Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 854/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 854/2014 R.G.A.C.
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Parte_1 di nuovo difensore, dall'Avv. Fabio CURCIO, del Foro di Napoli, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORE
E
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
F.G.V.S., costituitasi in persona dei ll.rr. p.t., Dott. e Controparte_2 CP_3
, rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti, allegata alla comparsa di
[...] costituzione e risposta, dall'Avv. Silvana PETRUCCELLI, del Foro di Lagonegro, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Loredana ALBANO;
CONVENUTA
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_4 risposta, dall'Avv. Giuseppe BARDI, nel cui studio è elett.te dom.to;
TERZO CHIAMATO
CP_5
TERZO CHIAMATO contumace avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Fondo di Garanzia Parte_1 per le Vittime della Strada, chiedendo che l' Controparte_6
1
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo, Controparte_7 fosse condannata a rifondergli i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti a causa del sinistro accaduto il 4 Dicembre 2009: danni da liquidarsi in euro 400.000,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. era passeggero del motociclo MBK, targato X34NS5, appartenente Parte_1
a e condotto, nell'occasione, da il veicolo colpiva un ostacolo CP_4 CP_5 fisso, il conducente ne perdeva il controllo, ed il cadeva al suolo. Pt_1
Per effetto delle lesioni subite, l'attore pativa di un'invalidità permanente non minore del 40%, un'i.t.t. di cinque mesi ed un'i.t.p., al 50%, di sessanta giorni.
Il motociclo era risultato privo di assicurazione.
2. Alla prima udienza, veniva disposto un rinvio, affinché l'attore potesse convenire la l' Controparte_8 CP_5
3. Eseguito l'adempimento, non si costituiva, e dev'essere dichiarato CP_5 contumace (all'udienza del 13 Maggio 2015, l'attore dichiarava di esibire l'atto di chiamata in causa notificato, ed il Giudice emetteva un provvedimento interlocutorio, senza nulla osservare: sicché deve reputarsi che avesse implicitamente constatato la ritualità della vocatio in jus).
4. Resisteva, invece, l' Controparte_8 la quale chiedeva dichiararsi improcedibile od improponibile la domanda;
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
chiedeva ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di chiedeva rigettarsi la domanda. CP_4
In subordine, la parte chiedeva riconoscersi alla controparte la somma che fosse risultata dovuta all'esito del giudizio, «con conseguente facoltà, per la compagnia convenuta, di azionare il diritto di regresso nei confronti dei Sigg. e e CP_4 CP_5 conseguente condanna dei medesimo [sic] ex art. 29 L. 990/69 a pagare tutte le somme versate all'attore a qualsiasi titolo, oltre interessi e rivalutazione maturati dal pagamento al rimborso oltre le spese processuali.».
5. Dopo lo svolgimento di attività di trattazione ed istruttoria, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, nei riguardi di CP_4
6. Si costituiva il medesimo il quale si contrapponeva all'accoglimento CP_4 della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto introduttivo veniva notificato al F.G.V.S., qualificato come controparte dell'attore: si tratta di un evidente impossibilità giuridica, giacché il fondo non è un'istituzione autonoma, ma è gestito dalla a sua volta mai chiamata in causa. CP_9
2. La eccepiva l'improcedibilità della domanda, perché, Controparte_1 prima dell'introduzione del giudizio, alla non era stato chiesto il risarcimento del CP_9 danno, essendo stata inoltrata, a tale organismo, una mera comunicazione per conoscenza, in violazione dell'art. 287, co. 1, d. lgs. 209/2005.
In realtà, tuttavia, l'onere consiste, a tenor di legge, nella richiesta di risarcimento del danno alla sola impresa designata, e non pure alla CONSAP S.P.A. - Fondo di Garanzia per le
2 N. 854/2014 R.G.A.C.
Vittime della Strada: a quest'ultima dev'essere inoltrata, soltanto, una «copia contestuale» della richiesta rivolta all'impresa designata (così la norma prima citata).
3. In secondo luogo, la convenuta società eccepiva l'assenza di prova che il veicolo fosse privo di assicurazione: in particolare, l'attore avrebbe dovuto produrre «copia di atti penali, o meglio, in particolare, di rapporti redatti da Autorità intervenute dai quali si possa evincere
che al presunto non assicurato sia stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art. 193 C.d.S.»
(sottolineatura presente nel testo citato).
L'eccezione è, probabilmente, formulata come clausola di mero stile, giacché la documentazione, già prodotta dall'attore insieme all'atto di citazione, dimostra l'esatto contrario: i Carabinieri di Picerno, infatti, intervenuti sul posto, elevavano, in danno del conducente un verbale di contestazione di avvenuta violazione esattamente CP_5 della norma citata dalla convenuta, per la ragione, appunto, dell'assenza di assicurazione.
