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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4740/2024 promossa da:
P.IVA. , in persona dell'amministratore delegato pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore elettivamente domiciliata in Genova, Salita Santa Caterina 1/2, presso CP_2
l'Avvocato Lorenzo BOTTERO, che la rappresenta e difende;
Ricorrente contro
P.IVA in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_4
elettivamente domiciliata in Pavia, via Luigi Porta n. 12, presso l'avvocato Francesco CASTELLI, che la rappresenta e difende;
P.IVA , in persona del liquidatore e Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Pavia, via Controparte_6
Luigi Porta n. 12, presso l'avvocato Francesco CASTELLI, che la rappresenta e difende;
Resistenti
******
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: “Voglia codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni occorrente e opportuna statuizione:
per i fatti e titoli di cui in narrativa, e comunque in ogni caso, accertare e dichiarare che le convenute occupano senza titolo il muro di proprietà di ordinando quindi alle Controparte_1 convenute l'immediata rimozione, senza dilazione, delle strutture pubblicitarie installate sul muro perimetrale di Via Tagliamento n. 2 (previa occorrendo rimessione in pristino); condannare ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ. le convenute, in solido tra loro, al pagamento di una somma di denaro (da bis cod. proc. civ.) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
in ogni caso, respingere tutte le domande ed eccezioni riconvenzionali delle convenute in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati in atti;
con vittoria integrale nelle spese e compensi di lite, incluso rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, nulla escluso od eccettuato.”
Parte resistente O.P.E. e Controparte_3 Controparte_7
:
[...]
“IN VIA PRELIMINARE DI MERITO dichiarare inammissibili tutte le domande di parte ricorrente, in quanto prive delle condizioni dell'azione e dei relativi presupposti, in primis per carenza di prova della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- previo accertamento e declaratoria, anche in via incidentale e riconvenzionale, del diritto delle convenute a mantenere ed utilizzare tutti gli impianti pubblicitari, di loro rispettiva proprietà, come sino ad oggi presenti sul lato esterno del muro di confine e contenimento, lato Corso Europa, del fabbricato sito in Genova, Via Tagliamento n. 2 (censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova come segue: Sezione GED, Foglio 48, Mappale 1325, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 2, vani 34, via Tagliamento n. 2, piano S1-T-1, Rendita Catastale euro 11.150,30) sul presupposto ed in ragione della dichiaranda intervenuta usucapione, in favore delle convenute stesse, in comunione tra loro, della comproprietà del predetto muro, quantomeno per le porzioni occupate dagli impianti pubblicitari in questione, oppure, in via alternativa, per la dichiaranda intervenuta usucapione della servitù (anche irregolare o atipica) di installazione ed uso degli impianti pubblicitari, oppure, in via alternativa, per l'accertamento della sussistenza, tra le parti, di un rapporto di locazione c.d. atipica avente ad oggetto le medesime porzioni di muro con determinazione equitativa del relativo canone, in ulteriore alternativa, ma in via subordinata, per la dichiaranda esistenza di una obbligazione propter rem a carico del proprietario del muro di consentire l'utilizzo, da parte delle convenute, delle porzioni dello stesso occupate dagli impianti pubblicitari;
conseguentemente ed in ogni caso
- rigettare integralmente tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto, nonché per mancanza di prova dei relativi presupposti.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: concedere alle convenute, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, un congruo termine, di almeno 12 mesi dalla definitività della pronunzia, per la rimozione degli impianti pubblicitari, esclusa comunque ogni misura indiretta di coercizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: le convenute formulano, sin da ora, istanza di prova orale/per testimoni, sulle seguenti circostanze, come di seguito capitolate, precedute dalla locuzione “Vero che”, con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria nei termini di Legge conseguenti al mutamento del rito:
1) e sono proprietarie, quantomeno dal 1998, dei sei impianti CP_3 Controparte_7
pubblicitari installati sul lato esterno del muro di contenimento adiacente a Corso Europa, angolo
Via Tagliamento a Genova, rappresentati dalle fotografie contenute nei documenti sub. n. 6, 7, 12 di parte convenuta che si mostrano al testimone?
2) I predetti impianti sono stati installati, quantomeno dal 1993, sul predetto muro nella posizione di 3,5 mt da terra come rappresentato dalle fotografie contenute nei documenti sub. n. 6, 7, 12 di parte convenuta che si mostrano al testimone?
3) I predetti impianti si trovano ancora oggi nella medesima posizione?
4) I predetti impianti sono stati oggetto di autorizzazione alla volturazione con provvedimenti del
Comune di Genova del 1995, rappresentati dai documenti nn. 3, 4, 5 di parte convenuta che si mostrano al testimone?
5) e hanno utilizzato, in via continuativa, i predetti impianti CP_3 CP_5 Controparte_7
quantomeno dal 1995 fino ad oggi?
6) e hanno effettuato la manutenzione dei predetti impianti CP_3 Controparte_7
quantomeno dal 1995 fino ad oggi?
7) e hanno pagato, al Comune di Genova, le imposte comunali CP_3 Controparte_7
per la pubblicità esterna relativamente agli impianti di cui al capitolo 1) che precede?
8) e hanno venduto, ai propri clienti, gli spazi pubblicitari, di cui CP_3 Controparte_7
al capitolo 1) che precede, dal 1995 ad oggi?
9) e hanno effettuato, direttamente o tramite il servizio di CP_3 Controparte_7
attacchinaggio del Comune di Genova, dal 1995 ad oggi, l'affissione di poster pubblicitari sugli impianti di cui al capitolo 1) che precede?
10) e hanno presentato, annualmente, al Comune di Genova CP_3 Controparte_7
dichiarazioni degli impianti pubblicitari di loro rispettiva proprietà includendo gli impianti di cui al capitolo 1) che precede, come da documenti sub. 8 e 9 di parte convenuta che si mostrano al testimone?
11) e hanno ottenuto, annualmente, dal 1995 in poi, dal Comune CP_3 Controparte_7 di Genova, l'autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico per poter effettuate interventi di manutenzione sui propri impianti, tra i quali quelli di cui al capitolo 1) che precede, come da documenti sub. 10 di parte convenuta che si rammostrano al testimone?
Si indicano quali testimoni, su tutti i predetti capitoli, con riserva di ulteriori, i signori: ES
, res. a CR (GE); res. a Genova;
res. a Genova;
[...] Testimone_2 Persona_1
, res. a Genova;
res. a Genova;
res. a Genova;
Persona_2 Persona_3 CP_8
Contr
, res. a RR SC (AL); ; , presso Parte_1 Parte_2 CP_9
Contr Contr CO Traverso, presso presso Testimone_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni del presente procedimento, oltre al rimborso al
15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.”
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 sexies cpc ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
e esponendo: Controparte_3 Controparte_7
- di aver acquistato in data 22 settembre 2023 da un immobile in Genova, via Parte_3
Tagliamento n. 2;
- che sul muro perimetrale della proprietà sono stati installati due cartelloni pubblicitari e che tale circostanza non è stata dichiarata nell'atto di compravendita;
- che, a seguito di apposita verifica svolta da presso l'ufficio affissioni del Comune CP_1 di Genova, quest'ultimo ha indicato che i cartelloni non sono di sua proprietà, ma di proprietà privata “ed autorizzati alle seguenti società: e;
CP_3 Controparte_7
- che, a seguito di tale verifica, ha invitato le due società a documentare il titolo CP_1
giustificativo dell'occupazione del suo muro perimetrale con tali cartelloni diffidando
[...]
e a liberare il muro dai Controparte_3 CP_5 Controparte_7
manufatti;
- che le società convenute non hanno reso i chiarimenti richiesti, neppure nel corso del procedimento di mediazione (conclusosi con esito negativo), né hanno liberato l'immobile dalle installazioni in questione.
Sulla base di quanto sopra, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere, Controparte_1
previo accertamento dell'assenza di titolo giustificativo, la condanna delle società convenute a liberare il muro di sua proprietà dai cartelloni pubblicitari, oltre alla condanna ai sensi dell'articolo
614 bis c.p.c. delle società convenute per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale provvedimento.
Con decreto del 09 maggio 2024, il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 12 settembre 2024, assegnando alle convenute il termine di 10 giorni prima dell'udienza peer la costituzione in giudizio e disponendo la notifica del ricorso e del decreto nei termini di legge.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_3 Controparte_7
eccependo:
[...]
- il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente che avrebbe agito ai sensi dell' art. 949
c.c., in quanto la stessa non avrebbe dimostrato di essere proprietaria del muraglione su cui insistono i cartelloni pubblicitari oggetto di causa;
- che nell'atto di compravendita prodotto da quest'ultima avrebbe Controparte_1 dichiarato di accettare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, senza aver avanzato alcuna contestazione o richiesta né nei confronti di Ope/Riviera né nei confronti di
Part prima della stipula di tale atto;
- che i cartelloni pubblicitari sarebbero oggetto di valida concessione da parte del Comune di
Genova;
- che, in ogni caso, i cartelloni pubblicitari sarebbero stati installati ed utilizzati dalle convenute da molti decenni con continuità, come dimostra la documentazione prodotta dalle società convenute.
Sulla base quanto sopra, e Controparte_3 Controparte_7
hanno chiesto il rigetto delle domande di parte attrice o, in subordine, per il caso di
[...] accoglimento delle domande dell'attrice la concessione di un termine dilatorio di almeno dodici mesi per la rimozione dei cartelloni.
Le società convenute hanno chiesto, in via incidentale e riconvenzionale, che venga accertato il loro diritto delle stesse a mantenere e ad utilizzare tali impianti pubblicitari per intervenuta usucapione della comproprietà di tale muro, quantomeno per le porzioni occupate dagli impianti pubblicitari in questione, oppure, per intervenuta usucapione della servitù di uso dei cartelloni pubblicitari, oppure, in via subordinata, per l'esistenza di un'obbligazione propter rem a carico del proprietario del muro di consentire l'utilizzo delle porzioni di muro occupate dai cartelloni.
All'udienza di prima comparizione del 12 settembre 2024, ha replicato Controparte_1
compiutamente a tutte le eccezioni avversarie, rimettendosi al giudizio del Giudice per il mutamento del rito richiesto dalle convenute.
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito, ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex articolo 171-ter cpc e ha fissato l'udienza del 21 novembre 2024 per l'esame delle istanze istruttorie delle parti.
All'esito di tale udienza, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex articolo 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “Rimozione degli impianti a cura e spese delle società convenute.
Pagamento da parte della società ricorrente della somma di € 5.000,00 a titolo di buonuscita/indennizzo. Spese compensate”, riservandosi la decisione sulle istanze istruttorie.
La proposta non è stata accettata dalle parti e le istanze istruttorie delle convenute sono state rigettate con rinvio all'udienza del 20 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, previo decorso dei termini ex articolo 189 c.p.c.
Le parti hanno depositato le difese finali e all' esito dell' udienza cartolare scritta del 20/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. L' istanza di rimessione in termini formulata dalle resistenti con la comparsa conclusionale
Le società convenute hanno chiesto di essere rimesse in termini ai sensi dell' art. 153 c.p.c. ai fini del deposito di due documenti di cui sono asseritamente venute in possesso dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., documenti che dovrebbero dimostrare la proprietà del muraglione oggetto di causa e il titolo in forza del quale sono stati infissi sul muro gli impianti per la pubblicità di proprietà delle convenute.
L' istanza non può essere accolta perché non è stata allegata né fornita alcuna prova dell'impedimento non imputabile ex art. 153 e 294 c.p.c. tanto più che trattandosi di documenti asseritamente rilevanti dovevano essere in possesso delle convenute da tempo – i documenti risalgono agli anni ottanta del secolo scorso – e quindi sarebbe stato preciso onere delle convenute ricercarli con la dovuta diligenza nel proprio archivio e depositarli nei termini previsti dal codice di rito atteso che la causa è stata preceduta anche dal procedimento di mediazione obbligatorio.
In ogni caso deve essere evidenziato che, anche qualora i documenti fossero ammessi, nulla proverebbero in relazione ai fatti di causa per le seguenti ragioni:
il contratto di concessione in uso del 2/8/1982 fa generico riferimento ad un muraglione in
“adiacenza e a nord di Corso Europa” e quindi non vi è alcuna prova che si tratti proprio del muraglione e degli impianti/cartelli oggetto di causa atteso che notoriamente Corso Europa è lunga qualche chilometro e lungo la stessa sono presenti numerosi cartelloni pubblicitari;
il muraglione oggetto di causa si trova sul lato destro della semicarreggiata in direzione levante di
Corso Europa, come si evince dai documenti 2) di parte attrice, e pertanto il manufatto su cui sono installati i cartelloni non si trova affatto a nord della strada, come indica il contratto del 2/8/1982, bensì a sud di Corso Europa.
2. La legittimazione attiva e l' interesse ad agire
La legittimazione attiva, sebbene contestata dalle società convenute, sussiste per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata atteso che ha prodotto l'atto CP_1
notarile di acquisto del compendio immobiliare nel quale è ricompreso il suddetto muraglione (doc. prod. 1 ), nonché le relative note di trascrizione ( doc. prod. 7 ).
Il suddetto atto di acquisto include altresì un “atto integrativo dell'atto di fusione” ( cioè della fusione per incorporazione di in a seguito del quale la proprietà Controparte_10 Parte_3 dell'immobile per cui è causa venne trasferita in capo ad dante causa dell'odierna attrice Parte_3
) che ha il precipuo scopo ed effetto di colmare qualsiasi lacuna e/o discontinuità potenziale nella catena delle trascrizioni relative agli immobili di proprietà della società incorporata trasferiti in capo alla società incorporante come comprovato dal fatto che – in difetto di continuità delle trascrizioni – il Notaio rogante l'atto di acquisto dell'immobile da all'attrice non avrebbe nemmeno Parte_3
potuto procedere alla trascrizione, invece eseguita.
Deve essere altresì evidenziato che la fusione di cui sopra ha comportato ex lege l'estinzione di e la trasmissione dell'intero suo patrimonio, per successione universale, in capo Controparte_10
a per cui non può davvero esservi dubbio alcuno sul fatto che sia Parte_3 Controparte_1 proprietaria dell'immobile e, quindi, pienamente legittimata ad agire in giudizio al fine di ottenere la liberazione dello stesso.
Del resto le domande ed eccezioni riconvenzionali delle convenute presuppongono la proprietà del muraglione in capo a , nei cui confronti – altrimenti – nessuna pretesa circa l'asserito CP_1
acquisto di diritti reali per usucapione potrebbero avanzare.
Quanto poi alla specifica proprietà del muraglione si evidenzia come dall' articolo 1 dell' atto di acquisto emerga che uno dei confini del compendio immobiliare acquistato è proprio Corso Europa
e pertanto, vista anche la natura di muro di confine/sostegno/contenimento del manufatto oggetto di causa, come ben si evince dalle fotografie dello stato dei luoghi, non vi possono essere dubbi sulla proprietà del manufatto in capo alla società che ha acquistato il fabbricato e il terreno delimitato verso Corso Europa proprio dal muro oggetto di causa: la circostanza trova un riscontro oggettivo nella planimetria catastale allegata all' atto di acquisto dove si può notare al piano terra la rappresentazione e quindi l' esistenza del muro a confine con Corso Europa.
L' interesse ad agire sussiste perché il proprietario del muraglione ha diritto di godere e di disporre della cosa come meglio crede ex art. 832 c.c. e quindi può agire per fare accertare l' occupazione senza titolo del manufatto ad opera dei cartelloni pubblicitari di proprietà delle convenute
3. Le domande ed eccezioni riconvenzionali delle convenute
3.1 Usucapione della comproprietà del muro e/o di una servitù e/o un diritto di uso
Deve essere evidenziato in diritto:
“La potenziale estensione delle facoltà dell'usuario a tutte le possibilità di uso diretto della cosa e connotato distintivo del diritto di uso, e se, quindi, può ammettersi che il titolo costitutivo restringa il contenuto del diritto con l'esclusione di talune facoltà in esso naturalmente comprese, deve, al contrario, ritenersi che l'attribuzione di una soltanto tra le facoltà di uso consentite dalla natura del bene - tanto più se trattasi di un' utilità del tutto speciale ed estranea alla destinazione fondamentale della cosa - possa dar vita ad un rapporto obbligatorio, ma non possa configurarsi come costitutiva di un diritto reale di uso, che sarebbe essenzialmente diverso da quello previsto dalla legge e come tale inammissibile nel nostro ordinamento nel quale e mantenuto il principio della tipicità dei diritti reali. Ne consegue che l'utilizzazione di fatto di un muro altrui mediante apposizione di un cartellone pubblicitario non può dar luogo ad acquisto per usucapione di un diritto di uso del muro di siffatto contenuto” ( Cass. sez. II civ. n. 2755/1966 );
“Il codice vigente, come quello abrogato, non ha accolto il concetto di servitù irregolare, inteso come disposizione con efficacia reale, in virtù della quale una persona, indipendentemente dall'esistenza di un fondo proprio, deriva, per sua utilità, dal fondo altrui un vantaggio, che normalmente costituisce il contenuto di una servitù prediale. La convenzione meramente obbligatoria (attraverso la quale si raggiunge il risultato corrispondente, nel diritto reale, alla servitù) si inquadra di regola nello schema della locazione o di quelli affini dell'affitto e del comodato. Si resta nello schema della locazione anche quando il proprietario di un immobile abbia concesso ad altri un potere di godimento ( inteso come possibilità di uso, dal quale si tragga direttamente una utilità economica ), limitato ad una parte minima della cosa e per una utilizzazione convenzionalmente regolata, come nel caso della convenzione che importi l'impegno di fare appoggiare al muro di un edificio un'insegna pubblicitaria. Il rapporto di locazione che importi la cessione del godimento della parte di muro esterno di un edificio necessaria per
l'appoggio di una insegna pubblicitaria non rientra fra quelli assoggettati a regime vincolistico ( in senso conforme Cass. sez. III civ. n. 2233/1951 )
“In materia di locazione, ricorre un'ipotesi di locazione c.d. limitata, pur sempre rientrante nel contratto tipico ex art. 1571 cod. civ, nel caso di convenzione che importi l'impegno di fare appoggiare, al muro di un edificio, un'insegna pubblicitaria;
ciò in quanto, pur se è vero che nel diritto personale di godimento assicurato con la locazione si ha una cessione dell'esercizio delle facoltà d'uso la quale normalmente ha natura assorbente e non lascia margini di godimento residuo al locatore, per la configurabilità della suddetta fattispecie tipica non è tuttavia necessaria la trasmissione, al conduttore, di tutte le utilità che la cosa può produrre. Ne consegue che ben può la concessione ad altri del godimento essere convenzionalmente limitata ad una sua particolare utilità senza il trasferimento, al conduttore, della detenzione in via esclusiva del bene, rimanendo in tal caso il diritto del conduttore ed il corrispondente obbligo del locatore circoscritti, conseguentemente, all'uso limitato contrattualmente previsto” ( in senso conforme Cass. sez. III civ.
n. 17156/2002 )
Ne consegue che la mera esistenza in fatto dei cartelloni pubblicitari sul muraglione oggetto di causa a partire dagli anni ottanta e/o novanta del secolo scorso, come si può evincere dai documenti depositati dalle società convenute, non può avere fatto acquistare alle società proprietarie dei cartelloni pubblicitari un diritto reale corrispondente alla comproprietà del muro e/o al diritto di uso ex art. 1021 c.c. – diritto quest' ultimo che sarebbe comunque estinto ex art. 979, secondo comma, e
1026 c.c. ( in senso conforme Cass. sez. II civ. n. 193/2020 ) – e/o ad un diritto di servitù atipica rispetto alla quale in ogni caso non si comprende quale sarebbe il fondo dominante e quello servente atteso che nel caso concreto si tratta soltanto dell' installazione di una cosa mobile –
l'impianto/cartellone sul quale vengono affissi i manifesti pubblicitari – su una cosa immobile.
3.2. La locazione atipica
La locazione atipica non è stata provata non essendo stato prodotto un contratto/convenzione di concessione in uso del muro per l' installazione degli impianti dietro il pagamento di un canone tra le parti in causa o i rispettivi danti causa.
In ogni caso secondo la tesi delle convenute la locazione risalirebbe almeno al 1993, se non prima, e quindi avrebbe dovuto essere conclusa in forma scritta ex art. 1350 n. 8) c.c. e, comunque, si sarebbe estinta per la decorrenza del termine massimo di durata di 30 anni ex art. 1573 c.c.
Deve essere altresì evidenziato che le autorizzazioni all' esercizio della pubblicità murale concesse alle società convenute o danti causa da parte del Comune di Genova attengono soltanto al rapporto con l' ente pubblico in forza di concessioni e altre autorizzazioni amministrative rilasciate dal
Comune di Genova in favore delle convenute e dei loro danti causa. Tali documenti, infatti, non possono avere la valenza che le due società ritengono di attribuirvi essendo evidente come gli stessi
Cont non riguardino minimamente i rapporti tra e ed il proprietario dell'immobile ove CP_5 insistevano ( e tutt'ora insistono ) i cartelloni pubblicitari, bensì i rapporti tra le occupanti e la P.A. ( appunto ai fini dell'autorizzazione all' esercizio dell'attività pubblicitaria nei luoghi pubblici o comunque visibili dal pubblico ).
3.3. L' obbligazione propter rem
L' obbligazione propter rem deve trovare il proprio fondamento nella legge e in una convenzione conforme alla legge ( in senso conforme Cass. sez. II civ. n. 3982/1957; Cass. n. 2003/1966; Cass.
n. 4045/1978 ) e nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti per la configurazione di una tale obbligazione che non trova fondamento né nella legge né in un titolo convenzionale intercorso tra le parti e/o i rispettivi danti causa.
4. L' accoglimento della domanda, la richiesta ex art. 614-bis c.p.c. e le spese legali
Le domande di parte attrice possono pertanto essere accolte e conseguentemente:
deve quindi essere ordinato alle convenute l'immediata rimozione, senza dilazione, delle strutture pubblicitarie installate sul muro perimetrale oggetto di causa ( previa occorrendo rimessione in pristino del manufatto );
le convenute possono essere condannate ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ., in solido tra loro, al pagamento di una somma di denaro pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito del provvedimento.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al d.m. 147/2022:
giudizi di cognizione innanzi al Tribunale Valore della causa: indeterminabile, complessità bassa,
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Totale: € 7.616,00, oltre esborsi, spese generali 15%, cpa ed iva di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva rigettata ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione così provvede:
ACCERTA E DICHIARA che le società convenute occupano senza titolo il muro di proprietà di oggetto di Controparte_1 causa e, per l' effetto
ORDINA
alle società convenute l' immediata rimozione delle strutture pubblicitarie installate sul muro perimetrale oggetto di causa previa occorrendo rimessione in pristino del manufatto;
CONDANNA
le società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice/ricorrente di una somma di denaro pari ad € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell' esecuzione della presente sentenza a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito del provvedimento;
CONDANNA
le società convenute, in via tra loro solidale, a rimborsare alla società attrice le spese legali del giudizio liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge
Così deciso in Genova il 24 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino