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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 1772/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa MARIA VICIDOMINI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Samarate via Diaz n. 87, rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Gabardi del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate via Torino n. 2
APPELLANTE
contro
, nata a Bari il 29.3.1973 C. F. residente Controparte_1 C.F._2
a AN MA via San Carlo Borromeo n. 15/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina
Lanzara del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gaggiano via Piave n.2,
APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 66/2025 – emessa nella causa civile n. 3730/2024
R.G. il 16.1.2025, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, pubblicata il 16.1.2025
e notificata unitamente all'atto di percetto.
pagina 1 di 12 Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“in via pregiudiziale e cautelare: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 cpc si chiede inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza per la discussione sulla presente istanza di sospensiva, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per tutti i motivi sopraesposti;
in via preliminare: accogliere l'eccezione preliminare e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza quivi impugnata per violazione del termine ex art 473 bis 14, comma 4 con ogni conseguenziale statuizione sul punto e, conseguentemente nel merito: in via principale: si chiede all'Ecc. ma Corte d'Appello di conoscere nel merito la controversia o, in subordine, di rimettere la causa al Giudice di prime cure che ha pronunciato la sentenza n.66/2025
Tribunale di Busto Arsizio e: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Sig.
[...]
e celebrato a Bari in data 15.6.1975 trascritto nei Registri di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Bari Parte II – Serie A- n.165 del 12.5.2003, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni alle seguenti condizioni: disporre che l'assegno unico universale spettante alla prole venga percepita da entrambi i genitori nella misura del 50%; disporre che il sig. versi in favore della sig.ra quale contributo paterno al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 200,00 mensili rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il contributo pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , Per_1 secondo i criteri e le modalità previste dalle linee guida della Corte di Appello di Milano, nonché revocare il contributo al mantenimento e il contributo pari al 50% delle spese straordinarie per la figlia in quanto maggiorenne economicamente autosufficiente;
Per_2 rigettare, in ogni caso, ogni diversa domanda avversaria avanzata in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata:
pagina 2 di 12 nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare sopra svolta, si chiede all'Ecc. ma Corte, in riforma parziale della sentenza n.66/2025 pronunciata dal Tribunale di
Busto Arsizio RG 3740/2024, di: disporre che l'assegno unico universale spettante alla prole venga percepita da entrambi i genitori nella misura del 50%; disporre che il sig. versi in favore della sig.ra quale contributo paterno al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 200,00 mensili rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il contributo pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , Per_1 secondo i criteri e le modalità previste dalle linee guida della Corte di Appello di Milano, nonché revocare il contributo al mantenimento e il contributo pari al 50% delle spese straordinarie per la figlia in quanto maggiorenne economicamente autosufficiente;
Per_2 diversamente, nell'ipotesi che l'assegno unico venga attribuito integralmente a favore della sig.ra disporre che il sig. versi in favore della sig.ra quale contributo paterno al CP_1 Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 150,00 mensili rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il contributo pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , Per_1 secondo i criteri e le modalità previste dalle linee guida della Corte di Appello di Milano, nonché revocare il contributo al mantenimento e il contributo pari al 50% delle spese straordinarie per la figlia in quanto maggiorenne economicamente autosufficiente;
Per_2 in ogni caso: con rifusione integrale delle spese processuali ex DM 147/2022 del presente giudizio e in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità si chiede che il sig. Pt_1 comunque nulla deve rifondere all'odierna appellata in merito al giudizio di primo grado;
in via istruttoria: si chiede alla SV Ill.ma, di ordinare alla sig.ra ex art 210 cpc la Controparte_1 produzione del contratto di lavoro della figlia che svolge attività lavorativa presso Lavorazioni Per_2
Sistemi Lasi Spa di Gallarate e delle relative buste paga;
si chiede alla a, di ordinare alla sig.ra ex art 210 cpc la produzione CP_2 Controparte_1 dell'attestazione INPS contenente l'indicazione dell'importo assegno unico e universale percepito dalla stessa nella misura del 100%; si chiede di essere ammessi in prova contraria sugli eventuali capitoli di parte avversaria che dovessero risultare ammessi in sede istruttoria, indicando quale teste il soggetto sopra riportato in narrativa;
con pagina 3 di 12 espressa riserva di segnalare il nominativo di altri testi a prova contraria;
con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti e precisare le proprie domande ed eccezioni”
Parte appellata:
“A) Preliminarmente, rigettare la richiesta di presunta nullità e sospensiva con rinvio della presente vertenza al giudice di prime cure così come da controparte avanzata in pertinenza alla sentenza n.66/2025 emanata in data 16.1.2025 dall'On.le Tribunale di Busto Arsizio (VA);
B)di conseguenza e per l'effetto riconfermare ex art 3 n.2 lett b) L. 898/1970 lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra i Sig.ri e Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza presso gli appositi registri comunali;
c)mantenere l'assegnazione della casa coniugale sita a AN MA (VA) in via San Carlo
Borromeo n.15/D alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole Controparte_1 costituita dalle sig.re e e del minore , nipote di ambo le parti Parte_2 Parte_3 Persona_3 in causa;
D)riconfermare a carico del sig. l'obbligo di corresponsione di un assegno di Parte_1 mantenimento in favore di ciascuna figlia maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad € 250 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente o successivamente documentate in caso di carattere urgente delle medesime come da Protocollo emanato in data
14.11.2017 dall'On.le Corte d'Appello di Milano;
E) rigettare la richiesta di esibizione della presunta documentazione lavorativa pertinente alla sig.ra così come da controparte formulata;
Parte_2
F) condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite pertinenti il doppio grado di Parte_1 giudizio per violazione dei doveri ex artt. 116-88-92-96 cpc nonché per temerarietà nel presente giudizio;
G) disporre ex Dlgs n. 149/2022 indagine finanziaria nei confronti del sig. , Parte_1 nato a [...] in data [...] e residente a [...] onde accertare la reale consistenza della di lui situazione economico-finanziaria ai fini dell'equa tutela della posizione delle parti in causa;
pagina 4 di 12 H) dichiarare l'inammissibilità delle richieste istruttorie testimoniali, così come da controparte articolate, chiedendo in subordine in caso di denegata ipotesi di rigetto di siffatta richiesta l'ammissibilità a prova diretta e contraria con i medesimi testi e circostanze da parte appellante indicati;
in via istruttoria, si chiede fin d'ora ammissione di prova testimoniale come già articolata in prime cure ed in pertinenza alle seguenti circostanze:
a) Vero è che la sig.ra ha sempre provveduto in via esclusiva a tutte le Controparte_1 esigenze straordinarie pertinenti il corretto sviluppo psicosociale delle figlie e Parte_2 Pt_3
;
[...]
b) Vero è che la sig.ra ha sempre ricevuto categorico rifiuto da parte del sig. Controparte_1
ad ogni legittima richiesta di provvedere alla corresponsione della propria Parte_1 quota pari al 50% delle spese straordinarie pertinenti le sig.ne e;
Parte_2 Parte_3
c)Vero è che la sig.ra provvede in via esclusiva a tutte le esigenze pertinenti il Controparte_1 nipote;
Persona_3
d)Vero è che ogni richiesta di supporto inoltrata dalla sig.ra al sig. Controparte_1 [...]
in pertinenza alle sig.ne e è sempre stato oggetto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 violenta discussione fra i sig.ri causa il totale rifiuto da parte del sig. Parte_4 Parte_1
di provvedere alle esigenze delle proprie figlie;
[...] si indicano a testi: sig.ra nata a [...] in data [...] e residente a [...] in Testimone_1
Viale delle Rimembranze n.19; con vittoria di spese di lite relative al doppio grado di giudizio comprensive di Iva, Cpa e spese generali in ragione del 15% in favore della sottoscritta antistataria come ex lege previsto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 13.6.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio n. 66/2025 – emessa nella causa civile n. 3730/2024 R.G. il 16.1.2025, depositata in pari data, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da contro e notificatagli unitamente Controparte_1 Parte_1 all'atto di precetto in data 16.5.2025.
I sig.ri e hanno contratto matrimonio in data 9.5.2003 e hanno avuto due figlie CP_1 Pt_1 Per_2 nata il [...] e nata il [...], a [...] volta madre di nato il [...]. Per_1 Persona_3
pagina 5 di 12 Tra le medesime parti è intervenuta la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 898/2020, con cui è stato disposto l'affido condiviso delle figlie collocate presso la madre a cui è stata assegnata la casa familiare ed a carico del padre l'assegno di € 250,00 per il mantenimento ordinario indiretto di ciascuna figlia oltre al 50% spese straordinarie.
La sig.ra presentava ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio chiedendo la conferma delle condizioni di separazione;
dava atto che il marito dalla separazione non aveva corrisposto la metà delle rate del mutuo della casa familiare e il 50% delle spese straordinarie delle figlie, nonostante lavori come guardia giurata con contratto a tempo indeterminato presso Fedex Cargo City Malpensa e percepisca il 50% dell'AU pari alla quota di € 156,00 e chiedeva emettere ordinanza ex art 186 bis cpc avverso il sig. con condanna alla Parte_1 restituzione della somma di € 16875 oltre interessi;
chiedeva di disporre la percezione dell'assegno unico al 100% in suo favore, in quanto genitore che si occupa delle figlie e del nipote;
stabilire tempi e modalità in pertinenza alla presenza di e del di lei figlio presso i nonni. Parte_3 Persona_3
rimaneva contumace. Parte_1
In via provvisoria il Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 15.1.2025 confermava le condizioni di separazione con le seguenti modifiche: affido super esclusivo alla madre della figlia e l'AU al Per_1
100% alla stessa e che , prossima alla maggiore età, frequenti il padre secondo i propri desideri. Per_1
Il Tribunale di Busto Arsizio in via definitiva ha confermato i provvedimenti provvisori e dichiarato inammissibili le altre domande in quanto non connesse agli atti;
spese di lite per 1/2 a carico del convenuto contumace e irripetibili per la restante quota.
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza nelle parti in cui il giudice ha: Parte_1 dichiarato regolarmente instaurato il contraddittorio e dichiarato la contumacia del resistente;
disposto l'affidamento esclusivo della figlia (ora maggiorenne), l'assegno unico alla madre al 100%, la Per_1 conferma del contributo di € 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie per ciascuna figlia;
spese di lite per la metà.
Parte appellante ha svolto con il proposto appello le seguenti censure avverso la sentenza impugnata:
1)violazione dei termini di comparizione di all'art 473 bis 14 cpc – nullità della sentenza:
pagina 6 di 12 il Tribunale fissava udienza di comparizione parti per il 15.1.2025 e onerava parte ricorrente alla notifica entro il termine di gg 60; la relata di notifica è datata 14.11.2024 e veniva eseguita ex art 140 cpc con deposito dell'avviso in data 21.11.2024 come da busta verde e tracciamento della spedizione;
trascorrevano 10 gg liberi senza che lo riuscisse a ritirare il plico che ritirava in data 11.1.2025 risultando impossibilitato a Pt_1 nominare un legale e organizzare la difesa;
pertanto, non risultano 60 gg liberi tra notifica e udienza a partire dal perfezionamento della notifica in data 2.12.2024 e il Giudice emetteva sentenza il giorno successivo all'udienza in data 16.1.2025; vi è lesione del diritto di difesa;
2)la figlia è nel frattempo diventata maggiorenne, quindi non sussistono più le condizioni Per_1 afferenti la sua minore età, ciononostante la difesa contesta comunque l'affidamento super esclusivo tanto più che la nel giudizio di primo grado aveva chiesto la conferma dell'affido condiviso CP_1 già previsto in sede di separazione;
quanto al mantenimento l'appellante ha dedotto: di aver sempre pagato l'assegno mensile e per le spese straordinarie ha sempre contestato alla moglie di decidere unilateralmente;
la regolamentazione dei rapporti con il nipote non rientra nella competenza del giudice in sede di divorzio;
è ingiusto l'assegno unico tutto alla madre;
la lamenta di percepire come CP_1 stipendio solo € 830 mensili ma nulla le vieta di ricercare nuove opportunità; chiede la metà dell'AU o in subordine che la percezione dell'intero sia valutato per la liquidazione dell'assegno mensile per;
Per_1 lavora come indicato dalla moglie con stipendio di € 1353,88 lordi mensili che può variare solo in virtù di straordinari, turni notturni o festivi su decisione del datore di lavoro;
è padre di un'altra figlia di anni 4 avuta dalla compagna;
Per_4 CP_3 deve pagare al mese: € 500 per mantenimento di e € 171 per rata finanziamento veicolo;
Per_1 Per_2
€ 350 per rata mutuo utenze e condominio attuale abitazione;
€ 125,00 per la scuola materna della figlia oltre le variabili e le spese straordinarie per tutte le figlie;
Per_4 la sig.ra dal 2021 di fatto convive con il sig. che contribuisce alle spese;
CP_1 Parte_5 la figlia ha concluso gli studi nel giugno 2024 ed ha cominciato a lavorare prima come stagista Per_2 per 6 mesi presso Md Discount e poi a febbraio 2025 presso Lavorazioni Sistemi Lasi spa di Gallarate con contratto a tempo determinato e sembra che la busta paga sia di euro 1.500,00 mensili e chiede l'esibizione in giudizio di contratto e buste paga;
pagina 7 di 12 3)la condanna alle spese è illegittima in quanto parte resistente non ha potuto svolgere le sue difese per violazione dei termini tra notifica e udienza.
Contesta le deduzioni istruttorie di primo grado di parte ricorrente.
Sulla sospensiva sostiene la sussistenza del diritto di continuare a percepire il 50% dell'AU e il periculum in mora per pregiudizio grave ed irreparabile, stante l'erronea attribuzione di responsabilità processuale e la sussistenza del fumus boni iuris.
Produce CUD 2021, 2022, 2023, contratto finanziamento automobile, estratto mutuo casa Samarate intestato a . CP_3
Si è costituita in data 6.10.2025 per chiedere il rigetto dell'appello e per Controparte_1 eccepire quanto segue.
1)Infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità della sentenza:
il Ricorso per divorzio è stato depositato il 14.10.2024; ricorso e decreto 16.10.2024 del Tribunale sono stati notificati al resistente a mezzo Ufficio Unep di Busto Arsizio in data 13.11.2024 (in data
14.11.2024 l'Ufficiale Giudiziario provvedeva ex art 140 cpc e il plico è stato ritirato il 11.1.2025); per il notificante il momento perfezionativo della notifica è dato dalla consegna del plico all'Ufficiale
Giudiziario in data 13.11.2024, dal 14.11.2024 decorrevano i 10 gg senza che il sig. , con Pt_1 diligenza del buon padre di famiglia, si recasse a ritirarlo e non ha dato alcuna giustificazione al riguardo;
2)le figlie non sono economicamente autosufficienti: in data 9.3.2023 lei ha rinunciato all'assegno unico perché lo percepissero direttamente le ragazze ma la domanda è stata rigettata;
si sta dando da fare ma non è ancora stabilmente inserita nel mondo del lavoro ed è appena Per_2 diventata maggiorenne;
lei non ha una stabile convivenza ma una frequentazione occasionale;
guadagna come addetta alle pulizie € 830 mese, non ha più l'assegno unico e ha bisogno del contributo per entrambe le figlie;
non può esibire in giudizio contratti di primo perché non ve ne sono e poi sono documenti Per_2 sensibili di soggetto terzo estraneo al giudizio di divorzio;
pagina 8 di 12 parte appellante non ha depositato in appello la documentazione lavorative e bancaria ex lege comportando ciò slealtà processuale ex art 92 con la condanna alle spese indipendentemente dalla soccombenza;
3)reitera le deduzioni istruttorie (lei ha sempre provveduto alle figlie e lui sempre rifiutatosi e opposto).
Parte appellante in data 6.10.2025 ha depositato: visura Pra, Cud 2025 per l'anno fiscale 2024 (lordo €
30.244,29 – imposta netta € 5445,51); estratto conto 2022 (giacenza media complessiva circa €
7.600,00).
All'udienza del 6.11.2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 19.6.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite, contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte esamina l'eccezione svolta da parte appellante avente ad oggetto la domanda di dichiarazione di nullità della sentenza, quivi impugnata, per violazione del termine ex art
473 bis 14, comma 4 cpc.
Risulta agli atti che il ricorso di primo grado unitamente al decreto del Tribunale di Busto Arsizio del
16.10.2024, con cui era stata fissata l'udienza di comparizione personale delle parti al 15.1.2025, con onere per parte ricorrente di notificare a parte resistente nel termine di 60 giorni liberi prima dell'udienza stessa, sia stato notificato tramite UNEP presso il Tribunale di Busto Arsizio ed a mezzo del servizio postale con raccomandata 39220405374-2 spedita in data 14.11.2024, come dalla relata apposta in calce all'atto da notificare, a seguito di richiesta presentata in data 13.11.2024 come “non urgente”; per temporanea assenza del destinatario veniva trasmetto al sig. Parte_1
l'avviso CAD, immesso nella casella postale in data 22.11.2024 e stante il mancato ritiro del plico nei dieci giorni, in data 2.12.2024 l'atto veniva rispedito al mittente.
Parte ricorrente, pertanto, in primo grado non ha ottemperato alla notifica a parte resistente del ricorso e decreto del Tribunale di Busto Arsizio nei termini perentori fissati dall'art 473 bis 14 cpc, che prevede il lasso di tempo di giorni sessanta tra la notifica a parte resistente e il giorno di udienza fissato per la comparizione personale delle parti.
La violazione del termine fissato dall'art 473 bis 14 cpc tra origine iniziale dalla tardiva richiesta di notifica da parte ricorrente, la quale si è attivata solo in data 13.11.2024 a fronte del provvedimento del 16.10.2024, rendendo decisamente improbabile il rispetto del dettame di legge. Trattasi di un termine posto a garanzia del regolare contraddittorio e del diritto di difesa che, se violato, determina profili di nullità del contraddittorio, per procedura notificatoria viziata, per tardiva iniziativa pagina 9 di 12 di parte ricorrente e per inerzia di parte resistente che ha lasciato il plico in compiuta giacenza e tali diritti sono diritti processuali essenziali;
al riguardo Cassazione civile sez. I, 20/11/2024, n.29908
“Qualora venga dedotta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la parte non ha l'onere di dimostrare il pregiudizio subito a causa di tali violazioni. Infatti, il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa si qualificano come diritti processuali essenziali e devono essere garantiti pienamente
e in modo effettivo durante l'intero svolgimento del processo, senza che la parte debba specificare il danno subito a causa delle violazioni”.
La violazione censurata non è tale da imporre alla Corte di far retrocedere il procedimento alla fase di primo grado, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione del fascicolo al primo grado, come disposto dall'art 354 cpc. e, pertanto, la Corte deve trattenere a decisione la causa e deciderla nel merito, posto che con l'atto di appello la parte rimasta contumace ha svolto compiutamente le sue difese che non ha potuto svolgere in primo grado.
La Corte, pertanto, ritiene che nel caso di specie, sussistano i presupposti per la valutazione del merito in conformità agli arresti giurisprudenziali, riassumibili nella seguente massima: Cassazione civile sez. II, 07/11/2023, n.30969 “Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estendibili analogicamente;
tuttavia, prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice di appello non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte - rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado - di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità di detto giudizio, le sono state precluse (pur avendone chiesto l'ammissione), non potendo trovare applicazione il divieto dello "jus novorum" in tutti i casi in cui il processo di primo grado non si sia legittimamente svolto”
Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11877 “L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti;
in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado”
La Corte condivide la decisione del Tribunale di Busto Arsizio circa la conferma del concorso a carico del sig. del mantenimento delle due figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Pt_1 nella misura disposta di € 250,00 ciascuna oltre le spese straordinarie. Quanto a che ha appena compiuto diciotto anni le esigenze sono crescenti per età e per il fatto Per_1 che ha un figlio da accudire, circostanza che le farà inevitabilmente rallentare l'inserimento nel mondo del lavoro. pagina 10 di 12 Quanto alla ventenne parte appellante non ha provato la conseguita indipendenza economica Per_2 della figlia, ma essa stessa nell'atto di appello a pag.8/9 allega che terminati gli studi a giugno Per_2
2024 ha iniziato un percorso lavorativo come stagista per 6 mesi presso MD Discount e poi a febbraio
2025 con contratto a tempo determinato Lavorazioni Sistemi Lasi spa;
per quanto sia apprezzabile la iniziativa della ragazza, certo è che per consolidato orientamento giurisprudenziale la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore rispetto ad un figlio maggiorenne cessa solo quando il figlio si sia stabilito nel mondo del lavoro o raggiunta una ragionevole età per sua inerzia non l'abbia conseguita:
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra: Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892 L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337- septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
L'assegno mensile di concorso al mantenimento di ciascuna figlia va altresì confermato nel quantum, trattandosi di somma liquidata al minimo necessitante per il sostegno quotidiano delle figlie.
L'appello proposto dal sig. va accolto rispetto alla domanda di assegnare l'assegno unico al 50% Pt_1 ai genitori, ora posto a carico della madre al 100%, considerato che risulta allegato dalle parti che si fa parte attiva per cercare di trovare lavoretti, sostenendo così seppur per poco il ménage Per_2 familiare. A ciò si aggiunga che le statuizioni della sentenza impugnata relative all'affidamento cd. Super esclusivo di alla madre sono da considerarsi venute meno con il raggiungimento della Per_1 maggiore età della ragazza.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, il giudice dell'appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".)
Stante l'esito del presente giudizio, la sentenza deve essere riformata anche in punto spese di lite, che vengono integralmente compensate per entrambi i gradi giudizio, considerata la contumacia in primo pagina 11 di 12 grado di parte ora appellante con i sovraesposti rilievi di profili di criticità del processo notificatorio viziato e di nullità del contraddittorio
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 66/2025– emessa nella causa civile n. 3730/2024 R.G. il
16.1.2025, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone:
1)in parziale accoglimento dell'appello dispone che l'Assegno Unico venga percepito al 50% tra le parti;
2)conferma nel resto la sentenza impugnata;
3)compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Maria Vicidomini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa MARIA VICIDOMINI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Samarate via Diaz n. 87, rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Gabardi del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate via Torino n. 2
APPELLANTE
contro
, nata a Bari il 29.3.1973 C. F. residente Controparte_1 C.F._2
a AN MA via San Carlo Borromeo n. 15/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina
Lanzara del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gaggiano via Piave n.2,
APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 66/2025 – emessa nella causa civile n. 3730/2024
R.G. il 16.1.2025, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, pubblicata il 16.1.2025
e notificata unitamente all'atto di percetto.
pagina 1 di 12 Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“in via pregiudiziale e cautelare: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 cpc si chiede inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza per la discussione sulla presente istanza di sospensiva, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per tutti i motivi sopraesposti;
in via preliminare: accogliere l'eccezione preliminare e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza quivi impugnata per violazione del termine ex art 473 bis 14, comma 4 con ogni conseguenziale statuizione sul punto e, conseguentemente nel merito: in via principale: si chiede all'Ecc. ma Corte d'Appello di conoscere nel merito la controversia o, in subordine, di rimettere la causa al Giudice di prime cure che ha pronunciato la sentenza n.66/2025
Tribunale di Busto Arsizio e: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Sig.
[...]
e celebrato a Bari in data 15.6.1975 trascritto nei Registri di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Bari Parte II – Serie A- n.165 del 12.5.2003, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni alle seguenti condizioni: disporre che l'assegno unico universale spettante alla prole venga percepita da entrambi i genitori nella misura del 50%; disporre che il sig. versi in favore della sig.ra quale contributo paterno al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 200,00 mensili rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il contributo pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , Per_1 secondo i criteri e le modalità previste dalle linee guida della Corte di Appello di Milano, nonché revocare il contributo al mantenimento e il contributo pari al 50% delle spese straordinarie per la figlia in quanto maggiorenne economicamente autosufficiente;
Per_2 rigettare, in ogni caso, ogni diversa domanda avversaria avanzata in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata:
pagina 2 di 12 nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare sopra svolta, si chiede all'Ecc. ma Corte, in riforma parziale della sentenza n.66/2025 pronunciata dal Tribunale di
Busto Arsizio RG 3740/2024, di: disporre che l'assegno unico universale spettante alla prole venga percepita da entrambi i genitori nella misura del 50%; disporre che il sig. versi in favore della sig.ra quale contributo paterno al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 200,00 mensili rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il contributo pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , Per_1 secondo i criteri e le modalità previste dalle linee guida della Corte di Appello di Milano, nonché revocare il contributo al mantenimento e il contributo pari al 50% delle spese straordinarie per la figlia in quanto maggiorenne economicamente autosufficiente;
Per_2 diversamente, nell'ipotesi che l'assegno unico venga attribuito integralmente a favore della sig.ra disporre che il sig. versi in favore della sig.ra quale contributo paterno al CP_1 Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 150,00 mensili rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il contributo pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , Per_1 secondo i criteri e le modalità previste dalle linee guida della Corte di Appello di Milano, nonché revocare il contributo al mantenimento e il contributo pari al 50% delle spese straordinarie per la figlia in quanto maggiorenne economicamente autosufficiente;
Per_2 in ogni caso: con rifusione integrale delle spese processuali ex DM 147/2022 del presente giudizio e in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità si chiede che il sig. Pt_1 comunque nulla deve rifondere all'odierna appellata in merito al giudizio di primo grado;
in via istruttoria: si chiede alla SV Ill.ma, di ordinare alla sig.ra ex art 210 cpc la Controparte_1 produzione del contratto di lavoro della figlia che svolge attività lavorativa presso Lavorazioni Per_2
Sistemi Lasi Spa di Gallarate e delle relative buste paga;
si chiede alla a, di ordinare alla sig.ra ex art 210 cpc la produzione CP_2 Controparte_1 dell'attestazione INPS contenente l'indicazione dell'importo assegno unico e universale percepito dalla stessa nella misura del 100%; si chiede di essere ammessi in prova contraria sugli eventuali capitoli di parte avversaria che dovessero risultare ammessi in sede istruttoria, indicando quale teste il soggetto sopra riportato in narrativa;
con pagina 3 di 12 espressa riserva di segnalare il nominativo di altri testi a prova contraria;
con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti e precisare le proprie domande ed eccezioni”
Parte appellata:
“A) Preliminarmente, rigettare la richiesta di presunta nullità e sospensiva con rinvio della presente vertenza al giudice di prime cure così come da controparte avanzata in pertinenza alla sentenza n.66/2025 emanata in data 16.1.2025 dall'On.le Tribunale di Busto Arsizio (VA);
B)di conseguenza e per l'effetto riconfermare ex art 3 n.2 lett b) L. 898/1970 lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra i Sig.ri e Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza presso gli appositi registri comunali;
c)mantenere l'assegnazione della casa coniugale sita a AN MA (VA) in via San Carlo
Borromeo n.15/D alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole Controparte_1 costituita dalle sig.re e e del minore , nipote di ambo le parti Parte_2 Parte_3 Persona_3 in causa;
D)riconfermare a carico del sig. l'obbligo di corresponsione di un assegno di Parte_1 mantenimento in favore di ciascuna figlia maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad € 250 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente o successivamente documentate in caso di carattere urgente delle medesime come da Protocollo emanato in data
14.11.2017 dall'On.le Corte d'Appello di Milano;
E) rigettare la richiesta di esibizione della presunta documentazione lavorativa pertinente alla sig.ra così come da controparte formulata;
Parte_2
F) condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite pertinenti il doppio grado di Parte_1 giudizio per violazione dei doveri ex artt. 116-88-92-96 cpc nonché per temerarietà nel presente giudizio;
G) disporre ex Dlgs n. 149/2022 indagine finanziaria nei confronti del sig. , Parte_1 nato a [...] in data [...] e residente a [...] onde accertare la reale consistenza della di lui situazione economico-finanziaria ai fini dell'equa tutela della posizione delle parti in causa;
pagina 4 di 12 H) dichiarare l'inammissibilità delle richieste istruttorie testimoniali, così come da controparte articolate, chiedendo in subordine in caso di denegata ipotesi di rigetto di siffatta richiesta l'ammissibilità a prova diretta e contraria con i medesimi testi e circostanze da parte appellante indicati;
in via istruttoria, si chiede fin d'ora ammissione di prova testimoniale come già articolata in prime cure ed in pertinenza alle seguenti circostanze:
a) Vero è che la sig.ra ha sempre provveduto in via esclusiva a tutte le Controparte_1 esigenze straordinarie pertinenti il corretto sviluppo psicosociale delle figlie e Parte_2 Pt_3
;
[...]
b) Vero è che la sig.ra ha sempre ricevuto categorico rifiuto da parte del sig. Controparte_1
ad ogni legittima richiesta di provvedere alla corresponsione della propria Parte_1 quota pari al 50% delle spese straordinarie pertinenti le sig.ne e;
Parte_2 Parte_3
c)Vero è che la sig.ra provvede in via esclusiva a tutte le esigenze pertinenti il Controparte_1 nipote;
Persona_3
d)Vero è che ogni richiesta di supporto inoltrata dalla sig.ra al sig. Controparte_1 [...]
in pertinenza alle sig.ne e è sempre stato oggetto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 violenta discussione fra i sig.ri causa il totale rifiuto da parte del sig. Parte_4 Parte_1
di provvedere alle esigenze delle proprie figlie;
[...] si indicano a testi: sig.ra nata a [...] in data [...] e residente a [...] in Testimone_1
Viale delle Rimembranze n.19; con vittoria di spese di lite relative al doppio grado di giudizio comprensive di Iva, Cpa e spese generali in ragione del 15% in favore della sottoscritta antistataria come ex lege previsto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 13.6.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio n. 66/2025 – emessa nella causa civile n. 3730/2024 R.G. il 16.1.2025, depositata in pari data, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da contro e notificatagli unitamente Controparte_1 Parte_1 all'atto di precetto in data 16.5.2025.
I sig.ri e hanno contratto matrimonio in data 9.5.2003 e hanno avuto due figlie CP_1 Pt_1 Per_2 nata il [...] e nata il [...], a [...] volta madre di nato il [...]. Per_1 Persona_3
pagina 5 di 12 Tra le medesime parti è intervenuta la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 898/2020, con cui è stato disposto l'affido condiviso delle figlie collocate presso la madre a cui è stata assegnata la casa familiare ed a carico del padre l'assegno di € 250,00 per il mantenimento ordinario indiretto di ciascuna figlia oltre al 50% spese straordinarie.
La sig.ra presentava ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio chiedendo la conferma delle condizioni di separazione;
dava atto che il marito dalla separazione non aveva corrisposto la metà delle rate del mutuo della casa familiare e il 50% delle spese straordinarie delle figlie, nonostante lavori come guardia giurata con contratto a tempo indeterminato presso Fedex Cargo City Malpensa e percepisca il 50% dell'AU pari alla quota di € 156,00 e chiedeva emettere ordinanza ex art 186 bis cpc avverso il sig. con condanna alla Parte_1 restituzione della somma di € 16875 oltre interessi;
chiedeva di disporre la percezione dell'assegno unico al 100% in suo favore, in quanto genitore che si occupa delle figlie e del nipote;
stabilire tempi e modalità in pertinenza alla presenza di e del di lei figlio presso i nonni. Parte_3 Persona_3
rimaneva contumace. Parte_1
In via provvisoria il Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 15.1.2025 confermava le condizioni di separazione con le seguenti modifiche: affido super esclusivo alla madre della figlia e l'AU al Per_1
100% alla stessa e che , prossima alla maggiore età, frequenti il padre secondo i propri desideri. Per_1
Il Tribunale di Busto Arsizio in via definitiva ha confermato i provvedimenti provvisori e dichiarato inammissibili le altre domande in quanto non connesse agli atti;
spese di lite per 1/2 a carico del convenuto contumace e irripetibili per la restante quota.
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza nelle parti in cui il giudice ha: Parte_1 dichiarato regolarmente instaurato il contraddittorio e dichiarato la contumacia del resistente;
disposto l'affidamento esclusivo della figlia (ora maggiorenne), l'assegno unico alla madre al 100%, la Per_1 conferma del contributo di € 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie per ciascuna figlia;
spese di lite per la metà.
Parte appellante ha svolto con il proposto appello le seguenti censure avverso la sentenza impugnata:
1)violazione dei termini di comparizione di all'art 473 bis 14 cpc – nullità della sentenza:
pagina 6 di 12 il Tribunale fissava udienza di comparizione parti per il 15.1.2025 e onerava parte ricorrente alla notifica entro il termine di gg 60; la relata di notifica è datata 14.11.2024 e veniva eseguita ex art 140 cpc con deposito dell'avviso in data 21.11.2024 come da busta verde e tracciamento della spedizione;
trascorrevano 10 gg liberi senza che lo riuscisse a ritirare il plico che ritirava in data 11.1.2025 risultando impossibilitato a Pt_1 nominare un legale e organizzare la difesa;
pertanto, non risultano 60 gg liberi tra notifica e udienza a partire dal perfezionamento della notifica in data 2.12.2024 e il Giudice emetteva sentenza il giorno successivo all'udienza in data 16.1.2025; vi è lesione del diritto di difesa;
2)la figlia è nel frattempo diventata maggiorenne, quindi non sussistono più le condizioni Per_1 afferenti la sua minore età, ciononostante la difesa contesta comunque l'affidamento super esclusivo tanto più che la nel giudizio di primo grado aveva chiesto la conferma dell'affido condiviso CP_1 già previsto in sede di separazione;
quanto al mantenimento l'appellante ha dedotto: di aver sempre pagato l'assegno mensile e per le spese straordinarie ha sempre contestato alla moglie di decidere unilateralmente;
la regolamentazione dei rapporti con il nipote non rientra nella competenza del giudice in sede di divorzio;
è ingiusto l'assegno unico tutto alla madre;
la lamenta di percepire come CP_1 stipendio solo € 830 mensili ma nulla le vieta di ricercare nuove opportunità; chiede la metà dell'AU o in subordine che la percezione dell'intero sia valutato per la liquidazione dell'assegno mensile per;
Per_1 lavora come indicato dalla moglie con stipendio di € 1353,88 lordi mensili che può variare solo in virtù di straordinari, turni notturni o festivi su decisione del datore di lavoro;
è padre di un'altra figlia di anni 4 avuta dalla compagna;
Per_4 CP_3 deve pagare al mese: € 500 per mantenimento di e € 171 per rata finanziamento veicolo;
Per_1 Per_2
€ 350 per rata mutuo utenze e condominio attuale abitazione;
€ 125,00 per la scuola materna della figlia oltre le variabili e le spese straordinarie per tutte le figlie;
Per_4 la sig.ra dal 2021 di fatto convive con il sig. che contribuisce alle spese;
CP_1 Parte_5 la figlia ha concluso gli studi nel giugno 2024 ed ha cominciato a lavorare prima come stagista Per_2 per 6 mesi presso Md Discount e poi a febbraio 2025 presso Lavorazioni Sistemi Lasi spa di Gallarate con contratto a tempo determinato e sembra che la busta paga sia di euro 1.500,00 mensili e chiede l'esibizione in giudizio di contratto e buste paga;
pagina 7 di 12 3)la condanna alle spese è illegittima in quanto parte resistente non ha potuto svolgere le sue difese per violazione dei termini tra notifica e udienza.
Contesta le deduzioni istruttorie di primo grado di parte ricorrente.
Sulla sospensiva sostiene la sussistenza del diritto di continuare a percepire il 50% dell'AU e il periculum in mora per pregiudizio grave ed irreparabile, stante l'erronea attribuzione di responsabilità processuale e la sussistenza del fumus boni iuris.
Produce CUD 2021, 2022, 2023, contratto finanziamento automobile, estratto mutuo casa Samarate intestato a . CP_3
Si è costituita in data 6.10.2025 per chiedere il rigetto dell'appello e per Controparte_1 eccepire quanto segue.
1)Infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità della sentenza:
il Ricorso per divorzio è stato depositato il 14.10.2024; ricorso e decreto 16.10.2024 del Tribunale sono stati notificati al resistente a mezzo Ufficio Unep di Busto Arsizio in data 13.11.2024 (in data
14.11.2024 l'Ufficiale Giudiziario provvedeva ex art 140 cpc e il plico è stato ritirato il 11.1.2025); per il notificante il momento perfezionativo della notifica è dato dalla consegna del plico all'Ufficiale
Giudiziario in data 13.11.2024, dal 14.11.2024 decorrevano i 10 gg senza che il sig. , con Pt_1 diligenza del buon padre di famiglia, si recasse a ritirarlo e non ha dato alcuna giustificazione al riguardo;
2)le figlie non sono economicamente autosufficienti: in data 9.3.2023 lei ha rinunciato all'assegno unico perché lo percepissero direttamente le ragazze ma la domanda è stata rigettata;
si sta dando da fare ma non è ancora stabilmente inserita nel mondo del lavoro ed è appena Per_2 diventata maggiorenne;
lei non ha una stabile convivenza ma una frequentazione occasionale;
guadagna come addetta alle pulizie € 830 mese, non ha più l'assegno unico e ha bisogno del contributo per entrambe le figlie;
non può esibire in giudizio contratti di primo perché non ve ne sono e poi sono documenti Per_2 sensibili di soggetto terzo estraneo al giudizio di divorzio;
pagina 8 di 12 parte appellante non ha depositato in appello la documentazione lavorative e bancaria ex lege comportando ciò slealtà processuale ex art 92 con la condanna alle spese indipendentemente dalla soccombenza;
3)reitera le deduzioni istruttorie (lei ha sempre provveduto alle figlie e lui sempre rifiutatosi e opposto).
Parte appellante in data 6.10.2025 ha depositato: visura Pra, Cud 2025 per l'anno fiscale 2024 (lordo €
30.244,29 – imposta netta € 5445,51); estratto conto 2022 (giacenza media complessiva circa €
7.600,00).
All'udienza del 6.11.2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 19.6.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite, contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte esamina l'eccezione svolta da parte appellante avente ad oggetto la domanda di dichiarazione di nullità della sentenza, quivi impugnata, per violazione del termine ex art
473 bis 14, comma 4 cpc.
Risulta agli atti che il ricorso di primo grado unitamente al decreto del Tribunale di Busto Arsizio del
16.10.2024, con cui era stata fissata l'udienza di comparizione personale delle parti al 15.1.2025, con onere per parte ricorrente di notificare a parte resistente nel termine di 60 giorni liberi prima dell'udienza stessa, sia stato notificato tramite UNEP presso il Tribunale di Busto Arsizio ed a mezzo del servizio postale con raccomandata 39220405374-2 spedita in data 14.11.2024, come dalla relata apposta in calce all'atto da notificare, a seguito di richiesta presentata in data 13.11.2024 come “non urgente”; per temporanea assenza del destinatario veniva trasmetto al sig. Parte_1
l'avviso CAD, immesso nella casella postale in data 22.11.2024 e stante il mancato ritiro del plico nei dieci giorni, in data 2.12.2024 l'atto veniva rispedito al mittente.
Parte ricorrente, pertanto, in primo grado non ha ottemperato alla notifica a parte resistente del ricorso e decreto del Tribunale di Busto Arsizio nei termini perentori fissati dall'art 473 bis 14 cpc, che prevede il lasso di tempo di giorni sessanta tra la notifica a parte resistente e il giorno di udienza fissato per la comparizione personale delle parti.
La violazione del termine fissato dall'art 473 bis 14 cpc tra origine iniziale dalla tardiva richiesta di notifica da parte ricorrente, la quale si è attivata solo in data 13.11.2024 a fronte del provvedimento del 16.10.2024, rendendo decisamente improbabile il rispetto del dettame di legge. Trattasi di un termine posto a garanzia del regolare contraddittorio e del diritto di difesa che, se violato, determina profili di nullità del contraddittorio, per procedura notificatoria viziata, per tardiva iniziativa pagina 9 di 12 di parte ricorrente e per inerzia di parte resistente che ha lasciato il plico in compiuta giacenza e tali diritti sono diritti processuali essenziali;
al riguardo Cassazione civile sez. I, 20/11/2024, n.29908
“Qualora venga dedotta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la parte non ha l'onere di dimostrare il pregiudizio subito a causa di tali violazioni. Infatti, il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa si qualificano come diritti processuali essenziali e devono essere garantiti pienamente
e in modo effettivo durante l'intero svolgimento del processo, senza che la parte debba specificare il danno subito a causa delle violazioni”.
La violazione censurata non è tale da imporre alla Corte di far retrocedere il procedimento alla fase di primo grado, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione del fascicolo al primo grado, come disposto dall'art 354 cpc. e, pertanto, la Corte deve trattenere a decisione la causa e deciderla nel merito, posto che con l'atto di appello la parte rimasta contumace ha svolto compiutamente le sue difese che non ha potuto svolgere in primo grado.
La Corte, pertanto, ritiene che nel caso di specie, sussistano i presupposti per la valutazione del merito in conformità agli arresti giurisprudenziali, riassumibili nella seguente massima: Cassazione civile sez. II, 07/11/2023, n.30969 “Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estendibili analogicamente;
tuttavia, prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice di appello non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte - rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado - di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità di detto giudizio, le sono state precluse (pur avendone chiesto l'ammissione), non potendo trovare applicazione il divieto dello "jus novorum" in tutti i casi in cui il processo di primo grado non si sia legittimamente svolto”
Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11877 “L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti;
in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado”
La Corte condivide la decisione del Tribunale di Busto Arsizio circa la conferma del concorso a carico del sig. del mantenimento delle due figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Pt_1 nella misura disposta di € 250,00 ciascuna oltre le spese straordinarie. Quanto a che ha appena compiuto diciotto anni le esigenze sono crescenti per età e per il fatto Per_1 che ha un figlio da accudire, circostanza che le farà inevitabilmente rallentare l'inserimento nel mondo del lavoro. pagina 10 di 12 Quanto alla ventenne parte appellante non ha provato la conseguita indipendenza economica Per_2 della figlia, ma essa stessa nell'atto di appello a pag.8/9 allega che terminati gli studi a giugno Per_2
2024 ha iniziato un percorso lavorativo come stagista per 6 mesi presso MD Discount e poi a febbraio
2025 con contratto a tempo determinato Lavorazioni Sistemi Lasi spa;
per quanto sia apprezzabile la iniziativa della ragazza, certo è che per consolidato orientamento giurisprudenziale la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore rispetto ad un figlio maggiorenne cessa solo quando il figlio si sia stabilito nel mondo del lavoro o raggiunta una ragionevole età per sua inerzia non l'abbia conseguita:
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra: Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892 L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337- septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
L'assegno mensile di concorso al mantenimento di ciascuna figlia va altresì confermato nel quantum, trattandosi di somma liquidata al minimo necessitante per il sostegno quotidiano delle figlie.
L'appello proposto dal sig. va accolto rispetto alla domanda di assegnare l'assegno unico al 50% Pt_1 ai genitori, ora posto a carico della madre al 100%, considerato che risulta allegato dalle parti che si fa parte attiva per cercare di trovare lavoretti, sostenendo così seppur per poco il ménage Per_2 familiare. A ciò si aggiunga che le statuizioni della sentenza impugnata relative all'affidamento cd. Super esclusivo di alla madre sono da considerarsi venute meno con il raggiungimento della Per_1 maggiore età della ragazza.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, il giudice dell'appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".)
Stante l'esito del presente giudizio, la sentenza deve essere riformata anche in punto spese di lite, che vengono integralmente compensate per entrambi i gradi giudizio, considerata la contumacia in primo pagina 11 di 12 grado di parte ora appellante con i sovraesposti rilievi di profili di criticità del processo notificatorio viziato e di nullità del contraddittorio
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 66/2025– emessa nella causa civile n. 3730/2024 R.G. il
16.1.2025, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone:
1)in parziale accoglimento dell'appello dispone che l'Assegno Unico venga percepito al 50% tra le parti;
2)conferma nel resto la sentenza impugnata;
3)compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Maria Vicidomini
pagina 12 di 12