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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1434/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 6 marzo 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Benedetta Parte_1 C.F._1
GUERINONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] l'8 febbraio CP_1 C.F._2
1956;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Clusone (BG) Parte_1 CP_1
in data 29 settembre 2007.
Dalla loro unione è nata (18 febbraio 2010), minorenne. Persona_1 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione Parte_1
con addebito al marito, l'affido condiviso della figlia con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite col papà, un contributo per il mantenimento della minore pari a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico, e l'autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio della minore.
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 13 giugno 2024, il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente e il Giudice relatore, dichiarata la sua contumacia, ha sentito liberamente sui fatti di causa la ricorrente, la quale ha rinunciato alla domanda di addebito.
Con ordinanza riservata, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e con separato decreto ha ordinato all'Inps il deposito della documentazione pensionistica relativa al resistente.
Nelle more, il Giudice titolare della causa è stato trasferito ad altra sezione dell'intestato Tribunale e la causa è stata assegnata al Giudice onorario dott.ssa Cherubini che, all'esito dell'istanza di precisazione delle conclusioni formulata dalla difesa della ricorrente, ha trasmesso gli atti al Giudice dott.ssa Caprino che ha rimesso la causa al Presidente per l'assegnazione al Giudice togato.
La causa è stata dunque assegnata alla scrivente con decreto del 20 novembre 2024 e rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 16 aprile 2025, assegnando alla ricorrente i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Con ordinanza del 29 aprile 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi, ha manifestato il proprio disinteresse rispetto alla presente causa, sono infatti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, si ritiene di poter decidere in conformità alle istanze avanzate dalla ricorrente e già accolte in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore, risultando le più rispondenti all'interesse della minore.
Vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento dei minori il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In carenza di specifici elementi da cui possa rivelarsi una inidoneità del resistente ad assolvere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, il Collegio ritiene pertanto di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, come richiesto dalla ricorrente riconoscendo il marito come un buon padre e l'esistenza del legame affettivo con la figlia (v. ricorso e verbale 13.6.24).
Come già temporaneamente disposto, la minore rimarrà prevalentemente collocata presso la mamma, potendosi presumere il suo principale ruolo di cura e crescita della figlia, in ragione dell'attività lavorativa svolta part time e considerata altresì la condotta del padre il quale, non costituendosi, nulla ha opposto a riguardo.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale deve essere dunque assegnata alla ricorrente affinché vi viva unitamente alla prole.
La minore potrà continuare a frequentare il padre secondo il calendario già adottato in via provvisoria ed urgente, il quale si reputa adeguato a garantirle il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il genitore ai sensi dell'art. 337 ter c.c., salva la possibilità delle parti di assumere concordemente condizioni migliorative rispetto ai tempi di frequentazione disposti da questo
Tribunale.
Alla luce di tali elementi, il Collegio reputa superfluo l'ascolto della minore ex art. 473 bis.4 c.p.c., non essendo stati dedotti dalla madre elementi di pregiudizio rispetto all'attuale assetto di vita della figlia, come regolamentato in via provvisoria.
Quanto al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne e maggiorenne, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. In attuazione del principio di proporzionalità reddituale, si rileva che la ricorrente è assunta da novembre 2023 come addetta delle pulizie part time (doc. 4) e percepisce una retribuzione mensile netta di circa 800,00 euro (doc. 5), è titolare di carta ricaricabile Postepay (doc. 6) e vive, unitamente alla figlia, nella casa coniugale, condotta in locazione dal marito al canone di 340 euro mensili (doc.
7).
D'altra parte, il resistente, a decorrere dall'1 giugno 2024, percepisce la pensione di vecchiaia per un importo mensile netto di 1600 euro circa, come risultante dalla documentazione acquisita dall'Inps ex art. 210 c.p.c.
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza trascorsi dalla minore con ciascun genitore e delle esigenze della figlia, dell'età di 15 anni, in attuazione del principio di proporzionalità reddituale, appare equo e congruo porre a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente, entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), detratte le somme già versate a tale titolo,
l'importo di 350 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si precisa che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
L'assegno unico verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%, secondo il regime legale previsto in caso di affido condiviso, non occorrendo sul punto alcuna statuizione.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore che, in caso di dissenso del genitore, potrà essere avanzata dinanzi al giudice tutelare competente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1185/1967.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, vista la natura necessaria del giudizio e la condotta del resistente, il quale, essendo rimasto contumace, non si è opposto alle istanze avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Clusone (BG) in data 29 settembre 2007;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Clusone (Atto n. 10, Parte I, Anno 2007);
3. dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre;
4. assegna la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, alla ricorrente, affinché vi viva unitamente alla figlia minore;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
− ogni martedì dalle ore 18.30 con pernottamento presso l'abitazione dello stesso sino alla mattina successiva all'orario d'ingresso della scuola;
− a settimane alterne, dal sabato dopo scuola sino al lunedì mattina, all'orario d'ingresso della scuola;
− le vacanze natalizie e pasquali alternativamente con la mamma e il papà e precisamente dal
24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore nonché il periodo compreso tra il Venerdì Santo e la domenica di Pasqua con un genitore e il periodo dal Lunedì dell'Angelo all'inizio della scuola con l'altro genitore;
− durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6. autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
7. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), detratte le somme già versate a tale titolo,
l'importo di 350 euro mensili, somma soggetta rivalutazione Istat annuale;
8. dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
9. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 6 marzo 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Benedetta Parte_1 C.F._1
GUERINONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] l'8 febbraio CP_1 C.F._2
1956;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Clusone (BG) Parte_1 CP_1
in data 29 settembre 2007.
Dalla loro unione è nata (18 febbraio 2010), minorenne. Persona_1 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione Parte_1
con addebito al marito, l'affido condiviso della figlia con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite col papà, un contributo per il mantenimento della minore pari a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico, e l'autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio della minore.
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 13 giugno 2024, il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente e il Giudice relatore, dichiarata la sua contumacia, ha sentito liberamente sui fatti di causa la ricorrente, la quale ha rinunciato alla domanda di addebito.
Con ordinanza riservata, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e con separato decreto ha ordinato all'Inps il deposito della documentazione pensionistica relativa al resistente.
Nelle more, il Giudice titolare della causa è stato trasferito ad altra sezione dell'intestato Tribunale e la causa è stata assegnata al Giudice onorario dott.ssa Cherubini che, all'esito dell'istanza di precisazione delle conclusioni formulata dalla difesa della ricorrente, ha trasmesso gli atti al Giudice dott.ssa Caprino che ha rimesso la causa al Presidente per l'assegnazione al Giudice togato.
La causa è stata dunque assegnata alla scrivente con decreto del 20 novembre 2024 e rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 16 aprile 2025, assegnando alla ricorrente i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Con ordinanza del 29 aprile 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi, ha manifestato il proprio disinteresse rispetto alla presente causa, sono infatti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, si ritiene di poter decidere in conformità alle istanze avanzate dalla ricorrente e già accolte in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore, risultando le più rispondenti all'interesse della minore.
Vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento dei minori il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In carenza di specifici elementi da cui possa rivelarsi una inidoneità del resistente ad assolvere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, il Collegio ritiene pertanto di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, come richiesto dalla ricorrente riconoscendo il marito come un buon padre e l'esistenza del legame affettivo con la figlia (v. ricorso e verbale 13.6.24).
Come già temporaneamente disposto, la minore rimarrà prevalentemente collocata presso la mamma, potendosi presumere il suo principale ruolo di cura e crescita della figlia, in ragione dell'attività lavorativa svolta part time e considerata altresì la condotta del padre il quale, non costituendosi, nulla ha opposto a riguardo.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale deve essere dunque assegnata alla ricorrente affinché vi viva unitamente alla prole.
La minore potrà continuare a frequentare il padre secondo il calendario già adottato in via provvisoria ed urgente, il quale si reputa adeguato a garantirle il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il genitore ai sensi dell'art. 337 ter c.c., salva la possibilità delle parti di assumere concordemente condizioni migliorative rispetto ai tempi di frequentazione disposti da questo
Tribunale.
Alla luce di tali elementi, il Collegio reputa superfluo l'ascolto della minore ex art. 473 bis.4 c.p.c., non essendo stati dedotti dalla madre elementi di pregiudizio rispetto all'attuale assetto di vita della figlia, come regolamentato in via provvisoria.
Quanto al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne e maggiorenne, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. In attuazione del principio di proporzionalità reddituale, si rileva che la ricorrente è assunta da novembre 2023 come addetta delle pulizie part time (doc. 4) e percepisce una retribuzione mensile netta di circa 800,00 euro (doc. 5), è titolare di carta ricaricabile Postepay (doc. 6) e vive, unitamente alla figlia, nella casa coniugale, condotta in locazione dal marito al canone di 340 euro mensili (doc.
7).
D'altra parte, il resistente, a decorrere dall'1 giugno 2024, percepisce la pensione di vecchiaia per un importo mensile netto di 1600 euro circa, come risultante dalla documentazione acquisita dall'Inps ex art. 210 c.p.c.
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza trascorsi dalla minore con ciascun genitore e delle esigenze della figlia, dell'età di 15 anni, in attuazione del principio di proporzionalità reddituale, appare equo e congruo porre a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente, entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), detratte le somme già versate a tale titolo,
l'importo di 350 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si precisa che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
L'assegno unico verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%, secondo il regime legale previsto in caso di affido condiviso, non occorrendo sul punto alcuna statuizione.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore che, in caso di dissenso del genitore, potrà essere avanzata dinanzi al giudice tutelare competente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1185/1967.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, vista la natura necessaria del giudizio e la condotta del resistente, il quale, essendo rimasto contumace, non si è opposto alle istanze avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Clusone (BG) in data 29 settembre 2007;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Clusone (Atto n. 10, Parte I, Anno 2007);
3. dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre;
4. assegna la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, alla ricorrente, affinché vi viva unitamente alla figlia minore;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
− ogni martedì dalle ore 18.30 con pernottamento presso l'abitazione dello stesso sino alla mattina successiva all'orario d'ingresso della scuola;
− a settimane alterne, dal sabato dopo scuola sino al lunedì mattina, all'orario d'ingresso della scuola;
− le vacanze natalizie e pasquali alternativamente con la mamma e il papà e precisamente dal
24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore nonché il periodo compreso tra il Venerdì Santo e la domenica di Pasqua con un genitore e il periodo dal Lunedì dell'Angelo all'inizio della scuola con l'altro genitore;
− durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6. autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
7. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), detratte le somme già versate a tale titolo,
l'importo di 350 euro mensili, somma soggetta rivalutazione Istat annuale;
8. dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
9. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo