i gradi, che liquidava in favore sia degli appellanti principali che degli appellanti incidentali.
-Avverso tale sentenza il dott. proponeva ricorso Parte_1 per Cassazione. Spiegava una serie di motivi, in primo luogo la nullità della decisione per avere essa pronunciato su eccezioni non formulate dalle parti e non rilevabili di ufficio;
e di poi, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere ricondotto le prestazioni del commercialista ad attività propria della figura del mediatore, nel manifesto difetto dei relativi presupposti;
l'omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti ed aventi carattere decisivo per il giudizio in quanto, se esaminati, avrebbero determinato un certo esito diverso.
-Con decisione n.27091/2021 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del dott. cassava la sentenza Pt_1 impugnata, con rinvio, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi questa Corte d'Appello, in diversa composizione, affinchè provvedesse a riesaminare l'intera controversia rimessa. Censurava la Suprema Corte la decisione asserendone l'esser priva di motivazione idonea, in quanto in essa evidente un vizio di omesso esame di un fatto storico, principale e secondario, la cui esistenza risultava dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Il fatto storico veniva identificato nell'omesso esame del quadro probatorio inerente alle attività svolte nella vicenda contrattuale dal dott. con riferimento alla redazione Pt_1 del contratto preliminare tra i ed il geom. che _1 CP_5 aveva trattato l'acquisto dell'immobile intervenendo alla stipula insieme a tutti i , nonché con le attività di assistenza _1 prestate dal commercialista dott. Pt_1
-Il notificava quindi a in proprio Pt_1 Controparte_2 nonché in qualità di erede pro-quota di Persona_1 nonché ulteriormente in qualità di erede pro-quota di _1 , nonchè ulteriormente in qualità di erede pro-quota di
[...]
in proprio nonché in qualità di Parte_2 Controparte_3 erede pro-quota di nonché ulteriormente in Persona_1 qualità di erede pro-quota di nonchè Persona_1 ulteriormente in qualità di erede pro-quota di Parte_2
in proprio nonché in qualità di erede pro-quota Controparte_1 di nonché ulteriormente in qualità di erede
Persona_1 pro-quota di nonchè ulteriormente in qualità di
Persona_1 erede pro-quota di OS NI, in qualità Parte_2 di erede pro-quota di nonché ulteriormente
Persona_1 in qualità di erede pro-quota di nonchè
Persona_1 ulteriormente in qualità di erede pro-quota di Parte_2 Eredi quest'ultimo nella qualità di erede pro- Parte_2 quota di e di erede pro-quota di
Persona_1 _1
un atto di citazione in rinnovazione per riassunzione
[...] della causa dinanzi al Giudice di rinvio ex art.392 c.p.c., rinnovativo di un precedente – di pochi giorni – atto analogo, notificato il 09.12.2021 che non aveva raggiunto tutti i soggetti divenuti medio-tempore legittimati passivi, a seguito del decesso di alcuni degli appellanti originari, col quale chiedeva pronunciarsi il rigetto degli appelli a suo tempo proposti dai
, e da e Persona_1 CP_2 CP_3 Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in riassunzione, _1 nella qualità, a corrispondergli la complessiva somma di € 57.154,47 quale ripristino della situazione patrimoniale anteriore della decisione cassata, vulnerata dai pagamenti in funzione di quest'ultima dovuti effettuare dal dott. per restituzione Pt_1 di somme in precedenza ricevute per effetto dell'esecutività della sentenza di 1° grado e per il pagamento di spese legali impostegli dalla sentenza cassata. Chiedeva altresì la conferma della loro condanna al pagamento della residua somma di € 15.773,71 dovutagli in forza della sentenza di 1° grado, somma non ricompresa nella richiesta di condanna a restituzione di pagamenti non ricevuti, in quanto mai erogata dai , e con richiesta di condanna al pagamento _1 delle spese dell'intero giudizio di appello (sia per la prima fase che per quella di riassunzione) nonché di quelle della fase rescissoria svoltasi dinanzi alla Corte di Cassazione.
