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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 183-197/2024 r. g. Sez. Lav. vertenti
TRA
, già , in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. Piero Novelli del Foro di Ancona
Appellante principale
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Sandro Fabris Controparte_1
Appellato-appellante incidentale
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dagli CP_2
Avv.ti Gianni Baldoni e Giovanni Di Cuia
Appellata
, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Vittorio Bucci ed CP_3
Andrea Bucciarelli
Appellato-appellante incidentale
già in persona del legale rappresentante, Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Massimo Lipparini del Foro di Perugia Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con successivi ricorsi depositati il 20 maggio ed il 5 giugno 2024 - onde prevenire eccezioni processuali concernenti la legittimazione attiva all'impugnazione - Parte_3
poi trasformata in , ha proposto appello avverso la sentenza
[...] Parte_1
del 5 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato in solido e la a risarcire il danno differenziale patito da CP_2 Controparte_6 , dipendente della prima, rimasto vittima di infortunio in data 25 ottobre 2018, per Controparte_1 essere caduto da un'altezza di circa nove metri mentre operava alla facciata esterna di un edificio sulla piattaforma mobile ad elevazione meccanica presa a noleggio dalla seconda, a causa dell'improvviso cedimento del cestello elevatore, quindi aveva condannato essa Società di assicurazioni, in virtù dell'intercorsa polizza, a manlevare oltre che a pagare le spese CP_3
di lite in suo favore. Ha dedotto l'appellante in primo luogo l'errore del Tribunale nel disattendere i basilari principi in tema di rigoroso accertamento della causa determinante l'infortunio e nell'effettuare la valutazione delle prove, in assenza di adeguate indagini tecniche ovvero di verifiche compiute dagli organi ispettivi dell' onde risalire alle specifiche ragioni per le quali CP_7
avesse ceduto il braccio elevatore della macchina data a noleggio;
a tal fine ha invocato la decisione del Tribunale di Macerata che, all'esito dell'azione di regresso intentata dall' nei confronti CP_7
delle stesse parti, correttamente aveva escluso la responsabilità di , posto che CP_3 [...]
aveva la custodia del bene e che alla stessa spettassero le verifiche in costanza di utilizzo della CP_2
piattaforma, consegnatale in perfette condizioni di funzionamento, come poteva evincersi dalla certificazione allegata. Inoltre, l'appellante ha censurato la qualificazione giuridica dell'azione proposta dal lavoratore infortunato e recepita dal giudicante, che, riportando i fatti di causa entro il paradigma di responsabilità disciplinato dall'art. 2051 c.c. invece che dall'art. 2043 c.c., aveva disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale fondante la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. sul principio di colpevolezza, a sua volta incentrato sulla necessaria esistenza dell'elemento psichico del dolo o quantomeno della colpa;
ha evidenziato che, nella specie, difettava la prova della riconducibilità dell'infortunio ad un malfunzionamento della piattaforma imputabile a colpa della Ditta noleggiatrice, la quale, viceversa, aveva adeguatamente dimostrato di aver consegnato a un macchinario funzionante, integro nelle sue dotazioni ed in regola CP_2
con le verifiche periodiche;
che gli obblighi invocati dal ricorrente a fondamento della responsabilità risarcitoria (addestramento e formazione del lavoratore, consegna allo stesso di adeguati DPI, controllo del macchinario una volta consegnato dal noleggiante al noleggiatore, ecc.) erano a carico del datore di lavoro e non del noleggiatore della piattaforma;
che, pertanto, in ossequio ai criteri di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 2043 c.c. era onere del lavoratore infortunato, rimasto non assolto, provare la colpevolezza del noleggiatore, mentre quest'ultimo aveva soltanto l'onere, pienamente assolto, di dimostrare l'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 72 del d.lgs.n.81/2008 in tema di acquisizione e conservazione per tutta la durata del noleggio della dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo del lavoratore assegnato all'uso del macchinario, a tanto debitamente formato ed abilitato. L'appellante ha, poi, criticato la decisione del Tribunale di individuare a carico del noleggiatore una responsabilità da “cose in custodia” ex art. 2051 c.c., mentre l'intercorso noleggio di piattaforma “senza operatore” aveva implicato la mera concessione in godimento di un bene mobile ad una parte, affinché questa se ne servisse per un periodo di tempo determinato, dietro pagamento del corrispettivo, in piena autonomia e senza alcuna ingerenza del noleggiatore, con assunzione da parte dell'utilizzatore della responsabilità per l'integrità e per il corretto uso della cosa noleggiata;
ha censurato, altresì,
l'affermazione di responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. del noleggiatore nei confronti dell'utilizzatore, sul presupposto della mancata prova di esatto adempimento della prestazione dovuta, consistente nella fornitura di un mezzo ben funzionante, laddove sarebbe stato onere di dimostrare che la si era resa inadempiente al contratto di noleggio, CP_2 CP_6
fornendo un macchinario difettoso o non funzionante, oltre che dimostrare il nesso di causalità tra siffatto specifico inadempimento e la verificazione dell'infortunio. Infine, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di riconoscere un obbligo di manleva a carico della Ditta noleggiatrice ed in favore della Società utilizzatrice, senza chiarire quale fosse la fonte contrattuale o normativa dell'invocato obbligo di garanzia;
al contrario, l'imputazione del fatto dannoso a due soggetti avrebbe dovuto comportare, a mente dell'art. 2055 c.c., la nascita dell'obbligo solidale fra i coautori e, con esso, l'operatività del criterio di ripartizione del costo fra i responsabili in base alla gravità delle rispettive colpe ed all'entità delle conseguenze, oppure l'operatività del criterio sussidiario secondo cui, nel dubbio, le singole colpe si dovessero presumere uguali. Infine,
l'appellante ha criticato i criteri di quantificazione del danno biologico adottati dal Tribunale, non in linea con le Tabelle di Milano e, quanto al corretto riconoscimento della detrazione di ciò che era stato già versato dall' ha chiesto integrarsi la motivazione in ordine al meccanismo di CP_7 capitalizzazione della rendita a deconto del danno come liquidato. L'appellante ha, pertanto, CP_7 insistito per l'accoglimento del gravame in senso conforme alle proprie istanze, anche in punto di spese di lite.