4. La dinamica del sinistro risulta certa, attraverso i rilievi dei Carabinieri (anche fotografici) e le deposizioni testimoniali, che confermano, sostanzialmente, quegli stessi rilievi.
Il sinistro viene descritto dai Carabinieri come cagionato da veicolo in marcia contro ostacolo fisso.
Quel veicolo, ossia il ciclomotore, condotto da ed appartenente a CP_5
subiva molteplici danni. CP_4 risultava aver guidato sotto l'influenza di alcol. CP_5 veniva identificato come passeggero, ricoverato in ospedale, con Parte_1 prognosi riservata.
5.a Il danno non patrimoniale, in primis biologico, subito dal , consiste di lesioni Pt_1
c.d. macropermanenti: trattandosi di conseguenza di sinistro antecedente alla vigenza del
D.P.R. 12/2025 (che ha introdotto, com'è noto, «la tabella unica del valore pecuniario da attribuire
a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione
corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»), può essere liquidato alla stregua delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, quale criterio equitativo (art. 1226 c.c.) serio ed adeguato tanto via generale, quanto, in particolare, rispetto al caso concreto oggetto di questa decisione (ex pluribus, cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 26.1.2024, n. 2539).
Il c.t.u., che ha eseguito la propria opera in maniera adeguata, ed esente (salvo quanto si dirà infra, a proposito dell'omesso uso del casco) da censure di natura giuridica, logica o tecnica, e che ha presentato, altresì, una successiva ed utile relazione di chiarimenti, ha accertato che a è stata cagionata, dal sinistro di cui si parla, un'invalidità Parte_1 permanente del 40% (la condizione veniva considerata insuscettibile di miglioramento: stabilizzata, dunque): egli, poi, pativa un'inabilità temporanea totale di giorni 152, ed un'inabilità temporanea parziale, al 50%, di giorni sessanta.
L'ausiliario così descrive le conseguenze dannose:
3 N. 854/2014 R.G.A.C.
in quanto nato il [...], aveva raggiunto i quattordici anni Parte_1
d'età alla data del sinistro, ovvero il 4 Dicembre 2009.
Eseguendo il calcolo secondo il criterio innanzi indicato, secondo la più recente delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, il risultato è:
- un danno da invalidità permanente pari ad euro 232.046,00, con un danno non patrimoniale risarcibile di euro 348.070,00;
- una personalizzazione massima sino ad euro 406.082,00;
- un'inabilità temporanea totale di euro 17.480,00;
- un'inabilità temporanea parziale, al 50%, di euro 3.450,00.
Nella specie, alla luce della descrizione dei postumi, compiuta dal c.t.u., ed in considerazione di criteri di ordinarietà e verosimiglianza, la personalizzazione può
essere riconosciuta, ma non può giungere al massimo (il 25% del danno biologico), ma può arrestarsi ad un valore medio, del 12,5%.
Il danno complessivo, pertanto, somma euro 398.005,75, che può essere arrotondato, ad oggi, in euro 400.000,00.
5.b Il , come rilevato dai Carabinieri, non indossava il casco: Pt_1
Il c.t.u. veniva richiesto (dietro specifica eccezione della convenuta, che doveva chiarirsi se fossero state adottate, dal , le misure di sicurezza previste dalla legge a carico dei Pt_1 passeggeri: ma una valutazione ex art. 1227, co. 1, c.c., può essere condotta, altresì, d'ufficio dal Giudice: cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21.10.2024, n. 27258) di chiarire se il casco fosse stato indossato e le conseguenze di tale condotta sulle lesioni: la risposta è stata la seguente (si cita dal secondo degli elaborati depositati):
4 N. 854/2014 R.G.A.C.
Non può non rilevarsi la genericità dell'espressione adoperata, che non consente al
Giudice di comprendere realmente come mai non sia tecnicamente possibile determinare, in concreto, gli effetti di una condotta, palesemente rilevante, in astratto, ai fini della commisurazione della responsabilità concorrente o, addirittura, esclusiva, del danneggiato, e contraria a norme, che già all'epoca imponevano l'uso del casco (cfr. l'art. 171 C.d.S.), introdotte allo scopo specifico di ridurre il più possibile gli esiti infausti dei sinistri stradali.
Secondo un ragionamento di verosimiglianza, anche alla luce della circostanza che le lesioni subite attengono precipuamente al cranio, e sulla base delle statistiche ordinariamente diffuse anche mediante la stampa e gli altri mezzi di comune informazione (art. 115, co. 2,
c.p.c.), il Giudice si vede costretto a rideterminare l'importo da versare all'attore, sino a ricondurlo alla somma di euro 300.000,00, tali alla data della decisione, salvi gli interessi legali successivi, sino al soddisfo.
6. In astratto, potrebbe sommarsi al danno non patrimoniale un danno patrimoniale, che pure è domandato: ma la formulazione (che, nell'atto di citazione, appare nelle conclusioni) è assolutamente generica, e non deve il Giudice sopperire, andando egli alla ricerca del possibile danno e della documentazione, che possa comprovarlo, nella cernita tra gli atti prodotti, ma non individuati attraverso adeguata corrispondente allegazione difensiva.
7.a Nel momento, nel quale la si esprimeva invocando la Controparte_1
«conseguente facoltà, per la compagnia convenuta, di azionare il diritto di regresso nei confronti dei Sigg. e e conseguente condanna dei medesimo [sic] CP_4 CP_5 ex art. 29 L. 990/69 a pagare tutte le somme versate all'attore a qualsiasi titolo, oltre interessi
e rivalutazione maturati dal pagamento al rimborso oltre le spese processuali.», sembra doversi ritenere che stesse immediatamente proponendo l'azione di regresso: parla, infatti, già di «condanna», e, del resto, limitarsi ad accertare che in un successivo processo essa possa esercitare un diritto di regresso che, peraltro, discende direttamente dalla legge (art. 292 cod. ass. priv.), significherebbe imporre una superflua e defatigante ulteriore attività processuale.
7.b è certamente responsabile del sinistro, quale conducente: egli avrebbe CP_5 dovuto provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.» (art. 2054, co. 1, c.c.), quando, nella fattispecie, non s'è nemmeno costituito e, anzi, i Carabinieri, come detto, accertavano addirittura che egli aveva guidato sotto l'influenza di alcol.
7.c al contrario, come proprietario, doveva dimostrare, ai sensi dell'art. CP_4
2054, co. 3, c.c., che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la di lui volontà: e, in effetti, la deposizione della teste (escussa il 15 Maggio 2024) comprova Testimone_1 che il aveva racchiuso le chiavi del motociclo, da lui ritirate alla stessa teste ed al CP_5 CP fratello di costei, (ambo figli di , in una cassetta chiusa da un lucchetto, CP_4 poi rinvenuta forzata la sera del sinistro: e la condotta di conservare le chiavi in un contenitore munito di lucchetto di chiusura significava, certamente, che non si dovesse circolare senza rivolgersi al proprietario e, dunque, che chi avesse utilizzato il veicolo, avrebbe fatto ciò in contrasto con la volontà del proprietario medesimo.
7.d In conclusione, soccombe, nell'azione di regresso, il solo CP_5
5 N. 854/2014 R.G.A.C.
8. Le spese di lite, nel rapporto tra l'attore e la seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate nel dispositivo (gli esborsi liquidati sono quelli sostenuti prima dell'introduzione della causa, ma strettamente connessi e funzionali), con l'attribuzione in favore dello Stato, ex art. 133, D.P.R. 115/2002, giacché l'attore medesimo risulta ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato.
Nel rapporto tra la e la prima rimane Controparte_1 CP_5 vittoriosa e, dunque, deve ottenere le spese di lite.
Nel rapporto tra la e le spese di lite Controparte_1 CP_4 possono essere compensate, in ragione della particolare complessità della vicenda.
Le spese di c.t.u. debbono gravare, nel rapporto fra le parti, a carico della
[...]
e di metà per ciascuno. CP_1 CP_5
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 854/2014 R.G.A.C., promossa da contro la impresa designata per la Parte_1 Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., costituitasi in persona dei ll.rr. p.t., Dott.
[...]
e , e nella quale venivano chiamati in causa CP_2 Controparte_3 CP_5
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...] CP_4
1. dichiara contumace CP_5
2. dichiara responsabile del sinistro CP_5
3. condanna la impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del F.G.V.S., a pagare a la somma di euro 300.000,00, tale ad Parte_1 oggi, oltre agli interessi legali successivi, sino al soddisfo;
4. condanna a rimborsare alla uanto essa abbia CP_5 Controparte_1
o avrà pagato per le ragioni di cui al presente giudizio, comprese le spese, ed oltre agli interessi legali;
5. condanna la impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del F.G.V.S., a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1
20.000,00 per compensi ed in euro 57,00 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
6. dispone che il pagamento delle spese processuali, di cui al capo precedente, sia eseguito in favore dello Stato, cui dovrà essere rimborsata, altresì, dalla Controparte_1 ogni somma anticipata dall'Erario o prenotata a debito;
7. condanna a rifondere alla le spese di lite, CP_5 Controparte_1 liquidate in euro 20.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
8. compensa le spese di lite, nel rapporto tra la e Controparte_1 CP_4
;
[...]
9. pone definitivamente, nel rapporto tra le parti, a carico della Controparte_1
e di le spese di c.t.u., metà per ciascuno. CP_5
6 N. 854/2014 R.G.A.C.
Potenza, 24 Maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7