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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 399/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Enrico Nicolò Buscemi e Pietro
Italiano;
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano Sallemi;
P.IVA_1
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Claudio P.IVA_2
Labruna e Valentina Balbi;
APPELLATA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Claudio Labruna, Felice D'Acquisto,
Valentina Balbi, Giuseppe Palomba e Marco Ambrosio;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussine orale dell'8 ottobre
2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 482, pubblicata il 24 febbraio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa, nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 volta ad ottenere la condanna di essa convenuta ex art. 130 Cod. Cons. alla sostituzione del veicolo Land Rover Discovery Sport 2.0, targato FE295PS, andato distrutto, con altro equivalente, in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo, con obbligo della “ di ripetere quanto alla stessa pagato Controparte_1 dall'attore, in ogni caso, dichiarare la società convenuta responsabile ex art. 135 cod. cons.
e 1494 c.c. per il danno patrimoniale subìto dall'attore in dipendenza del sinistro occorso alla propria autovettura e condannare la medesima al risarcimento nella misura di €
39.000,00, pari al costo dell'autovettura difettosa, oltre a € 1.645,08, per spese di noleggio, così statuiva: “Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
2) Dichiara assorbita la domanda di regresso proposta dalla CP_1 CP_1 nei confronti della e della 3)
[...] Controparte_2 Controparte_4
Compensa per intero le spese di lite tra le parti. 4) Pone definitivamente e per intero a carico di le spese di c.t.u. ……”. Parte_1
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nella fattispecie, non appare anzitutto discutibile che l'onere di dimostrare tanto il difetto di conformità quanto la sua esistenza al tempo della consegna del bene debba gravare per intero sul consumatore, posto che il contratto di compravendita è stato concluso il 16.04.2016 e l'incendio dell'autovettura si è verificato il 04.04.2017..... l'affermazione dell'attore, secondo cui
l'incendio sarebbe scaturito da un difetto “delle componenti elettriche del motore dell'autovettura” (così a pag. 3 dell'atto di citazione), non integra la valida deduzione di un fatto da cui possa desumersi, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, l'esistenza di uno specifico difetto di conformità dell'autovettura, ma vale, tutt'al più, a individuare un'ampia classe di eventi da cui potrebbe aver tratto origine l'incendio in discorso. - La situazione non muta nemmeno volgendo lo sguardo all'espletata c.t.u. E infatti, anche tralasciando le evidenti lacune dell'elaborato peritale, resta il fatto che il consulente non è stato in grado di individuare alcuno specifico difetto di conformità dell'autovettura in esame, ciò risultando impossibile a causa della completa distruzione del vano motore. - Peraltro e infine, anche assumendo come provato uno specifico difetto di conformità di una delle componenti elettriche del motore dell'autovettura (ma così non è, per le ragioni dianzi esplicitate), resterebbe comunque indimostrato che tale difetto sussistesse già al momento della consegna dell'autovettura in questione. Nel caso di specie, infatti, alla data dell'incendio (04.04.2017) erano trascorsi ben oltre sei mesi dalla consegna della vettura
(16.04.2016), con la conseguenza che non potrebbe scattare la presunzione di preesistenza del difetto alla data della consegna, di cui all'art. 132, co. 3, Cod. cons. L'attore, dunque, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza del vizio alla data della consegna del bene.
Detta prova, tuttavia, è esclusa dalla stessa ricostruzione in fatto contenuta nell'atto di citazione, in cui è lo stesso attore ad affermare che i primi malfunzionamenti e difetti della vettura - peraltro, non meglio precisati - si sarebbero verificati a partire dal 13.01.2017. Dal che si ritrae che, al momento della consegna, la vettura fosse pienamente funzionante. - In conclusione, il mancato assolvimento dell'onere probatorio determina il rigetto delle domande proposte dall'attore”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 21 marzo 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si sono costituite in giudizio , nonchè e Controparte_1 Controparte_2
, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_4
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale dell'8 ottobre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, censura la sentenza gravata laddove Parte_1 il primo giudice ha affermato che “Nella fattispecie, non appare anzitutto discutibile che l'onere di dimostrare tanto il difetto di conformità quanto la sua esistenza al tempo della consegna del bene debba gravare per intero sul consumatore, posto che il contratto di compravendita è stato concluso il 16.04.2016 e l'incendio dell'autovettura si è verificato il
04.04.2017: con l'ovvio corollario che non potrebbe trovare applicazione l'attenuazione probatoria prevista dall'art. 132, co. 3, Cod. cons. per il caso in cui il difetto si manifesti entro sei mesi dalla consegna del bene”. Sostiene che la ha consegnato l'autovettura al dott. a Controparte_1 Pt_1 settembre del 2016 e che tra gennaio e marzo del 2017, l'autovettura è stata, a più riprese, ricoverata presso l'officina del rivenditore a causa di molteplici malfunzionamenti e difetti riscontrati dalla casa produttrice stessa;
che con specifico riferimento al terzo intervento, dal
13.02.2017 al 17.03.2017 l'autovettura è rimasta ricoverata presso l'officina di CP_1
ove, tra i diversi lavori, è stato anche sostituito il “Modulo Gestione Motore”, ovvero
[...] la centralina elettronica;
che i dedotti e non contestati difetti si sono manifestati entro i sei mesi dalla consegna dell'autovettura, conseguendone che alla fattispecie de qua è applicabile il disposto di cui all'art. 132 comma 3 del codice del consumo;
che l'attore ha dedotto in citazione e fornito elementi di prova in merito alla circostanza che l'incendio occorso alla autovettura è da ricondursi all'esistenza di un vizio originario di una delle componenti elettriche presenti nel vano motore, avendo versato in atti il rapporto dei VV.FF. del 4.4.2017, da cui risulta che l'incendio si è originato nella zona motore dell'autovettura, per cause elettriche e la relazione di c.t.p., a firma dell'ing. , il quale ritiene che Tes_1
l'incendio si sia verificato a causa del “surriscaldamento elevato, molto frequente non solo nelle connessioni, ma anche nelle centraline e, infatti, la zona di inizio e di propagazione dell'incendio (parte destra del vano motore) è in zona in cui vi è presenza di componentistica elettrica ed elettronica”.
Soggiunge che la sentenza è errata anche laddove il tribunale ha censurato l'operato dl CTU per avere questi acquisito le ricevute fiscali emesse dalla , Controparte_1 riportanti i lavori eseguiti sull'autovettura mesi tra gennaio e marzo del 2017, evidenziando che è consentito al CTU, nel rispetto del contraddittorio, acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli e che, comunque, la controparte non ha tempestivamente eccepito la nullità delle operazioni peritali.
Col secondo motivo l'appellante si duole della statuizione di infondatezza della domanda per mancanza di prova dell'esistenza del vizio alla data della consegna del bene.
Sostiene che è stata raggiunta la prova in merito a quanto dedotto in citazione;
che depone a favore della tesi difensiva di parte attrice il complessivo quadro indiziario, costituito dagli esiti della CTU, da cui emerge l'alta probabilità che l'incendio occorso sia riconducibile a difetti originari delle componenti elettriche/elettroniche dell'autovettura; che a dispetto del complessivo quadro indiziario (rapporto dei VV.FF. e relazione di c.t.u.), il tribunale ha errato non ritenendo sussistente la responsabilità della convenuta per il difetto di conformità dell'autovettura, andata distrutta a seguito dell'incendio occorso il 4.4.2017, a causa di un originario difetto delle componenti elettriche del vano motore documenti. Soggiunge che non era possibile individuare il componente elettrico difettoso, atteso il pacifico stato di fusione del vano motore dell'autovettura; che il guasto si è palesato nel mese di febbraio del 2017, ovvero cinque mesi dopo rispetto alla consegna del bene
(settembre 2016); che il guasto alla centralina costituisce un fatto specificamente allegato dall'attore.
I motivi, che si trattano congiuntamente siccome legati da stretta connessione, sono fondati.
Non è, invero, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice secondo il quale l'attore non ha assolto l'onere probatorio circa la sussistenza alla data di Parte_1 consegna dell'autovettura del dedotto difetto di conformità quale causa dell'incendio che ha determinato la distruzione del veicolo acquistato presso la . Controparte_1
E' stata espletata CTU al fine di accertare “... se l'incendio avvenuto in data
04/04/2017 a seguito del quale è rimasta distrutta l'autovettura Land Rover, modello
Discovery Sport 2.0, tg. FE295PS, sia o meno riconducibile a vizi e/o difetti di conformità della predetta autovettura”.
Orbene, all'esito degli accertamenti svolti, il CTU ha rilevato che “Esclusa la natura dolosa dell'incendio; - Appurato che a motore spento e freddo, viste le esclusioni di cui sopra, l'unica fonte di energia in grado di poter provocare un innesco di fiamma è quella elettrica, a causa di possibili cortocircuiti presenti nell'impianto elettrico/elettronico della autovettura;
Lo scrivente ritiene che l'incendio possa essere riconducibile ad un “guasto” di natura elettrica (cortocircuito)”.
In particolare, il CTU, “.... dai lavori di manutenzione eseguiti sull'autovettura, ha constatato che nell'intervento manutentivo eseguito dalla ditta Controparte_1 sull'autovettura in oggetto, riportate sulla fattura del 17/03/2021, veniva sostituito in garanzia il “Modulo Gestione Motore”, ovvero la centralina elettronica della autovettura, presumibilmente in quanto guasta. Tale intervento manutentivo straordinario, eseguito 18 giorni prima dell'occorso incendio, assolutamente non usuale su una autovettura con 18.380 km e 7 mesi di vita, può essere a parere dello scrivente segnale che il veicolo Land Rover
Discovery Sport di proprietà del sig. , mostrava i segni di una possibile Parte_1 difettosità all'impianto elettrico/elettronico, prima dell'occorso incendio”, concludendo che
“.... con altissima probabilità, il guasto della centralina “modulo gestione motore” presentatosi sull'autovettura Land Rover Discovery Sport in oggetto, individuato dalla ditta
“ ” e risolto con la sostituzione ex novo del citato componente, è Controparte_1 pienamente compatibile con difettosità/guasto dell'impianto elettrico” e soggiungendo che “.... con altissima probabilità, l'incendio può essere riconducibile a vizi e/o difetti di fabbrica della autovettura Land Rover Discovery Sport targa FE295PS”.
Alla luce di tali emergenze peritali deve ritenersi integrata la prova della sussistenza, alla data di consegna del bene (avvenuta nel mese di settembre 2016 e non il 16 aprile 2016 come ritenuto dal primo giudice il quale tiene conto erroneamente della data di acquisto), del dedotto difetto di conformità, quale causa che ha determinato l'incendio e la conseguente distruzione dell'autovettura acquistata dal presso la Pt_1 CP_1
, non condividendosi l'assunto del primo giudice secondo cui “... il consulente non è stato
[...] in grado di individuare alcuno specifico difetto di conformità dell'autovettura in esame, ciò risultando impossibile a causa della completa distruzione del vano motore”.
Osserva la Corte che il complesso degli elementi acquisiti al processo, benchè non in termini di certezza assoluta, depone nel senso dell'assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio riguardo alla sussistenza del dedotto difetto di conformità quale causa dell'evento dannoso, soccorrendo l'applicazione il principio civilistico in base al quale “il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione” (Cass. n. 16581/2019).
Né si ravvisa l'esorbitanza dei poteri di accertamento del CTU, apprezzata dal tribunale laddove si afferma che “l'attore non ha mai specificamente dedotto la ricorrenza di un guasto alla centralina dell'autovettura”, circostanza ostativa all'operatività a favore dello stesso del principio di non contestazione, rinvenendosi tale specifica allegazione nella perizia giurata prodotta dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio, ove si si legge che
“...generalmente, un corto circuito si innesca o in una centralina o nella cassetta dei fusibili
o in componentistica varia o, più frequentemente, in fili conduttori malamente cablati che sfregando la propria guaina esterna isolante protettiva contro parti in metallo finiscono con
l'usurare la guaina. La ipotesi suddetta può anche verificarsi in caso di surriscaldamento elevato, molto frequente non solo nelle connessioni, ma anche nelle centraline e, infatti, la zona di inizio e di propagazione dell'incendio (parte destra del vano motore) è in zona in cui vi è presenza di componentistica elettrica ed elettronica. Lo scrivente ritiene si sia verificata quest'ultima ipotesi;
ipotesi perfettamente coerente con i sintomi già evidenti sopra”.
Né, ancora, è censurabile l'operato del CTU in relazione alla menzione della fattura del 17 marzo 2017 da cui risulta la sostituzione (in garanzia) della centralina, essendo consentito al consulente tecnico d'ufficio, nei limiti del mandato ricevuto, accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda (Cass. Sez. U., Sentenza n. 3086 del 01/02/2022) e tale ultima evenienza non ricorre nel caso di specie, essendo stata allegata, quale possibile causa dell'incendio, la difettosità della centralina, così come che “Dopo l'acquisto - e precisamente in data 13 gennaio, 07 febbraio e 17 marzo del 2017 - il dott. veniva a Pt_1 più riprese invitato a riconsegnare l'autovettura presso l'officina del rivenditore a causa di molteplici malfunzionamenti e difetti riscontrati ...”.
D'altro canto, non è stata eccepita la nullità delle operazioni peritali ed è noto che In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass. Sez. U., Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
Riconosciuta la responsabilità della nei confronti del a Controparte_1 Pt_1 causa dell'accertato difetto di conformità, va rilevato che ai sensi dell'art. 130 cod. cons.
(nella versione applicabile ratione temporis), in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero a una congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Gli ultimi due rimedi - cioè quello estimatorio e quello demolitorio - sono ammessi qualora ricorra, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni dettate dall'art. 130, co. 7,
Cod. cons.: a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Sebbene tra i diritti che competono al consumatore, "nel caso di difetto di conformità", il comma 2 dell'art 130 cod. consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, pretese risarcitorie. Si richiama, in proposito, il principio secondo cui in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2, del d.lgs. n.
206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, del medesimo c. cons. (Cass. sentenza n. 1082 del 20/01/2020).
Ciò detto, atteso che a giudizio del CTU “.... le elevatissime temperature che una parte degli elementi strutturali dell'autovettura hanno raggiunto a causa dell'incendio, con
l'inevitabile compromissione del comportamento meccanico dei materiali, rendono certamente non auspicabile la riparazione/ripristino del veicolo, rendendo la sostituzione del veicolo l'unica eventuale soluzione ....”, va accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal nei confronti della , da riconoscersi in misura Pt_1 Controparte_1 corrispondente all'importo sborsato per l'acquisto dell'autovettura, pari a € 39.000,00.
Trattandosi di debito di valore è dovuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data della richiesta dei danni, avvenuta con nota del 26 aprile 2017 fino alla data della presente decisione.
Sul medesimo importo vanno, altresì, riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sulle somme devalutate alla data dell'evento dannoso, verificato il 4 aprile 2017, e poi via via rivalutata annualmente fino alla data della presente decisione.
Va, altresì, riconosciuto il diritto alla rifusione della somma di € 2.198,00, sborsata dal per spese di noleggio di autovettura sostituiva, debitamente documentate, oltre Pt_1 interessi al tasso legale dall'esborso al soddisfo.
Va accolta la domanda di regresso proposta da nei confronti della Controparte_1
e della che hanno rispettivamente Controparte_4 Controparte_2 prodotto e fornito l'autovettura de qua alla dovendo trovare Controparte_1 applicazione la norma di cui all'art. 131 cod. del cons. (nella versione applicabile ratione temporis) a mente del quale “Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 26.000,01- 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, vanno liquidati in prossimità dei minimi di tariffa i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria del presente grado, attesa la modesta attività difensiva svolta.
Ritiene equo la Corte compensare per intero le spese di entrambi i gradi i gradi del giudizio nei rapporti tra e le terze chiamate in causa Controparte_1 Controparte_4
[...
e Controparte_2
Vanno poste a carico degli odierni appellati in parti uguali le spese della CTU.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 482, pubblicata il 24 febbraio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede:
Condanna al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti, della somma di euro 39.000,00, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 26 aprile 2017 fino alla data della presente decisione, oltre gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del 4 aprile 2017 e poi via via rivalutata fino alla data della presente decisione.
Condanna al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti, della somma di euro 2.198,00, oltre interessi al tasso legale dall'esborso al soddisfo
Condanna a rifondere, in favore di , le spese di entrambi Controparte_1 Parte_1
i gradi del giudizio che liquida: a) quanto al primo grado del giudizio, in complessivi €
7.616,00 (ivi compresi €. 1701,00 per la fase di studio, €. 1204,00 per la fase introduttiva, €.
1806,00 per la fase istruttoria e € 2905,00 per la fase decisoria), oltre a € 545,00 per esborsi,
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 8496,00 (ivi compresi €. 2058,00 per la fase di studio, €. 1418,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase d trattazione e istruttoria e € 3470,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Pone a carico delle parti appellate, in misura paritaria nella ripartizione interna, le spese di
CTU.
In accoglimento della domanda di regresso proposta da , condanna in Controparte_1 solido e al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_2
di tutte le somme che quest'ultima dovrà sborsare in esecuzione della Controparte_1 presente sentenza anche a titolo di spese processuali. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nei rapporti tra e le Controparte_1 terze chiamate in causa e Controparte_4 Controparte_2
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena