Articolo 1 della Legge 1 novembre 1965, n. 1179
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4 novembre 1965
Art. 1. "ART. 12-bis. - L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritti del contratto di mutuo contemplato all'articolo 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio".

Entrata in vigore il 4 novembre 1965