Art. 5.
Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall' art. 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 , assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova, costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.
Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dell' art. 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253 .
Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall' art. 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 , assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova, costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.
Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dell' art. 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253 .