Art. 10.
L'avanzo finale della liquidazione dell'U.CE.FA.P. dopo la regolazione delle pendenze di cui al presente provvedimento, nonche' di eventuali altre pendenze comunque connesse alla soppressione dell'Ufficio stesso, disposta con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e' devoluto al Ministero del tesoro.
L'avanzo finale della liquidazione dell'U.CE.FA.P. dopo la regolazione delle pendenze di cui al presente provvedimento, nonche' di eventuali altre pendenze comunque connesse alla soppressione dell'Ufficio stesso, disposta con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e' devoluto al Ministero del tesoro.