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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
2089/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2089/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), residente a[...], e , nato C.F._1 Parte_2 il 7.01.1969 ad Agerola (C.F. e ivi residente a[...], C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Paolina Gentile ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa Maria La Carità alla Via Visitazione n. 247
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Il P.M., in data 05.06.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Agerola in data 21.10.2007, in regime di separazione dei beni, nel corso del quale sono nati due figli: nata a [...] il CP_1
1 07/07/2009, e , nato a [...] il [...], entrambi residenti a[...]
Casalone n. 17; che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente per cui, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Le parti hanno allegato di aver fissato la residenza familiare nel comune di Agerola alla Via
Casalone n. 17, nell'immobile ad uso civile abitazione di proprietà di che Parte_1 non è proprietaria di altri immobili e non è proprietaria di beni mobili registrati;
Parte_1 che la è amministratrice della società LOGISTICS SRL e ha prodotto un reddito lordo Pt_1 complessivo pari ad euro 68.364,00 per l'anno 2021, 76.211,00 per l'anno 2022 ed euro 77.421,00 per l'anno 2023; è titolare di un c/c con un saldo di euro 1.145,90 al 31 agosto 2024. Per quanto concerne , hanno dedotto che questi svolge l'attività di commerciante e gestisce un Parte_2 negozio di alimentari di sua proprietà sito in Agerola alla via Coppola 87; che ha prodotto un reddito lordo complessivo, per l'anno 2021, pari ad euro 13.804,00, per l'anno 2022, pari ad euro
13.493,00 e per l'anno 2023, pari ad euro 14.673,00; ha beni immobili di proprietà ed è proprietario di tre beni mobili registrati (auto, furgone e motorino); che è titolare di un c/c con un saldo di euro
14.963,81 al 30 giugno 2024. Hanno infine allegato di essere entrambi titolari di titoli di credito e di prodotti finanziari-assicurativi non meglio indicati.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e riassegnato in data
01.04.2025 il procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, con ordinanza del
29.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Ciò detto, va dichiarata la separazione tra le parti risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Inoltre, le condizioni stabilite in ricorso possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
2 A. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 pattuite di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione familiare sita in Agerola alla Via Casalone n.17 viene interamente assegnata alla sig.ra che vi continuerà a risiedere unitamente ai due figli minorenni;
Parte_1
3. per effetto della suddetta assegnazione la ricorrente sosterrà per intero tutte le Pt_1 imposte connesse al godimento ed all'utilizzo dell'immobile, ovvero la TARI, i consumi delle utenze domestiche in dotazione all'immobile e le spese di piccola e ordinaria manutenzione.
La mobilia, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'abitazione coniugale, vengono lasciati in uso alla ricorrente , fatta eccezione per Pt_1
i beni, di carattere strettamente personale se ancora presenti nell'abitazione coniugale che verranno dal prelevati e portati via con sé entro il termine di tre mesi dalla data di Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso;
4. i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione privilegiata presso il domicilio materno e con diritto/dovere per ambo i genitori di partecipare alla crescita, di condividere le scelte di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione, alle attività ludiche, sportive e formative;
5. circa il diritto di visita del genitore non collocatario le parti pattuiscono quanto segue:
- durante l'anno scolastico i minori trascorrono il week end alternativamente con ciascun genitore;
- nella settimana in cui lo trascorrono con la madre, il padre li vedrà il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17:00 alle 20:30 salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- nelle settimane in cui i minori trascorrono il week end con il padre (a settimane alterne), il padre li vedrà il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle 20:30 nonché dalle 10:00 del sabato alle 19:00 della domenica;
- il padre si impegna, nei giorni in cui i minori sono a lui affidati, a garantire loro la partecipazione alle programmate attività ludiche, sportive, formative salvo diverso accordo tra le parti;
- per il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni con il padre che verranno comunicati entro il 31/05 di ogni annualità salvo diverso accordo e sempre compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori. Sarà obbligo di entrambi comunicare le località e la struttura ove le minori si recheranno con i rispettivi genitori;
3 - in merito alle Festività i ricorrenti pattuiscono che le festività andranno regolate secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé i minori un anno i giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio, l'anno successivo i giorni del 25 dicembre e del 31 dicembre. Anche per la festività dell'Epifania i minori un anno resteranno con la madre,
l'anno successivo con il padre. Durante le festività pasquali il padre terrà con sé i minori un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis, sempre secondo il predetto criterio dell'alternanza;
- i ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno il giorno del compleanno, onomastico,
Festa del Papà e Festa della Mamma con il rispettivo genitore;
- per i compleanni dei minori se possibile verrà festeggiato insieme in caso contrario si procederà con l'alternanza di anno in anno con uno dei genitori;
6. il sig. verserà a titolo di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese 450,00 euro per Pt_2 figlio a titolo di ordinario mantenimento dei minori (con un totale di euro 900,00 mensili) oltre ISTAT somma omnicomprensiva del 50% delle rette ludiche e sportive dei minori (retta scuola calcio di e retta scuola di pallavolo di Lidia). Il sig. autorizzerà la sig.ra CP_2 Pt_2
a percepire per l'intero gli assegni unici dei minori;
Pt_1
7. saranno a carico delle parti le altre spese straordinarie al 50% come per legge. Per
l'individuazione delle spese straordinarie entrambi i genitori seguiranno il vigente Protocollo
d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Torre Annunziata ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata il 21.07.2021. Tali spese dovranno essere concordate in via preventiva tra i coniugi ed in ogni caso ciascun esborso dovrà essere opportunamente documentato con ricevuta fiscale;
il tutto con espressa intesa che il provvederà alla Pt_2 refusione delle suddette spese con cadenza mensile in contanti oppure a mezzo bonifico sul conto corrente bancario innanzi indicato, di cui è intestataria la ricorrente;
Pt_1
8. la sig.ra in quanto autosufficiente rinuncia al proprio personale mantenimento;
Pt_1
9. i ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione scritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio e/o residenza;
10. i ricorrenti, concordemente, convengono che sarà sempre necessario acquisire l'assenso esplicito ed attualizzato dell'altro genitore, nel caso in cui per i minori si voglia ottenere un documento valido per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Agerola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 51 parte II, serie A, dei registri di matrimonio del Comune di Agerola dell'anno 2007);
4 C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2089/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), residente a[...], e , nato C.F._1 Parte_2 il 7.01.1969 ad Agerola (C.F. e ivi residente a[...], C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Paolina Gentile ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa Maria La Carità alla Via Visitazione n. 247
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Il P.M., in data 05.06.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Agerola in data 21.10.2007, in regime di separazione dei beni, nel corso del quale sono nati due figli: nata a [...] il CP_1
1 07/07/2009, e , nato a [...] il [...], entrambi residenti a[...]
Casalone n. 17; che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente per cui, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Le parti hanno allegato di aver fissato la residenza familiare nel comune di Agerola alla Via
Casalone n. 17, nell'immobile ad uso civile abitazione di proprietà di che Parte_1 non è proprietaria di altri immobili e non è proprietaria di beni mobili registrati;
Parte_1 che la è amministratrice della società LOGISTICS SRL e ha prodotto un reddito lordo Pt_1 complessivo pari ad euro 68.364,00 per l'anno 2021, 76.211,00 per l'anno 2022 ed euro 77.421,00 per l'anno 2023; è titolare di un c/c con un saldo di euro 1.145,90 al 31 agosto 2024. Per quanto concerne , hanno dedotto che questi svolge l'attività di commerciante e gestisce un Parte_2 negozio di alimentari di sua proprietà sito in Agerola alla via Coppola 87; che ha prodotto un reddito lordo complessivo, per l'anno 2021, pari ad euro 13.804,00, per l'anno 2022, pari ad euro
13.493,00 e per l'anno 2023, pari ad euro 14.673,00; ha beni immobili di proprietà ed è proprietario di tre beni mobili registrati (auto, furgone e motorino); che è titolare di un c/c con un saldo di euro
14.963,81 al 30 giugno 2024. Hanno infine allegato di essere entrambi titolari di titoli di credito e di prodotti finanziari-assicurativi non meglio indicati.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e riassegnato in data
01.04.2025 il procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, con ordinanza del
29.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Ciò detto, va dichiarata la separazione tra le parti risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Inoltre, le condizioni stabilite in ricorso possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
2 A. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 pattuite di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione familiare sita in Agerola alla Via Casalone n.17 viene interamente assegnata alla sig.ra che vi continuerà a risiedere unitamente ai due figli minorenni;
Parte_1
3. per effetto della suddetta assegnazione la ricorrente sosterrà per intero tutte le Pt_1 imposte connesse al godimento ed all'utilizzo dell'immobile, ovvero la TARI, i consumi delle utenze domestiche in dotazione all'immobile e le spese di piccola e ordinaria manutenzione.
La mobilia, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'abitazione coniugale, vengono lasciati in uso alla ricorrente , fatta eccezione per Pt_1
i beni, di carattere strettamente personale se ancora presenti nell'abitazione coniugale che verranno dal prelevati e portati via con sé entro il termine di tre mesi dalla data di Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso;
4. i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione privilegiata presso il domicilio materno e con diritto/dovere per ambo i genitori di partecipare alla crescita, di condividere le scelte di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione, alle attività ludiche, sportive e formative;
5. circa il diritto di visita del genitore non collocatario le parti pattuiscono quanto segue:
- durante l'anno scolastico i minori trascorrono il week end alternativamente con ciascun genitore;
- nella settimana in cui lo trascorrono con la madre, il padre li vedrà il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17:00 alle 20:30 salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- nelle settimane in cui i minori trascorrono il week end con il padre (a settimane alterne), il padre li vedrà il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle 20:30 nonché dalle 10:00 del sabato alle 19:00 della domenica;
- il padre si impegna, nei giorni in cui i minori sono a lui affidati, a garantire loro la partecipazione alle programmate attività ludiche, sportive, formative salvo diverso accordo tra le parti;
- per il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni con il padre che verranno comunicati entro il 31/05 di ogni annualità salvo diverso accordo e sempre compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori. Sarà obbligo di entrambi comunicare le località e la struttura ove le minori si recheranno con i rispettivi genitori;
3 - in merito alle Festività i ricorrenti pattuiscono che le festività andranno regolate secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé i minori un anno i giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio, l'anno successivo i giorni del 25 dicembre e del 31 dicembre. Anche per la festività dell'Epifania i minori un anno resteranno con la madre,
l'anno successivo con il padre. Durante le festività pasquali il padre terrà con sé i minori un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis, sempre secondo il predetto criterio dell'alternanza;
- i ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno il giorno del compleanno, onomastico,
Festa del Papà e Festa della Mamma con il rispettivo genitore;
- per i compleanni dei minori se possibile verrà festeggiato insieme in caso contrario si procederà con l'alternanza di anno in anno con uno dei genitori;
6. il sig. verserà a titolo di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese 450,00 euro per Pt_2 figlio a titolo di ordinario mantenimento dei minori (con un totale di euro 900,00 mensili) oltre ISTAT somma omnicomprensiva del 50% delle rette ludiche e sportive dei minori (retta scuola calcio di e retta scuola di pallavolo di Lidia). Il sig. autorizzerà la sig.ra CP_2 Pt_2
a percepire per l'intero gli assegni unici dei minori;
Pt_1
7. saranno a carico delle parti le altre spese straordinarie al 50% come per legge. Per
l'individuazione delle spese straordinarie entrambi i genitori seguiranno il vigente Protocollo
d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Torre Annunziata ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata il 21.07.2021. Tali spese dovranno essere concordate in via preventiva tra i coniugi ed in ogni caso ciascun esborso dovrà essere opportunamente documentato con ricevuta fiscale;
il tutto con espressa intesa che il provvederà alla Pt_2 refusione delle suddette spese con cadenza mensile in contanti oppure a mezzo bonifico sul conto corrente bancario innanzi indicato, di cui è intestataria la ricorrente;
Pt_1
8. la sig.ra in quanto autosufficiente rinuncia al proprio personale mantenimento;
Pt_1
9. i ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione scritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio e/o residenza;
10. i ricorrenti, concordemente, convengono che sarà sempre necessario acquisire l'assenso esplicito ed attualizzato dell'altro genitore, nel caso in cui per i minori si voglia ottenere un documento valido per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Agerola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 51 parte II, serie A, dei registri di matrimonio del Comune di Agerola dell'anno 2007);
4 C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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