Articolo 5 della Legge 30 ottobre 1953, n. 841
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 novembre 1953
Art. 5.
All'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, numero 1669 , e' aggiunta dopo la lettera g) la seguente lettera:
h) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria dei pensionati statali designati dalle organizzazioni sindacali dei pensionati statali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 21 novembre 1953