e hanno chiesto, con distinte memorie, il rigetto del gravame. Controparte_4 CP_2
ha resistito al gravame e, in via incidentale, ha chiesto riformarsi la sentenza Controparte_1
impugnata in punto di quantificazione del danno risarcibile, insistendo per la condanna delle parti convenute al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 142.872,75 al titolo dedotto in causa, oltre accessori di legge e spese di lite del doppio grado.
ha chiesto, in via incidentale adesiva, rigettarsi le domande formulate da CP_3 CP_1
e da nonché liquidarsi le spese di lite nel rispetto del criterio della
[...] CP_2
soccombenza e delle tariffe fissate dal Dm n. 55/2014.
Disposta la riunione dei processi, allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di tardività dell'appello incidentale ad iniziativa di
, nonché dell'appello incidentale meramente adesivo di , di cui è Controparte_1 CP_3 documentata in atti la tempestiva proposizione ai sensi dell'art.436 cpc, in seno alle memorie di costituzione depositate nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, in specie sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
L'appello proposto da e gli appelli proposti in via incidentale Parte_1
dalle altre parti del processo, di cui può farsi trattazione congiunta, sono fondati a vanno accolti nei termini per ognuno di seguito precisati.
Questa Corte - in sede di riforma della decisione adottata dal Tribunale di Macerata sull'azione di regresso esercitata dall' nei confronti delle odierne parti - ha già avuto modo di CP_7 chiarire che, rispetto all'odierna fattispecie, opera il consolidato ed affatto condivisibile principio di elaborazione giurisprudenziale, in forza del quale “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. (per tutte, Cass.,Sez. L, Sent. n.10529 del 23/04/2008).
Muovendo da tali premesse, possono ritenersi pacificamente acquisite al processo le circostanze di fatto su cui riposa la domanda risarcitoria di , non potendosi Controparte_1 seriamente dubitare dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e il predetto CP_2 lavoratore infortunato, né risultando minimamente contestata la circostanza che quest'ultimo effettivamente abbia subito l'infortunio descritto in ricorso sui luoghi di lavoro e in occasione dell'espletamento di attività lavorativa.
Tanto chiarito, la genesi dell'infortunio occorso al dipendente può senza dubbio imputarsi a responsabilità della parte datoriale in forza della pacifica circostanza che quest'ultima, CP_2
nello stipulare con la un contratto di noleggio della piattaforma, alla quale ha Controparte_6
poi adibito il lavoratore, ha assunto la veste di obbligato alla custodia del bene ex art. 2051 c.c.; da ciò discende l'operatività del principio di formazione giurisprudenziale, secondo cui In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro, nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia - con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa - ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l'ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito (Cass.n.5957/2018).
In altri termini, sussiste nel caso di specie a carico della parte datoriale una presunzione di colpa, in quanto essa è, pacificamente, garante dell'integrità psicofisica del lavoratore e al contempo custode della cosa dal cui utilizzo è derivato il danno a quest'ultimo; siffatta presunzione scaturisce dalla concorrente applicabilità degli artt. 2051 e 2087 cod.civ., che può essere superata solo dalla dimostrazione di ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, ossia dalla prova in positivo dello specifico evento di natura eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere la sequenza causale tra evento lesivo e ambiente lavorativo.
E', dunque, il rischio della mancata prova, in ordine alla specifica causa, ad oggi rimasta ignota, determinante a suo tempo il distacco e la violenta precipitazione al suolo della piattaforma aerea su cui si trovava il lavoratore, a costituire il titolo della responsabilità datoriale nel caso in esame, senza che a tal fine rilevi l'adeguata formazione impartita al lavoratore, nonché la sua adibizione ad attività coerente con essa, così come non rileva che la piattaforma fosse stata noleggiata da ditta specializzata e da questa consegnata e garantita come funzionante ed in regola con revisione e manutenzione, che il lavoratore infortunato fosse munito di DPI correttamente indossati (caschetto, scarpe da antinfortunistica, guanti, imbragatura e altro) ed infine che
[...] avesse provveduto ad effettuare l'analisi dei rischi nel documento pos. CP_2
In altri termini, la verifica di carattere generale che la datrice di lavoro avesse rispettato tutti gli obblighi di legge a suo carico non è sufficiente, nel caso di specie, a sollevarla da responsabilità per oggettiva carenza in atti di elementi idonei ad accertare la specifica causa in concreto dotata di autonoma valenza determinante il distacco della piattaforma, tale da interrompere il nesso causale cui si è fatto cenno innanzi.
