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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3078/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Varese, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
dott. Giacomo Puricelli Giudice
dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3078/2021 promossa da:
), residente in [...] (c.f. C.F. 1
n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Segic (c.f. ), elettivamente C.F. 2
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Varese, via Orrigoni n. 17, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
1) nato a [...] il [...] e residente in [...](c.f. Codice Fiscale_3
), nata a [...], Via Montebianco n. 12 e CP_2 (c.f. Codice Fiscale_4
BO (Va), il 31.01.1955, residente in [...], entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Laura Ancellotti (c.f. C.F._5 ), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Varese, Viale Aguggiari n. 12, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e
Controparte_3 (c.f. C.F._6
,residente in [...] e (c.f. C.F. 7 ), residente in [...]
Montani 18, entrambe dall'Avvocato Alberto Pratelli (c.f.rappresentate e difese ed elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto difensore sito in C.F._8
Pesaro, P.le Matteotti n. 2, P.e.c., giuste procure speciali in calce alla memoria di costituzione e
), nata il [...] a [...], Controparte_5 (c.f. C.F. 9
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Monica
Ielmini (c.f. e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in 1029 C.F. 10
Vergiate (VA), Via Manzoni n. 6, giusta delega su foglio a parte da considerarsi parte integrante della memoria di costituzione nonché
Codice Fiscale_11 ) nata a [...] il [...] e residente Controparte_6 c.f.
in Urbino (PU), Via del Popolo n. 68, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Maidani (c.f. [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagli (PU), CorsoC.F. 12
XX Settembre n. 87, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale Civile di Varese, per i motivi esposti in atto di citazione e respinte le avverse istanze:
1. dichiarare la validità del testamento olografo redatto dalla sig.ra Persona_1 nella و
copia prodotta in atti, e per l'effetto riconoscere quale unico erede universale della de cuius il sig.
Parte_1 ;
Persona_12. dare esecuzione al testamento olografo della sig.ra redatto in data
08.08.2012, depositato presso lo studio notarile Per_2 in data 01.04.2014 e pubblicato a cura del notaio Persona_3 in data 08.06.2021;
Con riserva di integrare, modificare e/o emendare le prove e le domande, a seguito dell'esame delle risultanze processuali consequenziali alla costituzione del convenuto;
con ogni più ampia riserva istruttoria;
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTE CP_1 e CP_2 :
In Via principale e nel merito:
- accogliere le domande tutte avanzate nella seguente causa dall'attore signor Parte_1 e, per l'effetto, dichiarare la validità del testamento olografo redatto dalla signora Persona_1
,Parte_1 nonché dare con riconoscimento quale unico erede universale della de cuius il signor esecuzione al testamento olografo della signora Persona_1 redatto in data 8.08.2012,
,
depositato presso lo studio notarile Per_2 in data 1.04.2014, e pubblicato a cura del notaio [...]
Persona 4 in data 8.06.2021;
- rigettare in toto le domande avanzate dalle convenute Controparte_5 Controparte_3
,
Controparte_4 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_6 e
In via istruttoria: con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.
Con vittorie di spese e competenze di lite
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTE Controparte_3 e CP_4
[...]
Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE Disporre il rinnovo della CTU per i motivi esposti nelle osservazioni alla predetta dalla scrivente difesa.
NEL MERITO a) in via principale: respingere in toto ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) In via riconvenzionale:
- Dichiarare nullo il testamento olografo asseritamente redatto dalla Sig.ra Persona_1
nella copia prodotta in atti, per i motivi esposti in narrativa;
- Ordinare la revoca della pubblicazione della fotocopia del testamento olografo eseguita dal notaio
Persona 3 in data 08.06.2021;
- Dichiarare valida a tutti gli effetti di legge e dare esecuzione alla successione legittima presentata in data 05.10.2020 dalla Sig.ra riconoscendo la qualifica di eredi legittime alle Parte_2
Controparte_4 con ogni conseguenza di legge, anche in ordine Sigg.re Controparte_3 e
alla divisione del compendio ereditario secondo le quote alle stesse spettanti;
c) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto valido il testamento olografo, nella copia prodotta in atti:
-dichiarare il Sig. Parte_1 erede universale onerato della distribuzione del compendio ereditario tra gli odierni convenuti mediante divisione in parti eguali tra i predetti (con esclusione del Sig. Parte_1 ) o, in alternativa, previa determinazione delle singole quote da parte di Codesto
Giudicante, di concerto e/o su autorizzazione dell'Ill.mo Presidente del Tribunale di Varese, ai sensi dell'art. 631, comma 3, c.c.;
- Imporre al Sig. Parte_1 , quale onerato, idonea cauzione ex art. 647, comma 2, c.c..
Con vittoria di competenze legali, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_5
l'Ill.mo Giudice adito, Voglia, contraris rejectis, rigettare in ogni caso le domande attoree e per l'effetto:
In Via principale: accertare e dichiarare la nullità della scheda testamentaria datata 08.08.2012 - illegittimamente pubblicata in data 08.06.2021 dal Notaio Persona_3 oggetto di causa;
in subordine, provvedere al suo annullamento, ed in ogni caso dichiarare aperta la successione legittima, o ab intestato, della Sig.ra Persona_1 con riconoscimento in capo all'odierna convenuta della qualità di erede legittima pro quota;
in ulteriore subordine:
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della validità del testamento de quo, ordinare all'attore, di procedere, se del caso a proprie spese, alla divisione dei beni ereditari per parti uguali fra tutti i nipoti, conformemente alla volontà espressa dalla defunta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria. -si reitera eccezione di inammissibilità e conseguentemente di inutilizzabilità della testimonianza del Notaio Persona 5 in quanto richiesta dall'attore tardivamente con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 cpc;
-si reitera istanza di rinnovazione della consulenza tecnica essendo il contenuto della relazione redatta dal Consulente d'Ufficio lacunosa e contraddittoria in relazione alle risultanze documentali versate in atti come ampiamente illustrato in corso di causa.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, istanze nuove tardivamente formulate da parte attrice ovvero dai convenuti CP_2 ed CP_1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA AI CONSUELA:
In via preliminare, di rinnovare la Consulenza Tecnica d'Ufficio per tutti i motivi già indicati nei precedenti scritti difensivi tra cui, in particolare, le osservazioni scritte alla bozza della relazione peritale e durante le udienze a ciò dedicate.
Nel merito
CHIEDE
che il Tribunale adito, voglia, comunque, rigettare tutte le domande dispiegate da parte attrice e, in particolare,
- in via riconvenzionale dichiarare nullo, annullare o, comunque, dichiarare non valido il testamento olografo per tutti i motivi dedotti e acclarati durante le fasi antecedenti del processo e dedotti e argomentati nei propri scritti difensivi, con revoca della pubblicazione della fotocopia del testamento olografo, e, per l'effetto, disporre la successione ex lege secondo le quote codicisticamente spettanti a ciascun erede;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta valida la fotocopia del testamento olografo prodotta in atti, disporsi la divisione (così come voluta dalla de cuius ossia) per parti uguali per tutti i nipoti, ad esclusione dell'esecutore, ovvero, in alternativa determinare le singole quote degli eredi nei modi stabiliti ai sensi dell'art. 631, comma 3, c.c.. Imporre al sig. Pt_1 idonea cauzione ex art. 647 comma 2 c.c..
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese come per legge MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il signor Parte_1 citava i signori Parte_3
, Parte_4 Controparte_5 Controparte 3 , Controparte_6 Controparte_4 "
per sentire dichiarare la validità del testamento olografo redatto dalla signora Persona_1 e per l'effetto riconoscere se stesso quale unico erede universale della de cuius nonché dare esecuzione al testamento olografo della signora redatto in data 8.08.2012, depositato Persona_1
presso lo studio notarile Per_2 in data 1.04.2014, e pubblicato a cura del notaio Persona_4 in data 8.06.2021.
Controparte_5 CP_6In data 8.2.2022 e 9.2.2022 si costituivano in giudizio le signore
Controparte_4 e Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree, in
[...]
particolare la dichiarazione di nullità del testamento, e, conseguentemente la dichiarazione di validità della successione legittima, o in caso di validità del testamento, di procedere alla divisione in parti uguali del compendio ereditario. eIn data 28.2.2022 si costituivano in giudizio i signori CP_1 CP_2 i quali, ritenendo fondate le domande dell'attore, ne chiedevano l'accoglimento con dichiarazione di validità del testamento olografo della defunta ed esecuzione delle disposizioni Persona_1
testamentarie in esso contenute.
Nel corso del giudizio, dopo il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6,
c.p.c., veniva ammessa prova orale per testi, escussi alle udienze del 30.11.2022, 7.2.2023, 4.4.2023; ad esito della quale, veniva nominato un consulente tecnico d'ufficio che si esprimesse in ordine alla capacità di testare della de cuius.
A seguito del deposito della perizia, veniva disposta, con provvedimento del 19.1.2024, la rinnovazione delle operazioni peritali, solamente per quanto atteneva alla fase successiva alla redazione della bozza della perizia, non essendo la stessa stata previamente comunicata alle parti.
La nuova perizia veniva regolarmente depositata in data 14.2.2024.
Successivamente, con provvedimento del 26.3.2024, dopo aver sentito il CTU, all'udienza del
12.3.2024, per fornire chiarimenti sulla nuova perizia depositata in atti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.7.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e assegnati i termini per memorie conclusionali e repliche. Le domande di parte attrice vanno accolte, per le ragioni di cui si dirà.
