Art. 29. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
18 gennaio 1970
18 gennaio 1970
>
Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
3 agosto 2008
3 agosto 2008
>
Versione
1 marzo 2009
1 marzo 2009
>
Versione
5 agosto 2009
5 agosto 2009
>
Versione
28 febbraio 2010
28 febbraio 2010
Commentari • 12
- 1. Cassazione civile n. 10489/2001https://www.brocardi.it/
[…] Quest'ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 legge n. 990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, c.c.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 306
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2024, n. 827Provvedimento: […] DO di Garanzia per le vittime della strada, esercitato azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro ai sensi degli artt. 20 e 29 della legge n. 990/1969 (applicabile ratione temporis). Assumono che nonostante i commi 1 e 2 dell'art. 29 della legge 990/1969 abbiano un ambito di applicazione distinto l'uno dall'altro, il Tribunale avrebbe ritenuto di basare la propria decisione su principi giurisprudenziali riguardanti precipuamente la fattispecie di cui al secondo comma della […] 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) – già art. 29 legge 990/1969 (qui applicabile ratione temporis) - ha natura speciale ed autonoma ex lege, […]Leggi di più...
- art. 29 legge 990/1969·
- prescrizione biennale·
- solidarietà passiva·
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada·
- interruzione prescrizione·
- compensazione spese processuali·
- art. 292 codice assicurazioni private·
- azione di regresso·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- prescrizione decennale