Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 21.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 33 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Lorenzo Venini, Alberto Guariso e
Livio Neri, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Roberto Scaramella, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1, comma 47, L. 92/2012, depositato il 24.1.2023, Parte_1
(di seguito il ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio l'
[...]
(di Controparte_1
seguito la resistente per semplicità).
Il ricorrente ha dedotto: di avere lavorato alle dipendenze della resistente come operaio agricolo a tempo determinato (O.T.D.) qualificato dal 22.5.2013 a1 13.3.2022, giorno in cui sarebbe stato licenziato verbalmente;
di essersi sempre occupato dell'allevamento dei vitelli, della mungitura delle vacche e del mantenimento delle stalle – come bergamino – sotto la direzione del sig.
di avere lavorato, senza soluzione di continuità, osservando un orario di lavoro a tempo pieno distribuito dal lunedì alla domenica e, solo dal mese di gennaio 2020, fruendo di mezza giornata di riposo alla settimana;
di non avere mai sottoscritto alcun contratto di lavoro con la resistente né di avere mai ricevuto copia di alcun contratto di lavoro;
di avere, infatti, desunto le condizioni dei differenti rapporti di lavoro a termine dalle buste paga e dalle comunicazioni UniLav.
Ha aggiunto che, in spregio alle norme pattizie di cui agli artt. 14, 13 e 21 del CCNL operai agricoli e florovivaisti, non sono stati stipulati per iscritto i contratti a tempo determinato e i rapporti di lavoro sono stati denunciati dalla resistente come rapporti di lavoro agricoli avventizi, indicando per ciascuno dei molteplici rapporti di lavoro un numero di giornate lavorative sempre inferiore alle 100 giornate annue e così rappresentando una situazione difforme rispetto alla reale natura dei rapporti di lavoro e alle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ha evidenziato: che in data 13.3.2022 gli ha comunicato verbalmente di non Parte_2
presentarsi più al lavoro, così risolvendo anticipatamente l'ultimo contratto di lavoro a termine la cui scadenza naturale sarebbe stata il 31.12.2022, e che dal 14.3.2022 non gli è stato più consentito di svolgere la propria prestazione lavorativa;
che con lettera del 29.7.2022 ha impugnato il termine apposto ai contratti di lavoro, chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e rivendicando il diritto alle differenze retributive maturate in corso di rapporto.
Alla luce di tutte le circostanze allegate il ricorrente ha chiesto:
a) di accertare la nullità di tutti i termini apposti ai contratti di lavoro stipulati dalle parti e, in ogni caso, del termine apposto all'ultimo contratto (con scadenza al 31.12.2022);
b) di trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal
22.5.2013;
c) di condannare la resistente a pagargli l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, della
Legge 183/2010 o, in subordine, di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/2015 da calcolarsi sulla base dell'importo mensile lordo di euro 1.716,63;
d) di accertare la nullità del licenziamento orale intimato il 14.3.2022;
e) di condannare la resistente a pagargli l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 1, o, in subordine, comma 4, della Legge 300/1970 o ancora, in ulteriore subordine e previa conversione del rito, di cui all'art. 2 o, in subordine, di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile lordo di euro 1.716,63; f) in via subordinata di condannare la resistente a pagargli l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5 della Legge 300/1970 o, in subordine e previa conversione del rito, di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015 ovvero, in ulteriore subordine, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 6 della Legge 300/1970 o, in subordine e previa conversione del rito, di cui all'art. 4, del d.lgs. 23/2015, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile lordo di euro 1.716,63;
g) in via subordinata di condannare la resistente a pagargli l'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 della Legge 604/1966 o, in subordine, di cui all'art. 9 del d.lgs. 23/2015, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile lordo di euro 1.716,63;
h) in via di estremo subordine di condannare la resistente a pagargli la somma lorda di euro
18.110,04 lordi a titolo risarcitorio) per il periodo dal 14.3.2022 al 31.12.2022.
Costituendosi in giudizio la resistente ha contestato in fatto e in diritto l'avversario ricorso.