Stando alla ricostruzione di parte attrice, la de cuius, deceduta in data 29.02.2020 (doc. 1) a Bodio
GO (VA), avrebbe redatto testamento olografo in data 08.08.2012, consegnato poi in via fiduciaria presso lo studio notarile Per_2 in data 01.04.2014 (doc. 2). Tale testamento sarebbe stato oggetto di furto nel luglio 2018 presso lo studio del predetto notaio (doc. 6).
Successivamente, in data 8.6.2021, l'odierno attore provvedeva a far eseguire la pubblicazione di fotocopia del predetto testamento e contestualmente dichiarava di accettare l'eredità della defunta
(doc. 13). Successivamente, in data 15.7.2021, lo stesso provvedeva alla presentazione di dichiarazione di successione testamentaria (doc. 16).
In via preliminare, va osservato come la pubblicazione della fotocopia di un testamento non può produrre gli effetti sostanziali riconducibili alla pubblicazione dello stesso, non rivestendo i requisiti necessari per la validità di un testamento olografo.
Solo l'autorità giudiziaria, invero, può accertare se il documento sia effettivamente la copia di un testamento autentico.
A tale riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3636/2004, ha precisato che "tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità
o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale - avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie - si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento".
Nel caso di specie, parte attrice ha provveduto in tal senso. Le domande svolte in via principale dall'attore sono dirette, per l'appunto, a far dichiarare la validità del testamento olografo redatto dalla sig.ra nella copia prodotta, chiedendone l'esecuzione.Persona_1
Tale assunto porta a ritenere assorbita ogni eccezione, mossa dai convenuti, sull'efficacia della pubblicazione, avvenuta nel 2021, della fotocopia del testamento: alla luce delle domande proposte da parte attrice, affinché quest'ultima possa avvalersi dell'asserito testamento, dovrà essere accertato in questa sede se il testatore abbia redatto il documento prodotto in fotocopia, se l'asserito testamento non sia stato distrutto o disperso ad opera del de cuius, bensì per mano di terzi o per circostanze non ascrivibili alla volontà di revoca del disponente nonché, infine, se la fotocopia sia conforme al testamento originale ed ascrivibile alla mano del defunto. Per quanto attiene all'esistenza del testamento, risulta all'uopo rilevante la testimonianza resa, nel corso del giudizio, dal notaio Per_2 professionista presso il quale è stato asseritamente depositato il testamento de quo, successivamente poi rubato dal proprio studio.
In via preliminare, va confermata l'ammissibilità della predetta deposizione, non potendosi ritenere tardiva, se pur la stessa sia stata richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c., in quanto da ritenersi formulata a prova contraria, essendo diretta a dimostrare la non veridicità, totale o parziale, di fatti che già fanno parte del thema probandum, ma contestati specificatamente dalle controparti.
Nella memoria in questione, l'attore ha precisato come i capitoli in questione fossero formulati in risposta "alla circostanza riportata dalla convenuta in narrativa pag 2 memoria 183 n.2 "della totale inidoneità probatoria del timbro dello studio del Notaio Persona 5 e dello scarabocchio illeggibile apposti sulla fotocopia di un presunto testamento"".
Un tanto risulta sufficiente a ritenere ammissibile la testimonianza, così come ammessa con ordinanza del 17.10.2022.
Ciò posto, per quanto attiene al contenuto della deposizione in questione, va specificato come il dott.
Per 2 in tale sede, alla domanda "Vero che in data 1.4.2014 la signora Persona_1
depositava presso il suo studio il suo testamento olografo?" ha risposto in modo affermativo precisando come "ero un mio cliente il nipote Parte_1 il quale aveva accompagnato la sig.ra
,
Per_1 presso il mio studio". Il notaio, inoltre, confermava di aver rilasciato una fotocopia del testamento depositato, specificando come "a richiesta del cliente sono solito a rilasciare una fotocopia del testamento".
Infine, alla domanda se il timbro apposto sulla fotocopia del testamento fosse quello dello suo studio e la firma fosse la sua o di un impiegato/a autorizzato a firmare ricevute, il notaio ha dato atto che "il timbro è del mio studio e la firma è di mia moglie, che lavora presso il mio studio e segue le pratiche successorie", chiarendo ulteriormente come "il testamento l'ho ricevuto io, poi l'ho lasciato a mia moglie per fare una fotocopia, che poi ha siglato lei personalmente. Ricordo di aver parlato io con la signora Per_1
La testimonianza del notaio, pertanto, conferma la circostanza che la signora Per_1 si fosse recata
assieme al nipote, cliente del professionista, presso il suo studio per effettuare il deposito in questione, avendo espressamente il primo confermato anche la presenza della de cuius in tale occasione.
Inoltre, il notaio ha anche attestato l'apposizione, se pur non da parte dello stesso, del timbro e della sigla, presente nella copia in atti (doc. 2). Al riguardo va osservato, infatti, come si sia in presenza di un mero deposito fiduciario, il quale consiste in un deposito del tutto informale, che si basa sul rapporto di fiducia (di tipo professionale) tra il testatore e il notaio depositario. In tal caso il notaio depositario ha l'obbligo di custodire con assoluta segretezza e accortezza la scheda testamentaria a lui consegnata: il notaio quindi si occuperà solo della corretta conservazione della scheda olografa. Di tale deposito il notaio, normalmente, non lascia alcuna ricevuta scritta.
Nel caso di specie, invero, tale ricevuta, se pur in modo informale, è stata redatta e la conferma della riconducibilità della stessa allo studio del professionista è stata fornita dal medesimo notaio, presso il cui studio il testamento è stato depositato.
Per quanto attiene, altresì, all'eventuale distruzione o dispersione ad opera del de cuius, in via generale va osservato come l'art. 684 c.c. prevede che “il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo".
La disposizione in questione pone due presunzioni: l'una si riferisce all'imputabilità della distruzione al testatore, l'altra alla concomitanza, in questa distruzione, che si presume imputabile al testatore, dell'intenzione di revocare.
Secondo la dottrina prevalente entrambe queste presunzioni sono relative e quindi superabili con la prova contraria, anche per presunzioni, ammettendosi quindi la possibilità di dimostrare, "da parte di chi vi abbia interesse - che la distruzione, lacerazione o cancellazione non fu opera del testatore, ma di un terzo ovvero che fu opera del testatore, ma senza volontà di revoca".
Fatte queste premesse e considerato che il testamento olografo irreperibile è equiparato a quello distrutto, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata su come sia superabile la presunzione che l'irreperibilità non sia dovuta a volontà del testatore di revocare l'atto, volontà che si presume in applicazione di quanto previsto dall'art. 684 c.c. per il testamento olografo distrutto.
Sul punto la Corta di Cassazione, con sentenza n. 12098/1995, ha affermato che chi intende avvalersi del testamento irreperibile deve dimostrare “o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca”. Prova, quest'ultima che include anche l'ipotesi del testamento distrutto da un terzo o andato smarrito per un evento accidentale, distruzione o smarrimento verificatisi anche "prima dell'apertura della successione". Con altra pronuncia più recente, n. 22191/2020, la Corte di Cassazione ha specificato come la prova dell'esistenza del testamento può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova “testimoniale e per presunzioni, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del
...
testamento".
Tale "prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova della esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è
stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso”.
Nel caso di specie, agli atti, risulta presente copia della denuncia depositata dal professionista, in data
30.7.2018, che attesta come nella cassetta di sicurezza fossero presenti n. 54 testamenti pubblici e altresì testamenti olografi di cui non si aveva contezza numerica essendo stata trafugata anche la relativa rubrica analitica.
Oltre a ciò, parte attrice ha depositato una comunicazione del notaio con destinatario il sig. Pt_1, datata 14.9.2018, ove lo stesso veniva notiziato dell'avvenuto furto del testamento olografo così come depositato fiduciariamente dalla de cuius (doc. 35).
Anche tale circostanza è stata confermato dalle signore Parte_5 e Parte 6 nell'atto di notorietà
redatto dal notaio Persona 3 in data 10.6.2021.
Ne consegue che risulta evidente che l'irreperibilità del testamento, se pur di fatto verificatasi prima della morte della de cuius, non sia riconducibile alla stessa e nemmeno all'odierno attore, in quanto la documentazione in atti conferma l'avvenuto furto del testamento ad opera di terzi ignoti.
Lo smarrimento del testamento, a causa del furto della cassaforte dove il notaio lo custodiva, è dovuto a cause, pertanto, non imputabili alla de cuius.
Ciò risulta sufficiente a superare la presunzione di revoca del testamento;
ne consegue, pertanto, che la copia informale può assumere efficacia ai fini della ricostruzione del contenuto dell'atto.
Qualora, infatti, sia disponibile una copia informale del testamento olografo, il mancato disconoscimento della sua conformità all'originale può assumere rilievo probatorio solamente in un momento successivo rispetto al superamento della presunzione di revoca prevista dall'art. 684 c.c..
Sul punto, va osservato come parte convenuta Controparte_5 ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica del testamento prodotta ad altra autentica ovvero all'originale, argomentando come
"quanto alla specifica data della sua redazione, anche di essa non vi è certezza alcuna, tanto che la dicitura "RA BO 08/08/2012" e la firma Persona_1 hanno uno spazio di interlinea maggiore rispetto al resto del documento. Ciò potrebbe indurre a ritenere che tale documento possa essere il frutto di un fotomontaggio, realizzato con pezzi di documenti scritti di proprio pugno dal testatore, magari in momenti diversi, ovvero attraverso l'assemblaggio di bozze o meri appunti non firmati, con la data e la sottoscrizione provenienti da altro documento".
Analoga istanza di disconoscimento è stata formulata da Controparte_6
Al riguardo, va osservato come in presenza di tale eccezione, i convenuti avrebbero dovuto esperire la querela di falso. Tuttavia, tale azione non è preclusa dall'esito del diverso procedimento di verificazione della scrittura privata, diretto ad accertare esclusivamente la provenienza dal de cuius della scrittura, che ricorre anche quando il documento sia formato mediante fotomontaggio di più frasi, estrapolare da documenti scritti di pugno dal testatore e combinante in maniera da ricostruire un testamento falso (Cass., n. 5350/1996).
Secondo la regola generale, se la parte contro cui è prodotta una scrittura la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione.
Il relativo giudizio, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura: qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass. 27506/2017). Quindi, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass.
2347/1987).
Al riguardo, va osservato come la giurisprudenza ammette che l'istanza di verificazione della scrittura privata possa anche essere implicita;
ciò accade quando la parte insiste per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità del documento, non occorrendo la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di prove specifiche allorché gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano sufficienti per una pronuncia in merito (Cass. 32169/2022).
Per valutare il perdurante interesse della parte di avvalersi del documento disconosciuto occorre considerare, pertanto, le sue difese e valutare l'istruttoria condotta in corso di causa.
Ciò è quanto si è verificato nel caso oggetto di analisi, ove parte attrice non ha formulato espressa istanza di verificazione, essendosi limitata a prendere atto del disconoscimento altrui, se pur tuttavia contestando, di fatto, le ragioni dello stesso, sostenendo l'effettiva riconducibilità alla de cuius del documento. Da ciò può evincersi, pertanto, un'implicita istanza di verificazione, ammissibile per tutte le ragioni anzidette. Inoltre, gli atti di causa e gli elementi allegati da parte attrice sono tali da confermare l'effettiva riconducibilità della copia del testamento alla de cuius, non essendo state allegate e provate dalle parti convenute circostanze tali da escludere la genuinità del documento. I disconoscimenti formulati, infatti, risultano generici. Nessuna delle parti, inoltre, nelle proprie istanze istruttorie ha formulato richiesta per l'ammissione di perizia diretta ad accertare, non tanto l'autenticità della calligrafia, bensì la corrispondenza della fotocopia ad un unico originale oppure l'asserito fotomontaggio.
Invero, come anzidetto, risulta provato come l'attore abbia accompagnato personalmente la de cuius a depositare il testamento presso il proprio notaio di fiducia, inoltre, risulta circostanza non contestata che il signor Parte_1 nipote della de cuius, si sia per lungo tempo occupato della zia e risulta '
verosimile che lo stesso abbia recuperato, successivamente alla morte della stessa, la fotocopia dell'atto, che poi è stata pubblicata.
Alla luce di tutto quanto anzidetto, si deve concludere che la copia del testamento olografo pubblicata a cura dell'attore debba essere considerata manifestazione delle volontà testamentarie della sig.ra
Persona_1
In concreto, poi, occorre valutare la capacità di intendere e di volere della signora Persona_1
[...] al momento della redazione del testamento nel 2012.
Tutte le parti convenute, invero, ad eccezione dei signori CP_1 e CP_2 hanno impugnato il testamento per incapacità di intendere e volere della sig.ra Persona_1 al momento della asserita redazione dell'8 agosto 2012 e successivamente al momento del deposito presso il Notaio avvenuto nel 2014.
Ciò posto, giova preliminarmente sottolineare come l'art. 591, comma 2, n. 3 c.c. dispone che sono incapaci di testare “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".
Si ha, solitamente, incapacità di intendere e volere quando vi sono condizioni intellettive tali da escludere la permanenza di qualsiasi forma di discernimento o la possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte.
Ne consegue che lo stato di incapacità di testare deve essere valutato con particolare rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì occorrendo la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (Corte d'Appello
Milano, n. 1515/2022). La capacità di testare rappresenta la regola mentre l'incapacità è l'eccezione; da ciò consegue che la prova della incapacità del testatore al momento della redazione del testamento deve essere senz'altro rigorosa, potendo tuttavia essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova (Cass., 26873/2019;
6236/1980; 2666/1975; 3411/1978).
Applicando tali principi al caso di specie, si osservi come sia incontestata la sussistenza di critiche condizione di salute della de cuius, caratterizzate da un serio decadimento cognitivo, a partire quantomeno dal 2015, anno in cui la stessa è stata ricoverata presso la R.S.A. Villa Puricelli-Casa Cardinale Parte_7 La signora, poi, risulta essere stata sottoposta ad amministrazione di sostegno
.
a partire dal 2018 sino al decesso, così come confermato dalla teste TE .
Per quanto attiene al periodo antecedente e, in particolare, all'epoca della redazione del testamento, in corso di causa è stato affidato al perito l'incarico di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni della signora ponendo il seguente quesito: "dica il CTU, Persona_1
esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, acquisita ogni eventuale ed ulteriore documentazione clinica nel contradditorio tra le stesse, se la signora Persona_1
per abituale infermità di mente, sia stata totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere nell'atto di redigere il testamento olografo in data 08/08/2012, consegnato poi presso lo studio notarile Per_2 in data 01/04/2014 e pubblicato in data 08/06/2021. Riferisca su ogni elemento utile alla decisione".
Nella perizia redatta il CTU, analizzata la documentazione in atti, ha riferito come "nella fase di vita oggetto di esame la signora Per 1 godeva di buona salute. In data 7/12/2010, quando giungeva in osservazione presso la Fondazione "G. e P. BO" di Brebbia, aveva riportato una distorsione del rachide cervicale con frattura composta delle faccette articolari C6-C7 a destra a seguito di incidente automobilistico e veniva ricoverata a scopo riabilitativo. In anamnesi, era segnalata solo una tonsillectomia. Al momento della valutazione clinico-funzionale all'ingresso era apparsa vigile e collaborante anche se disorientata. L'esame dei protocolli dei test psicometrici, elencati nella relazione neuropsicologica, evidenzia alcune lacune, ma nessuna difficoltà di orientamento e di autonomia nel quotidiano. Venivano esclusi problemi di agnosia e di aprassia. Successivamente a questo ricovero, in sede di valutazione del danno medico legale, era stata visitata anche dalla Dr.ssa
Persona_6 e dal Dr. Per_7 (entrambi medici legali) che non avevano menzionato alcuna condizione di decadimento cognitivo.
Sulla base di tali risultanze riferiva che "l'esame della documentazione agli atti consente di affermare che, al momento della redazione del testamento olografo (anno 2012) la signora Per_1 mantenesse un'integra capacità di fare testamento". Per tali ragioni concludeva “con un elevato grado di probabilità che la signora Per_1 al momento della redazione del testamento, presentasse alcuni deficit neuropsicologici in un quadro generale contraddistinto da un'integrità delle competenze relative all'autonomia nel quotidiano unitamente ad una conservazione delle capacità di orientamento spaziale, temporale, personale e familiare. La presenza di una condizione di decadimento cognitivo non risulta a priori determinante ai fini della capacità testamentaria (...). La documentazione medica agli atti porta ad escludere che la signora versasse in condizioni di infermità mentale tali da renderla incapace di intendere e di volere. Ritengo pertanto che le capacità testamentarie della signora Per 1 fossero integre al momento della stesura del testamento".
Circa la capacità di intendere e di volere della de cuius è stata condotta anche prova orale, nell'ambito della quale è emerso che la de cuius negli anni precedenti e successivi alla redazione del testamento, almeno fino al 2014, avesse capacità di orientamento spazio-temporale, coltivando altresì rapporti personali e familiari.
Ciò è stato confermato, in particolare, dai testi Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
"escussi sia a prova diretta che contraria. Testimone_5
In termini di riparto dell'onere della prova, va osservato come ai sensi dell'art. 591 c.c., comma 2, n.
3, la prova dell'incapacità del testatore deve esistere al momento dell'atto e non genericamente al tempo dell'atto. Tuttavia, la regola non implica che la prova debba limitarsi a tale momento. Il giudice di merito può trarre la prova dell'incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di una presunzione, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova: ricorrendo tale ipotesi spetta alla parte che sostiene la validità del testamento l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento. Le condizioni mentali del testatore, posteriori o anteriori, pertanto, risultano rilevanti non quale prova diretta della incapacità al tempo di redazione del testamento, ma perché autorizzano il giudice a fondare una presunzione (Corte di Cassazione, ordinanza n.
26873/2019).
Pertanto, la prova dell'incapacità - che può essere data con ogni mezzo - in caso di infermità tipica, permanente e abituale si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo grava su chi affermi la validità dello stesso;
nel caso, di infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, la predetta presunzione non opera e la prova della sussistenza dell'incapacità al momento della redazione del testamento deve essere data da chi lo impugna. Gli esiti dell'istruttoria condotta in corso di causa portano ad escludere l'ipotesi di una incapacità permanente ad abituale al momento dell'atto, risalente all'agosto 2012. Nemmeno, tuttavia, può ritenersi che la de cuius versasse in un caso di infermità intermittente o ricorrente, in quanto la documentazione versata in atti dalle parti convenute, su cui grava per le ragioni anzidette l'onere della prova, nonché le prove orali assunte hanno escluso l'esistenza di un tale status.
Sicuramente la signora era affetta da deficit fisici, che incidevano molto probabilmente sulle proprie capacità mentali, tuttavia, anche a seguito dell'istruttoria condotta in corso di causa, non si ritiene raggiunta con certezza la prova dell'esistenza di una permanente infermità, sussistente sia antecedentemente nonché successivamente alla redazione del testamento.
Né, tuttavia, può ritenersi che la de cuius versasse in un caso di infermità intermittente o ricorrente, in quanto la documentazione versata in atti dalle parti convenute, su cui grava per le ragioni anzidette l'onere della prova, nonché le prove orali assunte hanno confermato l'inesistenza di un tale status.
Come riferito, invero, dal CTU, la presenza di una condizione di decadimento cognitivo non risulta a priori determinante ai fini della capacità testamentaria e agli atti, invero, non vi è prova circa l'esistenza di una patologia di una gravità tale da compromettere seriamente ed indiscutibilmente la capacità di intendere e volere della stessa, occorrendo invece dedurre fatti ed episodi obiettivi, idonei a dimostrare che la causa perturbatrice della psiche, nel momento di redazione del testamento, era permanente e non transitoria.
Non risultano agli atti elementi tale da ritenere che ella non fosse in grado di valutare concretamente il significato e le implicazioni di quanto stava sottoscrivendo né che non fosse in grado di effettuare una critica corretta, consapevole e libera in ordine alla scelta che si accingeva a fare.
La domanda proposta in tal senso dai convenuti va, pertanto, rigettata.
Le predette considerazioni portano a ritenere assorbita anche l'ulteriore censura mossa dalle parti convenute circa un'eventuale circonvenzione della capacità della de cuius.
Sul punto va ricordato come il testamento, ai sensi dell'art. 624 c.c., possa essere annullato quando sia l'effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l'unico ad aver determinato il testatore. In particolare, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.
Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass., nn. 8047/2001).
Il termine captazione va a qualificare, in materia testamentaria, la fattispecie che in ambito contrattuale viene genericamente individuata come dolo.
Nell'ambito delle disposizioni testamentarie, poi, il ruolo preminente della volontà del de cuius porta alla non applicazione del principio di affidamento di cui all'art. 1439 c.c..: anche qualora i raggiri fossero stati attuati da un terzo, infatti, si prescinderebbe da qualsiasi valutazione in ordine alla effettiva conoscenza da parte del soggetto che si sia avvantaggiato dal disporre in quel modo.
Anche in tal caso l'onere della prova grava su colui che invoca lo stato di incapacità, la prova può essere desunta in via presuntiva.
La Suprema Corte, al riguardo afferma che "poiché (...) la captazione, costituendo una forma di dolo, non si concreta in una qualsiasi influenza psicologica esercitata sul testatore attraverso blandizie, sollecitazioni e consigli ma consiste in veri e propri raggiri o altre manifestazioni fraudolente che, ingenerando una falsa rappresentazione della realtà, siano in grado di ingannare il testatore, la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso" (Cass., n. 19836/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato come risulta necessario verificare se la volontà testamentaria de qua sia stata estorta e carpita dai soggetti che gravitavano attorno alla stessa tra i quali, in primo luogo, l'odierno attore.
I convenuti, tuttavia, hanno contestato tale circostanza in modo generico, senza tuttavia fornire specifica prova. Gli stessi, invero, censurano prevalentemente l'ambiguità del testamento, con cui viene nominato erede il nipote Parte_1 demandando tuttavia allo stesso di dividere la massa
,
ereditaria con gli altre nipoti.
Un tale elemento unito alla circostanza, incontestata, che l'odierno attore vivesse a stretto contatto con la de cuius non sono sufficienti a ritenere provato, nemmeno in via presuntiva, che la volontà testamentaria sia stata effettivamente estorta e carpita dal soggetto predetto, al fine di redigere un testamento che andasse a proprio favore.
Non è stata fornita, invero, alcuna prova circa l'aver approfittato da parte dell'attore delle condizioni di salute dalla de cuius e delle proprie precarie condizioni psico-fisiche, creando una falsa rappresentazione della realtà, tale da inquinare la formazione della sua volontà.
Anche tale domanda di annullamento, pertanto, va rigettata. Ciò posto, confermata la validità del testamento sotto i profili predetti, occorre procedere all'interpretazione dello stesso.
Nello specifico, la signora Per_1 scriveva: “Desidero lasciare erede di tutti i miei beni mio nipote
Parte_1 figlio di mia sorella Per_1. Sarà Pt_1 che secondo le sue volontà, dividerà i miei
,
beni con gli altri miei nipoti. RA BO 08/08/2012".
In primo luogo, va osservato come risulta pacifica la volontà da parte della de cuius di non pretermettere alcuno degli eredi legittimi.
Tale circostanza è stata indirettamente riconosciuta anche da parte dell'attore che, in prima istanza, aveva appellato le odierne convenute proprio come eredi (doc. 19-20) e aveva altresì avanzato alcune proposte di divisione come evidenziato nella corrispondenza prodotta dalla convenuta CP_5
[...] (doc. 18) e nella domanda di mediazione (doc.11). In quest'ultima, in particolare, il signor aveva avanzato tre proposte di divisione, non accolte poi dagli altri nipoti.Parte_1
Quanto alle modalità di suddivisione della massa ereditaria tra gli eredi, va osservato come l'art. 733, prevede che "quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua".
Si parla in proposito di assegni divisionali semplici che, a differenza dei c.d. assegni divisionali qualificati, così come disciplinati dalla disposizione successiva, non impediscono il sorgere della comunione ereditaria.
In linea generale, pertanto, è valida la clausola testamentale che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni, rientrando detta facoltà nella previsione del primo comma dell'art. 733 c.c. e prescindendo dalla stima dei cespiti ereditari e dalla formazione delle varie porzioni da assegnare ai condividenti, facoltà, queste ultime, non delegabili dal testatore ad un erede o legatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 733 (Cass., n.
8049/1990).
La norma in questione prevede, invero, la facoltà di designare un terzo estraneo alla successione per la stima dei beni e per proporre la divisione: la disposizione, infatti, esclude espressamente che tale ruolo posso essere svolto dall'erede o dal legatario, per l'evidente ragione che la presenza di tale qualità comporterebbe l'insorgere di un conflitto di interessi. La norma, inoltre, alla stregua di quanto previsto per il legato dall'art. 632 c.c., mira ad evitare che la determinazione delle quote da attribuire ai vari eredi sia rimessa al mero arbitrio di uno degli stessi.
Ciò è quanto risulta verificatosi nel caso di specie ove il testatore non ha individuato dei criteri per la formazione delle porzioni dei coeredi, rimettendo ciò alla mera scelta dell'attore, sia per quanto riguarda la determinazione dei beni da dividere che la relativa stima.
La disposizione testamentaria, solamente nella parte in cui individua l'attore nei termini predetti, deve considerarsi nulla in quanto contraria a norma imperativa e, in particolare, all'art. 733 c.c.; trattasi di nullità come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Di conseguenza l'attore non può essere riconosciuto quale erede universale della de cuius, come invero dallo stesso richiesto.
Al contrario, in virtù anche del generale principio di conservazione del testamento, si ritiene valida la disposizione testamentaria nella parte in cui emerge la volontà della de cuius di provvedere alla divisione del patrimonio tra tutti i propri nipoti in parti uguali.
Ed è secondo tale criterio che si dovrà provvedere alla divisione del patrimonio ereditario tra le odierne parti del giudizio, da considerarsi tutti eredi della de cuius alla stregua dell'odierno attore.
Sulla domanda di divisione, proposta in via riconvenzionale subordinata da alcuni dei convenuti, tuttavia, va osservato come il relativo procedimento prevede la stima del valore dei beni oggetto del patrimonio ereditario: il calcolo consiste nell'effettuare la differenza tra le attività e le passività lasciate dal de cuius per ottenere una somma netta che costituirà la massa ereditaria da dividere. Per attività si intendono tutti i crediti del de cuius e il valore dei beni da questo lasciati. Le passività corrispondono invece ai debiti ereditari.
La formulazione della domanda di divisione, pertanto, necessita della specifica indicazione del patrimonio che dev'essere diviso.
Nel caso di specie, le convenute hanno richiamato alcune proposte di divisione avanzate dall'attore precedentemente rispetto alla introduzione del presente giudizio (doc.3, 11, 18), tuttavia tale allegazione non risulta sufficiente a poter determinare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario da dividere tra le parti nei termini predetti conformemente alla volontà espressa dalla defunta.
Non è stata allegata, infatti, alcuna ulteriore documentazione diretta ad accertare l'entità del patrimonio sia mobiliare che immobiliare della signora Per_1 quale, ad esempio, il saldo dei c/c alla data di introduzione della causa, la stima del valore dell'immobile di titolarità della zia nonché
la documentazione attinente alle polizze nominative. conseguenza, la Tale lacuna rende impossibile la formazione delle relative quote ex art. 727 c.c. e, di redazione di un progetto divisionale.
La domanda di divisione, pertanto, formulata in tal modo senza specifica allegazione sul punto, non può pertanto essere accolto quantomeno sulla presente sede.
In virtù del parziale accoglimento delle domande di parte attrice e di quelle delle parti convenute, le spese di lite vanno compensate tra le parti;
mentre per quanto attiene alle spese per la consulenza tecnica le stesse, così come liquidate con provvedimento in data 1.7.2024, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
accerta e dichiara la validità del testamento olografo redatto dalla sig.ra Persona_1 in data 8.8.2012, nella copia prodotta in atti, solo nella parte in cui prevede la suddivisione del compendio ereditario tra tutti gli eredi;
accerta e dichiara la nullità, quanto all'istituzione di erede universale del signor Parte_1 redatto in data 8.8.2012,del testamento olografo redatto dalla sig.ra Persona_1 nella copia prodotta in atti;
rigetta la domanda di divisione proposta da Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_3
Spese di lite compensate.
Pone a carico definitivo delle parti convenute Controparte_5 CP_6
Controparte_3 le spese della C.T.U,
[...] Controparte_7
liquidate come da precedente provvedimento.
Così deciso nella camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questo Tribunale in data
21.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Varese, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
dott. Giacomo Puricelli Giudice
dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3078/2021 promossa da:
), residente in [...] (c.f. C.F. 1
n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Segic (c.f. ), elettivamente C.F. 2
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Varese, via Orrigoni n. 17, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
1) nato a [...] il [...] e residente in [...](c.f. Codice Fiscale_3
), nata a [...], Via Montebianco n. 12 e CP_2 (c.f. Codice Fiscale_4
BO (Va), il 31.01.1955, residente in [...], entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Laura Ancellotti (c.f. C.F._5 ), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Varese, Viale Aguggiari n. 12, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e
Controparte_3 (c.f. C.F._6
,residente in [...] e (c.f. C.F. 7 ), residente in [...]
Montani 18, entrambe dall'Avvocato Alberto Pratelli (c.f.rappresentate e difese ed elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto difensore sito in C.F._8
Pesaro, P.le Matteotti n. 2, P.e.c., giuste procure speciali in calce alla memoria di costituzione e
), nata il [...] a [...], Controparte_5 (c.f. C.F. 9
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Monica
Ielmini (c.f. e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in 1029 C.F. 10
Vergiate (VA), Via Manzoni n. 6, giusta delega su foglio a parte da considerarsi parte integrante della memoria di costituzione nonché
Codice Fiscale_11 ) nata a [...] il [...] e residente Controparte_6 c.f.
in Urbino (PU), Via del Popolo n. 68, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Maidani (c.f. [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagli (PU), CorsoC.F. 12
XX Settembre n. 87, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale Civile di Varese, per i motivi esposti in atto di citazione e respinte le avverse istanze:
1. dichiarare la validità del testamento olografo redatto dalla sig.ra Persona_1 nella و
copia prodotta in atti, e per l'effetto riconoscere quale unico erede universale della de cuius il sig.
Parte_1 ;
Persona_12. dare esecuzione al testamento olografo della sig.ra redatto in data
08.08.2012, depositato presso lo studio notarile Per_2 in data 01.04.2014 e pubblicato a cura del notaio Persona_3 in data 08.06.2021;
Con riserva di integrare, modificare e/o emendare le prove e le domande, a seguito dell'esame delle risultanze processuali consequenziali alla costituzione del convenuto;
con ogni più ampia riserva istruttoria;
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTE CP_1 e CP_2 :
In Via principale e nel merito:
- accogliere le domande tutte avanzate nella seguente causa dall'attore signor Parte_1 e, per l'effetto, dichiarare la validità del testamento olografo redatto dalla signora Persona_1
,Parte_1 nonché dare con riconoscimento quale unico erede universale della de cuius il signor esecuzione al testamento olografo della signora Persona_1 redatto in data 8.08.2012,
,
depositato presso lo studio notarile Per_2 in data 1.04.2014, e pubblicato a cura del notaio [...]
Persona 4 in data 8.06.2021;
- rigettare in toto le domande avanzate dalle convenute Controparte_5 Controparte_3
,
Controparte_4 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_6 e
In via istruttoria: con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.
Con vittorie di spese e competenze di lite
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTE Controparte_3 e CP_4
[...]
Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE Disporre il rinnovo della CTU per i motivi esposti nelle osservazioni alla predetta dalla scrivente difesa.
NEL MERITO a) in via principale: respingere in toto ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) In via riconvenzionale:
- Dichiarare nullo il testamento olografo asseritamente redatto dalla Sig.ra Persona_1
nella copia prodotta in atti, per i motivi esposti in narrativa;
- Ordinare la revoca della pubblicazione della fotocopia del testamento olografo eseguita dal notaio
Persona 3 in data 08.06.2021;
- Dichiarare valida a tutti gli effetti di legge e dare esecuzione alla successione legittima presentata in data 05.10.2020 dalla Sig.ra riconoscendo la qualifica di eredi legittime alle Parte_2
Controparte_4 con ogni conseguenza di legge, anche in ordine Sigg.re Controparte_3 e
alla divisione del compendio ereditario secondo le quote alle stesse spettanti;
c) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto valido il testamento olografo, nella copia prodotta in atti:
-dichiarare il Sig. Parte_1 erede universale onerato della distribuzione del compendio ereditario tra gli odierni convenuti mediante divisione in parti eguali tra i predetti (con esclusione del Sig. Parte_1 ) o, in alternativa, previa determinazione delle singole quote da parte di Codesto
Giudicante, di concerto e/o su autorizzazione dell'Ill.mo Presidente del Tribunale di Varese, ai sensi dell'art. 631, comma 3, c.c.;
- Imporre al Sig. Parte_1 , quale onerato, idonea cauzione ex art. 647, comma 2, c.c..
Con vittoria di competenze legali, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_5
l'Ill.mo Giudice adito, Voglia, contraris rejectis, rigettare in ogni caso le domande attoree e per l'effetto:
In Via principale: accertare e dichiarare la nullità della scheda testamentaria datata 08.08.2012 - illegittimamente pubblicata in data 08.06.2021 dal Notaio Persona_3 oggetto di causa;
in subordine, provvedere al suo annullamento, ed in ogni caso dichiarare aperta la successione legittima, o ab intestato, della Sig.ra Persona_1 con riconoscimento in capo all'odierna convenuta della qualità di erede legittima pro quota;
in ulteriore subordine:
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della validità del testamento de quo, ordinare all'attore, di procedere, se del caso a proprie spese, alla divisione dei beni ereditari per parti uguali fra tutti i nipoti, conformemente alla volontà espressa dalla defunta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria. -si reitera eccezione di inammissibilità e conseguentemente di inutilizzabilità della testimonianza del Notaio Persona 5 in quanto richiesta dall'attore tardivamente con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 cpc;
-si reitera istanza di rinnovazione della consulenza tecnica essendo il contenuto della relazione redatta dal Consulente d'Ufficio lacunosa e contraddittoria in relazione alle risultanze documentali versate in atti come ampiamente illustrato in corso di causa.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, istanze nuove tardivamente formulate da parte attrice ovvero dai convenuti CP_2 ed CP_1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA AI CONSUELA:
In via preliminare, di rinnovare la Consulenza Tecnica d'Ufficio per tutti i motivi già indicati nei precedenti scritti difensivi tra cui, in particolare, le osservazioni scritte alla bozza della relazione peritale e durante le udienze a ciò dedicate.
Nel merito
CHIEDE
che il Tribunale adito, voglia, comunque, rigettare tutte le domande dispiegate da parte attrice e, in particolare,
- in via riconvenzionale dichiarare nullo, annullare o, comunque, dichiarare non valido il testamento olografo per tutti i motivi dedotti e acclarati durante le fasi antecedenti del processo e dedotti e argomentati nei propri scritti difensivi, con revoca della pubblicazione della fotocopia del testamento olografo, e, per l'effetto, disporre la successione ex lege secondo le quote codicisticamente spettanti a ciascun erede;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta valida la fotocopia del testamento olografo prodotta in atti, disporsi la divisione (così come voluta dalla de cuius ossia) per parti uguali per tutti i nipoti, ad esclusione dell'esecutore, ovvero, in alternativa determinare le singole quote degli eredi nei modi stabiliti ai sensi dell'art. 631, comma 3, c.c.. Imporre al sig. Pt_1 idonea cauzione ex art. 647 comma 2 c.c..
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese come per legge MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il signor Parte_1 citava i signori Parte_3
, Parte_4 Controparte_5 Controparte 3 , Controparte_6 Controparte_4 "
per sentire dichiarare la validità del testamento olografo redatto dalla signora Persona_1 e per l'effetto riconoscere se stesso quale unico erede universale della de cuius nonché dare esecuzione al testamento olografo della signora redatto in data 8.08.2012, depositato Persona_1
presso lo studio notarile Per_2 in data 1.04.2014, e pubblicato a cura del notaio Persona_4 in data 8.06.2021.
Controparte_5 CP_6In data 8.2.2022 e 9.2.2022 si costituivano in giudizio le signore
Controparte_4 e Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree, in
[...]
particolare la dichiarazione di nullità del testamento, e, conseguentemente la dichiarazione di validità della successione legittima, o in caso di validità del testamento, di procedere alla divisione in parti uguali del compendio ereditario. eIn data 28.2.2022 si costituivano in giudizio i signori CP_1 CP_2 i quali, ritenendo fondate le domande dell'attore, ne chiedevano l'accoglimento con dichiarazione di validità del testamento olografo della defunta ed esecuzione delle disposizioni Persona_1
testamentarie in esso contenute.
Nel corso del giudizio, dopo il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6,
c.p.c., veniva ammessa prova orale per testi, escussi alle udienze del 30.11.2022, 7.2.2023, 4.4.2023; ad esito della quale, veniva nominato un consulente tecnico d'ufficio che si esprimesse in ordine alla capacità di testare della de cuius.
A seguito del deposito della perizia, veniva disposta, con provvedimento del 19.1.2024, la rinnovazione delle operazioni peritali, solamente per quanto atteneva alla fase successiva alla redazione della bozza della perizia, non essendo la stessa stata previamente comunicata alle parti.
La nuova perizia veniva regolarmente depositata in data 14.2.2024.
Successivamente, con provvedimento del 26.3.2024, dopo aver sentito il CTU, all'udienza del
12.3.2024, per fornire chiarimenti sulla nuova perizia depositata in atti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.7.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e assegnati i termini per memorie conclusionali e repliche. Le domande di parte attrice vanno accolte, per le ragioni di cui si dirà.
Stando alla ricostruzione di parte attrice, la de cuius, deceduta in data 29.02.2020 (doc. 1) a Bodio
GO (VA), avrebbe redatto testamento olografo in data 08.08.2012, consegnato poi in via fiduciaria presso lo studio notarile Per_2 in data 01.04.2014 (doc. 2). Tale testamento sarebbe stato oggetto di furto nel luglio 2018 presso lo studio del predetto notaio (doc. 6).
Successivamente, in data 8.6.2021, l'odierno attore provvedeva a far eseguire la pubblicazione di fotocopia del predetto testamento e contestualmente dichiarava di accettare l'eredità della defunta
(doc. 13). Successivamente, in data 15.7.2021, lo stesso provvedeva alla presentazione di dichiarazione di successione testamentaria (doc. 16).
In via preliminare, va osservato come la pubblicazione della fotocopia di un testamento non può produrre gli effetti sostanziali riconducibili alla pubblicazione dello stesso, non rivestendo i requisiti necessari per la validità di un testamento olografo.
Solo l'autorità giudiziaria, invero, può accertare se il documento sia effettivamente la copia di un testamento autentico.
A tale riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3636/2004, ha precisato che "tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità
o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale - avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie - si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento".
Nel caso di specie, parte attrice ha provveduto in tal senso. Le domande svolte in via principale dall'attore sono dirette, per l'appunto, a far dichiarare la validità del testamento olografo redatto dalla sig.ra nella copia prodotta, chiedendone l'esecuzione.Persona_1
Tale assunto porta a ritenere assorbita ogni eccezione, mossa dai convenuti, sull'efficacia della pubblicazione, avvenuta nel 2021, della fotocopia del testamento: alla luce delle domande proposte da parte attrice, affinché quest'ultima possa avvalersi dell'asserito testamento, dovrà essere accertato in questa sede se il testatore abbia redatto il documento prodotto in fotocopia, se l'asserito testamento non sia stato distrutto o disperso ad opera del de cuius, bensì per mano di terzi o per circostanze non ascrivibili alla volontà di revoca del disponente nonché, infine, se la fotocopia sia conforme al testamento originale ed ascrivibile alla mano del defunto. Per quanto attiene all'esistenza del testamento, risulta all'uopo rilevante la testimonianza resa, nel corso del giudizio, dal notaio Per_2 professionista presso il quale è stato asseritamente depositato il testamento de quo, successivamente poi rubato dal proprio studio.
In via preliminare, va confermata l'ammissibilità della predetta deposizione, non potendosi ritenere tardiva, se pur la stessa sia stata richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c., in quanto da ritenersi formulata a prova contraria, essendo diretta a dimostrare la non veridicità, totale o parziale, di fatti che già fanno parte del thema probandum, ma contestati specificatamente dalle controparti.
Nella memoria in questione, l'attore ha precisato come i capitoli in questione fossero formulati in risposta "alla circostanza riportata dalla convenuta in narrativa pag 2 memoria 183 n.2 "della totale inidoneità probatoria del timbro dello studio del Notaio Persona 5 e dello scarabocchio illeggibile apposti sulla fotocopia di un presunto testamento"".
Un tanto risulta sufficiente a ritenere ammissibile la testimonianza, così come ammessa con ordinanza del 17.10.2022.
Ciò posto, per quanto attiene al contenuto della deposizione in questione, va specificato come il dott.
Per 2 in tale sede, alla domanda "Vero che in data 1.4.2014 la signora Persona_1
depositava presso il suo studio il suo testamento olografo?" ha risposto in modo affermativo precisando come "ero un mio cliente il nipote Parte_1 il quale aveva accompagnato la sig.ra
,
Per_1 presso il mio studio". Il notaio, inoltre, confermava di aver rilasciato una fotocopia del testamento depositato, specificando come "a richiesta del cliente sono solito a rilasciare una fotocopia del testamento".
Infine, alla domanda se il timbro apposto sulla fotocopia del testamento fosse quello dello suo studio e la firma fosse la sua o di un impiegato/a autorizzato a firmare ricevute, il notaio ha dato atto che "il timbro è del mio studio e la firma è di mia moglie, che lavora presso il mio studio e segue le pratiche successorie", chiarendo ulteriormente come "il testamento l'ho ricevuto io, poi l'ho lasciato a mia moglie per fare una fotocopia, che poi ha siglato lei personalmente. Ricordo di aver parlato io con la signora Per_1
La testimonianza del notaio, pertanto, conferma la circostanza che la signora Per_1 si fosse recata
assieme al nipote, cliente del professionista, presso il suo studio per effettuare il deposito in questione, avendo espressamente il primo confermato anche la presenza della de cuius in tale occasione.
Inoltre, il notaio ha anche attestato l'apposizione, se pur non da parte dello stesso, del timbro e della sigla, presente nella copia in atti (doc. 2). Al riguardo va osservato, infatti, come si sia in presenza di un mero deposito fiduciario, il quale consiste in un deposito del tutto informale, che si basa sul rapporto di fiducia (di tipo professionale) tra il testatore e il notaio depositario. In tal caso il notaio depositario ha l'obbligo di custodire con assoluta segretezza e accortezza la scheda testamentaria a lui consegnata: il notaio quindi si occuperà solo della corretta conservazione della scheda olografa. Di tale deposito il notaio, normalmente, non lascia alcuna ricevuta scritta.
Nel caso di specie, invero, tale ricevuta, se pur in modo informale, è stata redatta e la conferma della riconducibilità della stessa allo studio del professionista è stata fornita dal medesimo notaio, presso il cui studio il testamento è stato depositato.
Per quanto attiene, altresì, all'eventuale distruzione o dispersione ad opera del de cuius, in via generale va osservato come l'art. 684 c.c. prevede che “il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo".
La disposizione in questione pone due presunzioni: l'una si riferisce all'imputabilità della distruzione al testatore, l'altra alla concomitanza, in questa distruzione, che si presume imputabile al testatore, dell'intenzione di revocare.
Secondo la dottrina prevalente entrambe queste presunzioni sono relative e quindi superabili con la prova contraria, anche per presunzioni, ammettendosi quindi la possibilità di dimostrare, "da parte di chi vi abbia interesse - che la distruzione, lacerazione o cancellazione non fu opera del testatore, ma di un terzo ovvero che fu opera del testatore, ma senza volontà di revoca".
Fatte queste premesse e considerato che il testamento olografo irreperibile è equiparato a quello distrutto, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata su come sia superabile la presunzione che l'irreperibilità non sia dovuta a volontà del testatore di revocare l'atto, volontà che si presume in applicazione di quanto previsto dall'art. 684 c.c. per il testamento olografo distrutto.
Sul punto la Corta di Cassazione, con sentenza n. 12098/1995, ha affermato che chi intende avvalersi del testamento irreperibile deve dimostrare “o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca”. Prova, quest'ultima che include anche l'ipotesi del testamento distrutto da un terzo o andato smarrito per un evento accidentale, distruzione o smarrimento verificatisi anche "prima dell'apertura della successione". Con altra pronuncia più recente, n. 22191/2020, la Corte di Cassazione ha specificato come la prova dell'esistenza del testamento può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova “testimoniale e per presunzioni, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del
...
testamento".
Tale "prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova della esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è
stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso”.
Nel caso di specie, agli atti, risulta presente copia della denuncia depositata dal professionista, in data
30.7.2018, che attesta come nella cassetta di sicurezza fossero presenti n. 54 testamenti pubblici e altresì testamenti olografi di cui non si aveva contezza numerica essendo stata trafugata anche la relativa rubrica analitica.
Oltre a ciò, parte attrice ha depositato una comunicazione del notaio con destinatario il sig. Pt_1, datata 14.9.2018, ove lo stesso veniva notiziato dell'avvenuto furto del testamento olografo così come depositato fiduciariamente dalla de cuius (doc. 35).
Anche tale circostanza è stata confermato dalle signore Parte_5 e Parte 6 nell'atto di notorietà
redatto dal notaio Persona 3 in data 10.6.2021.
Ne consegue che risulta evidente che l'irreperibilità del testamento, se pur di fatto verificatasi prima della morte della de cuius, non sia riconducibile alla stessa e nemmeno all'odierno attore, in quanto la documentazione in atti conferma l'avvenuto furto del testamento ad opera di terzi ignoti.
Lo smarrimento del testamento, a causa del furto della cassaforte dove il notaio lo custodiva, è dovuto a cause, pertanto, non imputabili alla de cuius.
Ciò risulta sufficiente a superare la presunzione di revoca del testamento;
ne consegue, pertanto, che la copia informale può assumere efficacia ai fini della ricostruzione del contenuto dell'atto.
Qualora, infatti, sia disponibile una copia informale del testamento olografo, il mancato disconoscimento della sua conformità all'originale può assumere rilievo probatorio solamente in un momento successivo rispetto al superamento della presunzione di revoca prevista dall'art. 684 c.c..
Sul punto, va osservato come parte convenuta Controparte_5 ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica del testamento prodotta ad altra autentica ovvero all'originale, argomentando come
"quanto alla specifica data della sua redazione, anche di essa non vi è certezza alcuna, tanto che la dicitura "RA BO 08/08/2012" e la firma Persona_1 hanno uno spazio di interlinea maggiore rispetto al resto del documento. Ciò potrebbe indurre a ritenere che tale documento possa essere il frutto di un fotomontaggio, realizzato con pezzi di documenti scritti di proprio pugno dal testatore, magari in momenti diversi, ovvero attraverso l'assemblaggio di bozze o meri appunti non firmati, con la data e la sottoscrizione provenienti da altro documento".
Analoga istanza di disconoscimento è stata formulata da Controparte_6
Al riguardo, va osservato come in presenza di tale eccezione, i convenuti avrebbero dovuto esperire la querela di falso. Tuttavia, tale azione non è preclusa dall'esito del diverso procedimento di verificazione della scrittura privata, diretto ad accertare esclusivamente la provenienza dal de cuius della scrittura, che ricorre anche quando il documento sia formato mediante fotomontaggio di più frasi, estrapolare da documenti scritti di pugno dal testatore e combinante in maniera da ricostruire un testamento falso (Cass., n. 5350/1996).
Secondo la regola generale, se la parte contro cui è prodotta una scrittura la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione.
Il relativo giudizio, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura: qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass. 27506/2017). Quindi, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass.
2347/1987).
Al riguardo, va osservato come la giurisprudenza ammette che l'istanza di verificazione della scrittura privata possa anche essere implicita;
ciò accade quando la parte insiste per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità del documento, non occorrendo la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di prove specifiche allorché gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano sufficienti per una pronuncia in merito (Cass. 32169/2022).
Per valutare il perdurante interesse della parte di avvalersi del documento disconosciuto occorre considerare, pertanto, le sue difese e valutare l'istruttoria condotta in corso di causa.
Ciò è quanto si è verificato nel caso oggetto di analisi, ove parte attrice non ha formulato espressa istanza di verificazione, essendosi limitata a prendere atto del disconoscimento altrui, se pur tuttavia contestando, di fatto, le ragioni dello stesso, sostenendo l'effettiva riconducibilità alla de cuius del documento. Da ciò può evincersi, pertanto, un'implicita istanza di verificazione, ammissibile per tutte le ragioni anzidette. Inoltre, gli atti di causa e gli elementi allegati da parte attrice sono tali da confermare l'effettiva riconducibilità della copia del testamento alla de cuius, non essendo state allegate e provate dalle parti convenute circostanze tali da escludere la genuinità del documento. I disconoscimenti formulati, infatti, risultano generici. Nessuna delle parti, inoltre, nelle proprie istanze istruttorie ha formulato richiesta per l'ammissione di perizia diretta ad accertare, non tanto l'autenticità della calligrafia, bensì la corrispondenza della fotocopia ad un unico originale oppure l'asserito fotomontaggio.
Invero, come anzidetto, risulta provato come l'attore abbia accompagnato personalmente la de cuius a depositare il testamento presso il proprio notaio di fiducia, inoltre, risulta circostanza non contestata che il signor Parte_1 nipote della de cuius, si sia per lungo tempo occupato della zia e risulta '
verosimile che lo stesso abbia recuperato, successivamente alla morte della stessa, la fotocopia dell'atto, che poi è stata pubblicata.
Alla luce di tutto quanto anzidetto, si deve concludere che la copia del testamento olografo pubblicata a cura dell'attore debba essere considerata manifestazione delle volontà testamentarie della sig.ra
Persona_1
In concreto, poi, occorre valutare la capacità di intendere e di volere della signora Persona_1
[...] al momento della redazione del testamento nel 2012.
Tutte le parti convenute, invero, ad eccezione dei signori CP_1 e CP_2 hanno impugnato il testamento per incapacità di intendere e volere della sig.ra Persona_1 al momento della asserita redazione dell'8 agosto 2012 e successivamente al momento del deposito presso il Notaio avvenuto nel 2014.
Ciò posto, giova preliminarmente sottolineare come l'art. 591, comma 2, n. 3 c.c. dispone che sono incapaci di testare “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".
Si ha, solitamente, incapacità di intendere e volere quando vi sono condizioni intellettive tali da escludere la permanenza di qualsiasi forma di discernimento o la possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte.
Ne consegue che lo stato di incapacità di testare deve essere valutato con particolare rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì occorrendo la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (Corte d'Appello
Milano, n. 1515/2022). La capacità di testare rappresenta la regola mentre l'incapacità è l'eccezione; da ciò consegue che la prova della incapacità del testatore al momento della redazione del testamento deve essere senz'altro rigorosa, potendo tuttavia essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova (Cass., 26873/2019;
6236/1980; 2666/1975; 3411/1978).
Applicando tali principi al caso di specie, si osservi come sia incontestata la sussistenza di critiche condizione di salute della de cuius, caratterizzate da un serio decadimento cognitivo, a partire quantomeno dal 2015, anno in cui la stessa è stata ricoverata presso la R.S.A. Villa Puricelli-Casa Cardinale Parte_7 La signora, poi, risulta essere stata sottoposta ad amministrazione di sostegno
.
a partire dal 2018 sino al decesso, così come confermato dalla teste TE .
Per quanto attiene al periodo antecedente e, in particolare, all'epoca della redazione del testamento, in corso di causa è stato affidato al perito l'incarico di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni della signora ponendo il seguente quesito: "dica il CTU, Persona_1
esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, acquisita ogni eventuale ed ulteriore documentazione clinica nel contradditorio tra le stesse, se la signora Persona_1
per abituale infermità di mente, sia stata totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere nell'atto di redigere il testamento olografo in data 08/08/2012, consegnato poi presso lo studio notarile Per_2 in data 01/04/2014 e pubblicato in data 08/06/2021. Riferisca su ogni elemento utile alla decisione".
Nella perizia redatta il CTU, analizzata la documentazione in atti, ha riferito come "nella fase di vita oggetto di esame la signora Per 1 godeva di buona salute. In data 7/12/2010, quando giungeva in osservazione presso la Fondazione "G. e P. BO" di Brebbia, aveva riportato una distorsione del rachide cervicale con frattura composta delle faccette articolari C6-C7 a destra a seguito di incidente automobilistico e veniva ricoverata a scopo riabilitativo. In anamnesi, era segnalata solo una tonsillectomia. Al momento della valutazione clinico-funzionale all'ingresso era apparsa vigile e collaborante anche se disorientata. L'esame dei protocolli dei test psicometrici, elencati nella relazione neuropsicologica, evidenzia alcune lacune, ma nessuna difficoltà di orientamento e di autonomia nel quotidiano. Venivano esclusi problemi di agnosia e di aprassia. Successivamente a questo ricovero, in sede di valutazione del danno medico legale, era stata visitata anche dalla Dr.ssa
Persona_6 e dal Dr. Per_7 (entrambi medici legali) che non avevano menzionato alcuna condizione di decadimento cognitivo.
Sulla base di tali risultanze riferiva che "l'esame della documentazione agli atti consente di affermare che, al momento della redazione del testamento olografo (anno 2012) la signora Per_1 mantenesse un'integra capacità di fare testamento". Per tali ragioni concludeva “con un elevato grado di probabilità che la signora Per_1 al momento della redazione del testamento, presentasse alcuni deficit neuropsicologici in un quadro generale contraddistinto da un'integrità delle competenze relative all'autonomia nel quotidiano unitamente ad una conservazione delle capacità di orientamento spaziale, temporale, personale e familiare. La presenza di una condizione di decadimento cognitivo non risulta a priori determinante ai fini della capacità testamentaria (...). La documentazione medica agli atti porta ad escludere che la signora versasse in condizioni di infermità mentale tali da renderla incapace di intendere e di volere. Ritengo pertanto che le capacità testamentarie della signora Per 1 fossero integre al momento della stesura del testamento".
Circa la capacità di intendere e di volere della de cuius è stata condotta anche prova orale, nell'ambito della quale è emerso che la de cuius negli anni precedenti e successivi alla redazione del testamento, almeno fino al 2014, avesse capacità di orientamento spazio-temporale, coltivando altresì rapporti personali e familiari.
Ciò è stato confermato, in particolare, dai testi Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
"escussi sia a prova diretta che contraria. Testimone_5
In termini di riparto dell'onere della prova, va osservato come ai sensi dell'art. 591 c.c., comma 2, n.
3, la prova dell'incapacità del testatore deve esistere al momento dell'atto e non genericamente al tempo dell'atto. Tuttavia, la regola non implica che la prova debba limitarsi a tale momento. Il giudice di merito può trarre la prova dell'incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di una presunzione, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova: ricorrendo tale ipotesi spetta alla parte che sostiene la validità del testamento l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento. Le condizioni mentali del testatore, posteriori o anteriori, pertanto, risultano rilevanti non quale prova diretta della incapacità al tempo di redazione del testamento, ma perché autorizzano il giudice a fondare una presunzione (Corte di Cassazione, ordinanza n.
26873/2019).
Pertanto, la prova dell'incapacità - che può essere data con ogni mezzo - in caso di infermità tipica, permanente e abituale si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo grava su chi affermi la validità dello stesso;
nel caso, di infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, la predetta presunzione non opera e la prova della sussistenza dell'incapacità al momento della redazione del testamento deve essere data da chi lo impugna. Gli esiti dell'istruttoria condotta in corso di causa portano ad escludere l'ipotesi di una incapacità permanente ad abituale al momento dell'atto, risalente all'agosto 2012. Nemmeno, tuttavia, può ritenersi che la de cuius versasse in un caso di infermità intermittente o ricorrente, in quanto la documentazione versata in atti dalle parti convenute, su cui grava per le ragioni anzidette l'onere della prova, nonché le prove orali assunte hanno escluso l'esistenza di un tale status.
Sicuramente la signora era affetta da deficit fisici, che incidevano molto probabilmente sulle proprie capacità mentali, tuttavia, anche a seguito dell'istruttoria condotta in corso di causa, non si ritiene raggiunta con certezza la prova dell'esistenza di una permanente infermità, sussistente sia antecedentemente nonché successivamente alla redazione del testamento.
Né, tuttavia, può ritenersi che la de cuius versasse in un caso di infermità intermittente o ricorrente, in quanto la documentazione versata in atti dalle parti convenute, su cui grava per le ragioni anzidette l'onere della prova, nonché le prove orali assunte hanno confermato l'inesistenza di un tale status.
Come riferito, invero, dal CTU, la presenza di una condizione di decadimento cognitivo non risulta a priori determinante ai fini della capacità testamentaria e agli atti, invero, non vi è prova circa l'esistenza di una patologia di una gravità tale da compromettere seriamente ed indiscutibilmente la capacità di intendere e volere della stessa, occorrendo invece dedurre fatti ed episodi obiettivi, idonei a dimostrare che la causa perturbatrice della psiche, nel momento di redazione del testamento, era permanente e non transitoria.
Non risultano agli atti elementi tale da ritenere che ella non fosse in grado di valutare concretamente il significato e le implicazioni di quanto stava sottoscrivendo né che non fosse in grado di effettuare una critica corretta, consapevole e libera in ordine alla scelta che si accingeva a fare.
La domanda proposta in tal senso dai convenuti va, pertanto, rigettata.
Le predette considerazioni portano a ritenere assorbita anche l'ulteriore censura mossa dalle parti convenute circa un'eventuale circonvenzione della capacità della de cuius.
Sul punto va ricordato come il testamento, ai sensi dell'art. 624 c.c., possa essere annullato quando sia l'effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l'unico ad aver determinato il testatore. In particolare, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.
Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass., nn. 8047/2001).
Il termine captazione va a qualificare, in materia testamentaria, la fattispecie che in ambito contrattuale viene genericamente individuata come dolo.
Nell'ambito delle disposizioni testamentarie, poi, il ruolo preminente della volontà del de cuius porta alla non applicazione del principio di affidamento di cui all'art. 1439 c.c..: anche qualora i raggiri fossero stati attuati da un terzo, infatti, si prescinderebbe da qualsiasi valutazione in ordine alla effettiva conoscenza da parte del soggetto che si sia avvantaggiato dal disporre in quel modo.
Anche in tal caso l'onere della prova grava su colui che invoca lo stato di incapacità, la prova può essere desunta in via presuntiva.
La Suprema Corte, al riguardo afferma che "poiché (...) la captazione, costituendo una forma di dolo, non si concreta in una qualsiasi influenza psicologica esercitata sul testatore attraverso blandizie, sollecitazioni e consigli ma consiste in veri e propri raggiri o altre manifestazioni fraudolente che, ingenerando una falsa rappresentazione della realtà, siano in grado di ingannare il testatore, la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso" (Cass., n. 19836/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato come risulta necessario verificare se la volontà testamentaria de qua sia stata estorta e carpita dai soggetti che gravitavano attorno alla stessa tra i quali, in primo luogo, l'odierno attore.
I convenuti, tuttavia, hanno contestato tale circostanza in modo generico, senza tuttavia fornire specifica prova. Gli stessi, invero, censurano prevalentemente l'ambiguità del testamento, con cui viene nominato erede il nipote Parte_1 demandando tuttavia allo stesso di dividere la massa
,
ereditaria con gli altre nipoti.
Un tale elemento unito alla circostanza, incontestata, che l'odierno attore vivesse a stretto contatto con la de cuius non sono sufficienti a ritenere provato, nemmeno in via presuntiva, che la volontà testamentaria sia stata effettivamente estorta e carpita dal soggetto predetto, al fine di redigere un testamento che andasse a proprio favore.
Non è stata fornita, invero, alcuna prova circa l'aver approfittato da parte dell'attore delle condizioni di salute dalla de cuius e delle proprie precarie condizioni psico-fisiche, creando una falsa rappresentazione della realtà, tale da inquinare la formazione della sua volontà.
Anche tale domanda di annullamento, pertanto, va rigettata. Ciò posto, confermata la validità del testamento sotto i profili predetti, occorre procedere all'interpretazione dello stesso.
Nello specifico, la signora Per_1 scriveva: “Desidero lasciare erede di tutti i miei beni mio nipote
Parte_1 figlio di mia sorella Per_1. Sarà Pt_1 che secondo le sue volontà, dividerà i miei
,
beni con gli altri miei nipoti. RA BO 08/08/2012".
In primo luogo, va osservato come risulta pacifica la volontà da parte della de cuius di non pretermettere alcuno degli eredi legittimi.
Tale circostanza è stata indirettamente riconosciuta anche da parte dell'attore che, in prima istanza, aveva appellato le odierne convenute proprio come eredi (doc. 19-20) e aveva altresì avanzato alcune proposte di divisione come evidenziato nella corrispondenza prodotta dalla convenuta CP_5
[...] (doc. 18) e nella domanda di mediazione (doc.11). In quest'ultima, in particolare, il signor aveva avanzato tre proposte di divisione, non accolte poi dagli altri nipoti.Parte_1
Quanto alle modalità di suddivisione della massa ereditaria tra gli eredi, va osservato come l'art. 733, prevede che "quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua".
Si parla in proposito di assegni divisionali semplici che, a differenza dei c.d. assegni divisionali qualificati, così come disciplinati dalla disposizione successiva, non impediscono il sorgere della comunione ereditaria.
In linea generale, pertanto, è valida la clausola testamentale che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni, rientrando detta facoltà nella previsione del primo comma dell'art. 733 c.c. e prescindendo dalla stima dei cespiti ereditari e dalla formazione delle varie porzioni da assegnare ai condividenti, facoltà, queste ultime, non delegabili dal testatore ad un erede o legatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 733 (Cass., n.
8049/1990).
La norma in questione prevede, invero, la facoltà di designare un terzo estraneo alla successione per la stima dei beni e per proporre la divisione: la disposizione, infatti, esclude espressamente che tale ruolo posso essere svolto dall'erede o dal legatario, per l'evidente ragione che la presenza di tale qualità comporterebbe l'insorgere di un conflitto di interessi. La norma, inoltre, alla stregua di quanto previsto per il legato dall'art. 632 c.c., mira ad evitare che la determinazione delle quote da attribuire ai vari eredi sia rimessa al mero arbitrio di uno degli stessi.
Ciò è quanto risulta verificatosi nel caso di specie ove il testatore non ha individuato dei criteri per la formazione delle porzioni dei coeredi, rimettendo ciò alla mera scelta dell'attore, sia per quanto riguarda la determinazione dei beni da dividere che la relativa stima.
La disposizione testamentaria, solamente nella parte in cui individua l'attore nei termini predetti, deve considerarsi nulla in quanto contraria a norma imperativa e, in particolare, all'art. 733 c.c.; trattasi di nullità come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Di conseguenza l'attore non può essere riconosciuto quale erede universale della de cuius, come invero dallo stesso richiesto.
Al contrario, in virtù anche del generale principio di conservazione del testamento, si ritiene valida la disposizione testamentaria nella parte in cui emerge la volontà della de cuius di provvedere alla divisione del patrimonio tra tutti i propri nipoti in parti uguali.
Ed è secondo tale criterio che si dovrà provvedere alla divisione del patrimonio ereditario tra le odierne parti del giudizio, da considerarsi tutti eredi della de cuius alla stregua dell'odierno attore.
Sulla domanda di divisione, proposta in via riconvenzionale subordinata da alcuni dei convenuti, tuttavia, va osservato come il relativo procedimento prevede la stima del valore dei beni oggetto del patrimonio ereditario: il calcolo consiste nell'effettuare la differenza tra le attività e le passività lasciate dal de cuius per ottenere una somma netta che costituirà la massa ereditaria da dividere. Per attività si intendono tutti i crediti del de cuius e il valore dei beni da questo lasciati. Le passività corrispondono invece ai debiti ereditari.
La formulazione della domanda di divisione, pertanto, necessita della specifica indicazione del patrimonio che dev'essere diviso.
Nel caso di specie, le convenute hanno richiamato alcune proposte di divisione avanzate dall'attore precedentemente rispetto alla introduzione del presente giudizio (doc.3, 11, 18), tuttavia tale allegazione non risulta sufficiente a poter determinare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario da dividere tra le parti nei termini predetti conformemente alla volontà espressa dalla defunta.
Non è stata allegata, infatti, alcuna ulteriore documentazione diretta ad accertare l'entità del patrimonio sia mobiliare che immobiliare della signora Per_1 quale, ad esempio, il saldo dei c/c alla data di introduzione della causa, la stima del valore dell'immobile di titolarità della zia nonché
la documentazione attinente alle polizze nominative. conseguenza, la Tale lacuna rende impossibile la formazione delle relative quote ex art. 727 c.c. e, di redazione di un progetto divisionale.
La domanda di divisione, pertanto, formulata in tal modo senza specifica allegazione sul punto, non può pertanto essere accolto quantomeno sulla presente sede.
In virtù del parziale accoglimento delle domande di parte attrice e di quelle delle parti convenute, le spese di lite vanno compensate tra le parti;
mentre per quanto attiene alle spese per la consulenza tecnica le stesse, così come liquidate con provvedimento in data 1.7.2024, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
accerta e dichiara la validità del testamento olografo redatto dalla sig.ra Persona_1 in data 8.8.2012, nella copia prodotta in atti, solo nella parte in cui prevede la suddivisione del compendio ereditario tra tutti gli eredi;
accerta e dichiara la nullità, quanto all'istituzione di erede universale del signor Parte_1 redatto in data 8.8.2012,del testamento olografo redatto dalla sig.ra Persona_1 nella copia prodotta in atti;
rigetta la domanda di divisione proposta da Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_3
Spese di lite compensate.
Pone a carico definitivo delle parti convenute Controparte_5 CP_6
Controparte_3 le spese della C.T.U,
[...] Controparte_7
liquidate come da precedente provvedimento.
Così deciso nella camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questo Tribunale in data
21.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa