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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 21356/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 12.06.2024 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. il 20.03.2025;
visto il provvedimento del 25.02.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.03.2025;
lette note difensive finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 21356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla circonvallazione Clodia n. 80 presso il proprio studio, difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- APPELLANTE -
E
LA E IL , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura di
Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi ope legis;
- APPELLATI–
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16911/2022 – opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note difensive depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025.
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
16911/2022, di rigetto dell'opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza del
Prefetto di Roma n. 00091200036335.
Con l'ordinanza impugnata è stato ingiunto all'appellante il pagamento della somma di euro
112,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre accessori, per la violazione dell'art. 7
d.lgs. n. 285/1992, contestata con verbale n. 22210198832, in quanto in data 05.05.2021 il veicolo
Peugeot 208 targato FD684MK sostava in Roma in via Muggia senza esporre il titolo di pagamento
A fondamento dell'opposizione il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di potere in capo al Vice Prefetto che ha sottoscritto l'atto; la tardiva emissione dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente accoglimento del ricorso al Prefetto;
l'illegittimità della sanzione applicata in quanto l'area di parcheggio posta su via Muggia sarebbe stata illegittimamente realizzata, in difetto di destinazione di aree a parcheggio libero, secondo quanto disposto dall'art. 7 comma ottavo d.lgs. n. 285/1992.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo l'ordinanza ingiunzione tempestivamente e validamente emessa dal Vice Prefetto, dott. Aldo Aldi, e ritenendo infondata la contestazione relativa all'illegittimità dell'area di parcheggio in quanto realizzata in violazione dell'art. 7 comma ottavo d.lgs. n. 285/1992, in difetto di prova dell'assenza di aree destinate al parcheggio libero
Avverso tal statuizione ha proposto appello rilevando l'erroneità della sentenza Parte_1
di prime cure nella parte in cui non ha accertato la carenza di potere in capo al Vice Prefetto che ha sottoscritto l'atto impugnato e non ha dichiarato l'illegittimità della sanzione applicata in ragione dell'assenza di parcheggi liberi nelle vicinanze dell'area a pagamento, come prescritto dall'art. 7 comma ottavo d.lgs. n. 285/1992.
La e il , che è intervenuto volontariamente nel giudizio, Controparte_1 Controparte_2 hanno rilevato l'infondatezza del primo motivo di gravame e hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione relativa all'omessa predisposizione di aree di parcheggio libero, attività di competenza di Parte_2
3 In ogni caso, secondo la prospettazione difensiva degli appellati, la sussistenza di aree di parcheggio libero nella zona di riferimento costituirebbe fatto notorio.
2. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
L'opponente ha contestato l'illegittimità del parcheggio a pagamento istituito da e Parte_2
della conseguente applicazione della sanzione per non aver esposto il necessario titolo di pagamento, rilevando l'omessa predisposizione, da parte dell'amministrazione di spazi di parcheggio libero o, in subordine, la carenza di prova della sussistenza di una causa di esonero dall'obbligo di prevedere spazi liberi, ai sensi dell'art. 7 comma ottavo codice della strada.
Il primo giudice ha rigettato la doglianza, in quanto l'opponente non avrebbe fornito prova dei propri assunti difensivi.
Tale conclusione muove dall'assunto che gravi sull'opponente l'onere di fornire la prova della carenza di presupposti per l'istituzione di una area di parcheggio a pagamento.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia affermato che: “In tema di sanzioni amministrative, quanto agli obblighi di cui all'art. 157, comma 6, del codice della strada circa i luoghi nei quali è permessa la sosta, è onere della P.A. dare prova dell'adozione di provvedimenti amministrativi che individuano, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, ovvero, in difetto di ciò, dell'adozione di provvedimenti atti a rendere inoperante l'obbligo di cui all'art. 7, comma 8, prima parte, del codice della strada”
(Cass. n. 34389/2024; cfr. altresì Cass. n. 15678/2020; Cass. n. 18575/2014).).
Ne discende che l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tali provvedimenti (la cui sussistenza è negata dall'appellante) gravava sulla , la quale – peraltro solo in sede di CP_1
appello – si è limitata a dedurre che la sussistenza, nell'area in cui è stata accertata l'infrazione, di aree di parcheggio libero costituirebbe fatto notorio.
Deve tuttavia escludersi che l'istituzione di aree di parcheggio libero, nella misura prescritta dalla legge e in una specifica zona del territorio comunale, rientri nei fatti di comune conoscenza, e in difetto di prova che l'amministrazione abbia adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. dell'art. 7 comma ottavo codice della strada l'opposizione deve trovare accoglimento e l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata
Le ulteriori censure sollevate restano assorbite.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della . Sono poste a carico del Controparte_1 [...]
le sole spese del giudizio di appello, considerato che l'amministrazione non è stata CP_2 parte del giudizio di prime cure.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16911/2022, Parte_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 16911/2022 del Giudice di Pace di
Roma annulla l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Roma n. 00091200036335; condanna la al rimborso delle spese processuali in favore di , Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 200,00 per compensi per il giudizio di primo grado e in euro 300,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 21.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 12.06.2024 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. il 20.03.2025;
visto il provvedimento del 25.02.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.03.2025;
lette note difensive finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 21356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla circonvallazione Clodia n. 80 presso il proprio studio, difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- APPELLANTE -
E
LA E IL , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura di
Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi ope legis;
- APPELLATI–
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16911/2022 – opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note difensive depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025.
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
16911/2022, di rigetto dell'opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza del
Prefetto di Roma n. 00091200036335.
Con l'ordinanza impugnata è stato ingiunto all'appellante il pagamento della somma di euro
112,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre accessori, per la violazione dell'art. 7
d.lgs. n. 285/1992, contestata con verbale n. 22210198832, in quanto in data 05.05.2021 il veicolo
Peugeot 208 targato FD684MK sostava in Roma in via Muggia senza esporre il titolo di pagamento
A fondamento dell'opposizione il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di potere in capo al Vice Prefetto che ha sottoscritto l'atto; la tardiva emissione dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente accoglimento del ricorso al Prefetto;
l'illegittimità della sanzione applicata in quanto l'area di parcheggio posta su via Muggia sarebbe stata illegittimamente realizzata, in difetto di destinazione di aree a parcheggio libero, secondo quanto disposto dall'art. 7 comma ottavo d.lgs. n. 285/1992.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo l'ordinanza ingiunzione tempestivamente e validamente emessa dal Vice Prefetto, dott. Aldo Aldi, e ritenendo infondata la contestazione relativa all'illegittimità dell'area di parcheggio in quanto realizzata in violazione dell'art. 7 comma ottavo d.lgs. n. 285/1992, in difetto di prova dell'assenza di aree destinate al parcheggio libero
Avverso tal statuizione ha proposto appello rilevando l'erroneità della sentenza Parte_1
di prime cure nella parte in cui non ha accertato la carenza di potere in capo al Vice Prefetto che ha sottoscritto l'atto impugnato e non ha dichiarato l'illegittimità della sanzione applicata in ragione dell'assenza di parcheggi liberi nelle vicinanze dell'area a pagamento, come prescritto dall'art. 7 comma ottavo d.lgs. n. 285/1992.
La e il , che è intervenuto volontariamente nel giudizio, Controparte_1 Controparte_2 hanno rilevato l'infondatezza del primo motivo di gravame e hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione relativa all'omessa predisposizione di aree di parcheggio libero, attività di competenza di Parte_2
3 In ogni caso, secondo la prospettazione difensiva degli appellati, la sussistenza di aree di parcheggio libero nella zona di riferimento costituirebbe fatto notorio.
2. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
L'opponente ha contestato l'illegittimità del parcheggio a pagamento istituito da e Parte_2
della conseguente applicazione della sanzione per non aver esposto il necessario titolo di pagamento, rilevando l'omessa predisposizione, da parte dell'amministrazione di spazi di parcheggio libero o, in subordine, la carenza di prova della sussistenza di una causa di esonero dall'obbligo di prevedere spazi liberi, ai sensi dell'art. 7 comma ottavo codice della strada.
Il primo giudice ha rigettato la doglianza, in quanto l'opponente non avrebbe fornito prova dei propri assunti difensivi.
Tale conclusione muove dall'assunto che gravi sull'opponente l'onere di fornire la prova della carenza di presupposti per l'istituzione di una area di parcheggio a pagamento.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia affermato che: “In tema di sanzioni amministrative, quanto agli obblighi di cui all'art. 157, comma 6, del codice della strada circa i luoghi nei quali è permessa la sosta, è onere della P.A. dare prova dell'adozione di provvedimenti amministrativi che individuano, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, ovvero, in difetto di ciò, dell'adozione di provvedimenti atti a rendere inoperante l'obbligo di cui all'art. 7, comma 8, prima parte, del codice della strada”
(Cass. n. 34389/2024; cfr. altresì Cass. n. 15678/2020; Cass. n. 18575/2014).).
Ne discende che l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tali provvedimenti (la cui sussistenza è negata dall'appellante) gravava sulla , la quale – peraltro solo in sede di CP_1
appello – si è limitata a dedurre che la sussistenza, nell'area in cui è stata accertata l'infrazione, di aree di parcheggio libero costituirebbe fatto notorio.
Deve tuttavia escludersi che l'istituzione di aree di parcheggio libero, nella misura prescritta dalla legge e in una specifica zona del territorio comunale, rientri nei fatti di comune conoscenza, e in difetto di prova che l'amministrazione abbia adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. dell'art. 7 comma ottavo codice della strada l'opposizione deve trovare accoglimento e l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata
Le ulteriori censure sollevate restano assorbite.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della . Sono poste a carico del Controparte_1 [...]
le sole spese del giudizio di appello, considerato che l'amministrazione non è stata CP_2 parte del giudizio di prime cure.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16911/2022, Parte_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 16911/2022 del Giudice di Pace di
Roma annulla l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Roma n. 00091200036335; condanna la al rimborso delle spese processuali in favore di , Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 200,00 per compensi per il giudizio di primo grado e in euro 300,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 21.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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