Sentenza 19 ottobre 1957
Massime • 1
Nel nostro diritto positivo esiste una categoria particolare di obbligazioni, obligationes propter rem, in cui la persona del debitore resta determinata dalla circostanza di avere la proprietà, il possesso o altro diritto reale su di una cosa. La categoria delle obbligazioni propter rem non è generale, ne', tanto meno, in dominio privatorum per quanto concerne la Costituzione; si tratta, al contrario, di un tipo di obbligazioni a numerus clausus che può ricevere titolo soltanto nella legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/10/1957, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1957 |
Testo completo
Nel nostro diritto positivo esiste una categoria particolare di obbligazioni, obligationes propter rem, in cui la persona del debitore resta determinata dalla circostanza di avere la proprietà, il possesso o altro diritto reale su di una cosa. La categoria delle obbligazioni propter rem non è generale, ne', tanto meno, in dominio privatorum per quanto concerne la Costituzione;
si tratta, al contrario, di un tipo di obbligazioni a numerus clausus che può ricevere titolo soltanto nella legge.