Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 800/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI Parte_1 C.F._1
BENEDETTA
e AS ET (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TONELLI C.F._2
ANNALISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 27/02/2025;
- rilevato che è nata, a Modena, la figlia in data 12/09/2023; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 12/5/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 6
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1- I conviventi more uxorio vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- La figlia minore resta affidata a entrambi i genitori nella forma dell'affido Persona_1
condiviso e rimane collocata prevalentemente presso la madre, ove manterrà anche la residenza anagrafica. Il padre e la madre eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla medesima, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazione della minore.
3- Entrambi i genitori hanno diritto a esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4- Entrambi i genitori faranno in modo di fare entrare gradualmente all'interno della vita della minore e dei loro rapporti interpersonali, figure maschili/femminili con le quali, magari in futuro, i genitori dovessero avere una relazione sentimentale.
5- il Sig. MA AZ si impegna a versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito sul c/c bancario già noto alle parti, la somma di € 300,00= (€ trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il primo versamento di €
300,00= come sopra concordato verrà effettuato entro il 28 febbraio 2025.
L'assegno unico universale verrà percepito integralmente per il 100% dell'importo dalla sig.ra quale genitore collocatario ed il sig. MA AZ si obbliga a tale scopo a Parte_1
prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli, anche ai fini Isee, ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
6- Tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per la figlia, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, le parti, per la determinazione delle stesse, fanno esplicito riferimento al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” intervenuto in data 25.9.2019 tra il
Tribunale di Modena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Modena Gruppo “Famiglia e Persone”, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa. E precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e pagina 2 di 6 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) spese per l'acquisto dell'abbigliamento ordinario, anche intimo, dei capispalla e delle calzature;
d) spese per gli abbonamenti e l'acquisto di cellulari e/o tablet e/o computer;
e) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); f) spese per le feste di compleanno, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
g) acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensivo di bollo ed assicurazione) e carburante del mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.).
Le spese per le vacanze ed i viaggi di saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti Per_1
che le trascorreranno con lei, mentre saranno a carico dei genitori in ragione del 50% (cinquanta per cento) quelle relative alle vacanze ed ai viaggi che la figlia trascorrerà con terzi (es.: scout, campi estivi, amici/amiche, etc.).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea pagina 3 di 6 documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7- Per quanto attiene alle modalità di frequentazione della figlia, i genitori si sono accordati nella seguente modalità, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e tenuto conto della volontà di Per_1
• Settimana A: rimane con la madre dal lunedì mattina ore 8:45 circa sino al giovedì alle ore Per_1
13:00 (pernottamenti del lunedì, martedì e mercoledì inclusi); poi la madre la accompagna dal padre presso il quale passerà la giornata, con pernottamento. Il venerdì la madre si reca a prendere Per_1
tra le 12:30 e le 13:00 e terrà con sé per il pomeriggio, con pernottamento. Il sabato il padre Per_1
si reca a prendere subito dopo cena (circa ore 21:00) per tenera con sé la notte del sabato e Per_1
tutta la giornata della domenica sino alle ore 18:30/19:00, quando riporterà dalla madre, per Per_1
cenare e passare la notte.
• Settimana B: rimane con la madre dalla domenica sera (dalle 18;30/19:00) sino a giovedì Per_1
alle ore 13:00 (pernottamenti della domenica, lunedì, martedì e mercoledì inclusi); poi la madre la accompagna dal padre presso il quale rimarrà sino al lunedì mattina (dunque con pernottamento del giovedì, venerdì, sabato e domenica).
• per i giorni di compleanno di così come per ogni altra giornata importante per la figlia (a Per_1
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: riconoscimenti scolastici, gare sportive, ecc..) sarà sospesa ogni turnazione così da consentire alla minore di trascorrere tali avvenimenti con entrambi i genitori;
• durante la pausa scolastica estiva il sig. AZ potrà trascorrere con la figlia 2/3 Per_1
settimane, anche non consecutive, ma non coincidenti con le ferie della madre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
• durante le vacanze natalizie alternerà di anno in anno la settimana che va dalla Vigilia di Natale alla sera del 30 dicembre con quella che va dal giorno 31 dicembre alla sera dell'Epifania (concordando con la madre in modo che possa rimanere con la madre quando ci saranno anche i fratelli). Per_1
Per l'anno corrente la minore trascorrerò la Vigilia di Natale con il padre;
• Durante le vacanze pasquali, il sig. AZ potrà trascorrere con la figlia 3 giorni, anche consecutivi, comprensivi, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta oppure i genitori potranno accordarsi in base ai propri turni lavorativi;
mentre per le giornate del primo maggio, 2 giugno e festa del patrono si propone una alternanza annuale o una suddivisione delle giornate sulla base degli orari di lavoro dei genitori.
pagina 4 di 6 8- Le parti danno il reciproco assenso all'inserimento di una baby-sitter, qualora se ne rendesse necessario per motivi lavorativi, esigenze familiari o altro, purché entrambi possano conoscere la persona che si prenderà cura della figlia, così come concordano di iscrivere per il prossimo Per_1 anno formativo, ad un nido comunale dell'Unione Terre di Castelli tra quelli presenti a Vignola.
9- In caso di necessità per l'accudimento della figlia, i genitori potranno avvalersi dell'ausilio dei nonni paterni.
10- Le parti si impegnano a svolgere congiuntamente determinate incombenze riguardanti la figlia come ad esempio l'iscrizione all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia etc.
11- Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati.
12- Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
13- Le Parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso congiunto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
14- Si fa presente che la signora non era occupata dall'anno 2018 ed ha ripreso la propria Pt_1
attività lavorativa dal 1° ottobre 2024. Pertanto, non è possibile depositare la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 5 di 6 rilevato che , nata a [...] il [...] e ET AS, Parte_1
nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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