Decreto cautelare 8 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00909/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino, Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino (AST), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 1006/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino (AST) e dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, la domanda cautelare possa essere accolta assicurando al minore - fino all’elaborazione del progetto terapeutico/piano di assistenza individualizzato da parte dell’AST competente - un trattamento cognitivo comportamentale ABA in regime domiciliare, con frequenza di almeno 15 ore settimanali, come individuato sulla base della documentazione delle strutture ospedaliere pubbliche in atti;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1056/2025) nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.