Tuttavia, anche in questa sede (come nel giudizio intentato dall' a fini di regresso) CP_7 occorre sottolineare che il contegno tenuto immediatamente dopo l'incidente dalla ditta
[...]
, proprietaria della piattaforma, ha precluso un giudiziale accertamento positivo in ordine CP_3 alla causa specifica dell'incidente in oggetto;
è, infatti, circostanza incontestata che, ben prima della scadenza del contratto di noleggio e nell'immediatezza dell'incidente in discorso, la noleggiatrice, senza alcuna plausibile ragione, ha provveduto a rimuovere la piattaforma dal cantiere, rientrandone ante tempus nell'esclusiva disponibilità materiale, quindi ponendo in essere una condotta non soltanto inadempiente agli obblighi assunti fino al termine di scadenza del noleggio, ma altresì contraria ai più elementari principi di correttezza e buona fede nella fase esecutiva del contratto, in quanto evidentemente preordinata ad impedire la tempestiva ispezione del mezzo e ad inibire, sulle effettive cause del suo improvviso cedimento, un'indagine che non fosse aprioristicamente viziata dal sospetto di irrimediabile alterazione dei dati informativi da sottoporre al futuro vaglio del consulente.
Dalla complessiva ricostruzione dei fatti di causa emerge, pertanto, un concorrente profilo di colpa della parte datoriale - che ha lasciato totalmente incustodito il cantiere edile, e con esso il macchinario incidentato, in aperta violazione non soltanto dei summenzionati obblighi nascenti dall'art. 2051 c.c. bensì anche dello specifico obbligo sancito dall'art. 95 d.lgs.n. 81/2008, in tal modo favorendovi l'ingresso di soggetti non autorizzati e l'asportazione del macchinario in questione - e della Ditta noleggiatrice, che, attraverso il surrettizio modus agendi innanzi descritto, ha evidentemente ostacolato l'accertamento delle cause specifiche all'origine dell'infortunio in questione.
Se, dunque, si impone all'evidenza il contegno negligente complessivamente tenuto dalla datrice di lavoro in occasione del sinistro denunciato, che vale per sé solo ad ascriverne la responsabilità a culpa in vigilando ed a legittimare nei suoi confronti l'azione esperita dal lavoratore incidentato, non meno palese risulta l'illecito contegno della Ditta noleggiatrice, senza dubbio qualificabile in termini di condotta illecita - quantomeno colposa, se non proprio dolosa - rispetto alla pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti dal medesimo lavoratore.
Ne discende in capo alla noleggiatrice un sicuro titolo di responsabilità Controparte_6 risarcitoria extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del lavoratore;
titolo senz'altro sufficiente a sorreggerne la condanna in solido con l'altra convenuta, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla documentata osservanza degli obblighi formali di verifica periodica e di relativa certificazione delle condizioni e dello stato di manutenzione della piattaforma noleggiata.
In ordine alla liquidazione del danno, va accolto l'appello incidentale di . Controparte_1
In proposito, nessuna delle parti ha sollevato specifiche e motivate osservazioni ovvero critiche alla CTU redatta in primo grado, così che le conclusioni in questa consacrate possono fondare il giudizio di quantificazione del danno risarcibile all'originario ricorrente.
Si legge in seno all'elaborato peritale che il lavoratore ha riportato all'età di 48 anni, a seguito dell'infortunio di causa, un danno biologico temporaneo pari al 100% per gg 60, al 75% per gg 241, al 50% per gg. 354 e pari al 25% per giorni 290, nonché un danno biologico permanente pari al
21%.
Ebbene, utilizzando come riferimento le Tabelle di Milano del 2024, appare corretto - ed oltretutto non attinto da specifiche osservazioni avversarie - il calcolo elaborato dall'originario ricorrente, che conduce alla quantificazione del danno biologico temporaneo in misura pari ad euro
56.378,75, nonché alla quantificazione del danno non patrimoniale, conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona ed alla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), in misura complessivamente pari ad euro 86.494,00 (di cui euro 63.134,00 per danno biologico permanente), per un totale di euro 142.872,75, liquidata all'attualità.
Rispetto a tale liquidazione, la detrazione delle somme già versate dall' deve avvenire per CP_7 poste omogenee, come da ormai consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “… il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo CP_7
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_7
successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la CP_7
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a titolo CP_8
di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso). (per tutte, Cass.n.9112/2019).
Ne discende che dalla somma di euro 63.134,00, corrispondente al ristoro del danno biologico permanente, va detratta la somma di euro 49.172,81, pari al danno biologico che ha formano oggetto di erogazione da parte dell' così residuando, a titolo di danno biologico permanente CP_7 risarcibile in questa sede (c.d. “differenziale”), la somma di euro 13.961,19.
Nessuna detrazione opera rispetto alle somme liquidate dall' a titolo di danno CP_7 patrimoniale per lesione della capacità generica di lavoro, in quanto nell'ambito del presente giudizio non è stata avanzata una richiesta risarcitoria in tale direzione;
giova, in proposito, ricordare che, per unanime orientamento dei Giudici di legittimità, la quota rapportata alla CP_7
retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato integra senza dubbio danno di natura patrimoniale (cfr. per tutte, Cass.n.9112/2019 citata).
Resta da stabilire se, per effetto della riconosciuta responsabilità solidale della datrice di lavoro e della Ditta noleggiatrice, possa operare, rispetto ai rapporti interni tra tali soggetti, un qualche diritto di rivalsa o di garanzia che sorregga la condanna di a tenere indenne CP_3
CP_2 Ritiene il Collegio che vada esclusa qualsiasi forma di manleva tra gli originari convenuti, posto che la responsabilità risarcitoria è stata riconosciuta in capo ad entrambi in via solidale in relazione al sicuro profilo di colpa a ciascuno imputabile per fatto proprio, così che operano nella specie il secondo ed il terzo comma dell'art. 2055 c.c., a mente del quale l'azione di regresso è
l'unico rimedio esperibile da quello tra i condebitori in solido che abbia effettivamente pagato
l'intero debito, e che, solo dopo aver eseguito siffatto pagamento anche per la parte non di sua spettanza, può pretendere dagli altri coobbligati il versamento della somma corrispondente alla quota di debito a loro carico;
tale quota, in un caso come quello di specie, si presume ripartita in parti uguali, in relazione per l'appunto alla totale mancanza di elementi alla stregua dei quali stabilire una graduazione di colpe o di entità delle conseguenze, ai sensi del secondo comma della norma in esame.
In definitiva, vige in favore del lavoratore-creditore danneggiato il concorso di due autonomi e distinti titoli di responsabilità: contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. a carico della datrice di lavoro ed extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. a carico della noleggiatrice;
l'autonomia di tali titoli non esclude il sorgere del vincolo di solidarietà passiva tra debitori rispetto ad un'unica obbligazione, in quanto unico è stato l'evento lesivo occorso ed unico è stato il danno-conseguenza derivatone al lavoratore. Opera, infatti, nel caso di specie, il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo
(contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento….” (Cass.n.11116/2021).
Del pari è da riformarsi la sentenza nella parte in cui contempla l'obbligo di manleva a carico di ed in favore di difettando lo specifico titolo di matrice CP_3 Controparte_9
contrattuale o legale che giustifichi il sorgere tra dette parti di un rapporto di garanzia.
Quanto alla condanna di a tenere indenne in forza della Parte_1 CP_3
polizza assicurativa RCT Valore Impresa n. 135A8953 intercorsa con quest'ultimo, tale statuizione può considerarsi ormai coperta da giudicato, in relazione all'inammissibilità delle relative censure da parte dell'appellante principale, atteso il tenore oltremodo vago e generico degli argomenti a base delle stesse. L'acquiescenza prestata da alle statuizioni della sentenza inerenti Controparte_9 all'obbligo di manleva nascente a suo carico ed in favore di in forza dell'intercorsa CP_2
polizza assicurativa polizza n. 8000511146-09, ne consente la conferma in parte qua.
Infine, in onore al criterio della soccombenza, le spese di lite dell'intero giudizio possono essere compensate integralmente rispetto a tutti i rapporti tra le originarie convenute e le rispettive
Società Assicuratrici, mentre si liquidano a carico di costoro in solido ed in favore dell'originario ricorrente nella misura già liquidata per il primo grado ed in quella indicata in dispositivo per il presente grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello principale e gli appelli incidentali per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna e in solido al CP_2 CP_3
pagamento in favore di della somma complessiva di euro 142.872,75, liquidata Controparte_1 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'infortunio dedotto in causa, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza, detratto quanto già corrisposto dall' nel senso indicato in parte motiva;
condanna e in solido al CP_7 CP_2 CP_3
pagamento della somma di euro 1.206,00 per spese mediche, oltre accessori di legge, detratto quanto erogato dall' al medesimo titolo;
condanna e in solido al CP_7 CP_2 CP_3
pagamento della somma di euro 1.952,00 per spese di consulenza;
2) condanna e CP_2
in solido al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di CP_3 Controparte_1
giudizio, nella misura già liquidata nella sentenza impugnata per il primo grado ed in complessivi euro 10.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dispone che e la CP_2 [...]
siano tenute indenni rispettivamente da e CP_6 Controparte_4 Parte_1
rispetto a tutto quanto dalle stesse dovuto ad ai titoli suddetti;
[...] Controparte_1
compensa le spese di lite rispetto ai rapporti processuali instaurati tra le originarie convenute e le chiamate in causa
Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 183-197/2024 r. g. Sez. Lav. vertenti
TRA
, già , in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. Piero Novelli del Foro di Ancona
Appellante principale
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Sandro Fabris Controparte_1
Appellato-appellante incidentale
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dagli CP_2
Avv.ti Gianni Baldoni e Giovanni Di Cuia
Appellata
, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Vittorio Bucci ed CP_3
Andrea Bucciarelli
Appellato-appellante incidentale
già in persona del legale rappresentante, Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Massimo Lipparini del Foro di Perugia Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con successivi ricorsi depositati il 20 maggio ed il 5 giugno 2024 - onde prevenire eccezioni processuali concernenti la legittimazione attiva all'impugnazione - Parte_3
poi trasformata in , ha proposto appello avverso la sentenza
[...] Parte_1
del 5 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato in solido e la a risarcire il danno differenziale patito da CP_2 Controparte_6 , dipendente della prima, rimasto vittima di infortunio in data 25 ottobre 2018, per Controparte_1 essere caduto da un'altezza di circa nove metri mentre operava alla facciata esterna di un edificio sulla piattaforma mobile ad elevazione meccanica presa a noleggio dalla seconda, a causa dell'improvviso cedimento del cestello elevatore, quindi aveva condannato essa Società di assicurazioni, in virtù dell'intercorsa polizza, a manlevare oltre che a pagare le spese CP_3
di lite in suo favore. Ha dedotto l'appellante in primo luogo l'errore del Tribunale nel disattendere i basilari principi in tema di rigoroso accertamento della causa determinante l'infortunio e nell'effettuare la valutazione delle prove, in assenza di adeguate indagini tecniche ovvero di verifiche compiute dagli organi ispettivi dell' onde risalire alle specifiche ragioni per le quali CP_7
avesse ceduto il braccio elevatore della macchina data a noleggio;
a tal fine ha invocato la decisione del Tribunale di Macerata che, all'esito dell'azione di regresso intentata dall' nei confronti CP_7
delle stesse parti, correttamente aveva escluso la responsabilità di , posto che CP_3 [...]
aveva la custodia del bene e che alla stessa spettassero le verifiche in costanza di utilizzo della CP_2
piattaforma, consegnatale in perfette condizioni di funzionamento, come poteva evincersi dalla certificazione allegata. Inoltre, l'appellante ha censurato la qualificazione giuridica dell'azione proposta dal lavoratore infortunato e recepita dal giudicante, che, riportando i fatti di causa entro il paradigma di responsabilità disciplinato dall'art. 2051 c.c. invece che dall'art. 2043 c.c., aveva disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale fondante la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. sul principio di colpevolezza, a sua volta incentrato sulla necessaria esistenza dell'elemento psichico del dolo o quantomeno della colpa;
ha evidenziato che, nella specie, difettava la prova della riconducibilità dell'infortunio ad un malfunzionamento della piattaforma imputabile a colpa della Ditta noleggiatrice, la quale, viceversa, aveva adeguatamente dimostrato di aver consegnato a un macchinario funzionante, integro nelle sue dotazioni ed in regola CP_2
con le verifiche periodiche;
che gli obblighi invocati dal ricorrente a fondamento della responsabilità risarcitoria (addestramento e formazione del lavoratore, consegna allo stesso di adeguati DPI, controllo del macchinario una volta consegnato dal noleggiante al noleggiatore, ecc.) erano a carico del datore di lavoro e non del noleggiatore della piattaforma;
che, pertanto, in ossequio ai criteri di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 2043 c.c. era onere del lavoratore infortunato, rimasto non assolto, provare la colpevolezza del noleggiatore, mentre quest'ultimo aveva soltanto l'onere, pienamente assolto, di dimostrare l'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 72 del d.lgs.n.81/2008 in tema di acquisizione e conservazione per tutta la durata del noleggio della dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo del lavoratore assegnato all'uso del macchinario, a tanto debitamente formato ed abilitato. L'appellante ha, poi, criticato la decisione del Tribunale di individuare a carico del noleggiatore una responsabilità da “cose in custodia” ex art. 2051 c.c., mentre l'intercorso noleggio di piattaforma “senza operatore” aveva implicato la mera concessione in godimento di un bene mobile ad una parte, affinché questa se ne servisse per un periodo di tempo determinato, dietro pagamento del corrispettivo, in piena autonomia e senza alcuna ingerenza del noleggiatore, con assunzione da parte dell'utilizzatore della responsabilità per l'integrità e per il corretto uso della cosa noleggiata;
ha censurato, altresì,
l'affermazione di responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. del noleggiatore nei confronti dell'utilizzatore, sul presupposto della mancata prova di esatto adempimento della prestazione dovuta, consistente nella fornitura di un mezzo ben funzionante, laddove sarebbe stato onere di dimostrare che la si era resa inadempiente al contratto di noleggio, CP_2 CP_6
fornendo un macchinario difettoso o non funzionante, oltre che dimostrare il nesso di causalità tra siffatto specifico inadempimento e la verificazione dell'infortunio. Infine, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di riconoscere un obbligo di manleva a carico della Ditta noleggiatrice ed in favore della Società utilizzatrice, senza chiarire quale fosse la fonte contrattuale o normativa dell'invocato obbligo di garanzia;
al contrario, l'imputazione del fatto dannoso a due soggetti avrebbe dovuto comportare, a mente dell'art. 2055 c.c., la nascita dell'obbligo solidale fra i coautori e, con esso, l'operatività del criterio di ripartizione del costo fra i responsabili in base alla gravità delle rispettive colpe ed all'entità delle conseguenze, oppure l'operatività del criterio sussidiario secondo cui, nel dubbio, le singole colpe si dovessero presumere uguali. Infine,
l'appellante ha criticato i criteri di quantificazione del danno biologico adottati dal Tribunale, non in linea con le Tabelle di Milano e, quanto al corretto riconoscimento della detrazione di ciò che era stato già versato dall' ha chiesto integrarsi la motivazione in ordine al meccanismo di CP_7 capitalizzazione della rendita a deconto del danno come liquidato. L'appellante ha, pertanto, CP_7 insistito per l'accoglimento del gravame in senso conforme alle proprie istanze, anche in punto di spese di lite.
e hanno chiesto, con distinte memorie, il rigetto del gravame. Controparte_4 CP_2
ha resistito al gravame e, in via incidentale, ha chiesto riformarsi la sentenza Controparte_1
impugnata in punto di quantificazione del danno risarcibile, insistendo per la condanna delle parti convenute al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 142.872,75 al titolo dedotto in causa, oltre accessori di legge e spese di lite del doppio grado.
ha chiesto, in via incidentale adesiva, rigettarsi le domande formulate da CP_3 CP_1
e da nonché liquidarsi le spese di lite nel rispetto del criterio della
[...] CP_2
soccombenza e delle tariffe fissate dal Dm n. 55/2014.
Disposta la riunione dei processi, allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di tardività dell'appello incidentale ad iniziativa di
, nonché dell'appello incidentale meramente adesivo di , di cui è Controparte_1 CP_3 documentata in atti la tempestiva proposizione ai sensi dell'art.436 cpc, in seno alle memorie di costituzione depositate nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, in specie sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
L'appello proposto da e gli appelli proposti in via incidentale Parte_1
dalle altre parti del processo, di cui può farsi trattazione congiunta, sono fondati a vanno accolti nei termini per ognuno di seguito precisati.
Questa Corte - in sede di riforma della decisione adottata dal Tribunale di Macerata sull'azione di regresso esercitata dall' nei confronti delle odierne parti - ha già avuto modo di CP_7 chiarire che, rispetto all'odierna fattispecie, opera il consolidato ed affatto condivisibile principio di elaborazione giurisprudenziale, in forza del quale “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. (per tutte, Cass.,Sez. L, Sent. n.10529 del 23/04/2008).
Muovendo da tali premesse, possono ritenersi pacificamente acquisite al processo le circostanze di fatto su cui riposa la domanda risarcitoria di , non potendosi Controparte_1 seriamente dubitare dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e il predetto CP_2 lavoratore infortunato, né risultando minimamente contestata la circostanza che quest'ultimo effettivamente abbia subito l'infortunio descritto in ricorso sui luoghi di lavoro e in occasione dell'espletamento di attività lavorativa.
Tanto chiarito, la genesi dell'infortunio occorso al dipendente può senza dubbio imputarsi a responsabilità della parte datoriale in forza della pacifica circostanza che quest'ultima, CP_2
nello stipulare con la un contratto di noleggio della piattaforma, alla quale ha Controparte_6
poi adibito il lavoratore, ha assunto la veste di obbligato alla custodia del bene ex art. 2051 c.c.; da ciò discende l'operatività del principio di formazione giurisprudenziale, secondo cui In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro, nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia - con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa - ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l'ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito (Cass.n.5957/2018).
In altri termini, sussiste nel caso di specie a carico della parte datoriale una presunzione di colpa, in quanto essa è, pacificamente, garante dell'integrità psicofisica del lavoratore e al contempo custode della cosa dal cui utilizzo è derivato il danno a quest'ultimo; siffatta presunzione scaturisce dalla concorrente applicabilità degli artt. 2051 e 2087 cod.civ., che può essere superata solo dalla dimostrazione di ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, ossia dalla prova in positivo dello specifico evento di natura eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere la sequenza causale tra evento lesivo e ambiente lavorativo.
E', dunque, il rischio della mancata prova, in ordine alla specifica causa, ad oggi rimasta ignota, determinante a suo tempo il distacco e la violenta precipitazione al suolo della piattaforma aerea su cui si trovava il lavoratore, a costituire il titolo della responsabilità datoriale nel caso in esame, senza che a tal fine rilevi l'adeguata formazione impartita al lavoratore, nonché la sua adibizione ad attività coerente con essa, così come non rileva che la piattaforma fosse stata noleggiata da ditta specializzata e da questa consegnata e garantita come funzionante ed in regola con revisione e manutenzione, che il lavoratore infortunato fosse munito di DPI correttamente indossati (caschetto, scarpe da antinfortunistica, guanti, imbragatura e altro) ed infine che
[...] avesse provveduto ad effettuare l'analisi dei rischi nel documento pos. CP_2
In altri termini, la verifica di carattere generale che la datrice di lavoro avesse rispettato tutti gli obblighi di legge a suo carico non è sufficiente, nel caso di specie, a sollevarla da responsabilità per oggettiva carenza in atti di elementi idonei ad accertare la specifica causa in concreto dotata di autonoma valenza determinante il distacco della piattaforma, tale da interrompere il nesso causale cui si è fatto cenno innanzi.
Tuttavia, anche in questa sede (come nel giudizio intentato dall' a fini di regresso) CP_7 occorre sottolineare che il contegno tenuto immediatamente dopo l'incidente dalla ditta
[...]
, proprietaria della piattaforma, ha precluso un giudiziale accertamento positivo in ordine CP_3 alla causa specifica dell'incidente in oggetto;
è, infatti, circostanza incontestata che, ben prima della scadenza del contratto di noleggio e nell'immediatezza dell'incidente in discorso, la noleggiatrice, senza alcuna plausibile ragione, ha provveduto a rimuovere la piattaforma dal cantiere, rientrandone ante tempus nell'esclusiva disponibilità materiale, quindi ponendo in essere una condotta non soltanto inadempiente agli obblighi assunti fino al termine di scadenza del noleggio, ma altresì contraria ai più elementari principi di correttezza e buona fede nella fase esecutiva del contratto, in quanto evidentemente preordinata ad impedire la tempestiva ispezione del mezzo e ad inibire, sulle effettive cause del suo improvviso cedimento, un'indagine che non fosse aprioristicamente viziata dal sospetto di irrimediabile alterazione dei dati informativi da sottoporre al futuro vaglio del consulente.
Dalla complessiva ricostruzione dei fatti di causa emerge, pertanto, un concorrente profilo di colpa della parte datoriale - che ha lasciato totalmente incustodito il cantiere edile, e con esso il macchinario incidentato, in aperta violazione non soltanto dei summenzionati obblighi nascenti dall'art. 2051 c.c. bensì anche dello specifico obbligo sancito dall'art. 95 d.lgs.n. 81/2008, in tal modo favorendovi l'ingresso di soggetti non autorizzati e l'asportazione del macchinario in questione - e della Ditta noleggiatrice, che, attraverso il surrettizio modus agendi innanzi descritto, ha evidentemente ostacolato l'accertamento delle cause specifiche all'origine dell'infortunio in questione.
Se, dunque, si impone all'evidenza il contegno negligente complessivamente tenuto dalla datrice di lavoro in occasione del sinistro denunciato, che vale per sé solo ad ascriverne la responsabilità a culpa in vigilando ed a legittimare nei suoi confronti l'azione esperita dal lavoratore incidentato, non meno palese risulta l'illecito contegno della Ditta noleggiatrice, senza dubbio qualificabile in termini di condotta illecita - quantomeno colposa, se non proprio dolosa - rispetto alla pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti dal medesimo lavoratore.
Ne discende in capo alla noleggiatrice un sicuro titolo di responsabilità Controparte_6 risarcitoria extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del lavoratore;
titolo senz'altro sufficiente a sorreggerne la condanna in solido con l'altra convenuta, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla documentata osservanza degli obblighi formali di verifica periodica e di relativa certificazione delle condizioni e dello stato di manutenzione della piattaforma noleggiata.
In ordine alla liquidazione del danno, va accolto l'appello incidentale di . Controparte_1
In proposito, nessuna delle parti ha sollevato specifiche e motivate osservazioni ovvero critiche alla CTU redatta in primo grado, così che le conclusioni in questa consacrate possono fondare il giudizio di quantificazione del danno risarcibile all'originario ricorrente.
Si legge in seno all'elaborato peritale che il lavoratore ha riportato all'età di 48 anni, a seguito dell'infortunio di causa, un danno biologico temporaneo pari al 100% per gg 60, al 75% per gg 241, al 50% per gg. 354 e pari al 25% per giorni 290, nonché un danno biologico permanente pari al
21%.
Ebbene, utilizzando come riferimento le Tabelle di Milano del 2024, appare corretto - ed oltretutto non attinto da specifiche osservazioni avversarie - il calcolo elaborato dall'originario ricorrente, che conduce alla quantificazione del danno biologico temporaneo in misura pari ad euro
56.378,75, nonché alla quantificazione del danno non patrimoniale, conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona ed alla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), in misura complessivamente pari ad euro 86.494,00 (di cui euro 63.134,00 per danno biologico permanente), per un totale di euro 142.872,75, liquidata all'attualità.
Rispetto a tale liquidazione, la detrazione delle somme già versate dall' deve avvenire per CP_7 poste omogenee, come da ormai consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “… il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo CP_7
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_7
successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la CP_7
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a titolo CP_8
di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso). (per tutte, Cass.n.9112/2019).
Ne discende che dalla somma di euro 63.134,00, corrispondente al ristoro del danno biologico permanente, va detratta la somma di euro 49.172,81, pari al danno biologico che ha formano oggetto di erogazione da parte dell' così residuando, a titolo di danno biologico permanente CP_7 risarcibile in questa sede (c.d. “differenziale”), la somma di euro 13.961,19.
Nessuna detrazione opera rispetto alle somme liquidate dall' a titolo di danno CP_7 patrimoniale per lesione della capacità generica di lavoro, in quanto nell'ambito del presente giudizio non è stata avanzata una richiesta risarcitoria in tale direzione;
giova, in proposito, ricordare che, per unanime orientamento dei Giudici di legittimità, la quota rapportata alla CP_7
retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato integra senza dubbio danno di natura patrimoniale (cfr. per tutte, Cass.n.9112/2019 citata).
Resta da stabilire se, per effetto della riconosciuta responsabilità solidale della datrice di lavoro e della Ditta noleggiatrice, possa operare, rispetto ai rapporti interni tra tali soggetti, un qualche diritto di rivalsa o di garanzia che sorregga la condanna di a tenere indenne CP_3
CP_2 Ritiene il Collegio che vada esclusa qualsiasi forma di manleva tra gli originari convenuti, posto che la responsabilità risarcitoria è stata riconosciuta in capo ad entrambi in via solidale in relazione al sicuro profilo di colpa a ciascuno imputabile per fatto proprio, così che operano nella specie il secondo ed il terzo comma dell'art. 2055 c.c., a mente del quale l'azione di regresso è
l'unico rimedio esperibile da quello tra i condebitori in solido che abbia effettivamente pagato
l'intero debito, e che, solo dopo aver eseguito siffatto pagamento anche per la parte non di sua spettanza, può pretendere dagli altri coobbligati il versamento della somma corrispondente alla quota di debito a loro carico;
tale quota, in un caso come quello di specie, si presume ripartita in parti uguali, in relazione per l'appunto alla totale mancanza di elementi alla stregua dei quali stabilire una graduazione di colpe o di entità delle conseguenze, ai sensi del secondo comma della norma in esame.
In definitiva, vige in favore del lavoratore-creditore danneggiato il concorso di due autonomi e distinti titoli di responsabilità: contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. a carico della datrice di lavoro ed extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. a carico della noleggiatrice;
l'autonomia di tali titoli non esclude il sorgere del vincolo di solidarietà passiva tra debitori rispetto ad un'unica obbligazione, in quanto unico è stato l'evento lesivo occorso ed unico è stato il danno-conseguenza derivatone al lavoratore. Opera, infatti, nel caso di specie, il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo
(contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento….” (Cass.n.11116/2021).
Del pari è da riformarsi la sentenza nella parte in cui contempla l'obbligo di manleva a carico di ed in favore di difettando lo specifico titolo di matrice CP_3 Controparte_9
contrattuale o legale che giustifichi il sorgere tra dette parti di un rapporto di garanzia.
Quanto alla condanna di a tenere indenne in forza della Parte_1 CP_3
polizza assicurativa RCT Valore Impresa n. 135A8953 intercorsa con quest'ultimo, tale statuizione può considerarsi ormai coperta da giudicato, in relazione all'inammissibilità delle relative censure da parte dell'appellante principale, atteso il tenore oltremodo vago e generico degli argomenti a base delle stesse. L'acquiescenza prestata da alle statuizioni della sentenza inerenti Controparte_9 all'obbligo di manleva nascente a suo carico ed in favore di in forza dell'intercorsa CP_2
polizza assicurativa polizza n. 8000511146-09, ne consente la conferma in parte qua.
Infine, in onore al criterio della soccombenza, le spese di lite dell'intero giudizio possono essere compensate integralmente rispetto a tutti i rapporti tra le originarie convenute e le rispettive
Società Assicuratrici, mentre si liquidano a carico di costoro in solido ed in favore dell'originario ricorrente nella misura già liquidata per il primo grado ed in quella indicata in dispositivo per il presente grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello principale e gli appelli incidentali per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna e in solido al CP_2 CP_3
pagamento in favore di della somma complessiva di euro 142.872,75, liquidata Controparte_1 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'infortunio dedotto in causa, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza, detratto quanto già corrisposto dall' nel senso indicato in parte motiva;
condanna e in solido al CP_7 CP_2 CP_3
pagamento della somma di euro 1.206,00 per spese mediche, oltre accessori di legge, detratto quanto erogato dall' al medesimo titolo;
condanna e in solido al CP_7 CP_2 CP_3
pagamento della somma di euro 1.952,00 per spese di consulenza;
2) condanna e CP_2
in solido al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di CP_3 Controparte_1
giudizio, nella misura già liquidata nella sentenza impugnata per il primo grado ed in complessivi euro 10.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dispone che e la CP_2 [...]
siano tenute indenni rispettivamente da e CP_6 Controparte_4 Parte_1
rispetto a tutto quanto dalle stesse dovuto ad ai titoli suddetti;
[...] Controparte_1
compensa le spese di lite rispetto ai rapporti processuali instaurati tra le originarie convenute e le chiamate in causa
Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente