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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7113 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.12126 /2023 R.G.A.C.
TRA
Pt_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. PROJA MATTEO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate 3
presso lo studio dell'Avv. M. GUIDUCCI che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 12.6.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.4.2023 esponeva Parte_2 che in data 16.5.2022 aveva presentato domanda all' chiedendo CP_1 il riconoscimento della malattia professionale e lamentava che l CP_1 aveva rigettato la domanda e che aveva presentato senza esito ricorso amministrativo. Concludeva chiedendo: “ accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto malattia professionale “Lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni, neuropatia periferica AAII, deficit funzionale AAII e colonna LS, protusioni discali L3-L4, L4-L5, L5-S1” a causa delle prestazioni lavorative di operatore di zona ed autista mezzi pesanti Ama
• accertare e dichiarare che il Sig. a causa di Parte_2 tale malattia professionale, presenta un danno biologico pari ad almeno 11% o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della CTU Medico Legale di cui si chiede sin da ora l'ammissione;
• per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno al 11%, o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e/o della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
”. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'istruttoria veniva espletata mediante l'audizione di testimoni e veniva, altresì, disposta ed espletata C.T.U. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il nominato c.t.u. ha infatti affermato, all'esito della visita peritale e con argomentazioni frutto di un iter logico condivisibile, che: “ Nel caso di cui si discute, preso atto di quanto emerso dalla lettura delle storia lavorativa e della documentazione sanitaria di cui si è presa visione la valutazione espressa dall' appare condivisibile laddove CP_1 si nega il nesso causale tra lavoro e malattia, e ciò anche considerando quanto dedotto in ricorso ed emerso in corso di raccolte testimoniali con riferimento alla modalità del servizio, modalità invero a relativo impegno per la colonna vertebrale. Opportuno sottolineare, per parziale analogia, che il decreto vigente del11/10/23 prevede alla voce 73, e con riferimento all'ERNIA DISCALE DEL TRATTO LOMBARE “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci” fattispecie quest'ultima non assimilabile al caso in esame. Da sottolineare che proprio dalla lettura della refertazione del medico competente viene fatto unico riferimento ad un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori di grado lieve e persino con NIOSH 0,75 (area verde) che equivale a “situazione accettabile in cui non è richiesto alcun intervento specifico” e OK EL di 0,9, area gialla appena al di sopra dello 0,75 dell'area verde e ben distante dall'1,25 (area rossa). In ogni caso risalta la carenza documentale relativa alla storia clinica degli anni passati (esami strumentali, visite specialistiche, trattamenti FKT, traumi in corso di attività lavorativa etc.) ad eccezione di un esame EMG neanche valutabile in quanto privo di tracciato, cosicché è davvero arduo individuare una correlazione tra lavoro e malattia. NON SUSSISTONO pertanto i presupposti medico legali per ammettere il nesscausale, ancorché solo in termini concausali, per affermare la correlazione tra attività lavorativa e malattia, tanto meno con danno valutabile in misura pari o superiore al 6%." Quanto sopra richiamato induce al rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate. Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
IL GIUDICE IA AL