In particolare, ha esposto in fatto: di aver assunto con contratti a termine il ricorrente dal 31.12.2013 al 31.12.2021, come risulta dalle copie delle comunicazioni UniLav sottoscritte dal ricorrente;
che il ricorrente, nonostante il superamento delle 180 giornate lavorative, ha sottoscritto, per ogni anno di servizio, una rinuncia alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
di avere concluso, in data 29.12.2021, l'ultimo contratto di lavoro agricolo avventizio con il ricorrente per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022, contenente l'impegno del datore di lavoro a un numero minimo di giornate di lavoro pari a 190; di avere adibito il ricorrente alla raccolta degli ortaggi (anche se non di pomodori) e, in un secondo momento, alla somministrazione di biberon e latte ai vitelli;
di non avere licenziato, né oralmente né per iscritto, il ricorrente, il quale dopo il 13.3.2022 non si è più presentato al lavoro, avendo iniziato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di un diverso datore di lavoro;
di avere contestato al ricorrente, con lettere del 5.4.2022, la negligenza nell'espletamento delle proprie mansioni (prima lettera di contestazione disciplinare) nonché l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro per oltre tre giorni consecutivi e l'insubordinazione nei confronti dei propri superiori (seconda lettera di contestazione disciplinare); di avere in data 27.4.2022 comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della multa pari a 2 ore di retribuzione.
Ha aggiunto di avere concluso con il ricorrente, in data 1.12.2016, un contratto di comodato d'uso di un immobile sito in Casaletto Vaprio, di durata subordinata alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente, e di non avere riottenuto l'immobile in questione alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In diritto, la resistente ha evidenziato che la legislazione in tema di limiti al contratto a termine non si applica al lavoro in agricoltura, per come evidente dal dato testuale delle discipline legislative susseguitesi in materia e confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e che anche nei Considerando della direttiva 1999/70/CE si prevede la necessità di tenere “conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” nonché “della situazione di ciascuno
Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori” e pertanto correttamente l'Italia in attuazione della predetta direttiva con il d.lgs. 368/2001, e poi con il d.lgs. 81/2015, ha tenuto conto della specificità del settore agricolo. In subordine, la resistente ha eccepito la decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato antecedenti all'ultimo sottoscritto
(1.1.2022/31.12.2022).
Ha inoltre sostenuto: che per ogni rapporto di lavoro a termine concluso dal 31.12.2013 al
31.12.2021, il ricorrente ha sempre sottoscritto il modello UniLav contenente tutte le indicazioni prescritte dalla contrattazione collettiva, ossia la durata del rapporto, la qualifica, le mansioni e il periodo di prova, e che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 104/2022 non vi era alcun obbligo di concludere per iscritto il contratto agricolo avventizio, essendo il datore di lavoro obbligato ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 152/1997 a informare il lavoratore delle condizioni del rapporto consegnandogli qualsiasi documento scritto – come accaduto nel caso di specie con la consegna del
Cont modulo unificato lav.; che il ricorrente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del di
Cremona, ha manifestato la volontà di rinunciare alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato sottoscrivendo delle rinunce alla trasformazione per ogni rapporto di lavoro a termine concluso dal 31.12.2013 al 31.12.2021; che, in attuazione delle disposizioni pattizie di cui agli artt. 13 e 21 del CCNL operai agricoli e florovivaisti, nell'ultimo contratto di lavoro agricolo avventizio (1.1.2022/31.12.2022) è stato espressamente pattuito un numero minimo di giornate di lavoro pari a 190.
Ha contestato, per varie e articolate ragioni, l'esistenza di un licenziamento e l'applicabilità alla fattispecie in esame del cd. rito Fornero.
Ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e la decadenza ex art. 32 L.
183/2010 ed ex art. 28 d.lgs. 81/2015; in via principale, di rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 14.650,00, per i giorni di ritardo nella consegna del bene immobile oggetto del contratto di comodato d'uso, e della somma di euro 11.200,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati al suddetto immobile.
Fallito l'operato tentativo di conciliazione e disposto il mutamento del rito, è stato assegnato alle parti un termine per integrare gli atti introduttivi (limitatamente a istanze istruttorie, documenti e precisazioni di circostanze già allegate).
Nella propria memoria integrativa autorizzata il ricorrente ha sostenuto di avere ricevuto le comunicazioni Uni. Lav. dei rapporti di lavoro a termine (prodotte da parte resistente sub doc. 3) solo in data 28.3.2022 – e dunque in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – e di averle sottoscritte per ricevuta. Ha aggiunto di non avere mai sottoscritto alcuna rinuncia alla trasformazione a tempo indeterminato dei propri rapporti di lavoro con la resistente.
**********************
Il ricorso è infondato in quanto le prove testimoniali (assunte alle udienze del 27.2.2024 e del 18.7.2024) hanno confermato che il ricorrente dopo il 13.3.2022 non si è più presentato al lavoro, avendo iniziato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di un diverso datore di lavoro.
Al riguardo, i testimoni di parte ricorrente, e , non hanno Tes_1 Testimone_2
confermato le circostanze allegate dal ricorrente, secondo le quali il 13.3.2022 gli Parte_2
avrebbe comunicato verbalmente di non presentarsi più al lavoro e dal 14.3.2022 non gli avrebbe più consentito di svolgere la propria prestazione lavorativa.
Entrambi i testimoni, infatti, hanno dichiarato di non sapere quando e come sia terminato il rapporto di lavoro del ricorrente (vd. verbali di udienza del 27.2.2024 e del 18.7.2024).
Diversamente, i testimoni di parte resistente hanno corroborato la versione dei fatti fornita dalla resistente sulle modalità di cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente.
In particolare, il testimone , capo stalla alle dipendenze Testimone_3 della resistente dal 2005, ha riferito: “ADR: il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato un paio di anni fa, non so dire con esattezza il mese. ADR: il ricorrente negli ultimi giorni di lavoro con me mi diceva che aveva trovato un nuovo posto di lavoro;
se non sbaglio ad EL o a . ADR: Pt_3
non mi riferiva chi fosse il nuovo datore di lavoro. ADR: non mi riferiva la ragione per la quale volesse cambiare datore di lavoro;
negli ultimi giorni di lavoro mi riferiva soltanto che sarebbe andato a lavorare nella settimana successiva presso un'altra azienda agricola. ADR: non so se il ricorrente riferisse alla sig.ra che la settimana successiva sarebbe andato a Parte_2 lavorare per un'altra azienda agricola. ADR: l'ultimo giorno che ha lavorato con me, posso dire che per una mezz'ora il ricorrente è rimasto seduto con il telefono cellulare in mano dicendomi che
“tanto dalla settimana successiva avrebbe lavorato per un'altra azienda agricola”. ADR: in quel giorno il ricorrente è andato via prima della fine del suo orario di lavoro e non mi ha neanche salutato. ADR: da quel giorno non l'ho visto più sul posto di lavoro;
l'ho incrociato in alcune occasioni ma non come dipendente della resistente. ADR: non so se dopo quel giorno il ricorrente e la sig.ra si siano incontrati, so che la sig.ra dopo quel giorno, gli ha inviato un Pt_2 Pt_2
messaggio per sapere come stesse e che fine avesse fatto, ma il ricorrente non ha mai risposto. La sig.ra mi ha fatto vedere il messaggio che gli aveva inviato tramite WhatsApp (che Pt_2 risultava “letto”) e in relazione al quale non ha ricevuto alcuna risposta […] Viene esibito al testimone il doc. 9, ultima pagina (messaggio del 22 marzo 2022), fasc. resist. e il testimone dichiara: “si è questo il messaggio di cui ho parlato pocanzi” […] A domanda dell'Avv.
Scaramella: “dopo che il ricorrente è andato via io ho provato a chiamarlo due-tre volte e non mi ha mai risposto” (vd. verbale di udienza del 27.2.2024).
Il testimone , figlia di (fratello di e impiegata alle Tes_4 Parte_4 Parte_2 dipendenze della resistente dal 2018, ha dichiarato: “ADR: so che il ricorrente non si è più presentato al lavoro in quanto aveva comunicato al capo-stalla, negli ultimi giorni di lavoro, che aveva trovato un altro lavoro. È accaduto nel mese di marzo 2022. ADR: è stato il sig.
[...]
a riferire a me e alla sig.ra che il ricorrente aveva trovato un altro lavoro ed era Tes_3 Pt_2 andato via. ADR: l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente io non l'ho incontrato. ADR: il mio lavoro si svolgeva (e si svolge) prevalentemente in ufficio, quando però giravo in azienda per le verifiche mi capitava di incontrare il ricorrente”. A domanda dell'Avv. Scaramella: “dopo che il ricorrente non si è più presentato sul posto di lavoro so che la sig.ra gli ha inviato dei Pt_2
messaggi tramite WhatsApp e gli ha telefonato, ma il ricorrente non le ha mia risposto agli uni e alle altre”. (vd. verbale di udienza del 27.2.2024).
Il testimone addetto all'accudimento di vitelli, alla fecondazione e alla gestione Testimone_5 della mandria fino alla fine del mese di giugno del 2022, ha affermato: “ADR: mi pare che il rapporto di lavoro del ricorrente sia cessato nel mese di marzo del 2022; ricordo che era un fine settimana. ADR: il ricorrente era un po' di tempo che si lamentava del fatto che volesse cambiare lavoro e non volesse venire più in azienda. Un giorno ricordo che il ricorrente ha lavorato il mattino e poi il pomeriggio è andato via dicendomi che non sarebbe più venuto. ADR: in quella circostanza il ricorrente mi ha detto che voleva cambiare lavoro sperando di trovare qualcosa di meglio. ADR: dopo quel giorno abbiamo lasciato passare il weekend perché speravamo che il ricorrente si ripresentasse a lavoro e invece il lunedì non si è presentato a lavoro. ADR: io non ho chiamato il ricorrente dopo i fatti pocanzi descritti né ho avuto modo di parlare più con lui anche se l'ho visto in prossimità della cascina nella quale abitava. ADR: so che il mio responsabile di stalla, e la sig.ra hanno provato a chiamare il ricorrente. ADR: Testimone_3 Parte_2
non ho assistito alle telefonate, ma la circostanza mi è stata riferita dal sig. dalla sig.ra Tes_3
e dalle ragazze dell'ufficio, e A domanda dell'Avv. Pt_2 Persona_1 Tes_4
Scaramella: non so se il ricorrente sia andato a lavorare da qualche altra parte” (vd. verbale di udienza del 18.7.2024). Dall'istruttoria orale di causa è quindi emerso che il giorno 13.3.2022 la resistente non è receduta dal rapporto di lavoro, poiché il ricorrente, nel giorno indicato, dopo avere giustificato al capo stalla la scelta di rimanere seduto, durante l'orario di lavoro, “con il telefono cellulare in mano” per mezz'ora con la motivazione “tanto dalla settimana successiva avrebbe lavorato per un'altra azienda agricola”, ha abbandonato il posto di lavoro prima dell'orario di fine lavoro. Dopo quel giorno, il ricorrente non si è più presentato al lavoro, iniziando un rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro, e non ha più risposto alle telefonate del capo stalla e al messaggio inviatogli, a mezzo WhatsApp, da (vd. doc. 9 fasc. resist.). Parte_2
Peraltro, se al ricorrente, come da egli sostenuto, fosse stato effettivamente impedito di prestare la propria opera a far data dal 14.3.2022, egli avrebbe subito costituito in mora la resistente invitandola a riammetterlo immediatamente in servizio.
E invece, è stato proprio il ricorrente, interpellato dal giudice, a confermare di avere trovato un nuovo impiego a far data dall'1.4.2022 (vd. verbale di udienza del 20.7.2023).
Se questi sono i fatti, allora non può che ritenersi che la prova del licenziamento orale del ricorrente non sia stata raggiunta. Non è provato, invero, che in data 13.3.2022 abbia Parte_2
comunicato al ricorrente verbalmente di non presentarsi più al lavoro, così risolvendo anticipatamente l'ultimo contratto di lavoro a termine la cui scadenza naturale sarebbe stata il
31.12.2022, e che dal 14.3.2022 non sia stato più consentito al ricorrente di svolgere la propria prestazione lavorativa.
D'altra parte, neppure può sostenersi che il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni del ricorrente, non essendo state prodotte dalle parti dimissioni rassegnate dal ricorrente in via telematica;
prova questa necessaria alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 27331/2023, che a motivo del disposto di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015 ha ritenuto non equipollenti altre forme (tacite o per fatti concludenti) di dimissioni dal rapporto di lavoro o di risoluzione consensuale dello stesso (“ai sensi dell'art. 26 del
d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto”).
Ragion per cui deve ritenersi che il rapporto di lavoro tra le odierne parti sia cessato alla data di naturale scadenza del termine contrattuale del 31.12.2022.
Tuttavia, come pure osservato da parte ricorrente nelle note difensive autorizzate (depositate il
10.1.2025), non possono essere riconosciute al lavoratore le retribuzioni maturate dal 14.3.2022 al
31.12.2022 (domanda di cui alla lettera h)), atteso che il 13 marzo 2022 il ricorrente ha deciso di abbandonare il posto di lavoro prima della fine del suo orario lavorativo e di non recarsi più a lavoro dal giorno successivo, senza giustificare in alcun modo i giorni di assenza compiuti (anche dopo la contestazione disciplinare di assenza ingiustificata dal posto di lavoro dell'11.4.2022, adottata dalla resistente in conseguenza della mancata “ufficializzazione delle dimissioni”, vd. doc.
10 fasc. resist.), e non ha chiesto alla resistente di essere riammesso in servizio iniziando invece, dall'1.4.2022, una relazione lavorativa alle dipendenze di un soggetto differente dalla resistente
(come preannunciato al capo stalla e al collega di lavoro . Tes_3 Tes_5
Acclarato che il rapporto di lavoro tra le parti è rimasto ineseguito dal 14.3.2022 al 31.12.2022 ed è poi cessato per scadenza naturale del termine contrattuale, ritiene il Tribunale che non possano essere accolte le domande formulate dal ricorrente sub lettere da d) a g) della premessa in fatto, presupponendo le stesse il recesso del datore di lavoro, non sussistente nel caso in esame.
Non possono pure trovare accoglimento le domande formulate sub lettere da a) a c) della premessa in fatto, poiché le domande di nullità di tutti i termini apposti ai contratti di lavoro (lett. a)) e, quindi, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (lett.
b)), da un lato, presuppongono che il rapporto di lavoro tra le odierne parti sia stato eseguito sino al termine e, da altro lato, sono dirette ad ottenere il pagamento della indennità risarcitoria dell'art. 32, comma 5, della Legge 183/2010 (vigente al momento della sua assunzione) o, in subordine, dell'art. 28 del d.lgs. 81/2015 (vigente all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro) (lett. c)), che non spetta al ricorrente.
Quanto al primo profilo, si rileva che le norme che disciplinano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, a causa dell'illegittimità del contratto o dei contratti a termine stipulati, mirano ad assicurare, in primo luogo, la stabilizzazione di quei contratti di lavoro che, nonostante la differente sembianza formale, in concreto siano stati eseguiti come rapporti a tempo indeterminato, e ciò al fine di assicurare al lavoratore la conservazione del posto di lavoro nel periodo successivo alla scadenza del termine.
Ora, nel caso di specie, anche ammettendo (in ipotesi) che i contratti a termine conclusi nel tempo tra le parti siano illegittimi, non è revocabile in dubbio che l'ultimo contratto a termine non sia stato eseguito dalle parti a far data dal 14.3.2022 e fino al 31.12.2022: il lavoratore non ha espletato alcuna prestazione lavorativa in favore della resistente e dall'1.4.2022 ha iniziato a lavorare alle dipendenze di un altro datore di lavoro, la resistente non ha corrisposto al lavoratore la retribuzione pattuita.
Dunque, se, nonostante la formale esistenza del contratto a tempo determinato, in sostanza dal
14.3.2022 al 31.12.2022 non è esistito alcuno scambio di prestazioni poiché nessuno dei paciscenti ha dato esecuzione al contratto stipulato, allora si ritiene che manchi un presupposto fondamentale per la trasformazione del rapporto di lavoro, ovverosia l'esistenza di un rapporto di lavoro eseguito con i caratteri della subordinazione e continuativamente sino alla scadenza del termine, di cui si chiede – perciò – la stabilizzazione.
E del resto, la volontà del ricorrente di non eseguire più la prestazione di lavoro in favore della resistente, per iniziare a lavorare alle dipendenze di un altro datore di lavoro, è evidentemente incompatibile con la volontà del ricorrente di ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze non dell'ultimo soggetto in favore del quale ha reso la prestazione lavorativa, bensì del precedente (ossia la resistente).
Quanto al secondo profilo, va premesso che la domanda di tra l'indennità prevista dall'art. 32 L.
183/2010 e, poi (dopo l'abrogazione dell'art. 32 cit. ad opera dell'art. 55, comma 1, lettera f del d.lgs. 81/2015), dall'art. 28 d.lgs. 81/2015 ristora in generale il danno subito dal lavoratore per la perdita del lavoro dovuta a un contratto a termine illegittimo (ossia un danno da mancato lavoro), tanto se questo sia stato unico, quanto se sia stato ripetuto. Per tali periodi di non lavoro, mentre prima dell'art. 32 cit. il lavoratore aveva diritto a essere comunque retribuito a decorrere dalla messa a disposizione delle energie lavorative pur non avendo senza volerlo lavorato, oggi è prevista solo l'indennità da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità. Al contrario, per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto a essere retribuito e ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità.
Il risarcimento, quindi, riguarderà solo i periodi di “non lavoro”: solo per questi periodi vi è un danno da risarcire e un pregiudizio da ristorare.
In sintesi, l'indennità prevista, prima, dall'art. 32 e, poi, dall'art. 28 risarcisce il danno subito per il mancato lavoro e lo risarcisce in tutte le sue conseguenze retributive e contributive e, in tal senso, è onnicomprensiva;
mentre non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o i periodi di lavoro (in caso di più contratti a termine). (per tutto vd. Cass. n. 17248 del 2.7.2018).
“In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo, va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 , poiché quest'ultima spetta solo per il periodo cosiddetto intermedio, ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, dichiarata la conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, aveva riconosciuto l'indennità in questione, malgrado non avesse disposto la riammissione in servizio della lavoratrice, per avere la medesima rassegnato le dimissioni in data antecedente alla data di scadenza del termine apposto al contratto)” (vd. Cass. n. 16052 del 14.6.2019).
E allora, anche ammettendo – come sostenuto da parte ricorrente – che l'art. 28 cit. trovi applicazione ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato1, al ricorrente, nel caso in cui venisse disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a cagione della illegittimità dei contratti a termine, comunque non spetterebbe alcuna indennità risarcitoria, poiché nulla deve essere ristorato al ricorrente per i periodi di “non lavoro”.
Infatti, nulla può essere risarcito al ricorrente per il periodo intercorrente tra la data di cessazione della relazione lavorativa e la data della pronuncia di ricostituzione del rapporto di lavoro, essendo rimasto il rapporto di lavoro ineseguito a seguito della condotta volontaria del lavoratore, che prima della scadenza del termine abbandonava il posto di lavoro e non andava più a lavoro dal giorno successivo. Neppure può essere risarcito alcunché al ricorrente per i periodi intercorrenti tra un contratto a termine e un altro, essendo il rapporto di lavoro, iniziato il 22.5.2013 proseguito senza soluzione di continuità (vd. buste paga e comunicazioni in atti) sino al 13.3.2022. Le CP_4
uniche interruzioni di un giorno (1.4.2015) e di otto giorni (dall'1.1.2020 all'8.1.2020) sono evidentemente di durata trascurabile e quindi non idonee a provocare un nocumento al lavoratore suscettibile di ristoro.
Ragion per cui il ricorrente non ha patito alcun danno da mancato lavoro.
Sulla scorta di quanto detto, si ritiene che il ricorrente non abbia alcun interesse concreto ad ottenere una pronuncia di illegittimità dei contratti a termine, e ciò anche considerando che nessuna domanda è stata proposta relativamente ai periodi “di lavoro”, come il riconoscimento dell'anzianità lavorativa e retributiva, per effetto della nullità del termine apposto ai contratti, con i relativi avanzamenti di grado, qualifica e mansioni e con le connesse differenze retributive.
Per tutto quanto considerato il ricorso viene respinto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, si rinvia alle motivazioni dell'ordinanza emessa in data odierna, con la quale questo giudice ha dichiarato il proprio difetto di attribuzione in favore di altro magistrato del settore civile – addetto alla materia dei contratti di locazione e comodato (vd. verbale di udienza del 21.1.2025).
Considerata la peculiarità della questione, le difficoltà interpretative della questione in fatto e la condizione delle parti, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cremona, 21.1.2025.
Il Giudice
Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 32, comma 5, cit. non sarebbe comunque applicabile, in quanto abrogato dall'art. 55, comma 1, lettera f del d.lgs. 81/2015.