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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 200/2022 R.G. promossa
DA
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Mineo;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: appello -opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3714/2021 pubblicata il 13.09.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 59320180005243642000, allo stesso notificato dall' per contributi IVS Gestione Commercianti relativamente al periodo 01/2012 CP_1
- 12/2012, condannando l'opponente alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello il soccombente con atto depositato il
14.03.2022, cui resisteva l'Ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/99,
Con il secondo motivo di appello lamenta che erroneamente il tribunale non ha tenuto conto che esso appellante in primo grado aveva documentato il pagamento tempestivo della somma di cui all'avviso di addebito opposto. In particolare, si duole che il tribunale non abbia valutato tutti gli elementi identificativi di detto pagamento, omettendo di considerare che era stato versato l'esatto importo della seconda rata IVS per l'anno 2012; che detto importo ea stato versato alla scadenza esatta del pagamento, ovvero il 30.11.2012; che era stato indicato il codice di 17 cifre che comprende anche la matricola CP_1 CP_1
di esso appellante, nonché le sue generalità, oltre al codice del contributo ed periodo di riferimento (dal 01/12 al 12/12). Deduce che dalla suddetta documentazione emergeva la volontà del di pagare i contributi di cui Pt_1
all'avviso di addebito opposto e che erroneamente l' ha imputato il CP_1
pagamento ad altro contribuente, a causa dell'erronea indicazione del codice fiscale riportato nel pagamento nonostante, tuttavia, gli altri elementi identificativi come sopra indicati fossero riconducibili ad esso appellante.
1.2.L'appello è fondato.
1.3.All'udienza del 26.11.2024, disposta dalla Corte al fine di acquisire chiarimenti circa i fatti di causa, l'appellante ha documentato di avere effettivamente pagato l'importo di cui all'avviso di addebito opposto.
In particolare, dalla prodotta documentazione si evince che Parte_1
ha pagato l'importo esatto della seconda rata IVS per l'anno 2012 (pari alla somma richiesta con l'avviso di addebito per cui è causa, e cioè euro 6.429,91, al netto di accessori e sanzioni) alla esatta scadenza del pagamento
(30.11.2012), tuttavia indicando in modo errato il codice fiscale (di fatto inserendo il codice fiscale del figlio e non il proprio).
La circostanza che il pagamento di cui alla prodotta quietanza si riferisca all'AVA oggetto di causa, tuttavia, emerge in modo chiaro dal fatto che in detta quietanza viene riportato il codice dell'appellante, costituito da 17 cifre CP_1
comprendente anche la matricola (258558861211062689), con indicazione CP_1
esatta del codice del contributo (CPI), del periodo di riferimento (dal 01/2012 al 12/2012), oltre alla corretta indicazione delle sue generalità.
L'appellante ha altresì documentato, producendo copia di altro AVA non oggetto di causa, che il codice fiscale del figlio (erroneamente riportato nella quietanza sopra indicata) è associato ad un diverso codice e ad una diversa matricola CP_1
(che è la seguente: 2013034610).
Deve dunque ritenersi che il pagamento risultante dalla quietanza prodotta in atti sia effettivamente riconducibile all'appellante, in quanto riporta il di lui codice e matricola e tenuto conto che lo stesso è stato effettuato all'esatta CP_1
scadenza in cui dovevano essere versati i contributi in questione (30.11.2012) per l'esatta somma dovuta (euro 6.429,91) priva di accessori e sanzioni (che ovviamente non sono maturati non essendovi stato ritardo nel pagamento).
1.4.Alla stregua delle considerazioni che precedono e assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta da , va annullato Parte_1
l'avviso di addebito n. 59320180005243642000. 1.5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo a carico dell appellato e in favore del sulla CP_1 Pt_1
base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 59320180005243642000; condanna l' a pagare in favore di le spese processuali CP_1 Parte_1
di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2.700,00 e per il presente grado in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Mineo.
Così deciso all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 200/2022 R.G. promossa
DA
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Mineo;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: appello -opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3714/2021 pubblicata il 13.09.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 59320180005243642000, allo stesso notificato dall' per contributi IVS Gestione Commercianti relativamente al periodo 01/2012 CP_1
- 12/2012, condannando l'opponente alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello il soccombente con atto depositato il
14.03.2022, cui resisteva l'Ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/99,
Con il secondo motivo di appello lamenta che erroneamente il tribunale non ha tenuto conto che esso appellante in primo grado aveva documentato il pagamento tempestivo della somma di cui all'avviso di addebito opposto. In particolare, si duole che il tribunale non abbia valutato tutti gli elementi identificativi di detto pagamento, omettendo di considerare che era stato versato l'esatto importo della seconda rata IVS per l'anno 2012; che detto importo ea stato versato alla scadenza esatta del pagamento, ovvero il 30.11.2012; che era stato indicato il codice di 17 cifre che comprende anche la matricola CP_1 CP_1
di esso appellante, nonché le sue generalità, oltre al codice del contributo ed periodo di riferimento (dal 01/12 al 12/12). Deduce che dalla suddetta documentazione emergeva la volontà del di pagare i contributi di cui Pt_1
all'avviso di addebito opposto e che erroneamente l' ha imputato il CP_1
pagamento ad altro contribuente, a causa dell'erronea indicazione del codice fiscale riportato nel pagamento nonostante, tuttavia, gli altri elementi identificativi come sopra indicati fossero riconducibili ad esso appellante.
1.2.L'appello è fondato.
1.3.All'udienza del 26.11.2024, disposta dalla Corte al fine di acquisire chiarimenti circa i fatti di causa, l'appellante ha documentato di avere effettivamente pagato l'importo di cui all'avviso di addebito opposto.
In particolare, dalla prodotta documentazione si evince che Parte_1
ha pagato l'importo esatto della seconda rata IVS per l'anno 2012 (pari alla somma richiesta con l'avviso di addebito per cui è causa, e cioè euro 6.429,91, al netto di accessori e sanzioni) alla esatta scadenza del pagamento
(30.11.2012), tuttavia indicando in modo errato il codice fiscale (di fatto inserendo il codice fiscale del figlio e non il proprio).
La circostanza che il pagamento di cui alla prodotta quietanza si riferisca all'AVA oggetto di causa, tuttavia, emerge in modo chiaro dal fatto che in detta quietanza viene riportato il codice dell'appellante, costituito da 17 cifre CP_1
comprendente anche la matricola (258558861211062689), con indicazione CP_1
esatta del codice del contributo (CPI), del periodo di riferimento (dal 01/2012 al 12/2012), oltre alla corretta indicazione delle sue generalità.
L'appellante ha altresì documentato, producendo copia di altro AVA non oggetto di causa, che il codice fiscale del figlio (erroneamente riportato nella quietanza sopra indicata) è associato ad un diverso codice e ad una diversa matricola CP_1
(che è la seguente: 2013034610).
Deve dunque ritenersi che il pagamento risultante dalla quietanza prodotta in atti sia effettivamente riconducibile all'appellante, in quanto riporta il di lui codice e matricola e tenuto conto che lo stesso è stato effettuato all'esatta CP_1
scadenza in cui dovevano essere versati i contributi in questione (30.11.2012) per l'esatta somma dovuta (euro 6.429,91) priva di accessori e sanzioni (che ovviamente non sono maturati non essendovi stato ritardo nel pagamento).
1.4.Alla stregua delle considerazioni che precedono e assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta da , va annullato Parte_1
l'avviso di addebito n. 59320180005243642000. 1.5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo a carico dell appellato e in favore del sulla CP_1 Pt_1
base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 59320180005243642000; condanna l' a pagare in favore di le spese processuali CP_1 Parte_1
di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2.700,00 e per il presente grado in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Mineo.
Così deciso all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi