Articolo 10 della Legge 22 giugno 1954, n. 395
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 luglio 1954
Art. 10.
L'avanzo finale della liquidazione dell'U.CE.FA.P. dopo la regolazione delle pendenze di cui al presente provvedimento, nonche' di eventuali altre pendenze comunque connesse alla soppressione dell'Ufficio stesso, disposta con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e' devoluto al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 10 luglio 1954