Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2190/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2190/2023, introdotta da:
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONO Barbara e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CASAROTTI Mattia e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“NEL MERITO:
1. il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica Per_1 della madre quale genitore collocatario della prole minore;
2. disporre che starà con ciascuno dei genitori secondo quanto appresso indicato: Per_1
- tre fine settimana in un mese con il padre, dalla domenica mattina alle ore 10:00 sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21:00 nel periodo autunnale ed invernale e
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il restante week end con la madre sino al lunedì mattina;
il padre prenderà il figlio il lunedì dall'uscita dall'asilo e lo terrà con sé sino alla mattina successiva nonché il giovedì con pernotto;
- il mese successivo starà con la madre per due fine settimana al mese, con le modalità e secondo gli orari Per_1 indicati;
Con alternanza, di mese in mese, secondo quanto sopra. Il periodo autunno- inverno si intende decorrente dal 21 settembre al 21 marzo. Durante le vacanze estive il minore starà con ciascun genitore per tre settimane, di cui due consecutive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà indicare il luogo di villeggiatura e l'utenza presso cui reperire Per_1
Tutti gli ulteriori ponti e festività verranno trascorsi un anno con un genitore ed un anno con l'altro; se la sospensione scolastica dovesse essere pari o superare tre giorni, il minore starà per metà tempo con un genitore e per metà con l'altro. trascorrerà il giorno del compleanno un anno con la madre ed un anno con il padre;
trascorrerà con il papà il Per_1 giorno del compleanno del sig. nonché la Festa del Papà; con la mamma il giorno del compleanno e la Festa CP della Mamma. Il padre terrà con sé un anno dalla chiusura della scuola al 27 dicembre ed un anno dal 28 dicembre al 6 Per_1 gennaio in alternanza con la madre. Le festività pasquali saranno trascorse da per metà con il padre e per metà tempo con la madre, in modo tale Per_1 che un anno il bambino stia con il papà a Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Sono fatti salvi i migliori accordi tra le parti;
3. porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la complessiva somma di € 800 mensili - o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia - rivalutabili annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data Controparte_1 della cessazione della convivenza ovvero, in subordine, dalla data della domanda, oltre al 75% delle spese extra assegno per la prole, con applicazione del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Torino in data 15.3.2016 per l'individuazione delle spese extra assegno e relativo regime di rimborso. Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso spese e accessori di legge."
Per il resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, NEL MERITO
1.Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con mantenimento della Persona_2 residenza anagrafica presso la madre;
2.Disporre che starà con ciascuno dei genitori secondo quanto appresso indicato: Per_1
⁃ un mese tre fine settimana con il padre, dalla domenica mattina alle ore 10:00 sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21:00 nel periodo autunnale ed invernale e alle ore 21:30 nel periodo estivo;
il restante week end con la madre sino al lunedì mattina;
il padre prenderà il figlio il lunedì dall'uscita dall'asilo e lo terrà con sé sino alla mattina successiva nonché il giovedì con pernotto;
⁃ il mese successivo starà con la madre per due fine settimana al mese, con le modalità e secondo gli orari Per_1 indicati. Il periodo autunno - inverno è da intendersi decorrente dal 21 settembre al 21 marzo;
Pag. 2 ⁃ durante le vacanze estive il minore starà con ciascun genitore per tre settimane, di cui due consecutive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà indicare il luogo di villeggiatura e l'utenza presso cui reperire Per_1
⁃ tutti gli ulteriori ponti e festività verranno trascorsi un anno con un genitore ed un anno con l'altro; se la sospensione scolastica dovesse essere pari o superare tre giorni, il minore starà per metà tempo con un genitore e per metà con l'altro;
⁃ trascorrerà il giorno del compleanno un anno con la madre ed un anno con il padre: trascorrerà con il papà Per_1 il giorno del compleanno del sig. nonché la Festa del Papà; con la mamma il giorno del compleanno e la Festa Pt_1 della Mamma;
⁃ il padre terrà con sé un anno dalla chiusura della scuola al 27 dicembre ed un anno dal 28 dicembre al 6 Per_1 gennaio in alternanza con la madre. Le festività pasquali saranno trascorse da per metà con il padre e per metà tempo con la madre, in modo tale Per_1 che un anno il bambino stia con il papà a Pasqua e l'anno successivo il Lunedi dell'Angelo;
⁃ sono fatti salvi i migliori accordi tra le parti;
3. Disporre che il sig. corrisponda alla OR , a titolo di contributo al Controparte_2 Controparte_1 mantenimento del figlio un assegno mensile di € 600,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie come di seguito indicate: I. spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II. spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III. spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV. spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V. spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezza-ture; b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo.
Pag. 3 Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. L'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
* Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 31.10.2023, adiva il Tribunale di Novara per Controparte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato in Per_1 data 15.07.2020 dalla relazione more uxorio con . Controparte_2
Parte ricorrente rappresentava di aver lasciato la casa familiare, costretta dal compagno, al termine della relazione avvenuta nell'anno 2023. La ricorrente rappresentava, altresì, di lavorare come impiegata mentre, parte resistente è titolare da diversi anni di un'attività di parrucchiere ben avviata. Evidenziava, dunque, la ricorrente una disparità reddituale tra le parti tale da non consentire al minore di mantenere il medesimo tenore di vita con entrambi i genitori. Precisava, infine, che la retta della scuola materna privata, frequentata da , sia sostenibile Per_1 solo a fronte di una suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 25% per la ricorrente e del 75% per il padre. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente. Il resistente contestava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, evidenziando come la relazione cessava a seguito del tradimento della . CP_1
Inoltre, il specificava che la decisione della ricorrente di trasferirsi altrove maturava, CP
a causa del comportamento della stessa.
Quanto ai profili economici, parte resistente rappresentava che le allegazioni della ricorrente circa il tenore di vita del si fondavano su circostanze non veritiere. CP
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 8 marzo 2024, il Giudice ha disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. Ha disposto accertamenti di Polizia Tributaria sulla situazione patrimoniale e reddituale nonché sul tenore di vita di CP
.
[...]
* Veniva acquisita relazione aggiornata della Guardia di Finanza di Borgomanero;
nella relazione del 04.06.2024, la Guardia di Finanza evidenziava che i redditi di impresa dichiarati dal CP nell'ultimo quinquennio erano i seguenti:
Pag. 4 Il resistente risultava essere titolare della Ditta Individuale DIAMOCI UN TAGLIO BYWILLIAM Dl dal 01.06.2010, avente due dipendenti con contratto Parte_2 di lavoro a tempo indeterminato. Dalla consultazione dell'archivio dei rapporti finanziari, il convenuto risultava aver intrattenuto rapporti con i seguenti istituti di credito nel periodo dal 01 .01.2021 al 30.03.2024: UNICREDIT S.P.A., dove risulta censito per i seguenti rapporti: Conto corrente n. 100911540, intestato a C.F. , sul Controparte_3 C.F._3 quale regolano le seguenti carte:
o Carta bancomat n. 53081963, estinta il 01.0.2022;
o Carta bancomat n. 61664289, emessa il 01.03.2022, estinta il 16.06.2023;
o Carta bancomat n. 68198544, emessa il 17.04 2023, successivamente estinta;
o Carta di credito UCC FLEXIA CLASSIC MC estinta il 31.03.2023;
o Carta di debito internazionale attivata il 23.03.2024.
Evidenziavano i militari che: “dall'analisi delle movimentazioni del conto corrente n. 100911540. si evince che, le entrate provengono maggiormente da versamenti effettuati da sportello automatico ATM e da bonifici effettuati da " ". Si rappresenta altresì che in data 11.03.2024 si Parte_3 rileva un accredito di €44.000,00 riportante come descrizione "VERSAMENTO". Dall'attività di indagine effettuata l'accredito sembrerebbe riconducibile alla vendita dell'autovettura BMW Xl targata GP735AE in seguito meglio specificata. In riferimento alte uscite, le stesse sono riferite a lavori di ristrutturazione, rata finanziamento (la quale ha importi mensili che variano da € 110.00 a € 1.250,00) e altre spese varie”.
- Conto corrente n. 100909749, intestato alla ditta individuale
[...]
P. IVA sul quale regolano le seguenti carte: Controparte_4 P.IVA_1
o Carta di debito internazionale estinta il 31.03.2023;
o Carta di debito internazionale attivata il 03.04.2023, successivamente estinta.
Pag. 5 Sul punto osservano i militari: “Nello specifico, dall'analisi delle movimentazioni del conto corrente n. Co 100909749, si evince che, le entrate provengono da "incassi inerenti all'attività commerciale della quale il sig,
è titolare. Inoltre si evidenza che in data 03.04.2023 vi è un bonifico in entrata per un Controparte_2 importo pari ad €4.000,00 effettuato da UN RM (piattaforma per l'acquisto di criptovalute) con causale "deposito non conforme comm: 0,00 spese: 0,00 comm seni: 0,00". In riferimento alle uscite, le stesse sono riferite a pagamenti per spese di affitto (per un importo pari ad € 750,00 circa), spese per la paga mensile dei dipendenti (per un importo pari ad € 1.000,00 circa), spese per il pagamento delle bollette e altre spese inerenti all'attività commerciale del sig. ”. Controparte_2
- Cointestatario con C.F. ; C.F. CP_6 C.F._4 Parte_4
del seguente rapporto: C.F._5
o Finanziamento n. 8138173 erogato per € 148.000,00 il quale, dalla disamina delle movimentazioni del c.c. nr. 100911540, risulta ancora in corso (ultima rata disponibile dalle movimentazioni è riferita al 29.03.2024 per un importo pari ad € 1.255,17).
Il convenuto risultava titolare di una autovettura BMW modello Xl xDrive 21 Msport targata GP735AE, acquistata per € 54.800,00 di cui € 36.800,00 sono stati versati come acconto dal cliente e l'importo finanziato è di € 18.000,00 restituiti in nr. 47 rate da € 432,35; la stessa autovettura risulta essere stata venduta in data 1.3.2024 ad altro soggetto per l'importo di € 49.000,00.
*
2. Sul regime di affidamento e collocamento Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso,
Pag. 6 il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Nel caso di specie, il Collegio ritiene, in continuità con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. che debba essere disposto l'affido condiviso di , con collocamento prevalente presso la ricorrente. Per_1
Ed invero, a fronte dell'età del minore, di appena cinque anni, appare maggiormente rispondente all'interesse del bambino mantenere un rapporto paritario con entrambi i genitori, non essendo peraltro emerse circostanze tali da ritenerli inadeguati all'accudimento del figlio. Inoltre, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra il minore e d i genitori, i quali sono in grado di prendersi cura del figlio in tutti gli aspetti. Quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, essi saranno così ripartiti, come da accordo raggiunto tra le parti che corrisponde integralmente agli interessi del minore: - un mese il minore trascorrerà tre fine settimana con il padre, dalla domenica mattina alle ore 10:00 sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21:00 nel periodo autunnale e invernale e alle ore 21:30 nel periodo estivo;
il restante week end starà Per_1 con la madre sino al lunedì mattina;
il padre prenderà il figlio il lunedì dall'uscita dall'asilo e lo terrà con sé sino alla mattina successiva, nonché il giovedì con pernotto;
- il mese successivo Per_1 starà con la madre per due fine settimana al mese, con le modalità e secondo gli orari indicati. Il periodo autunno- inverno si intende decorrente dal 21 settembre al 21 marzo. Durante le vacanze estive il minore starà con ciascun genitore per tre settimane, di cui due consecutive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà indicare il luogo di villeggiatura e l'utenza presso cui reperire . Per_1
Tutti gli ulteriori ponti e festività verranno trascorsi un anno con un genitore ed un anno con l'altro; se la sospensione scolastica dovesse essere pari o superare tre giorni, il minore starà per metà tempo con un genitore e per metà con l'altro. trascorrerà il giorno del compleanno un anno con la Per_1 madre ed un anno con il padre;
trascorrerà con il papà il giorno del compleanno del sig. CP nonché la Festa del Papà; con la mamma il giorno del compleanno e la Festa della Mamma. Il padre terrà con sé un anno dalla chiusura della scuola al 27 dicembre ed un anno dal 28 Per_1 dicembre al 6 gennaio in alternanza con la madre. Le festività pasquali saranno trascorse da Per_1 per metà con il padre e per metà tempo con la madre, in modo tale che un anno il bambino stia con il papà a Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Sono fatti salvi i migliori accordi tra le parti.
3. Sul mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento del figlio , Per_1 minorenne, deve osservarsi quanto segue. La ricorrente ha chiesto disporsi che il padre provveda al mantenimento ordinario del minore nella misura di 800,00 euro mensili;
quanto alle spese straordinarie, ne ha chiesto la suddivisione nella misura del 25% per la ricorrente e del 75% per il padre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
Pag. 7 i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dalle dichiarazioni dei redditi 2021 e 2022 risulta che per l'anno 2020 e per l'anno 2021 la ricorrente abbia percepito un reddito mensile netto di circa euro 1.500; per l'anno 2022 di circa euro 1.600 (su dodici mensilità). Inoltre, parte ricorrente non è proprietaria di immobili ed è, viceversa, gravata dal canone di locazione dell'appartamento in Fontaneto d'Agogna ove si è trasferita a seguito dell'interruzione della relazione, canone pari, per locazione e spese, ad euro 500,00 (doc. 8). È proprietaria di un'autovettura, per la quale ha contratto un finanziamento in data 28.12.2020 per la durata di 36 mesi per euro 270,00 circa al mese. Non dispone di risparmi significativi. Dall'esame degli estratti conto si evincono entrate ed uscite coerenti con quanto sopra rilevato e con le dichiarazioni rese dalla in sede di udienza CP_1
Quanto, invece, al , egli è parrucchiere, titolare dell'impresa individuale “Diamoci un CP
Taglio”. L'attività, esercitata da anni in Borgomanero, risulta ben avviata, così come emerso a seguito dell'interrogatorio libero delle parti e dall'esame della complessiva documentazione prodotta dalla ricorrente in merito ad eventi, anche di rilevanza mediatica, cui il ha CP partecipato nello svolgimento della professione. Dalla dichiarazione fiscale 2021 risulta che egli abbia conseguito un reddito d'impresa per il 2020 di circa euro 20.000; dalla dichiarazione dei redditi 2022 di circa euro 32.000 e dalla dichiarazione 2022 nuovamente di circa euro 20.000. Dalle medesime dichiarazioni emergono ricavi annuali conseguiti dallo svolgimento dell'attività per quasi 100.000 euro, erosi, tuttavia, dai costi di gestione. A seguito delle indagini delegate svolte dai militari della Guardia di Finanza ritiene il Collegio che la situazione reddituale del resistente, per come dallo stesso rappresentata, non sia attendibile. Ed invero, proprio dalla predetta attività di indagine, emerge di fatto una attività in perdita e non coerente con il tenore di vita del convenuto. Innanzitutto, infatti, risulta che le uscite sia dal conto corrente della ditta individuale che dal conto corrente personale del superano in modo evidente le entrate. Ancora, l'acquisto di CP cripto-valute e di un veicolo per l'importo di € 54.800,00 di cui € 36.800,00 versati dal resistente è incompatibile con i modestissimi guadagni dichiarati dallo stesso. Sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto che il minore non trascorre periodi paritetici con ciascun genitore, con conseguente aumento dell'onere di mantenimento diretto da parte della madre, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali delle parti così come rappresentata, delle esigenze del minore, della collocazione e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minorenni versando l'importo di € 700,00 mensili, a titolo di mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data della domanda. L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
le spese straordinarie, in ragione dell'evidente disparità reddituale delle parti, devono essere poste a carico del padre al 75% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
4. Spese di lite La reciproca soccombenza e l'accordo raggiunto tra le parti in ordine al regime di collocamento e visita impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pag. 8 ****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 mantenimento della residenza anagrafica presso la madre;
2. dispone che starà con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra le parti, Per_1 secondo le seguenti modalità:
-un mese tre fine settimana con il padre, dalla domenica mattina alle ore 10:00 sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21:00 nel periodo autunnale ed invernale e alle ore 21:30 nel periodo estivo;
il restante week end con la madre sino al lunedì mattina;
il padre prenderà il figlio il lunedì dall'uscita dall'asilo e lo terrà con sé sino alla mattina successiva nonché il giovedì con pernotto;
-il mese successivo starà con la madre per due fine settimana al mese, con le Per_1 modalità e secondo gli orari indicati.
-Il periodo autunno- inverno si intende decorrente dal 21 settembre al 21 marzo.
-Durante le vacanze estive il minore starà con ciascun genitore per tre settimane, di cui due consecutive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà indicare il luogo di villeggiatura e l'utenza presso cui reperire . Per_1
Tutti gli ulteriori ponti e festività verranno trascorsi un anno con un genitore ed un anno con l'altro; se la sospensione scolastica dovesse essere pari o superare tre giorni, il minore starà per metà tempo con un genitore e per metà con l'altro.
trascorrerà il giorno del compleanno un anno con la madre ed un anno con il padre;
Per_1 trascorrerà con il papà il giorno del compleanno del sig. nonché la festa del papà; CP con la mamma il giorno del compleanno e la festa della mamma.
-Il padre terrà con sé un anno dalla chiusura della scuola al 27 dicembre ed un anno Per_1 dal 28 dicembre al 6 gennaio in alternanza con la madre.
-Le festività pasquali saranno trascorse da per metà con il padre e per metà tempo Per_1 con la madre, in modo tale che un anno il bambino stia con il papà a Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
3. obbliga a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per il Controparte_2 figlio , l'importo mensile di € 700,00 da versare entro il 5 di ogni mese, con Per_1 decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 75% delle Controparte_2 spese straordinarie relative al figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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