Ordinanza cautelare 16 novembre 2023
Sentenza breve 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 16/11/2023, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 02082/2023 REG.PROV.CAU.
N. 04553/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4553 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Genitore del Minore, -OMISSIS- in Qualità di Genitore del Minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Clementina Di Rosa, Cristina De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Circolo Didattico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della nota prot. 3-OMISSIS- adottata dall'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” con la quale è stato denegato alla minore -OMISSIS- la copertura totale di 40 ore di sostegno richiesta dai genitori in considerazione della sindrome di cui è affetta la loro bambina, nonostante la Commissione medica avesse diagnosticato la sussistenza della sindrome di “autismo” e stabilito che trattasi di “infermità non più revisionabile” ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 e necessitante di “assistenza specialistica” ;
b) per il conseguente annullamento di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali se ed in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti e del minore in una e per quanto di ragione: 1) di tutti gli atti istruttori, relazioni e verbali stilati dalla Scuola, del PEI, dai quali emerge l'iter logico-giuridico seguito dall'Istituto scolastico per la concessione di 22 ore si sostegno rispetto alle 40 di frequenza anziché l'assegnazione di ore di sostegno in deroga per gravità che coprano l'intera frequenza scolastica per l'intero per-corso di studi;
2) gli atti istruttori tutti dai quali emergono le ragioni per le quali è stata attuata una riduzione delle ore di sostegno in deroga per gravità e che diano contezza dell'istruttoria eseguita per l'adozione del provvedimento censurato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Circolo Didattico -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in particolare, il ricorso sia provvisto sia del prescritto fumus boni juris , avuto riguardo alla patologia sofferta dalla minore (e alla riconosciuta gravità della stessa ex art 3, comma 3, L. 104/92), alla nota impugnata con cui la dirigente scolastica dichiara di non poter assicurare la copertura del tempo scuola con 40 ore settimanali di sostegno (senza alcun riferimento ad atti istruttori e nonostante la documentazione medica ne attesti la necessità);
Ritenuto che sussista anche il periculum in mora in considerazione dell’anno scolastico in corso;
Ritenuto, pertanto, che l’istituto scolastico intimato debba provvedere:
-a depositare il Piano Educativo Individuale (PEI) per l’anno scolastico 2023/2024, essendo scaduto il relativo termine di adozione e ad assegnare le conseguenti ore ivi previste;
Ritenuto di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l’amministrazione a depositare nota sull’effettivo adempimento almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata;
Ritenuto di riservare la regolazione delle spese per la fase cautelare all’esito della predetta camera di consiglio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) sollecita l’amministrazione a determinarsi, come da parte motiva;
Rinvia alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024, all’esito della quale verranno regolate anche le spese di lite per la presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.