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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C I TA A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 20994 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Parte_1 P.IVA_1
CE, , elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00182 Roma (RM)
alla Via Monza n. 9, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo.
1 OPPONENTE
E
p.iva , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. , con Controparte_2
sede legale in Giulianova (TE), Via Antonio Gramsci n. 2
OPPOSTO
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 14.05.2024 la notificava alla atto di Controparte_1 Parte_1
precetto (doc. A) per l'importo di complessivi € 2.590,50, senza aver tuttavia mai notificato il relativo titolo esecutivo.
2. Veniva proposta opposizione all'atto di precetto ex art 617 comma 1 c.p.c. per i seguenti motivi:
NULLITÀ DEL PRECETTO PER MANCATA NOTIFICA DEL TITOLO
ESECUTIVO NEI CONFRONTI DELL' OPPONENTE Parte_1
Parte opponente rassegnava le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. in via preliminare,
2 dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
2. nel merito e in accoglimento alla medesima, dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato all'istante in data 14.05.2024 per i motivi sopra esposti;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali al
15% e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Con decreto ex art. 171 bis del 30 agosto 2024 letto l'atto di citazione ed esaminata la documentazione allegata;
dato atto che il convenuto non si era costituito nonostante era stato regolarmente citato con notifica dell'atto di citazione avvenuta a mezzo PEC ( art. 171, 3° co. c.p.c. ),veniva dichiarata la contumacia della società Controparte_1
Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c, ritenuta la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c in quanto si
3 eccepisce la mancata notificazione del titolo esecutivo. Nel caso in questione va applicato il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli alti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31 Il 0/2013; Sez. 3,
Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01 ).
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Come emerge dall'esposizione dei fatti, ha notificato Controparte_1
atto di precetto ad in data 14.05.2024 per la somma di Parte_1
4 complessivi € 2.590,50, senza tuttavia notificare il titolo esecutivo né
preventivamente, né contestualmente al precetto.
Parte opposta, contumace non si è costituita e non ha dato prova contraria circa la notificazione del titolo esecutivo e non ha quindi contestato che il titolo esecutivo non sia mai stato notificato all'opponente.
Si condivide una recente pronuncia (ordinanza 51, pubblicata il 3 gennaio
2023).
La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto onerato nelle opposizioni a precetto di fornire la prova della notifica del titolo esecutivo se il debitore intimato eccepisce la mancata notifica del titolo esecutivo. I Giudici di legittimità banno concluso ribadendo il principio secondo cui grava sul creditore opposto l'onere di fornire la prova circa l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione.
L'opposizione va quindi accolta.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 1096/2021, ha ribadito il principio in base al quale il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia
5 iniziato senza_,essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo oltre che dell'atto di precetto.
La nullità testuale del precetto prevista dal secondo comma dell.'art. 480
c.p.c., ha concluso la Corte, esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di esaminare le pretese creditorie.
L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità
formale, da denunciare nel/e forme e nei termini di cui all'ari. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a.quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass.
32838/2021 ").
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014. Sono
liquidate ai minimi tariffari secondo lo scaglione di valore alla luce del tenore del procedimento di lievissima entità
L'attività istruttoria non è stata effettuata e non viene pertanto liquidata.
P. Q. M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del precetto
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite euro 752,00
oltre iva e cassa avvocati e spese generali a favore della società
opposta.
Roma 29.06.2025 il giudice
FA SS
7
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Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C I TA A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 20994 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Parte_1 P.IVA_1
CE, , elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00182 Roma (RM)
alla Via Monza n. 9, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo.
1 OPPONENTE
E
p.iva , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. , con Controparte_2
sede legale in Giulianova (TE), Via Antonio Gramsci n. 2
OPPOSTO
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 14.05.2024 la notificava alla atto di Controparte_1 Parte_1
precetto (doc. A) per l'importo di complessivi € 2.590,50, senza aver tuttavia mai notificato il relativo titolo esecutivo.
2. Veniva proposta opposizione all'atto di precetto ex art 617 comma 1 c.p.c. per i seguenti motivi:
NULLITÀ DEL PRECETTO PER MANCATA NOTIFICA DEL TITOLO
ESECUTIVO NEI CONFRONTI DELL' OPPONENTE Parte_1
Parte opponente rassegnava le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. in via preliminare,
2 dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
2. nel merito e in accoglimento alla medesima, dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato all'istante in data 14.05.2024 per i motivi sopra esposti;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali al
15% e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Con decreto ex art. 171 bis del 30 agosto 2024 letto l'atto di citazione ed esaminata la documentazione allegata;
dato atto che il convenuto non si era costituito nonostante era stato regolarmente citato con notifica dell'atto di citazione avvenuta a mezzo PEC ( art. 171, 3° co. c.p.c. ),veniva dichiarata la contumacia della società Controparte_1
Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c, ritenuta la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c in quanto si
3 eccepisce la mancata notificazione del titolo esecutivo. Nel caso in questione va applicato il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli alti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31 Il 0/2013; Sez. 3,
Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01 ).
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Come emerge dall'esposizione dei fatti, ha notificato Controparte_1
atto di precetto ad in data 14.05.2024 per la somma di Parte_1
4 complessivi € 2.590,50, senza tuttavia notificare il titolo esecutivo né
preventivamente, né contestualmente al precetto.
Parte opposta, contumace non si è costituita e non ha dato prova contraria circa la notificazione del titolo esecutivo e non ha quindi contestato che il titolo esecutivo non sia mai stato notificato all'opponente.
Si condivide una recente pronuncia (ordinanza 51, pubblicata il 3 gennaio
2023).
La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto onerato nelle opposizioni a precetto di fornire la prova della notifica del titolo esecutivo se il debitore intimato eccepisce la mancata notifica del titolo esecutivo. I Giudici di legittimità banno concluso ribadendo il principio secondo cui grava sul creditore opposto l'onere di fornire la prova circa l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione.
L'opposizione va quindi accolta.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 1096/2021, ha ribadito il principio in base al quale il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia
5 iniziato senza_,essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo oltre che dell'atto di precetto.
La nullità testuale del precetto prevista dal secondo comma dell.'art. 480
c.p.c., ha concluso la Corte, esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di esaminare le pretese creditorie.
L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità
formale, da denunciare nel/e forme e nei termini di cui all'ari. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a.quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass.
32838/2021 ").
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014. Sono
liquidate ai minimi tariffari secondo lo scaglione di valore alla luce del tenore del procedimento di lievissima entità
L'attività istruttoria non è stata effettuata e non viene pertanto liquidata.
P. Q. M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del precetto
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite euro 752,00
oltre iva e cassa avvocati e spese generali a favore della società
opposta.
Roma 29.06.2025 il giudice
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