-Nel presente giudizio di rinvio si costituivano tutti i convenuti in riassunzione con distinti atti, segnatamente:
- e , spiegando una eccezione pregiudiziale Controparte_2 CP_3 di improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio di rinvio per violazione dell'art.166 c.p.c., per asserito mancato rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo, chiedendo di conseguenza dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.393 c.p.c.; nel merito ribadivano le eccezioni sull'insussistenza del credito professionale del dott. , già in precedenza proposte, Pt_1 totalmente rigettate dalla sentenza di legittimità.
- il quale preliminarmente eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva nella qualità di erede degli scomparsi e Persona_1 Persona_1 Pt_2 per non essere mai stata presentate le relative denunce
[...] di successione e non avere comunque mai effettuato accettazione tacita od espressa delle rispettive eredità, dichiarando di associarsi all'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del giudizio di riassunzione in rinvio sollevata dalla difesa dei e senza però riprodurre tale eccezione in CP_2 Controparte_3 sede di conclusioni.
- OS NI, il quale, in analogia a quanto eccepito da deduceva a sua volta la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, per non avere mai accettato l'eredità del padre né dei fratelli e Persona_1 _1 Pt_2
.
[...] Riferiva, di avere comunque formalizzato atti di rinuncia alle eredità dei precitati suoi congiunti e Persona_1 _1
depositando i modelli F24 relativi a dette Parte_2 rinunce portanti la data dell'1-19 aprile 2022; riservava il deposito degli atti di rinuncia, al quale successivamente poi provvedeva con nota di deposito in data 19.05.2022.
-All'esito del presente giudizio di revisione alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte remittente, l'appello dei
è infondato per le ragioni che seguono. _1
-A) Preliminarmente, rimane acclarata la legittimazione passiva di al di là della sua legittimazione passiva Controparte_1 quale erede di congiunti scomparsi, nei confronti dell'azione del dott. quale parte sostanziale della vicenda di Pt_1 compravendita immobiliare di cui questi si occupò professionalmente e, ancor maggiormente, quale parte processuale nel giudizio promosso dal professionista anche nei suoi confronti per il pagamento dei suoi emolumenti. Va ritenuto come, a prescindere dagli obblighi di restituzione delle somme rimborsate dal ai Pt_1 Persona_1
, e a seguito della sentenza di secondo CP_2 _1 CP_3 grado, oggi cassata, e delle procedure esecutive azionate nei suoi confronti, in virtù di essa è comunque parte Controparte_1 passiva nella per c.d. “controversia base” avente ad oggetto il pagamento del compenso del dott. Pt_1 In secondo luogo, va ritenuto come invece nei confronti del OS NI, a seguito della sua rinuncia alla eredità del padre e dei fratelli e effettuata solo _1 Pt_2 successivamente alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Giudice di rinvio, e della adesione della parte attrice in riassunzione alla sua conseguente istanza di estromissione, la materia del contendere nei suoi confronti è incontrovertibilmente cessata. L'eccezione di carenza di legittimazione, pertanto, ha perso di rilievo giuridico e può essere esaminata unicamente sotto il profilo delle spese di causa del chiamato. Il OS NI è stato evocato in giudizio non in proprio, non avendo avuto parte nella vicenda contrattuale cui ineriva l'opera professionale del dott. , ma unicamente come parte Pt_1 necessaria in quanto chiamato all'eredità dei congiunti in corso di causa scomparsi, e Persona_1 Persona_1
non risultando all'atto della sua evocazione in Parte_2 giudizio che egli avesse rinunciato a tale sua qualità successoria. In seguito, dalla comparsa di costituzione dello stesso è entrato nel processo il fatto che il NI OS ha poi effettuato la rinuncia alle dette eredità, tuttavia solo in epoca recente, nell'aprile del corrente anno, ben oltre la notifica dell'atto di chiamata di sua chiamata nel giudizio di rinvio dalla Cassazione. L'affermazione che il ricorrente dott. dovesse essere a Pt_1 conoscenza, per acta concludentia che il convenuto non avesse accettato l'eredità del padre e dei fratelli scomparsi è priva di fondamento, posto che, come predetto, tale rinuncia è avvenuta effettivamente solo nell'aprile 2022. Atteso che la rinuncia all'eredità può essere effettuata sino a quando non scade il termine per l'accettazione della stessa, in nessuno dei casi qui di rilievo tale atto risulta esser ancora mai stato compiuto, a latere del fatto che la rinuncia alla eredità non è ammessa in forma tacita, rappresentando essa negozio formale, quanto meno nei confronti dei terzi ( v. per tutte cit: Cass.civ. sez.II, 28.12.2022 n.37927) e non trascurando altresì che per l'opponibilità ai terzi è poi anche richiesta la sua iscrizione nel registro delle successioni (v. Cass. sez.III, 13.02.2014 n.3346). Pertanto, l'evocazione in giudizio da parte del ricorrente di un chiamato alle eredità, ancora in termini per accettarle e non avente ad esse ancora rinunciato, era pertanto all'epoca, ancor più che legittima, doverosa, dovendo gli eredi delle parti scomparse originalmente convenute essere chiamati tutti in giudizio, in necessario litisconsorzio, se non rinuncianti.
-B) Nel merito, è consolidato insegnamento giurisprudenziale che nel giudizio di rinvio il Giudice è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di Cassazione, ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise;
non è pertanto consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile di ufficio, che tenda a porre nel nulla od a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità.
“Il Giudice di rinvio non può – anche solo implicitamente – rimettere in discussione gli enunciati contenuti della sentenza di Cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto
... poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” (Cass.
2.3.2021 n.5673); mentre la citata S.U.
3.9.2020 n.18303 ribadisce il limite ai poteri del Giudice del rinvio, in ipotesi di cassazione per vizio di motivazione, nel divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato. (v. anche Cass. civ. n.2652/2018 e n.12102/2014). Ciò posto, nel nostro caso, la Corte remittente ha censurato la decisione di questa Corte distrettuale sul rilievo che “risultava priva di una motivazione idonea a rispettare il minimo costituzionale, sulla base del nuovo parametro di cui all'art.360. co. 1, n.5 c.p.c. (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n.83 del 2012)”, nel momento in cui in essa si evidenziava “il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale e secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o degli atti processuali”, si da configurare ipotesi di “assoluta omissione o mera apparenza”, ovvero di “difetto di coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) dalla motivazione”, omesso e/o incoerente esame di fatti storici che, “se esaminati avrebbero determinato un esito diverso della controversia”. Orbene, nel nostro caso non si tratta semplicemente di rivalutare la portata ed il peso interpretativo di fatti e circostanze comunque considerate, bensì di tenere conto, operando la corretta
“contestualizzazione”, di circostanze che il primo Giudice di Appello aveva pure rilevato sussistenti, senza però effettuare una ponderazione con le altre circostanze tenute presenti, limitandosi ad evidenziare delle contraddittorietà e delle ambiguità relativamente a queste ultime, onde escludere la sussistenza del conferimento dell'incarico consulenziale rivendicato dal Pt_1 L'omessa disamina di fatti storici di efficacia decisiva è individuata dalla Suprema Corte nell'aver questa Corte d'Appello,
“dopo aver preso atto delle risultanze istruttorie” – dalle quali
“affermava” non evincersi alcuna prova del ruolo effettivamente rivestito nella vicenda negoziale concernente l'immobile di Milano Marittima da parte di potendosi ipotizzare o un Parte_1 suo coinvolgimento personale quale interessato in proprio all'acquisto, secondo la tesi prospettata dai convenuti, ma in realtà rimasta indimostrata, o più verosimilmente, un intervento nelle trattative quale mediatore- “omesso l'esame del quadro probatorio inerente alle menzionate attività svolte dal , Pt_1 con riferimento alla redazione del contratto preliminare tra i
ed il geom. che aveva trattato l'acquisto _1 CP_5 dell'immobile de quo, narrando che alla stipula del preliminare presso lo studio del erano presenti tutti i Pt_1 _1 nonché di assistenza agli stessi anche successivamente _1 alla sottoscrizione del medesimo”. Nello specifico, l'omesso esame si estendeva al mancato rilievo che “l'epistolario intercorso con la spedizione della lettera di proteste del del 26.9.2003 (con la quale metteva in Pt_1 guardia il , come suo consulente, dalle conseguenze di _1 alcune iniziative che sconsigliava), sia la successiva lettera di dichiarazione di rinuncia al mandato del 29.9.2003, fossero pertinenti alla vicenda contrattuale in oggetto, costituendo prova dell'intervento in essa del quale consulente della parte Pt_1 venditrice”. Orbene, dato atto che questo Giudice ad quem deve necessariamente tenere conto in maniera vincolante che il quadro probatorio inerente alle attività svolte dal dott. in relazione alla Pt_1 vendita dell'immobile dei ed alle attività consulenziali _1 anche successive si articola nella asserita trattazione dell'acquisto dell'immobile da parte del geom. nella CP_5 redazione del contratto preliminare e suo perfezionamento, con la firma delle parti, ivi compresi tutti da parte e presso _1 lo studio del predetto Commercialista, nonché nella assistenza agli stessi anche successivamente alla sottoscrizione del _1 suddetto preliminare, la contestualizzazione e la complessiva valutazione di tutti gli elementi probatori allegati, conduce questo Collegio a ritenere ragionevolmente sussistente la prova dell'intervento nella vicenda contrattuale del dott. Pt_1 quale consulente professionale della parte venditrice. La circostanza della asserita redazione della promessa di vendita
Rosetti 12/11/02, avvenuta nello Studio del Parte_3
, si coniuga coerentemente con la rilettura delle mail Pt_1 intercorse tra le parti, nell'ambito di un rapporto non fondato su di un incarico per iscritto, avente pertanto le sue dinamiche relazionali puntuate non su atti solenni o formali, ma su comunicazioni esponenziali dell'intenzione delle parti. Seppure il tenore della mail del 24/4/03 ove i pur se per _1 rimproverare il di non aver ricevuto contatti dal Pt_1
“nonostante le sue assicurazioni” può lasciare qualche CP_5 ambiguità circa il reale ruolo di questi, se consulente o mediatore, già nella mail da a del 26/9/03, Pt_1 _1 nella quale il primo si lamenta del non essersi “consultati preventivamente”, il si definisce “come Suo consulente”, Pt_1 senza che il destinatario abbia mai Controparte_4 contestato su tale riferita qualità. Nella mail 29/3/03 lo stesso esprime la Controparte_4 propria posizione in ordine alle trattative, inviando la mail per conoscenza anche al , a fronte della quale questi con mail Pt_1 nella stessa data esprime il suo dissenso rassegnando con effetto immediato “il mandato professionale”, a seguito della quale il
, in maniera eclatante, ribadisce la massima stima nei _1 confronti del , auspicando l'immediata revoca della Pt_1 decisione “di non essere più nostro consulente”, precisando come
“in fondo dopo averci ben pensato abbiamo fatto come da lei consigliato”.
-C) Il riconoscimento del ruolo professionale del Pt_1 conformemente alla causa petendi spiegata in primo grado, ovvero di consulente nella attività di alienazione dell'immobile di proprietà della soc. assorbe e definisce in termini di _1 rigetto anche le eccezioni degli originari appellanti _1 secondo le quali il avrebbe svolto, viceversa, un ruolo Pt_1 di dissimulato compratore, o, in una subordinata ipotesi- con la precedente peraltro incompatibile- anche di mediatore, pure a margine della trasfusione nei motivi I° e II° del ricorso di cassazione, ma ritenuti assorbiti, perché decadute-rinunciate o tardivamente proposte, oltreche' non provate e non rispondenti ai presupposti giuridico-normativi che avrebbero dovuto sostenerle. Ciò al fine di ritenere, conclusivamente, che le tesi difensive nel merito dei resistenti convenuti, tese a proporre una lettura alternativa della vicenda, ed anche della documentazione, nei termini di una mediazione, sono del tutto esorbitanti dal perimetro del thema decidendum, soprattutto per esser state le relative eccezioni sostanziali decadute, rinunziate o tardivamente proposte, oltre che infondate apparendo costruzioni teoriche piuttosto elaborate ex post per ragioni difensive. Da tutto quanto precede, l'appello dei va respinto, _1 conseguendone la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado.
-D) In ordine al quantum, va accolta la domanda avanzata dal di restituzione/rimborso ex art. 389 cpc, norma dettata Pt_1 in favore della parte che abbia eseguito delle prestazioni in base a sentenza cassata, e che si sostanziano nel principio che all'interessato deve essere garantita la possibilità di ottenere al più presto la restituzione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata. Data contezza della compiuta integrazione e perfezionamento del contraddittorio nei confronti anche degli eredi Parte_2 e tenuto conto della estromissione di OS NI, come sopra evidenziato, ci si può riportare in questa sede, apparendone la congruità e correttezza, alle poste restitutorie e loro causali, con i relativi importi. Va precisato che il , oltre alla restaurazione della sua Pt_1 situazione patrimoniale ante sentenza App. BO n.2049/2016, pregiudicata dagli esborsi dovuti effettuare nei confronti dei in forza della detta sentenza, oggi cassata, nel _1 complessivo importo di € 57.154,47, alla luce della sopra statuita reiezione finale nella presente sede di rinvio dell'appello dei con conseguente conferma definitiva della sentenza di _1 primo grado, dovrà altresì ricevere la parte rimanente della somma dovutagli in forza di quest'ultima sentenza nell'importo di € 15.773,71, calcolata alla data del precetto 22.03.2013, oltre agli interessi successivi (circa la ricostituzione, attraverso le restituzioni di cui sopra, dell'acconto di € 24.800,39 a suo tempo corrisposto al e poi dovuto restituire, è questione che Pt_1 riguarda in conteggio “per cassa” degli importi concretamente da ottenere).
-E) L'importo dovuto va determinato, in primo luogo, nella somma di € 33.035,76, a titolo di restituzione della equivalente somma per sorte capitale ed interessi di cui alla scrittura privata 14/3/18; in secondo luogo, nella somma di € 19.199,40 per spese legali sborsate in forza della sentenza di Appello n.2049/16; inoltre la somma di € 3.176,88 per compenso pagato al CTU nella esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Ravenna RGE 99/17, € 1.268,80 per spese della medesima esecuzione immobiliare ed € 473,63 per spese e diritti cancellazione pignoramento nella medesima esecuzione, per un totale di € 57.154,47. Nell'ultimo conteggio prodotto dal nella comparsa Pt_1 conclusionale del 16/5/24, il montante è attualizzato nella complessiva somma di €57.373,77. Sulla base di tale somma, per quanto di utilità, tale somma è distinguibile individualmente nel modo seguente: (€ 9.565,89 + 422,93 + 2.153,10 + 1.216,84)€ Controparte_2 13.358,76 (€ 9.565,89 + 422,93 + 2.153,10 + 1.216,84) € Controparte_3 13.358,76;
€ 4.844,47; Controparte_1 Eredi (€ 364,78 + 4.479,00) € 4.843,78; Persona_1 Eredi (€ 13.903,04 + 422,93 + 5.382,76 + Persona_1 1.216,84).€ 20.925,57. Agli importi predetti va aggiunta, come prima cennato, la somma di
€ 15.773,71 di cui alle spese della sentenza di primo grado. I convenuti vanno dichiarati tenuti in solido, salvo la ripartizione pro-quota nei rapporti interni all'esito della escussione, secondo le individuazioni delle quote computate dall'attore sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale.
-F) in punto di spese giudiziarie vanno inoltre liquidate le spese del giudizio di appello (comprensive del primo appello e del presente giudizio di riassunzione), determinate in €7.617,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Vanno altresì liquidate le spese legali del giudizio di Cassazione in complessivi €7.665,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: A) dichiara l'estromissione dal giudizio di OS NI;
B) rigetta l'appello proposto da Controparte_2 _1 [...]
e nonché l'appello incidentale proposto da Pt_4 Persona_1 e e, per l'effetto, conferma Persona_1 CP_1 l'impugnata sentenza di primo grado;
C) accoglie la domanda di restituzione ex art. 389 cpc e, per l'effetto, condanna i convenuti in riassunzione Controparte_2
e sia in proprio che pro quota nella qualità di CP_3 CP_1 eredi di e a corrispondere Persona_1 _1 Pt_2 in favore dell'attore la complessiva somma di Parte_1
€57.373,77, con gli interessi legali dalla data degli esborsi al saldo;
nonché della somma di €15.773,71 in forza della sentenza di primo grado, con gli interessi dalla data della domanda al saldo;
D) condanna i resistenti in solido al rimborso delle spese in favore del del presente grado di giudizio che liquida in Pt_1 complessivi €7.617,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
ed altresì in solido le spese legali del giudizio di Cassazione liquidate in complessivi €7.665,00 per compensi, oltre accessori come per legge. E)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 11/3/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)